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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa NI IL Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. RT IO RA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 4732/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio promossa da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. AMATO STEFANO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il
22/02/2024)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 296/2025 pubblicata in data 24/02/2025 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in parziale pagina 1 di 4 accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
04/12/2023 con cui ha chiesto la pronunzia della Parte_1 separazione personale e dello scioglimento del matrimonio.
Nella predetta sentenza, oltre alla pronuncia sullo status, è stato posto a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € CP_1
400,00 a titolo di mantenimento della coniuge.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio. La causa è stata infine rinviata all'udienza del
13/10/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del
22/02/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Per quanto concerne le richieste economiche formulate da parte ricorrente, di identico tenore a quelle indicate in seno alla domanda di separazione, va esaminata in questa sede la questione della determinazione/quantificazione dell'assegno divorzile attesa la differenza dei presupposti tra il predetto assegno divorzile e quello di mantenimento.
Come è noto, secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di assegno di divorzio, quest'ultimo ha una natura pagina 2 di 4 sia assistenziale che perequativo-compensativa (cfr. Cass. S.U.
n.18287/2018; Cass. 8 settembre 2021 n. 24250, Cass, 9 agosto 2019 n.
21234, Cass. 23 gennaio 2019 n. 1882).
L'art. 5 della legge n. 898 del 1970, poi, non prevede alcuna prevalenza tra i vari criteri ivi indicati ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile.
La funzione assistenziale in senso ampio non può ritenersi limitata alla mancanza di indipendenza economica, ma è immanente nella disposizione in esame, stante che il riconoscimento di un assegno divorzile non può prescindere dall'accertamento di una inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.
Nel caso di specie, occorre dare rilievo alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, a fronte dell'accertata disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo, stante la condizione di disoccupazione della richiedente l'assegno, con conseguente mancanza di mezzi adeguati a garantirle un'esistenza libera e dignitosa, e l'oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età (la ricorrente ha 67 anni) e personali della stessa.
Invero, il riconoscimento di un assegno divorzile, considerata un'accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge, può anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale, senza valutare il profilo perequativo o compensativo.
Ciò posto, tenuto conto della documentazione prodotta (modello Isee 2023)
e del fatto che di anni 82, è titolare di pensione con un CP_1 reddito annuo di circa € 25.000,00, il Collegio ritiene congruo disporre un assegno divorzile di € 200,00 da intendersi nella sua componente assistenziale, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la contumacia di CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e celebrato ad Augusta il Parte_1 CP_1
05/11/2015 (Atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 38, Parte I, Ufficio 1, Anno 2015).
PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
a titolo di assegno divorzile un assegno mensile di € Parte_1
200,00, entro il giorno 27 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
SPESE di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 4.12.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
RT IO RA NI IL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa NI IL Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. RT IO RA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 4732/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio promossa da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. AMATO STEFANO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il
22/02/2024)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 296/2025 pubblicata in data 24/02/2025 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in parziale pagina 1 di 4 accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
04/12/2023 con cui ha chiesto la pronunzia della Parte_1 separazione personale e dello scioglimento del matrimonio.
Nella predetta sentenza, oltre alla pronuncia sullo status, è stato posto a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € CP_1
400,00 a titolo di mantenimento della coniuge.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio. La causa è stata infine rinviata all'udienza del
13/10/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del
22/02/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Per quanto concerne le richieste economiche formulate da parte ricorrente, di identico tenore a quelle indicate in seno alla domanda di separazione, va esaminata in questa sede la questione della determinazione/quantificazione dell'assegno divorzile attesa la differenza dei presupposti tra il predetto assegno divorzile e quello di mantenimento.
Come è noto, secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di assegno di divorzio, quest'ultimo ha una natura pagina 2 di 4 sia assistenziale che perequativo-compensativa (cfr. Cass. S.U.
n.18287/2018; Cass. 8 settembre 2021 n. 24250, Cass, 9 agosto 2019 n.
21234, Cass. 23 gennaio 2019 n. 1882).
L'art. 5 della legge n. 898 del 1970, poi, non prevede alcuna prevalenza tra i vari criteri ivi indicati ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile.
La funzione assistenziale in senso ampio non può ritenersi limitata alla mancanza di indipendenza economica, ma è immanente nella disposizione in esame, stante che il riconoscimento di un assegno divorzile non può prescindere dall'accertamento di una inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.
Nel caso di specie, occorre dare rilievo alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, a fronte dell'accertata disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo, stante la condizione di disoccupazione della richiedente l'assegno, con conseguente mancanza di mezzi adeguati a garantirle un'esistenza libera e dignitosa, e l'oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età (la ricorrente ha 67 anni) e personali della stessa.
Invero, il riconoscimento di un assegno divorzile, considerata un'accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge, può anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale, senza valutare il profilo perequativo o compensativo.
Ciò posto, tenuto conto della documentazione prodotta (modello Isee 2023)
e del fatto che di anni 82, è titolare di pensione con un CP_1 reddito annuo di circa € 25.000,00, il Collegio ritiene congruo disporre un assegno divorzile di € 200,00 da intendersi nella sua componente assistenziale, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la contumacia di CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e celebrato ad Augusta il Parte_1 CP_1
05/11/2015 (Atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 38, Parte I, Ufficio 1, Anno 2015).
PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
a titolo di assegno divorzile un assegno mensile di € Parte_1
200,00, entro il giorno 27 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
SPESE di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 4.12.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
RT IO RA NI IL
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