TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 512
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026
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TAR
Decreto collegiale 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Esecuzione del giudicato per pignoramento pensione e assegnazione somma

    La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall'INPS. Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto di credito inadempiuto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L'INPS disponeva di 120 giorni per l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

  • Accolto
    Pagamento della somma residua e interessi legali

    L'entità delle somme richieste, inclusi capitale residuo e interessi, deve essere verificata dall'Amministrazione secondo i parametri del titolo e della legge. Non sono dovute le penalità di mora richieste in quanto l'esiguità del debito rende la pretesa eccessivamente afflittiva.

  • Rigettato
    Richiesta di penalità di mora ex art. 114 c.p.a.

    Le penalità di mora non sono dovute in quanto l'esiguità del debito residuo rende la loro applicazione manifestamente iniqua.

  • Accolto
    Nomina di commissario ad acta in caso di inottemperanza

    Viene nominato un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato per l'ottemperanza.

  • Accolto
    Condanna al pagamento delle spese legali

    L'Amministrazione resistente viene condannata al pagamento delle spese di causa, tenendo conto della minima e stereotipata attività richiesta in questo tipo di controversie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 512
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 512
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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