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Ordinanza 2 giugno 2025
Ordinanza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. 853/2025 R.G. V.G.
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Prima Sezione
Il Giudice delegato, Dott. Flavio Tovani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/05/2025:
- rilevato che, con decreto del 04/05/2025 questo Giudice ha disposto, in sede di provvedimenti indifferibili, l'assegnazione della casa familiare situata a Reggio
Calabria, in loc. Arasi, via San Sebastiano n. 148, ad;
Parte_1
- che la ricorrente aveva fatto presente di essersi allontanata con i figli dalla casa familiare, situata a Reggio Calabria, in loc. Arasi, via San Sebastiano n. 148 (cfr. certificato di residenza e di stato di famiglia), prima di sporgere denuncia nei confronti del marito per i maltrattamenti subiti, per i quali il Controparte_1
G.I.P. di questo Tribunale, nel procedimento n. 3121/2024 R.G.N.R. –
1886/2024 R.G.G.I.P., con ordinanza del 25/07/2024 (in atti), ha disposto per lui il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offesa;
- che ella aveva fatto presente che il figlio , invalido con necessità di Per_1
assistenza continua, non essendo in grado di compiere da solo gli atti di vita quotidiana, che soffre di tetraparesi spastica, epilessia con ritardo psicomotorio e grave deficit visivo (cfr. documentazione medica), aveva necessità di muoversi in spazi a lui familiari, altrimenti manifestandosi un aggravamento delle sue condizioni psicofisiche;
- che, costituitosi, il marito di , ha chiesto, Parte_1 Controparte_1
sempre in sede di provvedimenti indifferibili e urgenti, il pagamento di un assegno di mantenimento di 500 € mensili a suo favore (o di un assegno alimentare di 300 €) e l'autorizzazione a disattivare l'impianto di videosorveglianza della casa familiare;
1 - che inoltre egli sottolinea che l'assegnazione della casa familiare, in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, è avvenuta a distanza di un anno dall'allontanamento della moglie e del figlio dalla stessa e che il figlio si sarebbe ormai adattato alla nuova casa;
- che, sentito il 23/05/2025, ha negato di aver mai percosso Controparte_1
moglie e figli, affermando, anzi, di essere stato sempre trattato male dalla moglie e dai figli e, in un'occasione, spintonato dal figlio (cioè ), e di CP_2 Per_2
vivere grazie al sostegno economico dei parenti, aggiungendo che in passato beveva “una bottiglia di vino o un bicchiere di birra”, ma di non bere da un anno e mezzo;
- che, in effetti, il 13/01/2017 Maesano, allontanatasi dalla casa familiare perché il marito non aveva mantenuto la promessa di “fa[rsi] curare”, aveva negato di aver mai subito violenze, mentre dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare del 25/07/2024 emerge che, invece, ella ha poi lamentato che le violenze verbali e fisiche duravano da trent'anni;
- che nei file audio allegato si sente qualcuno (identificato con ) che dice Per_2
“Guarda che schifo!”, seguito da svariate parole incomprensibili di un uomo (da identificarsi nello stesso , per poi sentire il primo soggetto dire: “Io te CP_1
l'ho detto tempo fa qual è la soluzione, io ci spaccu nu brazzu, tra sei mesi ci spacco quell'altro e stai tranquillo che non bivi più”, e poi: “Le cose che non si sistemano con le buone si sistemano con le cattive”;
- che nei file video allegati si vede e si sente un ragazzo (verosimilmente uno dei figli) che dice al padre, fra l'altro: “Tu sei ubriaco tutto il giorno, non fai niente!”,
“Ti ubriachi, sei ubriaco come la merda!”, mentre risponde con la voce CP_1
impastata, e in un altro file il ragazzo, dopo che il padre gli ha detto qualcosa di incomprensibile con la voce impastata, gli dice: “Tu la devi smettere di stare dietro alle cazzate che ti dice tua cognata!”;
- che ancora residente nella casa familiare, percepisce una pensione netta CP_1
di 435,22 € ed è comproprietario, con la moglie, di un appartamento situato in
2 via Santa Lucia n. 37Z, a Reggio Calabria, composto da cinque vani (cfr. visura catastale) e intestato a (cfr. certificato di residenza); Testimone_1
- che, infatti, egli (secondo quanto affermato nella sua comparsa e non contestato dalla controparte) è affetto da pondilodiscoartrosi del rachide cervico-lombare, sindrome depressiva, cardiopatia ipertensiva, epatomegalia steatosica, monorene congenito destro con spots litiasici, deficit visus OO in pterigio e ipoacusia, con una percentuale di invalidità complessiva pari al 76%;
- osservato che l'allontanamento dalla casa familiare avvenuto prima della proposizione del giudizio a causa dell'intollerabilità della convivenza non comporta le medesime conseguenze e non pregiudica la successiva assegnazione della casa familiare, che può dunque essere riassegnata al genitore allontanatosi
(Trib. Rovereto 180/2019);
- ritenuto che, nel caso di specie, l'allontanamento della ricorrente, essendo determinato dall'intollerabilità della convivenza dovuta, anche a ritenere non fondate le accuse di maltrattamenti, comunque almeno all'alcolismo del marito, appaia giustificato e non precluda la successiva riassegnazione della casa familiare;
- osservato che, nel caso in cui venga addotta la situazione di assoluta indigenza del richiedente, è da considerarsi improcrastinabile la fissazione, sia pure in via provvisoria, di un assegno di mantenimento;
- che, però, il coniuge a cui è addebitabile la separazione non ha diritto all'assegno di mantenimento;
- che, avendo i provvedimenti indifferibili una natura anticipatoria, deve escludersi la possibilità di disporre un assegno di mantenimento provvisorio a favore del coniuge nei confronti dei quali sussista il fumus boni iuris dell'addebitabilità della separazione;
- che l'alcolismo ben può essere causa della crisi familiare (in particolare, quando non vi sia la volontà di sottoporsi a programmi di recupero) e, dunque, portare all'addebito della separazione, dal momento che la condotta tipica
3 dell'alcolizzato può portare alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, impedendo di assistere moralmente e materialmente il coniuge e, talvolta, sfociando in condotte violente, per cui sussiste una presunzione di intollerabilità della convivenza (Cass. 26883/2016);
- ritenuto che, nel caso di specie, sia evidente, a prescindere dal fatto che CP_1
abbia o meno maltrattato la moglie, che alla base dell'allontanamento di quest'ultima vi sia la sua dipendenza dall'alcol, che già l'aveva portata ad allontanarsi da casa nel 2017 e che, come i video prodotti dimostrano, costituiva costantemente motivo di discussione con lei e con i figli;
- che pertanto, sussistendo elementi per ritenere non infondata la domanda di addebito, non possa essere riconosciuto alcun assegno di mantenimento provvisorio a favore di CP_1
- osservato che l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi e che, in particolare, nel processo di separazione o di divorzio non possono essere introdotte domande non strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali fra i coniugi e fra questi e la prole e, più in generale, le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, essendo ormai disciplinate dal medesimo rito, mentre le altre domande sono inammissibili (cfr. Trib. Rieti 376/2022, Trib. Treviso 341/2018 e Trib.
Treviso 2711/2016);
- rilevato che chiede, in subordine al riconoscimento di un assegno di CP_1
mantenimento, gli alimenti, e comunque di autorizzarlo alla disattivazione dell'impianto di videosorveglianza presente nella casa familiare;
- ritenuto che tali domande, essendo proponibili con rito ordinario, siano inammissibili;
4 CONFERMA
il decreto di adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti del 24/04/2025
MANDA
la Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di competenza
Reggio Calabria, 02/06/2025
Il Giudice delegato
Flavio Tovani
5
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Prima Sezione
Il Giudice delegato, Dott. Flavio Tovani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/05/2025:
- rilevato che, con decreto del 04/05/2025 questo Giudice ha disposto, in sede di provvedimenti indifferibili, l'assegnazione della casa familiare situata a Reggio
Calabria, in loc. Arasi, via San Sebastiano n. 148, ad;
Parte_1
- che la ricorrente aveva fatto presente di essersi allontanata con i figli dalla casa familiare, situata a Reggio Calabria, in loc. Arasi, via San Sebastiano n. 148 (cfr. certificato di residenza e di stato di famiglia), prima di sporgere denuncia nei confronti del marito per i maltrattamenti subiti, per i quali il Controparte_1
G.I.P. di questo Tribunale, nel procedimento n. 3121/2024 R.G.N.R. –
1886/2024 R.G.G.I.P., con ordinanza del 25/07/2024 (in atti), ha disposto per lui il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offesa;
- che ella aveva fatto presente che il figlio , invalido con necessità di Per_1
assistenza continua, non essendo in grado di compiere da solo gli atti di vita quotidiana, che soffre di tetraparesi spastica, epilessia con ritardo psicomotorio e grave deficit visivo (cfr. documentazione medica), aveva necessità di muoversi in spazi a lui familiari, altrimenti manifestandosi un aggravamento delle sue condizioni psicofisiche;
- che, costituitosi, il marito di , ha chiesto, Parte_1 Controparte_1
sempre in sede di provvedimenti indifferibili e urgenti, il pagamento di un assegno di mantenimento di 500 € mensili a suo favore (o di un assegno alimentare di 300 €) e l'autorizzazione a disattivare l'impianto di videosorveglianza della casa familiare;
1 - che inoltre egli sottolinea che l'assegnazione della casa familiare, in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, è avvenuta a distanza di un anno dall'allontanamento della moglie e del figlio dalla stessa e che il figlio si sarebbe ormai adattato alla nuova casa;
- che, sentito il 23/05/2025, ha negato di aver mai percosso Controparte_1
moglie e figli, affermando, anzi, di essere stato sempre trattato male dalla moglie e dai figli e, in un'occasione, spintonato dal figlio (cioè ), e di CP_2 Per_2
vivere grazie al sostegno economico dei parenti, aggiungendo che in passato beveva “una bottiglia di vino o un bicchiere di birra”, ma di non bere da un anno e mezzo;
- che, in effetti, il 13/01/2017 Maesano, allontanatasi dalla casa familiare perché il marito non aveva mantenuto la promessa di “fa[rsi] curare”, aveva negato di aver mai subito violenze, mentre dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare del 25/07/2024 emerge che, invece, ella ha poi lamentato che le violenze verbali e fisiche duravano da trent'anni;
- che nei file audio allegato si sente qualcuno (identificato con ) che dice Per_2
“Guarda che schifo!”, seguito da svariate parole incomprensibili di un uomo (da identificarsi nello stesso , per poi sentire il primo soggetto dire: “Io te CP_1
l'ho detto tempo fa qual è la soluzione, io ci spaccu nu brazzu, tra sei mesi ci spacco quell'altro e stai tranquillo che non bivi più”, e poi: “Le cose che non si sistemano con le buone si sistemano con le cattive”;
- che nei file video allegati si vede e si sente un ragazzo (verosimilmente uno dei figli) che dice al padre, fra l'altro: “Tu sei ubriaco tutto il giorno, non fai niente!”,
“Ti ubriachi, sei ubriaco come la merda!”, mentre risponde con la voce CP_1
impastata, e in un altro file il ragazzo, dopo che il padre gli ha detto qualcosa di incomprensibile con la voce impastata, gli dice: “Tu la devi smettere di stare dietro alle cazzate che ti dice tua cognata!”;
- che ancora residente nella casa familiare, percepisce una pensione netta CP_1
di 435,22 € ed è comproprietario, con la moglie, di un appartamento situato in
2 via Santa Lucia n. 37Z, a Reggio Calabria, composto da cinque vani (cfr. visura catastale) e intestato a (cfr. certificato di residenza); Testimone_1
- che, infatti, egli (secondo quanto affermato nella sua comparsa e non contestato dalla controparte) è affetto da pondilodiscoartrosi del rachide cervico-lombare, sindrome depressiva, cardiopatia ipertensiva, epatomegalia steatosica, monorene congenito destro con spots litiasici, deficit visus OO in pterigio e ipoacusia, con una percentuale di invalidità complessiva pari al 76%;
- osservato che l'allontanamento dalla casa familiare avvenuto prima della proposizione del giudizio a causa dell'intollerabilità della convivenza non comporta le medesime conseguenze e non pregiudica la successiva assegnazione della casa familiare, che può dunque essere riassegnata al genitore allontanatosi
(Trib. Rovereto 180/2019);
- ritenuto che, nel caso di specie, l'allontanamento della ricorrente, essendo determinato dall'intollerabilità della convivenza dovuta, anche a ritenere non fondate le accuse di maltrattamenti, comunque almeno all'alcolismo del marito, appaia giustificato e non precluda la successiva riassegnazione della casa familiare;
- osservato che, nel caso in cui venga addotta la situazione di assoluta indigenza del richiedente, è da considerarsi improcrastinabile la fissazione, sia pure in via provvisoria, di un assegno di mantenimento;
- che, però, il coniuge a cui è addebitabile la separazione non ha diritto all'assegno di mantenimento;
- che, avendo i provvedimenti indifferibili una natura anticipatoria, deve escludersi la possibilità di disporre un assegno di mantenimento provvisorio a favore del coniuge nei confronti dei quali sussista il fumus boni iuris dell'addebitabilità della separazione;
- che l'alcolismo ben può essere causa della crisi familiare (in particolare, quando non vi sia la volontà di sottoporsi a programmi di recupero) e, dunque, portare all'addebito della separazione, dal momento che la condotta tipica
3 dell'alcolizzato può portare alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, impedendo di assistere moralmente e materialmente il coniuge e, talvolta, sfociando in condotte violente, per cui sussiste una presunzione di intollerabilità della convivenza (Cass. 26883/2016);
- ritenuto che, nel caso di specie, sia evidente, a prescindere dal fatto che CP_1
abbia o meno maltrattato la moglie, che alla base dell'allontanamento di quest'ultima vi sia la sua dipendenza dall'alcol, che già l'aveva portata ad allontanarsi da casa nel 2017 e che, come i video prodotti dimostrano, costituiva costantemente motivo di discussione con lei e con i figli;
- che pertanto, sussistendo elementi per ritenere non infondata la domanda di addebito, non possa essere riconosciuto alcun assegno di mantenimento provvisorio a favore di CP_1
- osservato che l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi e che, in particolare, nel processo di separazione o di divorzio non possono essere introdotte domande non strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali fra i coniugi e fra questi e la prole e, più in generale, le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, essendo ormai disciplinate dal medesimo rito, mentre le altre domande sono inammissibili (cfr. Trib. Rieti 376/2022, Trib. Treviso 341/2018 e Trib.
Treviso 2711/2016);
- rilevato che chiede, in subordine al riconoscimento di un assegno di CP_1
mantenimento, gli alimenti, e comunque di autorizzarlo alla disattivazione dell'impianto di videosorveglianza presente nella casa familiare;
- ritenuto che tali domande, essendo proponibili con rito ordinario, siano inammissibili;
4 CONFERMA
il decreto di adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti del 24/04/2025
MANDA
la Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di competenza
Reggio Calabria, 02/06/2025
Il Giudice delegato
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