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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/01/2024, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 17/01/2024 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2843/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO C.F._1
n. 1/A, BROLO (ME) presso lo studio degli Avv.ti RICCIARDI ANNA e PINO
ANTONINO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CAMMAROTO MARIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_2
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2023 Parte_1
esponeva di aver ottenuto, in data 10.03.2023, sentenza n. 481/2023 emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 955/2021 R.G. di codesto Tribunale di Patti, con il quale gli era stato riconosciuto il requisito sanitario necessario al fine di ottenere l'assegno ordinario di invalidità a far data dal gennaio 2022; che la suddetta Sentenza era stata notificata all' in data 20.03.2023 e che, in data CP_1
24.03.2023, era stato altresì inviato il modello AP70 al fine di ottenere la liquidazione della prestazione richiesta. L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere l'assegno ordinario di invalidità e i relativi arretrati già maturati.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire i ratei maturati e non riscossi di assegno ordinario di invalidità a decorrere dal gennaio
2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e che l' fosse condannata al CP_1
pagamento di tutte le somme dovute per i ratei maturati e non riscossi relativi al beneficio richiesto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri difensori.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 05.01.2024 eccependo di aver dato seguito, con atto dell'11.10.2023, all'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, e di aver posto in pagamento il beneficio con la rata di novembre 2023, unitamente agli arretrati pari ad euro 12.844,50, oltre interessi. Chiedeva, dunque, una pronuncia di cessata materia del contendere, con parziale compensazione delle spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato copia del CP_1
provvedimento con il quale ha proceduto alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, nonché il cedolino del relativo pagamento, comprensivo degli arretrati e degli interessi.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle pretese avanzate dal CP_1
ricorrente.
2 Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai fini CP_1 dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' , emerge chiaramente che il CP_1
provvedimento che ha disposto il pagamento in favore della ricorrente è stato adottato il 2 novembre 2023, in data successiva alla proposizione del presente ricorso.
Le spese, quindi, seguono detta soccombenza virtuale, sulla base della fondatezza delle ragioni attoree e della tardività del provvedimento di liquidazione adottato dall' , e si liquidano in favore dei procuratori antistatari come da CP_1
dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 05/09/2023 nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore degli avv.ti Anna Ricciardi e Antonino Pino antistatari, liquidandole in euro 1.865,00, oltre c.p.a, i.v.a. e spese generali, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 17/01/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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