Sentenza 3 febbraio 2026
Decreto collegiale 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03570/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3570 del 2025 proposto dall’Avv. -OMISSIS-, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il proprio studio in Milano, Via Edmondo De Amicis n.33;
contro
INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato presso gli Uffici in Milano, via Savarè n.1;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sull’ordinanza del 1°/6/2018 in relazione a Procedura R.G.-OMISSIS- della Terza Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del 1°/6/2018 in relazione a Procedura R.G.-OMISSIS- della Terza Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Milano;
Vista la costituzione dell’INPS;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026 la relazione del dott. EL UN, ed ivi udito l’Avvocato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’integrale esecuzione del giudicato di cui al provvedimento giurisdizionale in epigrafe meglio specificato, recante pignoramento della pensione del sig. -OMISSIS- ed assegnazione al ricorrente, a decorrere dal mese di aprile 2018, della somma di 1/5 della pensione per l’eccedenza della misura massima mensile dell’assegno sociale nonché di 1/5 del T.F.R. netto, il tutto sino al saldo della procedura esecutiva.
1.2. L’ordinanza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ed è stata notificata (cfr. i documenti della parte ricorrente).
1.3. Nonostante le successive diffide, come da memoria di parte ricorrente del 7 gennaio 2026 non contestata dall’INPS, anche dopo il pagamento del 30 ottobre 2025 l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo nella misura residua di € 678,74 oltre interessi legali dalla data della maturazione sino all’effettivo soddisfo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare all’INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di conformarsi al giudicato in oggetto e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere a parte ricorrente la somma di € 678,74 oltre interessi legali dalla data della maturazione sino all’effettivo soddisfo;
b) condannare l’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4 lettera e) del c.p.a.;
b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza dell’INPS, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
c) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge.
2. L’INPS si è costituito per resistere al ricorso.
3. Alla Camera di consiglio del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
4.1 Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
4.2 È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
5. Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento:
1) delle somme tutte indicate nel provvedimento giudiziale di cui si chiede l’ottemperanza, quali esposte sub a), dedotti gli importi che fossero stati comunque versati, fermo che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili, mentre non sono dovute le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;
2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22.3.2016, n. 290);
3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al punto 1).
5.1 Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso.
6. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 500,00 (cinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002).
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL UN, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.