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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, GOP Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.5045 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2016
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_1
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolò Maellaro,
[...] Parte_2
giusta mandato in atti
OPPONENTI-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Gianfranco Chiarelli, giusta procura in atti
OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 05-05-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio i sigg. , Parte_2 Parte_1
in proprio e quale rappresentante legale della proponevano
[...] Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto intimato dalla per Controparte_3
il complessivo importo di euro 49.478,07 oltre accessori, in virtù di cambiale dell'importo originario di euro 98.000,00 rilasciata a garanzia di un mutuo chirografario. Gli opponenti instavano per la preliminare sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e deducevano la improcedibilità dello stesso, nonché nel merito chiedevano di dichiarare nullo l'atto di precetto per indeterminatezza delle somme ed in quanto sfornito di prova ed in subordine per l'accertamento delle minori somme dovute all'esito del conteggio di dare / avere.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava integralmente Controparte_3
ogni avverso dedotto, concluso e prodotto, opponendosi alla richiesta di sospensione dell'esecuzione e chiedendo il rigetto della opposizione proposta.
Con ordinanza del 29.9.2016, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa istruita mediante l'espletamento della CTU tecnica, veniva rinviata all'udienza del
05.05.2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
Dagli atti è emerso che la società aveva contratto con l'Istituto Parte_3
creditizio , il 14 Gennaio 2011, un Finanziamento Controparte_3
Chirografario a Tasso Variabile erogato per € 65.000,00, con garanzia, nella misura del 50,00% dell'importo mutuato concesso, rilasciata dalla Cooperativa Società Garanzia fra Commercianti.
Il prestito aveva una durata fissata in 06 anni, a decorrere dal 28.02.2011, mediante n.72 rate mensili di ammortamento posticipate e consecutive.
Le contestazioni mosse dagli opponenti non appaiono accoglibili.
Condividendo l'orientamento espresso con l'ordinanza del 29.09.2016, che rigettava la richiesta della sospensiva della efficacia esecutiva del titolo azionato, si rileva quanto segue.
Con riferimento alla eccepita indeterminatezza e alla mancanza di certezza e liquidità del titolo azionato e alla mancanza della prova delle somme richieste con l'intimazione opposta, si osserva che il titolo per cui è stato azionato l'atto di precetto è una cambiale e nell'ambito dei rapporti tra emittente e prenditore del titolo opera una presunzione iuris tantum di esistenza e liceità della causa del negozio e spetta sempre al debitore l'onere di provare le eccezioni relative al momento causale. In particolare, nel giudizio di opposizione su titolo cambiario, spetta all'opponente che contesta il credito l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi tesi a paralizzare la efficacia del titolo stesso, prova non raggiunta nel caso di specie apparendo, altresì, la stessa generica e non supportata da analitico computo alternativo.
Non risulta, altresì, provato quanto sostenuto dagli opponenti in merito alla eccezione del pagamento totale o parziale della somma intimata per effetto della transazione intervenuta tra la quale garante del 50% del finanziamento sulla scorta del Controparte_4
contratto di prestito chirografario in atti, e , la quale ha Controparte_3
contestato detto pagamento;
i documenti prodotti dall'opponente non sono neanche idonei a fornire la prova di tale presuntivo pagamento, in quanto la comunicazione Confibi del
05.07.2016 fa riferimento ad un finanziamento del 28.10.2010, mentre quello di cui al contratto risulta erogato nel gennaio 2011, trattandosi, comunque, di documento proveniente da terzo estraneo al giudizio e che non appare riferibile al rapporto di finanziamento sottostante l'emissione del titolo cambiario.
Con riferimento alla eccepita non regolare bollatura del titolo cambiario per essere stata l'imposta assolta in data successiva alla sua emissione e comunque in misura inferiore di quella prevista dalla legge, si osserva che dalla copia dello stesso titolo prodotta dalla e non CP_3
disconosciuta dagli opponenti nella sua conformità all'originale, appare che esso sia stato oggetto di bollatura per € 10,00 in data 24.02.2014 coincidente con quella di emissione, essendo comunque la regolare bollatura confermata dal Pubblico ufficiale al momento della levata del protesto.
Il tipo di sistema applicato al rapporto di finanziamento in esame è cosiddetto di
“ammortamento alla francese”.
Tale tipo di sistema consiste in un graduale rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto e ciò accade in quanto la quota capitale, che all'inizio dell'ammortamento è bassa, aumenta man mano che il prestito viene rimborsato, mentre la quota interessi, che inizialmente
è alta scende gradualmente nel corso del piano di ammortamento;
con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce in modo progressivo mentre quella per interessi scende, pertanto le prime rate saranno caratterizzate da una quota di interessi maggiore mentre nelle ultime rate sarà più grande la quota capitale. La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Il suddetto metodo non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi;
l'interesse applicato è semplice poiché la quota di ogni singola rata è calcolata solo sul capitale residuo e non sulla stessa aumentata degli interessi. (Tribunale Roma Sez.
XVII, Sent., 02-01-2020; Tribunale Cosenza, Ordinanza 09.03.2022) Condividendo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord.
20.4.2015).
Illuminante è apparsa sul punto la recente sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la 15340 del 29 maggio 2024. Nel suddetto provvedimento la Corte afferma che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. La Suprema Corte sostiene che deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se l'ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi».
La Corte, poi, sulla questione sollevata da parte del Tribunale rimettente, che aveva chiesto se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b, ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento
«all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla “non deriva dunque Pt_4
da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Da quanto chiarito dalla Suprema Corte, la cui decisione resa dalle Sezioni Unite è vincolante per il giudicante, emerge che anche sotto tale aspetto le richieste degli opponenti non appaiono accoglibili.
Gli opponenti hanno, inoltre, sostenuto che gli interessi applicati dalla banca creditrice avessero violato le norme antiusura con conseguente nullità per violazione dell'art.1815 c.c..
L'usura bancaria sussiste nelle ipotesi in cui un istituto finanziario nell'erogare un credito, sia esso mutuo o prestito personale, applichi un tasso di interesse superiore a quello legale;
il D.L.
29-12.2000 n.394, all'art.1 comma 1, convertito nella .28-02-2001 n.24 ha stabilito che “ ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p. e dell'art.1815 c.c. 2° comma si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento.”
Dalla suddetta norma emerge che il legislatore ha previsto l'applicazione della sanzione civilistica della nullità nelle sole ipotesi di usura originaria rappresentante un vizio genetico del contratto non ipotizzabile nel caso di usura sopravvenuta alla insorgenza del rapporto.
Il taso soglia è individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) il quale, secondo quanto stabilito dall'art.2 comma 1 Legge 108/1996 “ sentiti la Banca D'Italia
e l'Ufficio Italiano Cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferiti ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari … nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.”
Come chiarito da una recente sentenza della Corte Suprema “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla
L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perchè si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi. Nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni.” (Cass. civ. Sez. III,
28/06/2019, n. 17447)
Se sono convenuti interessi usurari ab origine si applica la sanzione civile di cui all'art.1815
c.c. che al comma due prevede che la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, degradando il finanziamento da oneroso a gratuito;
la Cassazione con la sentenza n.21470 del 2017 ha specificato che la sanzione di cui all'art.1815 comma 2 c.c. non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedono l'applicazione di interessi che usurari non siano.
Dalla consulenza tecnica svolta durante il corso del giudizio a cui si fa integrale riferimento, stante la coerenza della stessa e le cognizioni del perito incaricato, e dai calcoli effettuati dal
CTU è emerso che in nessuna delle ipotesi contemplate il tasso di interessi applicato dalla CP_3
opposta ha superato il tasso soglia. Il CTU conclude la sua relazione affermando che: Avendo determinato il TEG in 2,44%, comprendendo le spese ed oneri come richiesto dal G.I. e indicato nelle Istruzioni per la
Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi si sensi della Legge sull'Usura e pubblicate nell'Agosto 2009, e in 2,45%, con l'inclusione delle spese per assicurazione, nell'elaborato peritale depositato, entrambi notevolmente inferiori al Tasso Soglia di periodo pari al 17,97%, con il ricorso alla Capitalizzazione semplice, sia utilizzando il Tasso B.O.T dello 0,741%, o , in alternativa, impiegando il Tasso contrattuale del 2,34%, il TEG sarà ancora più basso rispetto al 2,45%, determinato in regime di capitalizzazione composta. Lo stesso vale per le condizioni definite in sede di rinegoziazione del mutuo, atteso che il TEG è pari a 3,61%, in regime di capitalizzazione composta, con un Tasso Soglia del 17.325%
Alla luce di quanto emerso e accertato nel corso del giudizio, non accoglibile appare l'opposizione spiegata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante di e nei Controparte_1 Parte_2
confronti di così provvede: CP_2
1) Non accoglie l'opposizione spiegata;
2) Condanna gli opponenti a rifondere in favore dell'opposta le spese del giudizio, che liquida in complessive € 5.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali CAP ed IVA se e nella misura in cui siano per legge spettanti.
Così deciso in Taranto, 05-05-2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa.Claudia Giannotte