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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10302 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63985 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 15/03/1964), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE CINQUE MARIANNA RITA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 21/01/1965), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MAIURI MARIA DOMENICA giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
22/05/1991 ha contratto in LB AZ matrimonio con
[...]
e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 Per_1
(1992), economicamente autonoma, e (1993), ricoverato presso la Per_2
comunità terapeutica Montesanto per diagnosticati problemi psichiatrici, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile tanto che nel
2017 il marito ha lasciato la casa familiare sita in Roma Via di Santa
Cornelia n. 621, di proprietà del medesimo, e ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si è costituito in giudizio Controparte_1
che ha aderito alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi,
contestando le avverse allegazioni e istanze e chiesto di addebitare la separazione alla moglie e porsi a carico della medesima l'obbligo di corrispondere il suo favore un assegno di mantenimento di euro 500,00
mensili.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, ha autorizzato i 3
coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 500,00 a far data dalla domanda (20/10/2022) e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti il figlio , rilevando la carenza di legittimazione attiva della Per_2
madre a chiedere il mantenimento per in quanto da tempo inserito Per_2
in comunità terapeutica con oneri a carico del SSN, non sottoposto ad amministrazione di sostegno o altra forma di tutela e percettore di pensione di invalidità di euro 600 mensili circa;
quindi ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 15511 del 2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
espletate le prove orali e indagine sui redditi e sul patrimonio a mezzo della
Guardia di Finanza, all'udienza dell'11/03/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente mette conto evidenziare che successivamente al deposito della rinuncia al mandato da parte del difensore costituito del il 27/04/2023, parte resistente non ha depositato Controparte_1
alcunché né si è costituita tramite nuovo difensore.
Nel merito, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie,
prima fra tutte quella di addebito spiegata dal resistente.
La stessa è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata essendo rimasta del tutto sfornita del sia pur minimo riscontro probatorio, 4
non avendo, peraltro, il neanche depositato le memorie Controparte_1
istruttorie.
A ciò aggiungasi che i testi escussi nel corso del giudizio hanno concordemente affermato che fu proprio il ad Controparte_1
allontanarsi dalla casa familiare nel 2016 e che la si è sempre Pt_1
dedicata alla famiglia e alla casa, immobile di vaste dimensioni circondato da circa dieci ettari di terreno e dal quale la si è da tempo Pt_1
allontanata per trasferirsi in Montefiascone.
Merita, invece, accoglimento la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto a percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 mensili, come dalla stessa richiesto, peraltro già accordatole in sede presidenziale e mai corrisposto dal coniuge, tenuto conto del fatto che la stessa non ha prestato attività
lavorativa in costanza di matrimonio e del notevole divario economico-
patrimoniale esistente tra le parti quale risultante anche dall'indagine della
Guardia di Finanza.
Invero la è titolare di un reddito netto mensile di circa euro Pt_1
805,00 derivante dalla locazione di un immobile seminterrato uso ufficio sito in Roma Via Pompeo Magno, ricevuto in eredità, di cui è proprietaria,
al pari della casa di Montefiascone ove abita e di un appartamento a Ponza;
è, inoltre, titolare di risparmi per poco più di euro 39.000,00 alla data del
31/12/2024; il che all'udienza presidenziale ha Controparte_1
dichiarato di percepire un reddito netto da locazione di immobili di euro
2.750,00 mensili, attore di fiction e di film, come risulta dalla documentazione della Polizia Tributaria, è tuttora titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività nel campo della recitazione, percepisce 5
ancora introiti per i diritti d'autore come si evince dagli estratti conto, è
proprietario di svariati immobili e di terreni e in particolare: della ex casa familiare di via di Santa Cornelia n. 621, villa in circondata da circa 10
ettari di terreno dal valore commerciale pari a circa due milioni di euro;
di un appartamento a Roma, via dei Gracchi n. 128 di 230 metri quadri, adibito
Contr a nudo proprietario di un ulteriore immobile a Roma, in Piazza
Melozzo n. 4 di circa 120 metri quadri;
di una villa ad Arcinazzo Romano,
messa in vendita per €1.300.000,00; di numerosi terreni in varie regioni d'Italia (Arcinazzo Romano, Roma, Catanzaro) nonché nudo comproprietario di un immobile e di un terreno a Cortina D'Ampezzo; sul conto compaiono, inoltre, operazioni di vendita ed acquisto titoli, ciò CP_3
che induce il collegio a ritenere che lo stesso abbia anche un deposito titoli.
Per le stesse motivazioni deve essere all'evidenza rigettata la domanda di mantenimento proposta dal . Controparte_1
Relativamente al figlio (1993), mette conto evidenziare che Per_2
nella comparsa conclusionale la ricorrente ha dedotto che lo stesso dal mese di settembre 2023 vive, insieme ad altri pazienti, in un appartamento messo a disposizione dalla comunità terapeutica di cui fa parte;
è stato riconosciuto invalido al 100% per “schizofrenia paranoidea e pregresso abuso di sostanze” e percepisce una pensione pari a circa € 600,00 mensili che viene versata sul suo conto corrente.
Meritano, dunque, di essere confermate le vigenti statuizioni secondo cui sono a carico di ambo i genitori in eguale misura le spese extra afferenti
, come, peraltro, dagli stessi concordemente richiesto. Per_2
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le 6
parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63985/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
dispone che corrisponda a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di mantenimento della stessa, a far data dalla domanda
[...]
(20/10/2022), la somma mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base ottobre 2022, e condanna il medesimo al versamento in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese dei Pt_1
relativi importi;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti il figlio (1993); Per_2
rigetta la domanda di addebito e la domanda di mantenimento proposte dal resistente;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione del 50%;
condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, del restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.900,00 (pari al 50% del totale di euro 3.800,00) per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 7
Roma, 20/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63985 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 15/03/1964), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE CINQUE MARIANNA RITA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 21/01/1965), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MAIURI MARIA DOMENICA giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
22/05/1991 ha contratto in LB AZ matrimonio con
[...]
e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 Per_1
(1992), economicamente autonoma, e (1993), ricoverato presso la Per_2
comunità terapeutica Montesanto per diagnosticati problemi psichiatrici, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile tanto che nel
2017 il marito ha lasciato la casa familiare sita in Roma Via di Santa
Cornelia n. 621, di proprietà del medesimo, e ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si è costituito in giudizio Controparte_1
che ha aderito alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi,
contestando le avverse allegazioni e istanze e chiesto di addebitare la separazione alla moglie e porsi a carico della medesima l'obbligo di corrispondere il suo favore un assegno di mantenimento di euro 500,00
mensili.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, ha autorizzato i 3
coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 500,00 a far data dalla domanda (20/10/2022) e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti il figlio , rilevando la carenza di legittimazione attiva della Per_2
madre a chiedere il mantenimento per in quanto da tempo inserito Per_2
in comunità terapeutica con oneri a carico del SSN, non sottoposto ad amministrazione di sostegno o altra forma di tutela e percettore di pensione di invalidità di euro 600 mensili circa;
quindi ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 15511 del 2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
espletate le prove orali e indagine sui redditi e sul patrimonio a mezzo della
Guardia di Finanza, all'udienza dell'11/03/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente mette conto evidenziare che successivamente al deposito della rinuncia al mandato da parte del difensore costituito del il 27/04/2023, parte resistente non ha depositato Controparte_1
alcunché né si è costituita tramite nuovo difensore.
Nel merito, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie,
prima fra tutte quella di addebito spiegata dal resistente.
La stessa è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata essendo rimasta del tutto sfornita del sia pur minimo riscontro probatorio, 4
non avendo, peraltro, il neanche depositato le memorie Controparte_1
istruttorie.
A ciò aggiungasi che i testi escussi nel corso del giudizio hanno concordemente affermato che fu proprio il ad Controparte_1
allontanarsi dalla casa familiare nel 2016 e che la si è sempre Pt_1
dedicata alla famiglia e alla casa, immobile di vaste dimensioni circondato da circa dieci ettari di terreno e dal quale la si è da tempo Pt_1
allontanata per trasferirsi in Montefiascone.
Merita, invece, accoglimento la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto a percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 mensili, come dalla stessa richiesto, peraltro già accordatole in sede presidenziale e mai corrisposto dal coniuge, tenuto conto del fatto che la stessa non ha prestato attività
lavorativa in costanza di matrimonio e del notevole divario economico-
patrimoniale esistente tra le parti quale risultante anche dall'indagine della
Guardia di Finanza.
Invero la è titolare di un reddito netto mensile di circa euro Pt_1
805,00 derivante dalla locazione di un immobile seminterrato uso ufficio sito in Roma Via Pompeo Magno, ricevuto in eredità, di cui è proprietaria,
al pari della casa di Montefiascone ove abita e di un appartamento a Ponza;
è, inoltre, titolare di risparmi per poco più di euro 39.000,00 alla data del
31/12/2024; il che all'udienza presidenziale ha Controparte_1
dichiarato di percepire un reddito netto da locazione di immobili di euro
2.750,00 mensili, attore di fiction e di film, come risulta dalla documentazione della Polizia Tributaria, è tuttora titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività nel campo della recitazione, percepisce 5
ancora introiti per i diritti d'autore come si evince dagli estratti conto, è
proprietario di svariati immobili e di terreni e in particolare: della ex casa familiare di via di Santa Cornelia n. 621, villa in circondata da circa 10
ettari di terreno dal valore commerciale pari a circa due milioni di euro;
di un appartamento a Roma, via dei Gracchi n. 128 di 230 metri quadri, adibito
Contr a nudo proprietario di un ulteriore immobile a Roma, in Piazza
Melozzo n. 4 di circa 120 metri quadri;
di una villa ad Arcinazzo Romano,
messa in vendita per €1.300.000,00; di numerosi terreni in varie regioni d'Italia (Arcinazzo Romano, Roma, Catanzaro) nonché nudo comproprietario di un immobile e di un terreno a Cortina D'Ampezzo; sul conto compaiono, inoltre, operazioni di vendita ed acquisto titoli, ciò CP_3
che induce il collegio a ritenere che lo stesso abbia anche un deposito titoli.
Per le stesse motivazioni deve essere all'evidenza rigettata la domanda di mantenimento proposta dal . Controparte_1
Relativamente al figlio (1993), mette conto evidenziare che Per_2
nella comparsa conclusionale la ricorrente ha dedotto che lo stesso dal mese di settembre 2023 vive, insieme ad altri pazienti, in un appartamento messo a disposizione dalla comunità terapeutica di cui fa parte;
è stato riconosciuto invalido al 100% per “schizofrenia paranoidea e pregresso abuso di sostanze” e percepisce una pensione pari a circa € 600,00 mensili che viene versata sul suo conto corrente.
Meritano, dunque, di essere confermate le vigenti statuizioni secondo cui sono a carico di ambo i genitori in eguale misura le spese extra afferenti
, come, peraltro, dagli stessi concordemente richiesto. Per_2
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le 6
parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63985/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
dispone che corrisponda a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di mantenimento della stessa, a far data dalla domanda
[...]
(20/10/2022), la somma mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base ottobre 2022, e condanna il medesimo al versamento in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese dei Pt_1
relativi importi;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti il figlio (1993); Per_2
rigetta la domanda di addebito e la domanda di mantenimento proposte dal resistente;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione del 50%;
condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, del restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.900,00 (pari al 50% del totale di euro 3.800,00) per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 7
Roma, 20/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi