Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 2987/2023 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26 marzo 2025 vertente
TRA
c.f. , in persona del suo sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenicantonio
Siniscalchi ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Calata Trinità Maggiore (Palazzo
Degas) presso lo studio dell'Avvocato Raffaele Pignataro giusta delega in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianfranco Mobilio nel cui studio in Salerno, alla via
Cantarella n. 7 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzi di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Nola n. 1170/2023 pubblicata in data 20 aprile 2023, notificata in data 16 maggio 2023, in materia di opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 -
1. Con atto di appello notificato in data 15 giugno 2023 e iscritto a ruolo il 25 giugno 2023 il ha impugnato la sentenza n. 1170/2023, pubblicata in data 20 aprile Parte_1
2023, con cui il Tribunale di Nola ha rigettato la sua opposizione al precetto con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di € 1.504.811,80 (di cui € 1.455.238,00 per sorte capitale ed € 49.573,80 per spese e compensi liquidati nel titolo) in virtù della sentenza della medesima curia n. 1038/2022, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore della vittoriosa opposta nella misura liquidata in € 9.940,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre accessori di legge, con distrazione.
1.2. L'appello è stato affidato a due motivi, all'esito dei quali l'Amministrazione locale ha chiesto, in accoglimento dell'atto di gravame, l'annullamento o l'integrale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha respinto l'opposizione a precetto;
in via subordinata, la rivisitazione del capo relativo alle spese di giudizio, perché siano graduate in modo adeguato all'attività svolta e al valore della lite.
2. In data 31 ottobre 2023 si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, con vittoria sulle spese di lite.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2022 il ha opposto Parte_1
ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il precetto con cui gli ha intimato - in ragione della Controparte_1 sentenza n. 1038/2022 con cui il Tribunale bruniano ha definito il contenzioso tra le parti riguardo alla misura dell'aggio dovuto dall'Amministrazione alla società concessionaria per l'attività svolta negli anni compresi tra il 1993 e il 1998 nella riscossione dei tributi locali secondo quanto convenuto dell'accordo transattivo inter partes - il pagamento della somma complessiva di € 1.504.811,80 oltre interessi. Ha riferito d'avere corrisposto a Controparte_1
cui il Tribunale di Nola, in data 16 febbraio 2021, ha accordato ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per € 278.631,77 oltre interessi, la somma complessiva di € 320.853,53, come da delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda bilancio n. 22 del 27 maggio 2021. Ha richiamato il principio per il quale la prefata ordinanza, in caso di definizione del processo in maniera naturale, è destinata ad essere assorbita e sostituita dalla sentenza definitiva. Ha ritenuto quindi che dalla somma complessiva per cui è stata resa la condanna con la sentenza, gravata d'appello e della quale
è stata chiesta la sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c., vadano sottratti gli importi già corrisposti in base alla prefata ordinanza ingiuntiva. A tal fine si è doluto dell'assoluta indeterminatezza e incertezza del dispositivo, dalla cui lettura esso sarebbe Pt_1
impedito di comprendere e conoscere appieno gli importi da pagare per tacitare le ragioni della controparte.
Ha così concluso chiedendo al Tribunale - previa sospensione dell'efficacia esecutiva in ragione del danno effettivo e concreto dipendente dal suo stato di predissesto e dal rischio di non poter ripetere le somme dall'avversaria, non essendo questa proprietaria di alcun bene - di dichiarare che l'opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma di cui al precetto del 20 ottobre 2022, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
4.2. In data 16 febbraio 2023 si è costituita in giudizio la ditta sostenendo che Controparte_1
la sentenza costituente titolo esecutivo abbia già detratto, dalla somma complessiva per cui
è stata resa la condanna, l'importo corrisposto a seguito dell'ordinanza ingiuntiva.
Ha così concluso chiedendo accertarsi la cessazione della materia del contendere, con condanna del alle spese di lite applicando il principio della Parte_1 soccombenza virtuale per assoluta infondatezza dell'unico motivo di opposizione, con vittoria sulle spese di lite.
4.3. Nel corso del giudizio è stata prodotta l'ordinanza con cui la Corte d'Appello ha sospeso ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1038/2022 costituente titolo nel precetto opposto. All'esito di detta produzione le parti hanno concordemente chiesto dichiarare cessata la materia del contendere insistendo ognuno per il favorevole regolamento delle spese.
5. Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 1170/2023, ha respinto l'opposizione a precetto e condannato il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1
convenuta, liquidate in € 9.940,00.
5.1. In via preliminare il giudice di prime cure ha escluso che ricorra nel caso esaminato la cessazione della materia del contendere quale ipotesi d'estinzione del processo, non essendo sopravvenuta alcuna caducazione del titolo esecutivo giudiziale, ma solo una pronuncia di
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sospensione della sua esecutività, in quanto tale ininfluente al giudizio, non interferendo con l'interesse delle parti alla sua definizione.
5.2. Quanto al merito della controversia, ha valutato infondata l'opposizione al precetto ritenendo che la statuizione costituente il titolo esecutivo, nella determinazione del quantum debeatur, abbia tenuto conto di quanto già corrisposto dal a seguito Parte_1
dell'ordinanza precedentemente emessa. Tanto ha inferito dalla motivazione della sentenza n. 1038/2022 in cui si dà atto della decurtazione di tale importo dall'ammontare complessivamente riconosciuto tuttora dovuto.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2023, a fronte della notifica della sentenza - pubblicata in data
20 aprile 2023 - in data 16 maggio 2023, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c..
7. L'appello, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa di è anche ammissibile Controparte_1
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., norma che la parte appellata ritiene a torto violata.
In termini generali, giova riferire che, dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi dell'attuale testo normativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che l'appello vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno interpretati nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
8. Con il primo motivo d'impugnazione parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la condanna in base al titolo abbia già considerato, nel liquidare la somma per cui ha reso la condanna e posta a base del precetto, quanto già corrisposto dal a seguito dell'ordinanza ingiuntiva. A suo dire il Parte_1
giudice di prime cure avrebbe equivocato le contestazioni di esso opponente. Ha rilevato d'avere protestato il fatto che l'opposta non abbia decurtato le somme già versate e non se il Tribunale abbia o meno sottratto le somme dell'ordinanza ingiuntiva già soddisfatta. Ha quindi stigmatizzato come le somme medio tempore pagate dal una volta resa la Pt_1 sentenza che ha assorbito l'ordinanza ingiuntiva, non abbiano alcun titolo giuridico per essere trattenute
8.1. Il motivo è infondato.
L'obbligazione di pagamento inverata dall'ordinanza ingiuntiva è stata soddisfatta. Di essa non è stata domandata la modifica o la revoca che l'appellante vorrebbe essere implicita nella sentenza che ha definito nella maniera naturale e propria il giudizio.
La lettura del titolo posto a fondamento del precetto depone in senso contrario, di una conferma della prefata ordinanza. Il debito indicato in essa, tacitato in corso di causa, è stato invero considerato dal Tribunale nella sentenza posta a fondamento dell'esecuzione, il cui precetto, nell'intimarne la sorte, non duplica alcuna pretesa creditoria. La somma precettata sulla base del titolo corrisponde a quella che, al netto del pagamento avvenuto a seguito dell'ordinanza ingiuntiva, è risultata - alla data - tuttora dovuta. L'importo precettato fonda su un titolo giudiziale che il giudice dell'esecuzione può interpretare, ma giammai emendare, se errato, né limitare nella sua efficacia esecutiva. Il Tribunale che ha reso la decisione sulla base della quale è stato confezionato il precetto è stato chiaro nel dire che
“circa il quantum debeatur, occorre fare riferimento alla ampia C.T.U. che ha quantificato l'importo spettante alla società attrice alla stregua degli art. 3 e 4 dell'accordo rep. 8/03 di cui si è detto;
va qui ricordato che era previsto (anni 1993 - 1998) l'aggio del 25% sulle somme risultanti dovute
(previsione, questa, particolarmente favorevole al Comune), per il biennio 1999 - 2000 l'aggio era del
20% sul dovuto, oltre un rimborso spese forfettario una tantum di € 5,00 per contribuente I.C.I.; si noti (tenuto conto delle doglianze del convenuto) che il C.T.U. ha operato su documentazione
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ampiamente di provenienza pubblica: l'Agenzia delle Entrate ma anche lo stesso Parte_1 fermo che deve ritenersi qui trascritte la relazione nella parte relativa al computo delle spettanze in oggetto, il C.T.U. ha quantificato l'importo dovuto alla attrice in € 2.020.085,00 (rimborso spese forfettario: € 123.545,00; aggio: € 1.477.785,00; interessi: € 704.969,00; acconto già ricevuto: €
286.215,00); parte attrice (solo in conclusionale, ma alla stregua dei dati risultanti dagli atti di causa) infine quantifica in € 1.455.238,00 l'importo dovuto (tenuto conto di quanto già riconosciuto in forza dell'ordinanza cit.), e tale importo appare correttamente determinato, sicché al pagamento dello stesso va condannato il convenuto, oltre interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda Pt_1
(non sussistendo elementi univoci per riconoscere la diversa decorrenza richiesta)”.
Non è dubbio che il Tribunale abbia sottratto dalla somma per cui ha reso la condanna quanto già ingiunto con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., decurtando il relativo importo dall'ammontare del quatum debeatur. Il principio invocato dall'opponente secondo cui le ordinanze, comprese quelle pronunciate ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., sono destinate ad essere assorbite dalla statuizione definitiva sul merito della creditoria, non valuta adeguatamente il dictum del titolo posto a base del precetto che ha condannato il Pt_1
alla differenza. Né di quell'ordinanza anticipatoria consta sia stata mai pronunciata la revoca o la modifica che sarebbe occorsa per caducarla laddove la sentenza che in dispositivo nulla ha detto al riguardo, nella motivazione è testuale nella conferma di quel provvedimento di condanna nelle more attuato. Eventuale erroneità della decisione (recata da un titolo giudiziale) esorbita dal potere del giudice dell'esecuzione. Del resto, consta l'avvenuta impugnazione di quella decisione e solamente l'eventuale riforma dalla Corte
d'Appello potrà riverberare i suoi effetti sull'esecuzione preannunciata dal precetto opposto, limitandone gli effetti fino alla concorrenza di quanto riconosciuto realmente dovuto.
Né muta la superiore conclusione la diversa prospettazione proposta dall'appellante a parere del quale in ragione del tenore letterale del dispositivo condannatorio contenuto nella sentenza n. 1038/2022 non avrebbe potuto fare altro che includere CP_1
nell'unico importo per cui è stata pronunciata la condanna la somma già ricevuta in attuazione dell'ordinanza ingiuntiva in quanto inevitabilmente caducata dalla sentenza e in questa assorbita.
In realtà la prevalenza della motivazione rispetto al dispositivo induce a ritenere che nel dispositivo sia implicitamente statuita la conferma di quel provvedimento interinale mai
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda infatti revocato né modificato e che il Tribunale abbia piuttosto considerato la conclusionale richiesta di attrice nel giudizio, una volta conteggiati i suoi crediti dal consulente CP_1
e una volta ricevuto il pagamento delle somme ancor prima assistite da idonea documentazione tale da integrare i presupposti dell'art. 633 c.p.c..
9. Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante ha impugnato il capo della sentenza riguardante le spese di lite. Avendo individuato il valore della controversia in €
278.631,77, ha opinato che in caso di rigetto del primo motivo dell'appello, le spese processuali liquidate dal Tribunale in € 9.940,00 siano eccessive e sproporzionate, a maggior ragione considerando il fatto che sarebbe venuto meno l'interesse a proseguire l'opposizione, stante la sospensione degli effetti della sentenza costituente il titolo, disposta nel grado d'appello, e che esse vadano decurtate in maniera congrua e adeguata al valore della causa e all'attività svolta.
9.1. Il motivo è infondato.
L'opposizione al precetto è stata respinta e alle spese è stato applicato il principio della soccombenza. La liquidazione è stata eseguita in base al valore della lite. L'obiezione per la quale la controversia avrebbe riguardato soltanto la somma recata dall'ordinanza ingiuntiva non è coerente con l'indicazione di valore eseguita al momento dell'iscrizione della causa a ruolo al fine del versamento del contributo unificato e soprattutto con la conclusiva richiesta di sospendere cautelativamente l'efficacia esecutiva ed indi caducare il precetto confezionato per l'importo di € 1.455.238,00. Neppure l'istanza sospensiva consta limitata al solo minore ammontare dell'ingiunzione. Nella concreta liquidazione il Tribunale ha valutato, nell'ambito dello scaglione da applicare, le sole fasi di studio ed introduttiva, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che non si è celebrata e per quella decisoria snellita dal rito applicato. Di nulla dunque l'opponente può dolersi.
10. Ne consegue la conferma della sentenza, con conseguente posizione delle spese del presente grado di giudizio a carico del soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo in base allo scaglione adeguato al valore della lite e secondo il medesimo criterio del Tribunale, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, ma moderato al parametro inferiore per la semplicità delle questioni affrontate, ripetitive di quelle già definite dal
Tribunale, e per la destrutturazione del rito prescelto. Le spese vanno distratte in favore dell'Avvocato Mobilio che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
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11. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto dal alla sentenza del Tribunale di Nola n. Parte_1
1170/2023 pubblicata in data 20 aprile 2023, notificata in data 16 maggio 2023;
⎯ condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, in € 5.866,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avvocato Gianfranco Mobilio che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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