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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/06/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 183 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
p.iva , (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. MACRI' PELLIZZERI GIOVAN BATTISTA , come da procura in atti. opponente, contro
p.IVA Controparte_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_2
rappresentante, Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. SANTAMARIA MARIA Controparte_2
CONCETTA come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti: parte opposta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore di adiva Pt_1 Parte_1
il Tribunale di Barcellona P.G. per proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
392/2022, emesso il 5 dicembre 2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di
€ 22.302,39, oltre interessi e spese ed eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione dell'ing. il difetto di legittimazione attiva dell'IRCA e della RI , mancanza dei requisiti CP_3
necessari per emettere il decreto ingiuntivo e la carenza probatoria della documentazione prodotta in violazione ex art 50 TUB,, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via preliminare rigettare la richiesta provvisoria esecuzione perché non fondata in fatto ed in diritto
- Nel merito rigettare la pretesa vantata dal ricorrente in quanto per le motivazioni so-praindicate, il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso, essendo sprovvisto dei pre-supposti prescritti dalla legge
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o annullabile, in-fondato in fatto e in diritto atteso, altresì, che le somme ivi richieste non sono dovute né esigibili per i motivi esposti
Si costituiva l'opposto il quale Controparte_1
contestando le domande ed eccezioni avverse così concludeva:
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, con termine per l'avvio della procedura di media-conciliazione;
2) rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.392/22 emesso il
05.12.2022 nei confronti dell'opponente;
3) in subordine, ai sensi dell'art.115, co.1, c.p.c., stante l'assenza di contestazione sull'an e sul quantum del credito, dichiarare che l'opponente è debitrice della somma portata dal decreto ingiuntivo di €.22.302,39 oltre interessi di mora maturati dal dovuto al soddisfo e, per l'effetto, condannare con sentenza l'opponente al pagamento della superiore cifra nei confronti dell'opposto Ente pubblico;
Con ordinanza del 19.07.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
Rilevato l'esito negativo della tentata mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione si fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive.
******
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposto ha agito in via monitoria per Controparte_1
ottenere il pagamento della complessiva somma di € 22.302,39, in restituzione di parte del finanziamento accordato in data 26.01.2012 ed erogato il 26.04.2012 su richiesta dell'Impresa artigiana ingiunta.
Da parte sua l'opponente ha eccepito tra l'altro, la carenza di legittimazione del creditore e la mancanza dei requisiti richiesti per ottenere il titolo opposto.
Tutte le eccezioni formulate dall'opponente sono infondate. Alcun vizio si riscontra nella procura rilasciata né si riconosce alcuna carenza di legittimazione. Difatti, nessun obbligo è previsto di produzione dei Decreti Presidenziali ed in ogni caso, dall'esame dei Decreti
Presidenziali prodotti risulta il potere in capo all'Ing. di conferire il mandato. CP_3
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'istituto opposto è infondata in quanto, come è noto, la è un istituto nato dalla fusione, disposta con legge regionale, CP_1
della C.R.I.A.S. e dell' e per tale motivo è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi CP_1
degli Enti incorporati.
Nel periodo fisiologico di transizione, legittimamente l'Ing. CA ha svolto le sue funzioni e pertanto legittimo è il conferimento dell'incarico, tanto è vero che nella Legge Regionale 13/22,
è stato introdotto l'art. 5 bis che così recita: “Nelle more del completamento del processo di fusione degli enti, gli organi dell' operano anche quali organi della RI e dell' . Le disposizioni, anche di CP_1 CP_1
natura regolamentare, in contrasto con il presente comma cessano di avere applicazione”.
La costituzione nel presente giudizio dell' non pregiudica alcuna Controparte_1
legittimazione processuale. La contestuale presenza dei due soggetti in giudizio (incorporante ed incorporando) impedisce l'eventuale dichiarazione di interruzione del giudizio a seguito della effettiva operatività della soppressione ex lege di C.R.I.A.S.
Nel merito, si sottolinea che con l'opposizione a Decreto Ingiuntivo non si è contestata l'esistenza del finanziamento richiesto ed ottenuto dall'opponente e, pertanto, considerato che dagli atti di causa appare legittima l'attività svolta dall'Istituto finanziatore e non si contesta l'esistenza di un debito, si rigetta l'opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Si rigetta la domanda di condanna per lite temeraria in quanto formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale e, come tale, tardiva.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente Parte_1
[...
in favore dell' , nella misura Parte_1 Controparte_1
liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 183 2023 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 392/2022,
- conferma il Decreto Ingiuntivo n. 392/22 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il
5.12.2022.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal dell' , liquidate in €. 1.700,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre 48,40 Euro per spese di mediazione, 100,00 euro per compensi per la mediazione ed oltre ancora spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 30/06/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 183 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
p.iva , (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. MACRI' PELLIZZERI GIOVAN BATTISTA , come da procura in atti. opponente, contro
p.IVA Controparte_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_2
rappresentante, Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. SANTAMARIA MARIA Controparte_2
CONCETTA come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti: parte opposta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore di adiva Pt_1 Parte_1
il Tribunale di Barcellona P.G. per proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
392/2022, emesso il 5 dicembre 2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di
€ 22.302,39, oltre interessi e spese ed eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione dell'ing. il difetto di legittimazione attiva dell'IRCA e della RI , mancanza dei requisiti CP_3
necessari per emettere il decreto ingiuntivo e la carenza probatoria della documentazione prodotta in violazione ex art 50 TUB,, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via preliminare rigettare la richiesta provvisoria esecuzione perché non fondata in fatto ed in diritto
- Nel merito rigettare la pretesa vantata dal ricorrente in quanto per le motivazioni so-praindicate, il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso, essendo sprovvisto dei pre-supposti prescritti dalla legge
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o annullabile, in-fondato in fatto e in diritto atteso, altresì, che le somme ivi richieste non sono dovute né esigibili per i motivi esposti
Si costituiva l'opposto il quale Controparte_1
contestando le domande ed eccezioni avverse così concludeva:
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, con termine per l'avvio della procedura di media-conciliazione;
2) rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.392/22 emesso il
05.12.2022 nei confronti dell'opponente;
3) in subordine, ai sensi dell'art.115, co.1, c.p.c., stante l'assenza di contestazione sull'an e sul quantum del credito, dichiarare che l'opponente è debitrice della somma portata dal decreto ingiuntivo di €.22.302,39 oltre interessi di mora maturati dal dovuto al soddisfo e, per l'effetto, condannare con sentenza l'opponente al pagamento della superiore cifra nei confronti dell'opposto Ente pubblico;
Con ordinanza del 19.07.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
Rilevato l'esito negativo della tentata mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione si fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive.
******
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposto ha agito in via monitoria per Controparte_1
ottenere il pagamento della complessiva somma di € 22.302,39, in restituzione di parte del finanziamento accordato in data 26.01.2012 ed erogato il 26.04.2012 su richiesta dell'Impresa artigiana ingiunta.
Da parte sua l'opponente ha eccepito tra l'altro, la carenza di legittimazione del creditore e la mancanza dei requisiti richiesti per ottenere il titolo opposto.
Tutte le eccezioni formulate dall'opponente sono infondate. Alcun vizio si riscontra nella procura rilasciata né si riconosce alcuna carenza di legittimazione. Difatti, nessun obbligo è previsto di produzione dei Decreti Presidenziali ed in ogni caso, dall'esame dei Decreti
Presidenziali prodotti risulta il potere in capo all'Ing. di conferire il mandato. CP_3
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'istituto opposto è infondata in quanto, come è noto, la è un istituto nato dalla fusione, disposta con legge regionale, CP_1
della C.R.I.A.S. e dell' e per tale motivo è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi CP_1
degli Enti incorporati.
Nel periodo fisiologico di transizione, legittimamente l'Ing. CA ha svolto le sue funzioni e pertanto legittimo è il conferimento dell'incarico, tanto è vero che nella Legge Regionale 13/22,
è stato introdotto l'art. 5 bis che così recita: “Nelle more del completamento del processo di fusione degli enti, gli organi dell' operano anche quali organi della RI e dell' . Le disposizioni, anche di CP_1 CP_1
natura regolamentare, in contrasto con il presente comma cessano di avere applicazione”.
La costituzione nel presente giudizio dell' non pregiudica alcuna Controparte_1
legittimazione processuale. La contestuale presenza dei due soggetti in giudizio (incorporante ed incorporando) impedisce l'eventuale dichiarazione di interruzione del giudizio a seguito della effettiva operatività della soppressione ex lege di C.R.I.A.S.
Nel merito, si sottolinea che con l'opposizione a Decreto Ingiuntivo non si è contestata l'esistenza del finanziamento richiesto ed ottenuto dall'opponente e, pertanto, considerato che dagli atti di causa appare legittima l'attività svolta dall'Istituto finanziatore e non si contesta l'esistenza di un debito, si rigetta l'opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Si rigetta la domanda di condanna per lite temeraria in quanto formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale e, come tale, tardiva.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente Parte_1
[...
in favore dell' , nella misura Parte_1 Controparte_1
liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 183 2023 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 392/2022,
- conferma il Decreto Ingiuntivo n. 392/22 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il
5.12.2022.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal dell' , liquidate in €. 1.700,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre 48,40 Euro per spese di mediazione, 100,00 euro per compensi per la mediazione ed oltre ancora spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 30/06/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola