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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/10/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2265/2022, avente a oggetto
“somministrazione” vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Grosseto, via Piave n. 44, , presso lo studio dell'avv. Thomas Vignoli, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE contro
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata a Vicenza, via Cengio n. 32, presso lo studio dell'avv. Ruggero Rubisse, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 10.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dall' avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 627/22 (RG: 1780/2022) emanato dal Tribunale di Grosseto in data
13.9.2022, in favore della per un credito di € 27.767,80 derivante dal Controparte_1 mancato pagamento di tre fatture emesse tra novembre 2020 e gennaio 2021 per la pagina 1 di 5 fornitura di caffè in capsule.
Impugnato il titolo giudiziale, l'attrice ne chiedeva la revoca, con condanna avversaria ex art. 96 c.p.c., eccependo da un lato l'esistenza di accordo in virtù del quale la fornitrice avrebbe dovuto cancellare il debito della per i danni arrecatile, e dall'altro Parte_2 chiedendo la restituzione della somma di € 30.000,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente l'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'attrice per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c..
Concessa all'esito dell'udienza del 4.4.2023 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10.6.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La società ha agito in monitorio per sentire ingiungere alla società il CP_1 Pt_1 pagamento della somma di € 27.767,80, quale credito maturato nei suoi confronti per averle fornito caffè in capsule nel trimestre novembre 2020 - gennaio 2021 (all.ti 3-5 e 7 del ricorso).
L'attrice ha eccepito in primis l'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito.
Ebbene, come noto, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (cfr. ex plurimis
Cass. n. 128/2022).
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. pagina 2 di 5 La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. n. 13240/2019).
Ciò chiarito in termini generali, giova tuttavia osservare che, nella specie, l'esistenza di un rapporto tra le parti è riconosciuto dalla stessa opponente, mentre la consegna della merce denunciata in monitorio è comprovata sia dalle fatture che dai rispettivi documenti di trasporto, parte dei quali sottoscritti dal destinatario, e comunque mai contestati.
La società , infatti, anziché confutare la ricezione della merce fatturata e/o i Pt_1 prezzi ivi applicati, s'è limitata ad eccepire l'inesigibilità del credito avversario per essere stato concordemente compensato dalla con i danni arrecati alla prima a fronte CP_1 dei ripetuti ritardi nella consegna dei prodotti e di una pratica commerciale scorretta perpetrata nell'anno 2018, consistita nell'aver messo in vendita su internet una macchina del caffè destinata viceversa al “circuito chiuso” e avvantaggiandosi dell'operato del legale rappresentante della società opponente, che fu l'unico a capire e risolvere il malfunzionamento che l'affliggeva.
La narrazione che permea l'atto di citazione è però talmente vaga, indefinita e a tratti confusa da risultare inapprezzabile.
In disparte della totale carenza di documentazione da cui poter inferire, anche soltanto in via indiziaria, la meritevolezza della ricostruzione dei fatti offerta da (avendo la Pt_1 stessa appena depositato la visura di un'altra società e tre biglietti aerei per la Cina riferibili al proprio legale rappresentante e a un'altra persona, all.ti 1-3), neppure è dato individuare il soggetto concretamente pregiudicato dalla lamentata pratica scorretta attuata dalla (se l' stessa, o la famiglia del suo legale rappresentante, o CP_2 Pt_1 ancora tale Justmy s.r.l.).
L'indeterminatezza che connota l'an e la natura del vulnus invocato nonché il soggetto realmente danneggiato si riflette ovviamente sulla domanda subordinata di indennizzo proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., rispetto alla quale peraltro l'attrice nulla ha offerto in comunicazione per dimostrare l'effettività e l'entità di un arricchimento ingiusto conseguito dalla . CP_1
pagina 3 di 5 Ne consegue il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, vista l'attività espletata.
Il contegno di parte opponente non può essere immune dal potere officioso previsto dall'art. 96, co. 3 c.p.c..
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nel caso concreto, questo giudicante deve rilevare come l'attrice non abbia concretamente addotto alcuna ragione giuridicamente fondata per paralizzare la pretesa creditoria, sollevando un'opposizione generica e farraginosa.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% del credito azionato. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso del processo incida non sul profilo delle spese di lite in sé, ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 627/22 (RG: pagina 4 di 5 1780/2022) emanato dal Tribunale di Grosseto in data 13.9.2022;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
5.261,00 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
3) condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di € 2.776,78, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c..
Grosseto, 30 settembre 2025.
Il Giudice
RI ND
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2265/2022, avente a oggetto
“somministrazione” vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Grosseto, via Piave n. 44, , presso lo studio dell'avv. Thomas Vignoli, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE contro
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata a Vicenza, via Cengio n. 32, presso lo studio dell'avv. Ruggero Rubisse, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 10.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dall' avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 627/22 (RG: 1780/2022) emanato dal Tribunale di Grosseto in data
13.9.2022, in favore della per un credito di € 27.767,80 derivante dal Controparte_1 mancato pagamento di tre fatture emesse tra novembre 2020 e gennaio 2021 per la pagina 1 di 5 fornitura di caffè in capsule.
Impugnato il titolo giudiziale, l'attrice ne chiedeva la revoca, con condanna avversaria ex art. 96 c.p.c., eccependo da un lato l'esistenza di accordo in virtù del quale la fornitrice avrebbe dovuto cancellare il debito della per i danni arrecatile, e dall'altro Parte_2 chiedendo la restituzione della somma di € 30.000,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente l'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'attrice per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c..
Concessa all'esito dell'udienza del 4.4.2023 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10.6.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La società ha agito in monitorio per sentire ingiungere alla società il CP_1 Pt_1 pagamento della somma di € 27.767,80, quale credito maturato nei suoi confronti per averle fornito caffè in capsule nel trimestre novembre 2020 - gennaio 2021 (all.ti 3-5 e 7 del ricorso).
L'attrice ha eccepito in primis l'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito.
Ebbene, come noto, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (cfr. ex plurimis
Cass. n. 128/2022).
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. pagina 2 di 5 La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. n. 13240/2019).
Ciò chiarito in termini generali, giova tuttavia osservare che, nella specie, l'esistenza di un rapporto tra le parti è riconosciuto dalla stessa opponente, mentre la consegna della merce denunciata in monitorio è comprovata sia dalle fatture che dai rispettivi documenti di trasporto, parte dei quali sottoscritti dal destinatario, e comunque mai contestati.
La società , infatti, anziché confutare la ricezione della merce fatturata e/o i Pt_1 prezzi ivi applicati, s'è limitata ad eccepire l'inesigibilità del credito avversario per essere stato concordemente compensato dalla con i danni arrecati alla prima a fronte CP_1 dei ripetuti ritardi nella consegna dei prodotti e di una pratica commerciale scorretta perpetrata nell'anno 2018, consistita nell'aver messo in vendita su internet una macchina del caffè destinata viceversa al “circuito chiuso” e avvantaggiandosi dell'operato del legale rappresentante della società opponente, che fu l'unico a capire e risolvere il malfunzionamento che l'affliggeva.
La narrazione che permea l'atto di citazione è però talmente vaga, indefinita e a tratti confusa da risultare inapprezzabile.
In disparte della totale carenza di documentazione da cui poter inferire, anche soltanto in via indiziaria, la meritevolezza della ricostruzione dei fatti offerta da (avendo la Pt_1 stessa appena depositato la visura di un'altra società e tre biglietti aerei per la Cina riferibili al proprio legale rappresentante e a un'altra persona, all.ti 1-3), neppure è dato individuare il soggetto concretamente pregiudicato dalla lamentata pratica scorretta attuata dalla (se l' stessa, o la famiglia del suo legale rappresentante, o CP_2 Pt_1 ancora tale Justmy s.r.l.).
L'indeterminatezza che connota l'an e la natura del vulnus invocato nonché il soggetto realmente danneggiato si riflette ovviamente sulla domanda subordinata di indennizzo proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., rispetto alla quale peraltro l'attrice nulla ha offerto in comunicazione per dimostrare l'effettività e l'entità di un arricchimento ingiusto conseguito dalla . CP_1
pagina 3 di 5 Ne consegue il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, vista l'attività espletata.
Il contegno di parte opponente non può essere immune dal potere officioso previsto dall'art. 96, co. 3 c.p.c..
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nel caso concreto, questo giudicante deve rilevare come l'attrice non abbia concretamente addotto alcuna ragione giuridicamente fondata per paralizzare la pretesa creditoria, sollevando un'opposizione generica e farraginosa.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% del credito azionato. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso del processo incida non sul profilo delle spese di lite in sé, ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 627/22 (RG: pagina 4 di 5 1780/2022) emanato dal Tribunale di Grosseto in data 13.9.2022;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
5.261,00 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
3) condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di € 2.776,78, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c..
Grosseto, 30 settembre 2025.
Il Giudice
RI ND
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