Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS-& C. ed in proprio, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara D'Aquino, Elena Libone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lucca, in persona dei legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- con cui il Questore di Lucca ha ordinato la sospensione per la durata di giorni 5, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. delle licenze sub specie scia n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di subingresso in attività di somministrazione alimenti e bevande intestate al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-nato in -OMISSIS- il -OMISSIS- in nome e per conto della -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS-& C. P.I. -OMISSIS-, esercitata nei locali siti in Lucca, -OMISSIS-;
-della relativa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza di cui all’art. 100 TULPS della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lucca, ufficio Licenze prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- notificata al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-in data -OMISSIS- (doc.2); - della relativa tabella controlli effettuati dal -OMISSIS- al -OMISSIS- Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Lucca Questura di Lucca;
- dell’annotazione attività di indagine in Lucca -OMISSIS-del -OMISSIS- Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Lucca Questura di Lucca
- del verbale di ispezione del -OMISSIS- Divisione P.A.S. della Questura di Lucca;
- di tutti i relativi verbali di accertamento relativi al procedimento de quo anche se incogniti;
- e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo o comunque connesso e conseguenziale, anche se incognito,
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS-& C. svolge l’attività di somministrazione alimenti e bevande in Lucca, -OMISSIS-, sotto l’insegna “Bar -OMISSIS-”.
A seguito di un monitoraggio effettuato nei mesi di novembre 2023-aprile 2024 (che evidenziava, nel corso di 11 controlli, la costante presenza di avventori con precedenti di polizia), la Questura di Lucca instaurava (precisamente, con la nota -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-) un procedimento finalizzato all’eventuale sospensione delle autorizzazioni di polizia poste a base dell’attività commerciale e, dopo aver acquisito una memoria procedimentale della ricorrente, disponeva, con provvedimento -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS--OMISSIS- (in pari data, notificato all’interessata), la sospensione per 5 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., della S.C.I.A. di autorizzazione al subingresso nell’attività commerciale presentata dalla ricorrente; a base del provvedimento era posta la già richiamata frequentazione dell’esercizio commerciale da parte di avventori con precedenti di polizia, confermata, anche alla luce delle osservazioni presentate dalla ricorrente in sede procedimentale, sulla base della seguente motivazione: “la presenza di avventori gravati da precedenti/pregiudizi penali all’interno del pubblico esercizio sempre riscontrata in ogni controllo effettuato, non si limita ad una frugale consumazione. I soggetti in questione si ritrovano ai tavoli del dehors dove effettuano prolungate soste; Il provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica; ne consegue che esso prescinde dall’accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell’esercizio”.
Pur essendo decorso il periodo di sospensione, il relativo provvedimento sopra richiamato era impugnato, unitamente agli atti presupposti, dalla società ricorrente e dal suo legale rappresentante che assumevano di averne interesse “in quanto un provvedimento sanzionatorio di questa natura se cumulato ad eventuali futuri provvedimenti analoghi potrebbe determinare effetti gravemente pregiudizievoli per il ricorrente e per la sua attività” (così la memoria conclusionale del 9 gennaio 2026); a base dell’impugnazione erano poste censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 del t.u.l.p.s. (approvato con r.d. 18.06.1931 n. 773), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e perplessità, violazione del principio del giusto procedimento, omessa e insufficiente motivazione e comunque erronea, incongrua, illogica e contraddittoria, violazione del principio del contraddittorio procedimentale, non avendo l’amministrazione tenuto in nessun conto le osservazioni fatte pervenire nei termini dal ricorrente; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 t.u.l.p.s. (approvato con r.d. 18.06.1931 n. 773), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990, motivazione omessa, erronea, falsa, incongrua e contraddittoria, eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti e dei documenti, difetto di presupposti, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e perplessità, violazione del principio del ne bis in idem , violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza; 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 t.u.l.p.s. (approvato con r.d. 18.06.1931 n. 773), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990, motivazione erronea, falsa, incongrua e contraddittoria, eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti e dei documenti, difetto di presupposti, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e perplessità; 4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 t.u.l.p.s. (approvato con r.d. 18.06.1931 n. 773), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990, motivazione omessa, erronea, falsa, incongrua e contraddittoria, eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti e dei documenti, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e perplessità; nell’epigrafe del ricorso e nella parte finale del gravame (pag. 20) era inserita anche una richiesta di “risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, con riserva di loro quantificazione nel corso del giudizio” che non era poi riportata nella conclusione finali, né assistita dalla quantificazione, in corso di giudizio, del pregiudizio subito.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, limitandosi a depositare il rapporto inviato all’Avvocatura distrettuale dello Stato e la documentazione allegata.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Le censure proposte con il ricorso possono essere decise unitariamente e devono essere respinte, essendo completamente infondate nel merito.
A questo proposito, la giurisprudenza della Sezione ha dovuto più volte rilevare come il provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. assuma “funzione di deterrenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2024, n. 910), con l’obiettivo che la giurisprudenza ha qualificato come di “ prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali che sono censurabili solo per manifesta irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, III, 12-2-2019, n. 1021; III, 29-7-2015, n. 3752)” (Consiglio di Stato, Sezione III, 28 novembre 2022, n. 10417)” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 1° dicembre 2025, n. 1926).
In questa prospettiva, le contestazioni in punto di fatto articolate dai ricorrenti in sede procedimentale e con il ricorso non risultano idonee ad integrare quel vizio di manifesta irragionevolezza sopra richiamato.
In particolare, del tutto inaccoglibile risulta la contestazione relativa all’omessa verbalizzazione di dieci degli undici sopralluoghi effettuati nel periodo nei mesi di novembre 2023-aprile 2024 (che risultano, in gran parte, documentati solo dalla “tabella controlli” di cui al doc. n. 3 del deposito dei ricorrenti, che si limita ad evidenziare il numero di pregiudicati identificati nel corso di ogni singolo accesso), alla luce, sia del verbale dell’ispezione del-OMISSIS- (che ha precisamente individuato gli otto pregiudicati identificati ed i rispettivi precedenti penali), sia della stessa strutturazione delle censure proposte da parte ricorrente che, in verità, non contestano per nulla la presenza o l’identificazione dei pregiudicati, ma propongono solo una costruzione tesa a valorizzare il numero “assai esiguo ed irrilevante ex art. 100 del Tulps (degli stessi) posto che in occasione di quattro degli accessi effettuati dalle Forze dell’Ordine esso non supera le 2 unità” ed in due casi, è risultato limitato ad una sola unità.
Da un lato, siamo quindi in presenza di una verbalizzazione (quella relativa all’accesso del-OMISSIS-; doc. n. 4 del deposito di parte ricorrente), che, soprattutto per il numero elevato di pregiudicati identificati, si presenta del tutto idonea, anche isolatamente presa, a reggere l’atto sotto il profilo motivazionale; dall’altro e con riferimento agli altri accessi effettuati nel corso del periodo di riferimento, la contestazione proposta da parte ricorrente non risulta per niente essere rivolta avverso l’avvenuto riscontro della presenza di soggetti pregiudicati, ma si limita a prospettare una sua personalissima “soglia” (uno o due pregiudicati) che escluderebbe la rilevanza dell’identificazione ai fini dell’emanazione del provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S., ma che non trova alcun riscontro nella previsione normativa o nella giurisprudenza.
In questa prospettiva, risulta pertanto nel giusto l’impostazione della Questura di Lucca tendente a dare risalto, non tanto al numero di pregiudicati identificato nel corso dei singoli accessi (dato estrinseco e non significativo), quanto al fatto stesso che la presenza di soggetti con precedenti sia stata costantemente riscontrata in tutti e undici gli accessi effettuati.
Discorso sostanzialmente analogo per il (presunto) obbligo di verbalizzare le attività svolte dai pregiudicati e la “localizzazione” degli stessi all’interno del locale o nel dehors che non trova alcun appiglio normativo e risulta essere solo una costruzione personale di parte ricorrente.
2.1. Del tutto irrilevante risulta poi essere l’insistita rilevazione relativa ai due precedenti provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S. intervenuti con riferimento all’esercizio commerciale, risultando evidente come si tratti di provvedimenti citati in funzione meramente confermativa del dato fattuale relativo alla “storica” frequentazione del locale da parte di pregiudicati (pur nel doveroso riconoscimento del cambio di gestione intervenuto) e non di comportamenti sanzionati con il presente procedimento.
Del tutto irrilevante risulta pertanto il richiamo dei principi in materia di rispetto del principio del ne bis in idem affermati da Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4164 e 4169 (peraltro recepiti anche dalla Sezione con la già citata sentenza 1° dicembre 2025, n. 1926), in un contesto in cui non si discute per nulla della “doppia” considerazione dello stesso fatto in due procedimenti sanzionatori differenti (il procedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. ed il successivo procedimento di revoca del titolo abilitativo, come nei casi decisi dalla giurisprudenza sopra richiamata), ma solo del richiamo dei precedenti provvedimenti con funzione meramente confermativa della conclusione in ordine alla costante frequentazione dell’esercizio commerciale da parte di pregiudicati (come già detto, dimostrata dall’accesso verbalizzato del-OMISSIS- e dagli altri dieci accessi non verbalizzati, ma non validamente contestati, nel loro esito fattuale, da parte ricorrente).
2.2. Alla luce di quanto sopra rilevato, non si può poi non concludere anche per l’infondatezza delle censure dal carattere più decisamente procedimentale articolate da parte ricorrente, risultando evidente come l’atto impugnato assicuri adeguata considerazione alle formalistiche contestazioni proposte da parte ricorrente, richiamando alcune circostanze fattuali (la sosta dei pregiudicati nel dehors ) che, in realtà, risultano non essenziali, risultando del tutto sufficiente la costante presenza di pregiudicati nel locale, spesso in numero elevato (come nel caso dell’accesso del-OMISSIS-).
In questa prospettiva il riferimento allo stazionamento dei pregiudicati nel dehors (del tutto inutile, per quanto già rilevato) viene ad integrare una semplice circostanza rafforzativa che non doveva costituire oggetto di contestazione nella comunicazione di inizio procedimento che deve individuare i fatti giustificativi della (possibile) emanazione del provvedimento (la frequentazioni dell’esercizio commerciale da parte di pregiudicati) e non operare quell’analitica e minuziosa contestazione prospettata da parte ricorrente (che pretenderebbe la precisa individuazione di ogni singolo pregiudicato identificato, della presenza dello stesso nel locale o nel dehors , “di cosa tali soggetti asseritamente pericolosi stessero facendo, …(e dell’)interazione stabilitasi tra di essi”).
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto, sia per quello che riguarda l’azione di impugnazione che per quello che riguarda l’azione risarcitoria (come già detto, comunque non assistita dalla quantificazione del pregiudizio subito e dalla relativa dimostrazione giudiziale); le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.
Condanna parte ricorrente alla corresponsione, alle Amministrazioni resistenti, della somma di € 3.000,00 (tremila/00), a titolo di spese del giudizio.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
IG LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LA | IC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.