TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 338
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. e artt. 3 e 10 L. 241/1990

    Il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e finalità di prevenzione, prescindendo dalla colpa del titolare. La costante presenza di avventori con precedenti è sufficiente a giustificare la misura, anche senza verbalizzazione di tutti i controlli. Le contestazioni sulla soglia numerica di pregiudicati e sulla localizzazione nel dehors sono infondate.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. e artt. 3 e 10 L. 241/1990

    Il principio del ne bis in idem non è applicabile in quanto i precedenti provvedimenti sono citati solo per confermare la frequentazione storica del locale da parte di pregiudicati, non per sanzionare lo stesso fatto. Le censure procedurali sono infondate poiché l'atto impugnato assicura adeguata considerazione alle contestazioni, essendo sufficiente la costante presenza di pregiudicati.

  • Rigettato
    Azione risarcitoria

    La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto non assistita dalla quantificazione del pregiudizio subito e dalla relativa dimostrazione giudiziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 338
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 338
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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