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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/05/2025, n. 9194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9194 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 19/05/2025, tenutasi con trattazione scritta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA PARZIALE dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 41826 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
, in persona del curatore fallimentare Parte_1 avv. Vanessa Marzetti, C.F. e P.IVA con sede in Viterbo, via V.Cardarelli P.IVA_1 47, giusta autorizzazione alla proposizione dell'azione da parte del Tribunale di Viterbo nella persona del Giudice delegato dott. Antonino Geraci (doc.1), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Guglielmo Ascenzi del Foro di Viterbo ( , pec: CodiceFiscale_1
fax: 0761.328336) ed elettivamente Email_1 domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, viale Parioli 73 (c/o Studio Moretti) RICORRENTE E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv.to Adriana Coltrioli (C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliato in Roma Viale Regina Margherita 294 come da mandato redatto su foglio separato e firmato anche digitalmente allegato al presente atto. L'Avv.to Coltrioli dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento a mezzo fax al n. 06/37352858 oppure a mezzo PEC Email_2 RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso depositato in data 13.06.2022 Parte_1
, in persona del Curatore fallimentare avv. Vanessa Marzetti ha
[...] convenuto in giudizio , innanzi al Tribunale di Roma per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
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<<…- previo riconoscimento della risoluzione/mancato rinnovo del contratto di locazione sottoscritto dal in data 16 giugno 2008, condannare CP_1 Controparte_1 alla restituzione in favore di dell'immobile sito Parte_1 in Roma, Corso del Rinascimento 81 (piano 4 interno 5, censito al catasto fabbricati di Roma al foglio 485, particella 162, sub. 506, categoria A/2, classe 2 vani 7);
- in via subordinata, in ipotesi di disconoscimento da parte del del CP_1 contratto di locazione datato 16 giugno 2008 da egli sottoscritto e in ipotesi di esito negativo del procedimento di verificazione, previo accertamento del diritto di proprietà da parte di dell'immobile sito in Roma Corso Parte_1 del Rinascimento 81 (piano 4 interno 5, censito al catasto fabbricati di Roma al foglio 485, particella 162, sub. 506, categoria A/2, classe 2 vani 7), condannare
[...]
al rilascio dell'immobile occupato sine titulo in favore di CP_1 [...] ; Parte_1
- in ogni caso condannare al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 67.200,00(o della diversa Parte_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di canoni contrattuali insoluti da settembre 2008 a dicembre 2017 (quando vi è stata risoluzione del contratto di locazione), oltre alla indennità di occupazione per il periodo successivo alla risoluzione del contratto di locazione (da gennaio 2018 fino all'introduzione del presente giudizio) per un importo pari a € 31.800,00(calcolato prendendo a riferimento l'importo contrattuale di € 600 mensili)o comunque alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre a importi maturandi fino all'effettivo rilascio;
- in via subordinata, in ipotesi di disconoscimento del contratto di locazione da parte del condannarlo al pagamento dell'indennità di occupazione fin dal CP_1 momento iniziale di immissione in possesso nell'immobile (settembre 2008) fino all'introduzione del presente giudizio per un importo pari ad € 99.000,00a titolo di indennità di occupazione dell'immobile (calcolato prendendo a riferimento l'importo contrattuale di € 600 mensili) o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a importi maturandi fino all'effettivo rilascio dell'immobile; condannare inoltre al pagamento dell'importo di € 21.329,42 (o della diversa Controparte_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di imposta Tari anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 accertata dal Comune di Roma e per i cui importi il Comune di Roma si è già insinuato nel passivo fallimentare di Parte_1 Con vittoria di spese e compensi professionali…>>. A tal fine ha esposto e dedotto che:
“…Con il presente atto intende Parte_1 conseguire la restituzione dell'immobile sito in Roma, Corso del Rinascimento n.81, attualmente occupato dal sig. in forza di un contratto di locazione Controparte_1 ormai risolto;
in via subordinata, per l'ipotesi di disconoscimento da parte del CP_1 del contratto di locazione da egli sottoscritto (e nell'ipotetico caso di esito negativo del procedimento di verificazione), si propone domanda di rivendicazione dell'immobile; in ogni caso, con richiesta di pagamento dei canoni di locazione insoluti e/o delle indennità di occupazione, spese e imposte maturate. Prima di entrare nel merito della domanda, tuttavia, giova preliminarmente dar conto dell'attuale occupazione dell'immobile da parte del nonché dello stato di CP_1 un parallelo giudizio civile pendente tra le stesse parti presso la Corte d'Appello Civile di Roma.
2. STATO ATTUALE DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE a. In data 16 giugno 2008 il sig. (proprietario) concedeva in Parte_2 locazione (doc.2) al sig. l'immobile sito in Roma, Corso del Controparte_1 Rinascimento 81 (piano 4 interno 5, censito al catasto fabbricati di Roma al foglio 485, particella 162, sub. 506, categoria A/2, classe 2 vani 7).
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b. Poco dopo, il 19 giugno 2008, vendeva l'immobile in esame alla Parte_2 AR MO IN RL (doc.3), facendola subentrare nella posizione contrattuale di locatore. Contestualmente veniva previsto un aumento dell'importo del canone di locazione (doc.4), il quale veniva fissato in € 1.800 al mese, di cui € 600 da versare a AR MO IN RL ed € 1.200 in favore di . Parte_2 Deve essere da subito specificato che il documento da ultimo citato è oggetto di un procedimento penale attualmente in fase di ulteriori indagini a seguito dell'accoglimento dell'opposizione all'archiviazione avanzata dal Sig. Persona_1 (fratello di parte resistente). Si assume in tale procedimento la falsa formazione del documento e il reato di falso per induzione. Essendo quindi la genuinità di tale documento attualmente sub iudice, si chiederà di non tenerne conto fino al momento di una pronuncia giudiziale(in un senso o nell'altro), ma stante il rigore processuale dei procedimenti introdotti con ricorso è necessario dare ingresso, condizionato, a tale documento. c. Il 25 agosto 2008, a sua volta, AR MO IN RL conferiva l'immobile in esame a (doc.5), che subentrava così nel rapporto Parte_1 contrattuale in qualità di locatore. d. Il contratto di locazione ad uso abitativo originariamente sottoscritto da prevedeva (art.2) che l'immobile potesse essere utilizzato dal conduttore CP_1 Pt_2 esclusivamente per fini abitativi, con divieto di adibirlo a diversa destinazione pena la risoluzione del contratto;
veniva inoltre pattuita (art. 3) una durata di 10 anni (dal giugno 2008 al giugno 2018), con rinnovo tacito per egual periodo in caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi con preavviso di almeno sei mesi;
il canone di locazione annuo veniva fissato in € 7.200 da corrispondere mediante rate mensili di
€ 600 (art. 4); veniva infine previsto (art. 8) che il mancato puntuale pagamento (per qualsiasi causa) di tre rate del canone di locazione costituisse motivo di risoluzione del contratto, qualora il locatore avesse voluto avvalersi di tale tutela. e. Nel dicembre 2017 l'allora liquidatore di in liquidazione Parte_1 (Carlo AL MA) comunicava al sig. (doc.6) la risoluzione del contratto CP_1 di locazione per le seguenti ragioni:
violazione dell'art. 2 del contratto, posto che l'immobile - contrariamente agli accordi negoziali - veniva utilizzato dal con destinazione di affittacamere CP_1 anziché per finalità abitativa;
violazione dell'art. 8 del contratto, stante il mancato pagamento di più di tre mensilità consecutive di locazione. Conseguentemente, il liquidatore intimava al il rilascio dell'immobile CP_1 entro dieci giorni, oltre al pagamento di tutti i canoni contrattuali insoluti. In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di eventuale accertamento giudiziale di inefficacia della risoluzione contrattuale, il liquidatore di Parte_1 comunicava inoltre formale disdetta del contratto di locazione (nel rispetto del periodo di preavviso di cui all'art. 3), al fine di evitare la tacita rinnovazione, intimando il rilascio dell'immobile al momento della naturale scadenza del contratto fissata a giugno 2018. f. Nel giugno - luglio 2019 ha avviato nei confronti Pt_1 Parte_1 del sig. un procedimento di mediazione volto ad ottenere il rilascio CP_1 dell'immobile, concluso tuttavia con esito negativo (doc.7). g. Successivamente, dopo ulteriore pec di Riga IN con richiesta di restituzione, nel novembre 2019 il legale del inviava una comunicazione di riscontro (doc.8) CP_1 nella quale sosteneva che: I) il non avrebbe sottoscritto alcun contratto di CP_1 locazione con II) il fin dal 2005 avrebbe occupato l'immobile Parte_2 CP_1 quale unico proprietario dello stesso, posto che le successive alienazioni immobiliari
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(da a immobiliari MO IN e da quest'ultima a ) sarebbero state Pt_2 Pt_1 tutte simulate. h. Dette circostanze, come di seguito si argomenterà, non sono rispondenti al vero. i. Ad oggi, nonostante l'intervenuta risoluzione/mancato rinnovo del contratto, il ontinua ad occupare l'immobile senza versare alcunché al locatore. CP_1 3. PARALLELO GIUDIZIO PENDENTE PRESSO LA CORTE D'APPELLO CIVILE DI ROMA. Risulta attualmente pendente presso la Corte d'Appello civile di Roma (RG 4125/2019) l'impugnazione proposta da e contro la Controparte_1 Parte_2 sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Civile di Roma. In primo grado, infatti, e convenivano in giudizio AR CP_1 Pt_2 MO IN RL e (doc.9) deducendo che: Parte_1
nel 2005 aveva acquistato l'immobile sito in Corso del Rinascimento Pt_2 81 dal Comune di Roma per conto del e con denaro di quest'ultimo, quale suo CP_1 interposto;
le successive alienazioni dell'immobile da a AR MO IN Pt_2 RL e poi da quest'ultima a erano tutte alienazioni simulate, sicché unico Parte_1 proprietario dell'immobile sarebbe stato il non essendosi in realtà verificato CP_1 alcun trasferimento di proprietà. Su tali presupposti gli attori, accertata l'interposizione reale di persona tra e nella prima alienazione immobiliare e la simulazione assoluta delle CP_1 Pt_2 successive alienazioni immobiliari in favore di AR MO IN e , Pt_1 chiedevano la condanna di quest'ultima al ritrasferimento dell'immobile in favore del
CP_1 Nell'ambito di tale giudizio contestava gli infondati rilievi attorei Pt_1 (doc.10), facendo valere la validità degli atti di alienazione immobiliare e proponendo querela di falso avverso l'atto ritenuto dagli attori la presunta controdichiarazione relativa alla presunta simulazione delle alienazioni immobiliari. Gli attori, di contro, disconoscevano il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Roma Corso del Rinascimento 81 da essi sottoscritto in data 16 giugno 2008. Il giudizio di primo grado si chiudeva con sentenza n. 9182/2019 (RG 54154/2015) (doc.11)nella quale il Tribunale civile di Roma rigettava sia le domande attoree volte ad ottenere il ritrasferimento dell'immobile in favore del sia la CP_1 querela di falso proposta da sul documento ritenuto dagli attori la presunta Pt_1 controdichiarazione relativa alle alienazioni immobiliari. Avverso detta sentenza e hanno proposto appello CP_1 Pt_2 (doc.12),ribadendo le domande (e le argomentazioni) già rigettate in primo grado. Il si è costituito nel giudizio di appello Parte_1 (doc.13)reiterando le proprie difese e proponendo appello incidentale condizionato avverso il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la querela di falso proposta. In data 20 ottobre 2020 si è tenuta l'udienza di prima comparizione presso la Corte d'Appello Civile di Roma e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 24 gennaio 2023 (doc.14).
4. SUL DIRITTO DEL FALLIMENTO ALLA RESTITUZIONE Parte_1 DELL'IMMOBILE: AZIONE DI RESTITUZIONE. Il titolo giuridico in forza del quale il a iniziato ad occupare l'immobile CP_1 sito in Roma, Corso del Rinascimento 81, è il contratto di locazione datato 16 giugno 2008 sottoscritto con nella cui posizione contrattuale di locatore (a Parte_2
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seguito delle alienazioni immobiliari) sono subentrati dapprima AR MO IN RL e poi Parte_1 Tale titolo giuridico non è più idoneo a legittimare il godimento del bene da parte del CP_1 Ed invero già dal dicembre 2017 il liquidatore di comunicò al Parte_1 la risoluzione del contratto di locazione, intimando il rilascio del bene e il CP_1 pagamento dei canoni dovuti. La risoluzione contrattuale veniva invocata in forza degli artt.2 e 8 del contratto di locazione: entrambe tali clausole prevedevano infatti la risoluzione del contratto in ipotesi, rispettivamente, di mutamento della destinazione d'uso del bene e di mancato pagamento di tre canoni mensili di locazione. La risoluzione prevista in dette clausole era inoltre una risoluzione di diritto, quale strumento di autotutela in favore della parte non inadempiente e come tale immediatamente operativa, senza necessità di un'azione giudiziale costitutiva. Posto dunque che il titolo giuridico (contratto di locazione) in forza del quale il ha iniziato a occupare l'immobile è venuto meno, sussistono i presupposti per CP_1 l'esercizio di un'azione personale di restituzione nei confronti del CP_1
1in ordine alla natura, l'azione di rivendicazione ha carattere assoluto e reale, con ragione giuridica e oggetto del giudizio che coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà di cui l'attore è chiamato a fornire la c.d. probatio diabolica (acquisto del bene a titolo originario da parte sua o di uno dei suoi danti causa). L'azione di restituzione, invece, presenta carattere personale e relativo, esercitabile solo nei confronti dell'altra parte del rapporto obbligatorio e avente ad oggetto una prestazione di dare.
2di contro, ove l'azione venga esercitata nei confronti di chi sin dall'inizio detenga il bene sine titulo, essa rappresenta un'azione di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non più in un rapporto obbligatorio inter partes bensì nel diritto di proprietà tutelato erga omnes. Nel caso di specie l'occupazione dell'immobile da parte del non è CP_1 avvenuta fin dall'inizio sine titulo: il ha iniziato a godere dell'immobile in forza CP_1 del contratto di locazione sottoscritto nel 2008, instaurando un rapporto obbligatorio con (rapporto obbligatorio nel quale, in forza delle successive alienazioni Parte_2 immobiliari, è subentrata al dapprima AR MO IN RL e poi Pt_2 Pt_1
, in qualità di locatore).
[...] Tuttavia, il rapporto obbligatorio sorto con la stipula del contratto di locazione è successivamente venuto meno per effetto della risoluzione contrattuale comunicata al nel dicembre 2017 dal liquidatore di legittimando pertanto CP_1 Parte_1 l'esercizio dell'azione di restituzione. Né si potrebbe giungere a conclusioni diverse nemmeno qualora - per mera ipotesi - si ritenesse priva di efficacia la risoluzione di diritto comunicata dal liquidatore di : nella raccomandata del dicembre 2017, Pt_1 infatti, il liquidatore ha in ogni caso comunicato anche formale disdetta del contratto, impedendo così la tacita rinnovazione dello stesso (art. 3 del contratto). Per effetto di tale comunicazione, quindi, anche a prescindere dalla precedente risoluzione, il contratto di locazione ha esaurito la propria validità ed efficacia nel giugno 2018, stante il decorso del termine di durata decennale ivi previsto, senza ulteriore rinnovo. Di talché, anche in tal caso, il rapporto obbligatorio instaurato con il CP_1 deve ritenersi esaurito, con obbligo del conduttore di restituire l'immobile in favore del locatore. In definitiva, quindi, l'azione di restituzione trova un duplice fondamento, rappresentato sia dalla risoluzione di diritto del contratto di locazione sia dall'esaurimento del suo termine di durata.
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5. IN VIA SUBORDINATA: SULL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE Il sia nel giudizio civile da egli introdotto per ottenere il ritrasferimento CP_1 dell'immobile (concluso in maniera ad esso sfavorevole)9sia nella comunicazione del proprio legale, ha più volte affermato di non aver sottoscritto alcun contratto di locazione con il Pt_2 Tale rilievo è senza dubbio infondato;
tuttavia, qualora il dovesse CP_1 proseguire con questa linea difensiva, Parte_1 manifesta già da ora la propria volontà di proporre istanza di verificazione, volendosi avvalere del documento oggetto di disconoscimento. In ogni caso, tuttavia, il disconoscimento del mpone un'ulteriore CP_1 riflessione. Qualora infatti il disconoscesse il contratto di locazione in esame, CP_1 risulterebbe evidente che egli (da anni) occupa l'immobile sine titulo. Pertanto, ancorché in via subordinata rispetto all'azione di restituzione, si propone azione di rivendicazione dell'immobile sito in Roma Corso del Rinascimento 81. Il diritto di proprietà della società attrice risulta infatti dall'atto di conferimento d'immobile effettuato in favore di Riga IN SP il 25/08/2008 da AR MO IN RL. La provenienza ventennale ed ultraventennale dell'immobile viene riportata nella certificazione notarile depositata sub. doc.15. Nello specifico la provenienza ventennale dell'immobile può essere così schematizzata:
- 21/06/2005: OG INance RL acquista da Comune di Roma;
- 28/09/2005: acquista da OG INance RL;
Parte_2
- 19/06/2008: AR MO IN RL acquista da;
Parte_2
- 25/08/2008: conferimento in società in favore di Riga IN SP;
- 06/08/2015; Riga IN SP si trasforma in Parte_1 6. SULLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CANONI CONTRATTUALI INSOLUTI, DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA RISOLUZIONE E DELLE ULTERIORI SPESE MATURATE. In aggiunta alla restituzione dell'immobile, Parte_1
ha diritto anche al pagamento dei canoni contrattuali insoluti.
[...] Da quando infatti AR MO IN ha conferito a Parte_1 l'immobile (25 agosto 2008), facendola così subentrare nel rapporto contrattuale in qualità di locatore, non ha mai corrisposto alcun canone di Controparte_1 locazione. Ad oggi, pertanto, i canoni di locazione insoluti (pari ad € 600 mensili a partire da settembre 2008 a dicembre 2017, quando vi è stata la risoluzione del contratto) ammontano a complessivi € 67.200,00. A ciò deve aggiungersi che il è tenuto al pagamento dell'indennità di CP_1 occupazione dell'immobile per il periodo successivo alla risoluzione del contratto di locazione (quindi a partire dal dicembre 2017), per un importo (prendendo a riferimento l'ammontare del canone di locazione, pari ad € 600 mensili, da gennaio 2018 alla data di introduzione del presente giudizio) quantificabile in € 31.800,00 (in aggiunta agli importi maturandi fino all'effettivo rilascio). In via subordinata, in ipotesi di disconoscimento del contratto di locazione da parte del egli avrebbe fin dall'origine occupato l'immobile senza titolo, sicché CP_1 l'indennità di occupazione dovrebbe in tal caso conteggiarsi fin dalla iniziale presa di possesso dell'immobile, per un ammontare complessivo pari ad € 99.000,00 (€ 67.200
+ € 31.800).
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Da ultimo occorre altresì tener conto delle spese maturate durante il periodo di occupazione dell'immobile da parte del CP_1 Tra queste, ad esempio, l'impostaTARI anni 2015 – 2019 che ammonta a complessivi € 21.329,42, come da accertamenti del gli anni 2015, Parte_3 2016, 2017, 2018 e 2019, doc.16. Tali importi rientrano infatti tra quelli per i quali il Comune di Roma si è insinuato al passivo fallimentare di (si deposita sub. doc.17lo stralcio del Pt_1 verbale di udienza di verifica dei crediti del 27/05/2021 con ammissione al passivo fallimentare) e di essi dovrà farsi carico il rattandosi di importi relativi a servizi CP_1 da egli usufruiti”. Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'Avv.to per Controparte_1 legittimamente contraddire in ordine alla domanda spiegata eccependo:
“A. L'apocrifia della sottoscrizione del doc. n.2 di parte ricorrente “contratto di locazione”, disconoscendone sia la sottoscrizione che il contenuto;
nonché la falsità ideologica e formale del doc. n.4 di parte ricorrente di cui si disconosce la sottoscrizione, il contenuto e la conformità della fotocopia all'originale del documento, riservandosi di proporre querela di falso avverso detto documento. B. Il proprio diritto di proprietà sull'immobile in forza dell'interposizione fittizia/reale del primo contratto di acquisto da parte di con la Parte_2 OG INance e della dedotta simulazione degli atti di provenienza della Pt_1 fin di cui al giudizio pendente avanti alla Corte di appello di Roma n.r.g. 4125/2019; C. L'infondatezza in fatto e diritto della domanda spiegata e, comunque, la prescrizione di ogni e qualsivoglia richiesta economica derivante dalla presunta locazione e/o occupazione sine titulo. Il tutto previa richiesta di integrazione del contraddittorio con la citazione in giudizio del Signor e dell'AR MO IN srl in persona del suo Parte_2 legale rappresentate p.t., con spostamento della prima udienza fissata per il 14 dicembre 2022, per le motivazioni che seguono. A. Disconoscimento del contratto di locazione (doc. 2 di parte ricorrente)e del doc. n.4 di parte ricorrente “attestazione” Poiché la domanda principale di restituzione si basa sul contratto di locazione apparentemente sottoscritto da e depositata dal Controparte_1 Parte_2 Fallimento sub n.2 (ma contenuto anche nel suo fascicolo zippato di primo grado del giudizio n.r.g. 4125/2019), con il presente atto se ne disconosce sia la sottoscrizione, per non essere stato sottoscritto da sia il contenuto non Controparte_1 corrispondente al vero, con espressa riserva di disconoscere anche l'originale dell'atto se depositato. Per completezza si disconosce anche l'All. n.4 del fascicolo zippato pur costituendo la copia del doc. n.
2. Si chiede fin da ora la chiamata in causa del Signor ai fini della Parte_2 verifica della presunta sottoscrizione del suddetto documento. Quanto al doc. n.4 di parte ricorrente – oggetto di accertamento da parte del Tribunale penale di Roma – si rileva che la Curatela ha depositato anche in formato zip l'intero fascicolo del primo grado del giudizio di simulazione ove il documento appare ben due volte al n. 5 e al n. 11 anche con il retro. È l'intero documento, fronte e retro, che è sottoposto al vaglio del Tribunale Penale di Roma e si impone un formale disconoscimento, anche in questa sede, della sottoscrizione, del contenuto e della corrispondenza fra la fotocopia e l'originale dell'atto sia del doc. n.4 che dei doc. n.5 e n.11 del fascicolo di parte ricorrente zippato. Si avrà modo di argomentare circa la falsità ideologica e formale di detto documento sottolineando che non avere direttamente depositato il retro del documento
– da cui icto oculi si rivela la falsità, come si argomenterà nel prosieguo dell'atto – non esime dallo stigmatizzare la condotta processuale della Curatela nell'utilizzo di un atto
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di cui conosce l'invalidità. Ad ogni buon conto si riserva di proporre querela di falso avverso l'intero documento qualora la ricorrente intenda avvalersene. B. Circa il diritto di proprietà vantato dal resistente – Controparte_1 connessione del presente giudizio con quello pendente avanti alla Corte di Appello di Roma n.r.g. 4125/2019 – Simulazione degli atti di provenienza della fin Quanto al Pt_1 richiesto accertamento del diritto di proprietà del bene si rileva che tra le parti oggi in causa pende davanti alla Corte di Appello di Roma (n.r.g. 4125/2019 di cui si allega sub lett. C il proprio fascicolo di parte del primo grado in formato zip e sub lett. D l'atto di appello) il giudizio per l'accertamento della simulazione dei titoli di provenienza di cui la fin è intestataria, pertanto, si formula la presente come Pt_1 domanda e/o eccezione riconvenzionale al solo fine, in questa sede, del rigetto integrale delle domande attrici relative all'immobile di Corso del Rinascimento 81. Nel mese di maggio 2005 e conclusero un Controparte_1 Parte_2 accordo in forza del quale avrebbe acquistato l'immobile sito in Roma Corso del Pt_2 Rinascimento n.81 da OG INance (nell'ambito di una dismissione del patrimonio del Comune di Roma riservata ai conduttori degli immobili) per poi intestarlo a o a chi gli avesse indicato. gli fornì la provvista CP_1 Controparte_1 per il pagamento del prezzo (Doc. n. 1 Contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita) e pagò per intero il mutuo che accese sul bene per il saldo prezzo Pt_2 (doc. 2 estratti conto del e doc. 3 Contabile bancaria che mostrano i bonifici di Pt_2 in corrispondenza dei pagamenti del mutuo di . ricevuti i soldi, CP_1 Pt_2 Pt_2 consegnò immediatamente l'immobile a e lo acquistò, secondo i patti Controparte_1 intercorsi, in data 28 settembre 2005 dal Comune di Roma. (Doc. n.4 atto a rogito notaio di Roma Rep. N. 78266 racc. 17558). Persona_2 Successivamente, in data 19 giugno 2008, decise di far Controparte_1 transitare il bene sull'AR MO IN S.r.l. per poi farlo confluire nel patrimonio della Riga fin spa di cui all'epoca deteneva la maggioranza delle azioni unitamente al fratello. Pertanto, secondo le istruzioni di il vendette Controparte_1 Pt_2 simulatamente l'immobile alla AR MO IN perché, sempre simulatamente, venisse poi conferito al patrimonio della Riga fin spa, cosa che avvenne in data 25 agosto 2008 (Doc. n.5 atto a rogito del Notaio di Roma rep. Persona_1 13819 racc. 10182). A prova della realtà contro l'apparenza degli atti, il giorno della compravendita 19 giugno 2008 lo stesso anche quale procuratore di Controparte_1 Parte_2 (Doc. n.6 Procura sottoscrisse con il legale rappresentante di entrambe Parte_4 le società, all'epoca un accordo simulatorio (doc. n. 7) che Persona_3 Pt_2 ebbe a ratificare lo stesso giorno. (Doc. n.8 Dichiarazione Dosa).
[...] L'accordo simulatorio trovò piena esecuzione in data 25 agosto 2008 quando la S.r.l. AR MO IN, simulata acquirente, sempre a mezzo dello stesso amministratore conferì detto bene al patrimonio della fin (allora Persona_3 Pt_1 Riga fin spa), giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci verbalizzata con atto a rogito del Notaio di Mileto Rep. n. 812 Rac. n. 540 (Doc. n. 9). Persona_4 Con tale atto venne aumentato il capitale socialedella Riga IN s.p.a. di euro 3.146.100,00, portandolo ad euro 5.646.100,00,così ponendo le condizioni perché la stessa potesse ottenere le previste autorizzazioni dalla Banca d'Italia per l'esercizio del credito. In realtà la fin non ottenne mai l'iscrizione all'Albo ex art. 107 T.U.B. e, Pt_1 dopo la sua definitiva cancellazione, invece di procedere allo scioglimento della società e alla restituzione dei beni in ottemperanza degli accordi sottoscritti, un gruppo di soci
– ottenuta la maggioranza ai danni dei fratelli - realizzò una serie di operazioni CP_1 che portarono la società al fallimento nel settembre 2019.
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Pertanto, nell'ambito del contenzioso accesosi fra i soci, Controparte_1 dovuto alla mala gestio cui la società era sottoposta, nel 2015 unitamente a Pt_2
a suo tempo acquirente interposto dell'immobile, adì il Tribunale di Roma per la
[...] dichiarazione di nullità e inefficacia per simulazione degli atti di compravendita fra e l'AR MO IN e di conferimento da quest'ultima alla fin. Pt_2 Pt_1 Agendo congiuntamente gli attori hanno affermato la loro interposizione nell'acquisto del bene fra e il Comune di Roma ed hanno provato la simulazione degli atti Pt_2 producendo l'accordo simulatorio che l'AR MO IN e la fin hanno Pt_1 impugnato con querela di falso. Il Tribunale, con una contraddittoria motivazione che da una parte non considera provata l'interposizione fra gli attori, che pur hanno agito insieme, dall'altra afferma che sia il reale proprietario del bene ma non interessato ad agire per far Pt_2 valere la simulazione, ha rigettato sia le domande attrici sia la querela di falso proposta dalla fin avverso l'accordo simulatorio (doc. 12 Sentenza Trib. Roma n. Pt_1 9182/2019). Per quanto di interesse nel presente giudizio, dette circostanze – di cui si chiede l'accertamento al solo fine del rigetto integrale delle domande attoree – provano che l'immobile di Corso Rinascimento n.81 non è occupato né in forza di un contratto di locazione – che non ha mai sottoscritto – né sine titulo, ma in quanto CP_1 CP_1 e è il reale proprietario.
[...] Peraltro, oltre l'accordo simulatorio, la cui validità ed efficacia è stata ribadita dal Tribunale di Roma con il rigetto della querela di falso e in cui la fin riconosce Pt_1 il diritto di proprietà del resistente, vi sono ulteriori prove che confermano la simulazione dei titoli di provenienza della fin e che sono al vaglio della Corte di Pt_1 Appello di Roma:
1. Il mancato pagamento del prezzo della compravendita da parte dell'AR MO IN. Il prezzo della compravendita dell'immobile (fra e l'immobiliare MO Pt_2 IN) dichiarato nell'atto era di euro 350.000,00 così regolato: quanto ad euro 131.946,04 mediante assegno bancario di conto corrente n. 0739757801-03 ed il residuo, pari ad euro 218.053,96, mediante accollo da parte della società acquirente della corrispondente quota di mutuo fondiario concesso a dal Credito Pt_2 Parte_5 (atto a rogito del Notaio rep. N. 13.648 del 28 settembre 2005) di cui
[...] Per_5 l'immobile costituiva la garanzia ipotecaria. Del presunto accollo del mutuo discorreremo nel prossimo punto mentre per quanto riguarda l'assegno n. 0739757801-03, mai consegnato e mai incassato dal fu incassato da Pt_2 Per_3 (amministratore delle due società) per l'importo di euro 10.000 per un suo
[...] pagamento, fatto accertato dalla Procura di Viterbo che, dopo avere agito per la dichiarazione di fallimento della fin ,procede nei confronti di tutti i soci (ad Pt_1 eccezione di per bancarotta fraudolenta (doc 10 bis Estratto della Controparte_1 relazione della GDF di Viterbo pag. 100-103). È rocambolesco come entrambe le società (AR MO IN e ) Pt_1 abbiano spiegato di non avere pagato il prezzo della compravendita nel giudizio pendente avanti alla Corte di Appello, e poiché la Curatela utilizza i medesimi documenti (contratto di locazione e attestazione doc. n.2 e n.4 del fascicolo di parte resistente oltre a quelli contenuti nel fascicolo in formato zip)come anticipato è necessario – fermo il disconoscimento del contratto di locazione – discorrere anche del doc. n.4 (e dei doc. sub. nn. 5 e 11 del fascicolo zippato) di parte ricorrente oggetto del giudizio penale per falso. La fin sostiene di essere subentrata nell'inesistente contratto di locazione a Pt_1 seguito del conferimento del bene e, quindi, di essere creditrice del canone di locazione che, originariamente fissato in euro 600 mensili, venne successivamente pattuito in euro
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1800 come riportato dal doc. n.4 di parte ricorrente apparentemente siglato il giorno della compravendita (19 giugno2008). Il quindi, non avrebbe incassato l'assegno Pt_2 di euro 131.946,04, indicato nel rogito quale prezzo dell'immobile, perché CP_1 lo avrebbe saldato al posto dell'AR MO IN pagando il canone
[...] mensile per l'immobile di euro 1.800 così ripartito: euro 600 alla AR MO IN, come riportato nel contratto, ed euro 1.200 direttamente a per il Pt_2 pagamento del residuo prezzo ancora dovutogli per la durata decennale del contratto. La somma era ovviamente maggiorata rispetto all'importo dell'assegno non incassato dal per gli interessi dovuti alla dilazione del pagamento. Il ragionamento ha una Pt_2 sua logica ma dimentica l'accordo simulatorio fra e le Società documento che, a CP_1 differenza del doc. n.4 (e dei doc. n.5 e n. 11 del fascicolo zippato) che è palesemente un falso, ha resistito al vaglio del procedimento per querela di falso. Si sostiene che il documento n.4 sia un falso perché reca sul retro il timbro di copia conforme con la firma del Notaio ma sul fronte non ha alcun Persona_1 numero né di raccolta né di repertorio e, quindi, non può essere una “copia di un atto ai miei atti” come recita la formula stampata. L'utilizzo di un palese collage, ai soli fini di avvalorare documentalmente una fantasiosa ricostruzione della vicenda davanti al Tribunale di Roma, ha indotto il Notaio d una denuncia per il reato di falso per CP_1 induzione. Si comprende perché la Curatela ricorrente si sia ben guardata dal depositare direttamente l'intero documento fronte e retro e si sia limitata alla sola pagina frontale. Vogliamo pensare che sia ben consapevole che il prezzo di acquisto del bene non fu mai pagato a in quanto l'immobile non fu mai acquistato realmente Pt_2 dall'AR MO IN. Comunque, ai fini della regolarità della procedura il solo deposito del documento, seppur come richiesto condizionato all'esito del giudizio penale, impone un formale disconoscimento da parte di del contenuto, Controparte_1 della sottoscrizione e della conformità della fotocopia all'originale, con riserva di presentare querela di falso in caso di utilizzo anche avverso l'originale se depositato.
2. La fin non si è mai accollata il mutuo gravante sul bene. Pt_1 Il contratto di mutuo ipotecario che aveva stipulato quale saldo prezzo per Pt_2 l'acquisto dell'immobile dal Comune di Roma fu pagato interamente da CP_1
fin ha sostenuto nel giudizio di simulazione di esser accollata e di avere
[...] Pt_1 estinto anticipatamente il mutuo intestato a nell'agosto 2010, dopo il Parte_2 conferimento dell'immobile da parte dell'AR MO IN, circostanza assolutamente falsa. Dalla contabile bancaria intestata a , ove appare il Parte_2 bonifico effettuato da e il pagamento in estinzione del 27 agosto 2010 Controparte_1 (doc.n.3), si evince chiaramente che il mutuo fu estinto da con denaro fornitogli Pt_2 da Riga fin, al contrario, che non ha prodotto alcun documento Controparte_1 bancario che attesti il suo presunto pagamento, lascia intendere che una S.P.A. (come era nel 2010 al tempo delle operazioni la ) con un capitale di 8.000.000,00 di Pt_1 euro abbia effettuato i suoi pagamenti senza la corrispondente attività bancaria e quindi senza fornire la prova dell'effettivo spostamento della provvista. Sempre la Par Relazione della GDF di Viterbo (doc. 10 pag. 100-103) così ricostruisce il presunto pagamento del mutuo gravante su Corso del Rinascimento 81: Nel libro giornale relativo all'anno 2010 appare il pagamento di Pt_1 euro 190.176,54 (si veda il dettaglio sotto riportato) con la causale Mutuo Credito Artigiano, somma che corrisponde in eccesso ai pagamenti effettuati in contanti sempre in data 27 agosto 2010 dalle Società Europeantrasp (13.803,00), Titiro soc. agr. (173.051,29) Urania Aedis s.r.l. (3.650,00) e Via dei Gigli s.r.l. (134,65) tutte debitrici della fin per finanziamenti ricevutie legate ai soci della Apparentemente Pt_1 Parte_1 queste società hanno versato il 27 agosto 2010 dei soldi contanti alla fin che ha a Pt_1 sua volta estinto il mutuo presso il Credito Artigiano sempre in denaro contante.
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Pertanto, – scrive la GDF – “la predetta operazione risulterebbe eseguita contabilmente in palese violazione delle norme sulla circolazione del denaro contante (D.Lgs. 231/2007), tra l'altro tra una finanziaria (la Riga fin s.p.a.) ed una banca (il Credito Artigiano). In realtà si tratta solo di un artificio contabile, a chiusura di una partita precedentemente aperta, atteso che l'accollo del mutuo sottoscritto dal
[...]
non risulterebbe mai avvenuto (cfr. Doc. 10 bis pag. 103 della Relazione della Pt_2 GDF di Viterbo.) È, quindi, documentalmente provato che fu lo stesso nel 2010, quindi dopo Pt_2 il simulato conferimento, ad estinguere il mutuo sempre con denaro fornitogli da così come era avvenuto per i precedenti pagamenti delle rate: lo Controparte_1 attestano gli estratti conto di (doc. n. 2) in cui ogni mese arrivava un bonifico di Pt_2 per l'importo della rata;
gli assegni di a lui intestati Controparte_1 Controparte_1 (Doc. n. 13), la contabile di estinzione del mutuo (Doc. n.3) dove nuovamente al pagamento di corrisponde il bonifico in suo favore da parte di Pt_2 Controparte_1 La vicenda è fra le molte che hanno indotto la Procura, dopo il fallimento della fin, ad ipotizzare il reato di bancarotta fraudolenta. Pt_1
3. Nessuna delle due società ha mai avuto le chiavi dell'immobile né vi ha mai posto piede. ha il pieno possesso del bene, che esercita uti dominus, fin dal Controparte_1 maggio 2005 e fino al presente giudizio la fin non ha mai agito né per ottenere il Pt_1 canone, né per la restituzione del bene.
4. non ha mai pagato nulla alla fin Controparte_1 Pt_1 Così dichiara anche la fin nel proprio atto e non perché fosse moroso Pt_1 nell'esecuzione dell'inesistente contratto di locazione ma perché la ricorrente in bonis, finché i rapporti societari non sono diventati conflittuali, lo riconosceva quale reale proprietario del bene. Le questioni formulate in questa sede ai fini del rigetto integrale della domanda attorea sono già oggetto, come detto, di altro giudizio pendente avanti alla Corte di Appello di Roma tra le stesse parti e quelle di cui si chiede la chiamata in causa per integrazione del contraddittorio, pertanto, ai sensi degli artt. 295 e 337 2 c. c.p.c., potendo esplicare la sentenza di quel giudizio effetto di giudicato nel presente e potendosi quindi determinare un contrasto pratico di giudicati si chiede che il Giudice valuti la possibile sospensione del presente giudizio in attesa della decisione definitiva di quel processo. Rilevando, altresì, che l'udienza davanti alla Corte di Appello per la precisazione delle conclusioni è fissata per il prossimo 24 gennaio 2023 e, pertanto, il giudizio è di imminente decisione. C) Circa la richiesta dei canoni e/o delle indennità di occupazione Ferme restando le sovra esposte eccezioni riconvenzionali aventi ad oggetto il diritto di proprietà del bene in capo a la richiesta di pagamento dei Controparte_1 canoni e/o dell'indennità di occupazione a far data dal settembre 2008 risulta anche prescritta oltre ad essere infondata. Alla missiva del 2017 non è seguita alcuna azione volta al recupero dei presunti canoni e/o indennità e la mediazione del 2019 riguardava solo la richiesta di rilascio del bene, pertanto, non risultando atti interruttivi e prescindendo dalla bontà o meno del titolo contrattuale, ogni richiesta economica appare, comunque, irrimediabilmente prescritta…>> Tutto ciò premesso l'Avv.to ha rassegnato le seguenti Controparte_1 Conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
- in via preliminare: autorizzare la chiamata in giudizio di Parte_2 (C.F. residente in [...] e C.F._4 dell'IMMOBILIARE MONTI SABINI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t.
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(C.F. e partita Iva sede legale in Magliano Sabina (RI) Piazza Garibaldi P.IVA_2 19 con spostamento della prima udienza per la citazione dei litisconsorti necessari.
- Sempre in via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio n.r.g. 4125/2019pendente avanti alla Corte di Appello di Roma per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto. Nel merito:
- Accertata l'avvenuta interposizione fittizia/reale nel contratto di compravendita fra e il Comune di Roma (interponente , atto a Pt_2 Controparte_1 rogito del Notaio di Roma in data 28 settembre 2005, Rep. N. 78266 Persona_2 racc. n. 17558; accertata la simulazione dell'atto di compravendita fra e Parte_2 la soc. AR MO IN s.r.l., dell'immobile sito in Roma Corso Del Rinascimento n.81 e per l'effetto la nullità e inefficacia di suddetto atto (atto a rogito del Notaio di Roma rep. 13819 racc. 10182); accertata la simulazione del Persona_1 conferimento della AR MO IN s.r.l. al patrimonio della RIGA FIN s.p.a. (ora ) limitatamente all'immobile sito in Roma Parte_1 Corso del Rinascimento 81 (atto a rogito del Notaio di Mileto Rep. n. Persona_4 812 Rac. n. 540) rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e diritto.
- Dichiarare prescritte tutte le domande di pagamento come formulate e comunque rigettarle nel merito in quanto non dovute per i motivi di cui al presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi…>>. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti con allegazione ai rispettivi fascicoli, il Giudice ha disposto l'inserimento del contratto di locazione in originale in una busta chiusa intestata del Tribunale di Roma, con apposizione di timbro e sigla e ne ha disposto l'immediata custodia in Cancelleria, che timbra e firma del pari e lo custodisce in Cassaforte. Il Giudice ha disposto c.t.u. sui fatti di causa e, per l'effetto, ha nominato la dott.ss C.T.U. grafologa, indi è stata disposta integrazione peritale. Persona_6 Sono stati prodotte nuove sentenze e sono state formulate nuove contestazioni da parte resistente in ordine alla nullità della compravendita. Provocato il contraddittorio, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. III. Preliminarmente non ricorre nella fattispecie una ipotesi di litispendenza del presente giudizio rispetto a quello deciso con sentenza n. 9182/2019 pubbl. il 02/05/2019, per cui è stato proposto l'appello nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 4125/2019 ed è stato trattenuto in decisione all'udienza del 19 novembre 2024, all'esito della scadenza dei termini ritualmente concessi.
Invero, si può parlare di “stessa causa” quando vengono proposte davanti a giudici diversi due cause con lo stesso oggetto ovvero due cause con gli stessi soggetti, le quali si identificano per la medesima causa petendi (ragione dell'azione dedotta in giudizio) e per il medesimo petitum (oggetto della domanda, comprensivo sia del bene materiale della lite sia del provvedimento richiesto al giudice); se uno solo di questi tre elementi (soggetti-causa petendi-petitum) è diverso, non si avrà litispendenza. Con particolare riferimento alla causa petendi, la giurisprudenza ha precisato che l'identità di causa sussiste se relativa al fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e che, invece, essa va esclusa nel caso di più domande inerenti un medesimo rapporto giuridico intercorso tra le parti, ma che abbiano fondamento in fatti costitutivi non collegati tra di loro neppure da un nesso di dipendenza.
Ebbene appare evidente che in ipotesi non ricorre identità di cause, essendo nel giudizio de quo agitur controversa la risoluzione del contratto di locazione ed in subordine la rivendicazione dell'immobile sito in Roma al Corso del Rinascimento 81
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(piano 4 interno 5, censito al catasto fabbricati di Roma al foglio 485, particella 162, sub. 506, categoria A/2, classe 2 vani 7), con relativa domanda di risarcimento del danno da illecito godimento del bene altrui.
A ciò si aggiunga che “…Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10183 del 17/04/2023; v. Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, v. massime precedenti Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 10439 del 03/06/2020 secondo cui: “L'art. 39, comma 2, c.p.c. non è applicabile in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado e, quindi, in questa ipotesi, non può realizzarsi la rimessione della seconda controversia al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, per il diverso grado in cui risultano trovarsi. L'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza deve, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione”). Né trova applicazione l'istituto della sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. che persegue il fine di evitare un contrasto di giudicati poiché, nel caso in esame, il Tribunale adito in primo grado deve pronunciarsi solo in via incidentale sulla questione della falsità o meno della firma apposta al contratto di locazione, non essendo stato chiesto allo stesso di pronunciarsi sul punto, ai sensi dell'art. 34 del c.p.c., con efficacia di giudicato. Orbene, all'esito del disconoscimento della firma apposta sul contratto di locazione stipulato in data 16 giugno 2008 tra e avente ad Parte_2 Controparte_1 oggetto il detto immobile sito in Roma, al Corso del Rinascimento 81, piano 4 interno 5, è stata disposta ed espletata c.t.u. grafologica. L'ausiliario nominato dal Tribunale ha accertato con motivazione efficace e scevra da vizi logici e giuridici, all'esito di un complesso accertamento che si è compendiato nell'analisi delle firme di comparazione in originale e del saggio grafico stilato dal convenuto, che la firma autografa, apposta al contratto personale di godimento, non sia, con tutta certezza, attribuibile alla paternità di e, per tale via, sia apocrifa e non autentica. Controparte_1
Nemmeno è risultata autentica l'attestazione di del 19.6.2008 Controparte_1 di cui al documento n.4.
Non sussistendo, per l'effetto, il titolo posto a sostegno della domanda di risoluzione, la stessa deve ritenersi infondata difettando la causa petendi e, di conseguenza, la legittimazione attiva e passiva degli asseriti contraenti contendenti.
Va, pertanto, affrontata la domanda di rivendicazione articolata dalla
[...]
, in persona dell'Avv. Vanessa Marzetti, C.F. Parte_7 e P.IVA con sede in Viterbo, via V.Cardarelli 47, giusta autorizzazione P.IVA_1 alla proposizione dell'azione da parte del Tribunale di Viterbo nella persona del Giudice delegato dott. Antonino Geraci (doc.1).
La legittimazione ad agire ed attiva della Curatela fallimentare si fonda sui seguenti passaggi contrattuali:
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-il 19 giugno 2008, abbia venduto l'immobile in oggetto alla Parte_2 AR MO IN RL (doc.3) con atto per AR rep. 13819, raccolta CP_1 10182, facendola subentrare nella posizione contrattuale di locatore;
- il 25 agosto 2008, a sua volta, la AR MO IN RL abbia conferito l'azienda e con essa in natura l'immobile a con atto di sottoscrizione di Parte_1 aumento del capitale e di conferimento di azienda, le cui firme sono state autenticate dal AR di Mileto (doc.5).
A fronte di ciò il ha contestato la titolarità attiva del diritto reale assoluto CP_1 in capo al ricorrente sul rilievo che:
-nel 2005 abbia acquistato l'immobile sito in Corso del Rinascimento 81 Pt_2 dal Comune di Roma per conto suo e con denaro di quest'ultimo, quale suo interposto;
- le successive alienazioni dell'immobile da a AR MO IN Pt_2 RL e poi da quest'ultima a siano tutte alienazioni simulate, sicché unico Parte_1 proprietario dell'immobile sarebbe stato il non essendosi in realtà verificato CP_1 alcun trasferimento di proprietà.
Ha, dunque, precisato le seguenti conclusioni:
“Accertata l'avvenuta interposizione fittizia/reale nel contratto di compravendita fra e il Comune di Roma (interponente , atto a Pt_2 Controparte_1 rogito del Notaio di Roma in data 28 settembre 2005, Rep. N. 78266 Persona_2 racc. n. 17558; accertata la simulazione dell'atto di compravendita fra e Parte_2 la soc. AR MO IN s.r.l., dell'immobile sito in Roma Corso Del Rinascimento n.81 e per l'effetto la nullità e inefficacia di suddetto atto (atto a rogito del Notaio di Roma rep. 13819 racc. 10182); Persona_1 accertata la simulazione del conferimento della AR MO IN s.r.l. al patrimonio della RIGA FIN s.p.a. (ora ) Parte_1 limitatamente all'immobile sito in Roma Corso del Rinascimento 81 (atto a rogito del Notaio di Mileto Rep. n. 812 Rac. n. 540) rigettare tutte le domande Persona_4 perché infondate in fatto e diritto.
Dichiarare prescritte tutte le domande di pagamento come formulate e comunque rigettarle nel merito in quanto non dovute per i motivi di cui al presente atto”.
Orbene non è accertabile la interposizione fittizia poiché la parte convenuta non ha allegato una controdichiarazione sottoscritta da tutte le parti del contratto di compravendita immobiliare, di cui all'atto a rogito del Notaio di Roma Persona_2 in data 28 settembre 2005, Rep. N. 78266 racc. n. 17558. Si accede pienamente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità – Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 18049 del 06/06/2022, conforme a Cass., Sez. II, 19 febbraio 2008, n. 4071; Cass., Sez. II, 10 marzo 2017, n. 6262) secondo il quale in caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, secondo comma, e 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nel richiedere una integrazione ab externo, sul piano della forma, dell'atto apparente,
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muove dalla constatazione che l'operazione nascosta vede il coinvolgimento di un soggetto estraneo a quello palese. Mentre in caso di simulazione relativa in senso oggettivo, considerata l'identità fra le parti dei due contratti, i requisiti di sostanza e di forma presenti nel contratto simulato valgono a sorreggere l'efficacia, tra le medesime parti, del contratto dissimulato;
nel caso di simulazione soggettiva, gli effetti del contratto realmente voluto dalle parti sono destinati a prodursi, in via diretta ed immediata, nei confronti di un soggetto, l'interponente, estraneo all'atto simulato, che deve allora necessariamente partecipare all'atto dissimulato, così che quest'ultimo deve presentare, quanto meno, il requisito dell'accordo e della sottoscrizione. A venire in rilievo – si afferma – non è una semplice questione di prova documentale dell'accordo simulatorio, che in sé ben potrebbe essere formata successivamente e anche a distanza di tempo dal negozio simulato;
quanto, piuttosto, una questione legata alla forma del diverso contratto regolatore del rapporto celato. Nell'ipotesi di interposizione fittizia di persona, il negozio fra terzo contraente ed interposto, anche se è stato stipulato per iscritto e si presenta conforme alla forma necessaria per il suo tipo, non è conforme all'esigenza della forma scritta, in relazione all'effetto che, secondo il reale intento delle parti, dovrebbe realizzarsi fra terzo contraente ed interponente. L'atto simulato è sottoscritto dall'interposto, non dall'interponente, per cui le dichiarazioni negoziali non sono riferibili all'interponente, come destinatario ed autore di esse. Nel contratto dissimulato compare un soggetto in più (l'interponente) rispetto al contratto simulato (nel quale intervengono l'interposto e il terzo): di qui l'esigenza che il requisito formale venga rispettato da tutte le dichiarazioni dei tre soggetti coinvolti (e quindi anche dall'interponente, la cui dichiarazione di volontà non sarebbe altrimenti adeguatamente rivestita). In caso di interposizione fittizia di persona si applica l'art. 1414, secondo comma, cod. civ., interpretato nel senso che il requisito di forma deve essere posseduto dal contratto dissimulato, con conseguenze anche in tema di prova della simulazione. Rispetto a questo schema generale, la particolarità della specie all'esame del Collegio è costituita dall'intervento, già alla stipulazione del negozio simulato, di colui che si rivelerà essere – secondo la prospettazione del ricorso – l'acquirente effettivo, nel dissimulato contratto con sè stesso nell'ambito di un rapporto di rappresentanza organica. Al contratto simulato, nel caso in esame sono intervenuti solo il venditore OG INance s.r.l., in persona del l.r.p.t., e il simulato acquirente, , Parte_2 ma anche l'interponente, sia pure nella veste di amministratore e legale rappresentante della società. Il contratto apparente presenta la stessa configurazione soggettiva dell'intesa simulatoria. Nella fattispecie, nel contratto simulato scritto non sono comparse tutte e tre le persone protagoniste dell'interposizione fittizia;
l'atto pubblico dissimulato manca e non è sottoscritto da alcuno dei contraenti né tanto meno dall'interponente, dissimulato acquirente. Tornando alla specie del contratto dissimulato con sè stesso, l'operazione perseguita dalle parti, ad onta della dicotomia semantica, presenta un carattere unitario e si atteggia diversamente da una mera accidentale contemporanea conclusione di contratti distinti, di cui uno, nascosto, voluto, e l'altro, palese, privo di effetti. La fattispecie è caratterizzata dalla reciproca integrazione, sul piano del contenuto e dei presupposti, con il requisito formale affidato alla "componente palese" della simulazione, destinata a creare l'apparenza dell'avere simulato. Il negozio simulato rappresenta il luogo in cui viene realizzato il rispetto della prescrizione formale.
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Ne deriva che è sufficiente che il requisito formale ad substantiam sia rispettato dal contratto apparente, dal frammento ostensibile della simulazione, unico titolo traslativo. L'accordo simulatorio si affianca al contratto simulato, con la funzione di negare rilevanza all'acquisto dell'interposto e a ricondurlo all'interponente, già intervenuto alla stipulazione dell'atto simulato. L'accordo deve essere contemporaneo al contratto simulato;
può essere anche anteriore;
mentre è inammissibile un accordo simulatorio posteriore al contratto simulato. Nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, non può essere data per testimoni o per presunzioni, ma può essere fornita solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio. Nessuna norma invece impone la contestualità della controdichiarazione al negozio simulato, dato che la controdichiarazione è soggetta solo alle regole della forma scritta ad probationem (art. ex art. 1417 cod. civ.) e non a quella della forma scritta ad substantiam. La controdichiarazione successiva ha valore ricognitivo di una volontà formata contestualmente al contratto simulato. La controscrittura non è l'intesa in sé, ma il documento che ha valore ricognitivo dell'intesa stessa: il documento non è espressione della voluntas simulandi, bensì si limita ad attestare una volontà già manifestata in precedenza. Nel rapporto tra le parti, la controdichiarazione, quale atto ricognitivo, può costituire mezzo di prova idoneo anche se successiva rispetto all'accordo simulatorio e al contratto simulato (v. in senso analogo, - Cass. Civ., Sez. II, 29 luglio 2017, n. 18204 In un caso di simulazione parziale soggettiva - ha affermato il principio secondo cui la prova tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso. Così statuendo la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiedesse, anch'essa, l'atto pubblico, potendo essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle medesime parti o da quella contro cui questa sia prodotta. Il problema è stato risolto sul piano della prova affermando che la controdichiarazione, non essendo la fonte dell'attribuzione patrimoniale, non deve replicare le forme dell'atto pubblico. L'applicazione di tali principi al caso concreto consente di rigettare l'eccezione e la domanda riconvenzionale del (v. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 25578 del CP_1 12/10/2018 “In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa
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tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria”). A tutto concedere il contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita, stipulato tra e reca la data del 20 marzo 2024 mentre la Pt_2 CP_1 compravendita è del 28.09.2025 al pattuito prezzo di euro 171.703,00, nella quasi totalità pagato con assegni circolari. Non vi sono elementi in atti che comprovano l'accensione da parte del di un mutuo ipotecario iscritto sull'immobile, con la Pt_2 provvista del Gli asseriti estratti conto di cui al nominato documento 2 del CP_1 foliario di parte resistente non sono stati prodotti in giudizio e non si rinvengono. Il doc. 3 del fascicolo di parte resistente comprova il trasferimento nell'agosto del 2010 da parte di e di di importi ben diversi (ammontanti ad euro Persona_1 Controparte_1 190.000,00) per l'estinzione di un mutuo non meglio precisato, ma evidentemente precedente, sicchè non può, in alcun modo sostenersi che “…pagò per intero il CP_1 mutuo che accese sul bene per il saldo prezzo…”. Del resto il mutuo ipotecario Pt_2 avrebbe dovuto essere contestuale alla compravendita. In pari data 28.09.2005 vi è una procura (doc. 6 parte convenuta) rilasciata da a vendere l'immobile in oggetto anche a sé medesimo. Pt_2 CP_1 IV. Dovendosi analizzare, a questo punto, con efficacia di giudicato, la sussistenza o meno della simulazione assoluta della compravendita successiva dell'immobile de quo agitur, da parte di dapprima alla AR MO Parte_2 IN, in persona dell'imprenditore ) del 18.06.2008 (Doc. n.5 Controparte_2 atto a rogito del Notaio di Roma rep. 13819 racc. 10182) ed, indi, del Persona_1 conferimento in natura alla Riga IN spa, con atto del 25 agosto 2008, da parte della
Controparte_3 Deve rimettersi la causa sul ruolo ed ordinarsi l'integrazione del contraddittorio con e la Parte_2 Controparte_4 e spese saranno regolate nella sentenza definitiva.
[...]
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, NON definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di risoluzione del contratto;
2. rimette la causa sul ruolo per l'udienza del 22.10.2025 con trattazione scritta e termine per note scritte di udienza sino alle 23.59, contenenti istanze e conclusioni, disponendo l'integrazione del contraddittorio con e la Parte_2 Controparte_3
a cura della parte resistente, entro il termine perentorio del 7.7.2025. Le parti
[...] dovranno costituirsi nelle forme e nei termini di legge, con l'avviso che potranno avvalersi del gratuito patrocinio, in caso di sussistenza dei relativi presupposti.
3. le spese sono rimesse alla regolamentazione della sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 19.5.2025 con trattazione scritta
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 19/05/2025, tenutasi con trattazione scritta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA PARZIALE dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 41826 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
, in persona del curatore fallimentare Parte_1 avv. Vanessa Marzetti, C.F. e P.IVA con sede in Viterbo, via V.Cardarelli P.IVA_1 47, giusta autorizzazione alla proposizione dell'azione da parte del Tribunale di Viterbo nella persona del Giudice delegato dott. Antonino Geraci (doc.1), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Guglielmo Ascenzi del Foro di Viterbo ( , pec: CodiceFiscale_1
fax: 0761.328336) ed elettivamente Email_1 domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, viale Parioli 73 (c/o Studio Moretti) RICORRENTE E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv.to Adriana Coltrioli (C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliato in Roma Viale Regina Margherita 294 come da mandato redatto su foglio separato e firmato anche digitalmente allegato al presente atto. L'Avv.to Coltrioli dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento a mezzo fax al n. 06/37352858 oppure a mezzo PEC Email_2 RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso depositato in data 13.06.2022 Parte_1
, in persona del Curatore fallimentare avv. Vanessa Marzetti ha
[...] convenuto in giudizio , innanzi al Tribunale di Roma per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1 2
<<…- previo riconoscimento della risoluzione/mancato rinnovo del contratto di locazione sottoscritto dal in data 16 giugno 2008, condannare CP_1 Controparte_1 alla restituzione in favore di dell'immobile sito Parte_1 in Roma, Corso del Rinascimento 81 (piano 4 interno 5, censito al catasto fabbricati di Roma al foglio 485, particella 162, sub. 506, categoria A/2, classe 2 vani 7);
- in via subordinata, in ipotesi di disconoscimento da parte del del CP_1 contratto di locazione datato 16 giugno 2008 da egli sottoscritto e in ipotesi di esito negativo del procedimento di verificazione, previo accertamento del diritto di proprietà da parte di dell'immobile sito in Roma Corso Parte_1 del Rinascimento 81 (piano 4 interno 5, censito al catasto fabbricati di Roma al foglio 485, particella 162, sub. 506, categoria A/2, classe 2 vani 7), condannare
[...]
al rilascio dell'immobile occupato sine titulo in favore di CP_1 [...] ; Parte_1
- in ogni caso condannare al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 67.200,00(o della diversa Parte_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di canoni contrattuali insoluti da settembre 2008 a dicembre 2017 (quando vi è stata risoluzione del contratto di locazione), oltre alla indennità di occupazione per il periodo successivo alla risoluzione del contratto di locazione (da gennaio 2018 fino all'introduzione del presente giudizio) per un importo pari a € 31.800,00(calcolato prendendo a riferimento l'importo contrattuale di € 600 mensili)o comunque alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre a importi maturandi fino all'effettivo rilascio;
- in via subordinata, in ipotesi di disconoscimento del contratto di locazione da parte del condannarlo al pagamento dell'indennità di occupazione fin dal CP_1 momento iniziale di immissione in possesso nell'immobile (settembre 2008) fino all'introduzione del presente giudizio per un importo pari ad € 99.000,00a titolo di indennità di occupazione dell'immobile (calcolato prendendo a riferimento l'importo contrattuale di € 600 mensili) o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a importi maturandi fino all'effettivo rilascio dell'immobile; condannare inoltre al pagamento dell'importo di € 21.329,42 (o della diversa Controparte_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di imposta Tari anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 accertata dal Comune di Roma e per i cui importi il Comune di Roma si è già insinuato nel passivo fallimentare di Parte_1 Con vittoria di spese e compensi professionali…>>. A tal fine ha esposto e dedotto che:
“…Con il presente atto intende Parte_1 conseguire la restituzione dell'immobile sito in Roma, Corso del Rinascimento n.81, attualmente occupato dal sig. in forza di un contratto di locazione Controparte_1 ormai risolto;
in via subordinata, per l'ipotesi di disconoscimento da parte del CP_1 del contratto di locazione da egli sottoscritto (e nell'ipotetico caso di esito negativo del procedimento di verificazione), si propone domanda di rivendicazione dell'immobile; in ogni caso, con richiesta di pagamento dei canoni di locazione insoluti e/o delle indennità di occupazione, spese e imposte maturate. Prima di entrare nel merito della domanda, tuttavia, giova preliminarmente dar conto dell'attuale occupazione dell'immobile da parte del nonché dello stato di CP_1 un parallelo giudizio civile pendente tra le stesse parti presso la Corte d'Appello Civile di Roma.
2. STATO ATTUALE DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE a. In data 16 giugno 2008 il sig. (proprietario) concedeva in Parte_2 locazione (doc.2) al sig. l'immobile sito in Roma, Corso del Controparte_1 Rinascimento 81 (piano 4 interno 5, censito al catasto fabbricati di Roma al foglio 485, particella 162, sub. 506, categoria A/2, classe 2 vani 7).
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b. Poco dopo, il 19 giugno 2008, vendeva l'immobile in esame alla Parte_2 AR MO IN RL (doc.3), facendola subentrare nella posizione contrattuale di locatore. Contestualmente veniva previsto un aumento dell'importo del canone di locazione (doc.4), il quale veniva fissato in € 1.800 al mese, di cui € 600 da versare a AR MO IN RL ed € 1.200 in favore di . Parte_2 Deve essere da subito specificato che il documento da ultimo citato è oggetto di un procedimento penale attualmente in fase di ulteriori indagini a seguito dell'accoglimento dell'opposizione all'archiviazione avanzata dal Sig. Persona_1 (fratello di parte resistente). Si assume in tale procedimento la falsa formazione del documento e il reato di falso per induzione. Essendo quindi la genuinità di tale documento attualmente sub iudice, si chiederà di non tenerne conto fino al momento di una pronuncia giudiziale(in un senso o nell'altro), ma stante il rigore processuale dei procedimenti introdotti con ricorso è necessario dare ingresso, condizionato, a tale documento. c. Il 25 agosto 2008, a sua volta, AR MO IN RL conferiva l'immobile in esame a (doc.5), che subentrava così nel rapporto Parte_1 contrattuale in qualità di locatore. d. Il contratto di locazione ad uso abitativo originariamente sottoscritto da prevedeva (art.2) che l'immobile potesse essere utilizzato dal conduttore CP_1 Pt_2 esclusivamente per fini abitativi, con divieto di adibirlo a diversa destinazione pena la risoluzione del contratto;
veniva inoltre pattuita (art. 3) una durata di 10 anni (dal giugno 2008 al giugno 2018), con rinnovo tacito per egual periodo in caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi con preavviso di almeno sei mesi;
il canone di locazione annuo veniva fissato in € 7.200 da corrispondere mediante rate mensili di
€ 600 (art. 4); veniva infine previsto (art. 8) che il mancato puntuale pagamento (per qualsiasi causa) di tre rate del canone di locazione costituisse motivo di risoluzione del contratto, qualora il locatore avesse voluto avvalersi di tale tutela. e. Nel dicembre 2017 l'allora liquidatore di in liquidazione Parte_1 (Carlo AL MA) comunicava al sig. (doc.6) la risoluzione del contratto CP_1 di locazione per le seguenti ragioni:
violazione dell'art. 2 del contratto, posto che l'immobile - contrariamente agli accordi negoziali - veniva utilizzato dal con destinazione di affittacamere CP_1 anziché per finalità abitativa;
violazione dell'art. 8 del contratto, stante il mancato pagamento di più di tre mensilità consecutive di locazione. Conseguentemente, il liquidatore intimava al il rilascio dell'immobile CP_1 entro dieci giorni, oltre al pagamento di tutti i canoni contrattuali insoluti. In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di eventuale accertamento giudiziale di inefficacia della risoluzione contrattuale, il liquidatore di Parte_1 comunicava inoltre formale disdetta del contratto di locazione (nel rispetto del periodo di preavviso di cui all'art. 3), al fine di evitare la tacita rinnovazione, intimando il rilascio dell'immobile al momento della naturale scadenza del contratto fissata a giugno 2018. f. Nel giugno - luglio 2019 ha avviato nei confronti Pt_1 Parte_1 del sig. un procedimento di mediazione volto ad ottenere il rilascio CP_1 dell'immobile, concluso tuttavia con esito negativo (doc.7). g. Successivamente, dopo ulteriore pec di Riga IN con richiesta di restituzione, nel novembre 2019 il legale del inviava una comunicazione di riscontro (doc.8) CP_1 nella quale sosteneva che: I) il non avrebbe sottoscritto alcun contratto di CP_1 locazione con II) il fin dal 2005 avrebbe occupato l'immobile Parte_2 CP_1 quale unico proprietario dello stesso, posto che le successive alienazioni immobiliari
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(da a immobiliari MO IN e da quest'ultima a ) sarebbero state Pt_2 Pt_1 tutte simulate. h. Dette circostanze, come di seguito si argomenterà, non sono rispondenti al vero. i. Ad oggi, nonostante l'intervenuta risoluzione/mancato rinnovo del contratto, il ontinua ad occupare l'immobile senza versare alcunché al locatore. CP_1 3. PARALLELO GIUDIZIO PENDENTE PRESSO LA CORTE D'APPELLO CIVILE DI ROMA. Risulta attualmente pendente presso la Corte d'Appello civile di Roma (RG 4125/2019) l'impugnazione proposta da e contro la Controparte_1 Parte_2 sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Civile di Roma. In primo grado, infatti, e convenivano in giudizio AR CP_1 Pt_2 MO IN RL e (doc.9) deducendo che: Parte_1
nel 2005 aveva acquistato l'immobile sito in Corso del Rinascimento Pt_2 81 dal Comune di Roma per conto del e con denaro di quest'ultimo, quale suo CP_1 interposto;
le successive alienazioni dell'immobile da a AR MO IN Pt_2 RL e poi da quest'ultima a erano tutte alienazioni simulate, sicché unico Parte_1 proprietario dell'immobile sarebbe stato il non essendosi in realtà verificato CP_1 alcun trasferimento di proprietà. Su tali presupposti gli attori, accertata l'interposizione reale di persona tra e nella prima alienazione immobiliare e la simulazione assoluta delle CP_1 Pt_2 successive alienazioni immobiliari in favore di AR MO IN e , Pt_1 chiedevano la condanna di quest'ultima al ritrasferimento dell'immobile in favore del
CP_1 Nell'ambito di tale giudizio contestava gli infondati rilievi attorei Pt_1 (doc.10), facendo valere la validità degli atti di alienazione immobiliare e proponendo querela di falso avverso l'atto ritenuto dagli attori la presunta controdichiarazione relativa alla presunta simulazione delle alienazioni immobiliari. Gli attori, di contro, disconoscevano il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Roma Corso del Rinascimento 81 da essi sottoscritto in data 16 giugno 2008. Il giudizio di primo grado si chiudeva con sentenza n. 9182/2019 (RG 54154/2015) (doc.11)nella quale il Tribunale civile di Roma rigettava sia le domande attoree volte ad ottenere il ritrasferimento dell'immobile in favore del sia la CP_1 querela di falso proposta da sul documento ritenuto dagli attori la presunta Pt_1 controdichiarazione relativa alle alienazioni immobiliari. Avverso detta sentenza e hanno proposto appello CP_1 Pt_2 (doc.12),ribadendo le domande (e le argomentazioni) già rigettate in primo grado. Il si è costituito nel giudizio di appello Parte_1 (doc.13)reiterando le proprie difese e proponendo appello incidentale condizionato avverso il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la querela di falso proposta. In data 20 ottobre 2020 si è tenuta l'udienza di prima comparizione presso la Corte d'Appello Civile di Roma e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 24 gennaio 2023 (doc.14).
4. SUL DIRITTO DEL FALLIMENTO ALLA RESTITUZIONE Parte_1 DELL'IMMOBILE: AZIONE DI RESTITUZIONE. Il titolo giuridico in forza del quale il a iniziato ad occupare l'immobile CP_1 sito in Roma, Corso del Rinascimento 81, è il contratto di locazione datato 16 giugno 2008 sottoscritto con nella cui posizione contrattuale di locatore (a Parte_2
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seguito delle alienazioni immobiliari) sono subentrati dapprima AR MO IN RL e poi Parte_1 Tale titolo giuridico non è più idoneo a legittimare il godimento del bene da parte del CP_1 Ed invero già dal dicembre 2017 il liquidatore di comunicò al Parte_1 la risoluzione del contratto di locazione, intimando il rilascio del bene e il CP_1 pagamento dei canoni dovuti. La risoluzione contrattuale veniva invocata in forza degli artt.2 e 8 del contratto di locazione: entrambe tali clausole prevedevano infatti la risoluzione del contratto in ipotesi, rispettivamente, di mutamento della destinazione d'uso del bene e di mancato pagamento di tre canoni mensili di locazione. La risoluzione prevista in dette clausole era inoltre una risoluzione di diritto, quale strumento di autotutela in favore della parte non inadempiente e come tale immediatamente operativa, senza necessità di un'azione giudiziale costitutiva. Posto dunque che il titolo giuridico (contratto di locazione) in forza del quale il ha iniziato a occupare l'immobile è venuto meno, sussistono i presupposti per CP_1 l'esercizio di un'azione personale di restituzione nei confronti del CP_1
1in ordine alla natura, l'azione di rivendicazione ha carattere assoluto e reale, con ragione giuridica e oggetto del giudizio che coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà di cui l'attore è chiamato a fornire la c.d. probatio diabolica (acquisto del bene a titolo originario da parte sua o di uno dei suoi danti causa). L'azione di restituzione, invece, presenta carattere personale e relativo, esercitabile solo nei confronti dell'altra parte del rapporto obbligatorio e avente ad oggetto una prestazione di dare.
2di contro, ove l'azione venga esercitata nei confronti di chi sin dall'inizio detenga il bene sine titulo, essa rappresenta un'azione di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non più in un rapporto obbligatorio inter partes bensì nel diritto di proprietà tutelato erga omnes. Nel caso di specie l'occupazione dell'immobile da parte del non è CP_1 avvenuta fin dall'inizio sine titulo: il ha iniziato a godere dell'immobile in forza CP_1 del contratto di locazione sottoscritto nel 2008, instaurando un rapporto obbligatorio con (rapporto obbligatorio nel quale, in forza delle successive alienazioni Parte_2 immobiliari, è subentrata al dapprima AR MO IN RL e poi Pt_2 Pt_1
, in qualità di locatore).
[...] Tuttavia, il rapporto obbligatorio sorto con la stipula del contratto di locazione è successivamente venuto meno per effetto della risoluzione contrattuale comunicata al nel dicembre 2017 dal liquidatore di legittimando pertanto CP_1 Parte_1 l'esercizio dell'azione di restituzione. Né si potrebbe giungere a conclusioni diverse nemmeno qualora - per mera ipotesi - si ritenesse priva di efficacia la risoluzione di diritto comunicata dal liquidatore di : nella raccomandata del dicembre 2017, Pt_1 infatti, il liquidatore ha in ogni caso comunicato anche formale disdetta del contratto, impedendo così la tacita rinnovazione dello stesso (art. 3 del contratto). Per effetto di tale comunicazione, quindi, anche a prescindere dalla precedente risoluzione, il contratto di locazione ha esaurito la propria validità ed efficacia nel giugno 2018, stante il decorso del termine di durata decennale ivi previsto, senza ulteriore rinnovo. Di talché, anche in tal caso, il rapporto obbligatorio instaurato con il CP_1 deve ritenersi esaurito, con obbligo del conduttore di restituire l'immobile in favore del locatore. In definitiva, quindi, l'azione di restituzione trova un duplice fondamento, rappresentato sia dalla risoluzione di diritto del contratto di locazione sia dall'esaurimento del suo termine di durata.
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5. IN VIA SUBORDINATA: SULL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE Il sia nel giudizio civile da egli introdotto per ottenere il ritrasferimento CP_1 dell'immobile (concluso in maniera ad esso sfavorevole)9sia nella comunicazione del proprio legale, ha più volte affermato di non aver sottoscritto alcun contratto di locazione con il Pt_2 Tale rilievo è senza dubbio infondato;
tuttavia, qualora il dovesse CP_1 proseguire con questa linea difensiva, Parte_1 manifesta già da ora la propria volontà di proporre istanza di verificazione, volendosi avvalere del documento oggetto di disconoscimento. In ogni caso, tuttavia, il disconoscimento del mpone un'ulteriore CP_1 riflessione. Qualora infatti il disconoscesse il contratto di locazione in esame, CP_1 risulterebbe evidente che egli (da anni) occupa l'immobile sine titulo. Pertanto, ancorché in via subordinata rispetto all'azione di restituzione, si propone azione di rivendicazione dell'immobile sito in Roma Corso del Rinascimento 81. Il diritto di proprietà della società attrice risulta infatti dall'atto di conferimento d'immobile effettuato in favore di Riga IN SP il 25/08/2008 da AR MO IN RL. La provenienza ventennale ed ultraventennale dell'immobile viene riportata nella certificazione notarile depositata sub. doc.15. Nello specifico la provenienza ventennale dell'immobile può essere così schematizzata:
- 21/06/2005: OG INance RL acquista da Comune di Roma;
- 28/09/2005: acquista da OG INance RL;
Parte_2
- 19/06/2008: AR MO IN RL acquista da;
Parte_2
- 25/08/2008: conferimento in società in favore di Riga IN SP;
- 06/08/2015; Riga IN SP si trasforma in Parte_1 6. SULLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CANONI CONTRATTUALI INSOLUTI, DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA RISOLUZIONE E DELLE ULTERIORI SPESE MATURATE. In aggiunta alla restituzione dell'immobile, Parte_1
ha diritto anche al pagamento dei canoni contrattuali insoluti.
[...] Da quando infatti AR MO IN ha conferito a Parte_1 l'immobile (25 agosto 2008), facendola così subentrare nel rapporto contrattuale in qualità di locatore, non ha mai corrisposto alcun canone di Controparte_1 locazione. Ad oggi, pertanto, i canoni di locazione insoluti (pari ad € 600 mensili a partire da settembre 2008 a dicembre 2017, quando vi è stata la risoluzione del contratto) ammontano a complessivi € 67.200,00. A ciò deve aggiungersi che il è tenuto al pagamento dell'indennità di CP_1 occupazione dell'immobile per il periodo successivo alla risoluzione del contratto di locazione (quindi a partire dal dicembre 2017), per un importo (prendendo a riferimento l'ammontare del canone di locazione, pari ad € 600 mensili, da gennaio 2018 alla data di introduzione del presente giudizio) quantificabile in € 31.800,00 (in aggiunta agli importi maturandi fino all'effettivo rilascio). In via subordinata, in ipotesi di disconoscimento del contratto di locazione da parte del egli avrebbe fin dall'origine occupato l'immobile senza titolo, sicché CP_1 l'indennità di occupazione dovrebbe in tal caso conteggiarsi fin dalla iniziale presa di possesso dell'immobile, per un ammontare complessivo pari ad € 99.000,00 (€ 67.200
+ € 31.800).
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Da ultimo occorre altresì tener conto delle spese maturate durante il periodo di occupazione dell'immobile da parte del CP_1 Tra queste, ad esempio, l'impostaTARI anni 2015 – 2019 che ammonta a complessivi € 21.329,42, come da accertamenti del gli anni 2015, Parte_3 2016, 2017, 2018 e 2019, doc.16. Tali importi rientrano infatti tra quelli per i quali il Comune di Roma si è insinuato al passivo fallimentare di (si deposita sub. doc.17lo stralcio del Pt_1 verbale di udienza di verifica dei crediti del 27/05/2021 con ammissione al passivo fallimentare) e di essi dovrà farsi carico il rattandosi di importi relativi a servizi CP_1 da egli usufruiti”. Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'Avv.to per Controparte_1 legittimamente contraddire in ordine alla domanda spiegata eccependo:
“A. L'apocrifia della sottoscrizione del doc. n.2 di parte ricorrente “contratto di locazione”, disconoscendone sia la sottoscrizione che il contenuto;
nonché la falsità ideologica e formale del doc. n.4 di parte ricorrente di cui si disconosce la sottoscrizione, il contenuto e la conformità della fotocopia all'originale del documento, riservandosi di proporre querela di falso avverso detto documento. B. Il proprio diritto di proprietà sull'immobile in forza dell'interposizione fittizia/reale del primo contratto di acquisto da parte di con la Parte_2 OG INance e della dedotta simulazione degli atti di provenienza della Pt_1 fin di cui al giudizio pendente avanti alla Corte di appello di Roma n.r.g. 4125/2019; C. L'infondatezza in fatto e diritto della domanda spiegata e, comunque, la prescrizione di ogni e qualsivoglia richiesta economica derivante dalla presunta locazione e/o occupazione sine titulo. Il tutto previa richiesta di integrazione del contraddittorio con la citazione in giudizio del Signor e dell'AR MO IN srl in persona del suo Parte_2 legale rappresentate p.t., con spostamento della prima udienza fissata per il 14 dicembre 2022, per le motivazioni che seguono. A. Disconoscimento del contratto di locazione (doc. 2 di parte ricorrente)e del doc. n.4 di parte ricorrente “attestazione” Poiché la domanda principale di restituzione si basa sul contratto di locazione apparentemente sottoscritto da e depositata dal Controparte_1 Parte_2 Fallimento sub n.2 (ma contenuto anche nel suo fascicolo zippato di primo grado del giudizio n.r.g. 4125/2019), con il presente atto se ne disconosce sia la sottoscrizione, per non essere stato sottoscritto da sia il contenuto non Controparte_1 corrispondente al vero, con espressa riserva di disconoscere anche l'originale dell'atto se depositato. Per completezza si disconosce anche l'All. n.4 del fascicolo zippato pur costituendo la copia del doc. n.
2. Si chiede fin da ora la chiamata in causa del Signor ai fini della Parte_2 verifica della presunta sottoscrizione del suddetto documento. Quanto al doc. n.4 di parte ricorrente – oggetto di accertamento da parte del Tribunale penale di Roma – si rileva che la Curatela ha depositato anche in formato zip l'intero fascicolo del primo grado del giudizio di simulazione ove il documento appare ben due volte al n. 5 e al n. 11 anche con il retro. È l'intero documento, fronte e retro, che è sottoposto al vaglio del Tribunale Penale di Roma e si impone un formale disconoscimento, anche in questa sede, della sottoscrizione, del contenuto e della corrispondenza fra la fotocopia e l'originale dell'atto sia del doc. n.4 che dei doc. n.5 e n.11 del fascicolo di parte ricorrente zippato. Si avrà modo di argomentare circa la falsità ideologica e formale di detto documento sottolineando che non avere direttamente depositato il retro del documento
– da cui icto oculi si rivela la falsità, come si argomenterà nel prosieguo dell'atto – non esime dallo stigmatizzare la condotta processuale della Curatela nell'utilizzo di un atto
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di cui conosce l'invalidità. Ad ogni buon conto si riserva di proporre querela di falso avverso l'intero documento qualora la ricorrente intenda avvalersene. B. Circa il diritto di proprietà vantato dal resistente – Controparte_1 connessione del presente giudizio con quello pendente avanti alla Corte di Appello di Roma n.r.g. 4125/2019 – Simulazione degli atti di provenienza della fin Quanto al Pt_1 richiesto accertamento del diritto di proprietà del bene si rileva che tra le parti oggi in causa pende davanti alla Corte di Appello di Roma (n.r.g. 4125/2019 di cui si allega sub lett. C il proprio fascicolo di parte del primo grado in formato zip e sub lett. D l'atto di appello) il giudizio per l'accertamento della simulazione dei titoli di provenienza di cui la fin è intestataria, pertanto, si formula la presente come Pt_1 domanda e/o eccezione riconvenzionale al solo fine, in questa sede, del rigetto integrale delle domande attrici relative all'immobile di Corso del Rinascimento 81. Nel mese di maggio 2005 e conclusero un Controparte_1 Parte_2 accordo in forza del quale avrebbe acquistato l'immobile sito in Roma Corso del Pt_2 Rinascimento n.81 da OG INance (nell'ambito di una dismissione del patrimonio del Comune di Roma riservata ai conduttori degli immobili) per poi intestarlo a o a chi gli avesse indicato. gli fornì la provvista CP_1 Controparte_1 per il pagamento del prezzo (Doc. n. 1 Contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita) e pagò per intero il mutuo che accese sul bene per il saldo prezzo Pt_2 (doc. 2 estratti conto del e doc. 3 Contabile bancaria che mostrano i bonifici di Pt_2 in corrispondenza dei pagamenti del mutuo di . ricevuti i soldi, CP_1 Pt_2 Pt_2 consegnò immediatamente l'immobile a e lo acquistò, secondo i patti Controparte_1 intercorsi, in data 28 settembre 2005 dal Comune di Roma. (Doc. n.4 atto a rogito notaio di Roma Rep. N. 78266 racc. 17558). Persona_2 Successivamente, in data 19 giugno 2008, decise di far Controparte_1 transitare il bene sull'AR MO IN S.r.l. per poi farlo confluire nel patrimonio della Riga fin spa di cui all'epoca deteneva la maggioranza delle azioni unitamente al fratello. Pertanto, secondo le istruzioni di il vendette Controparte_1 Pt_2 simulatamente l'immobile alla AR MO IN perché, sempre simulatamente, venisse poi conferito al patrimonio della Riga fin spa, cosa che avvenne in data 25 agosto 2008 (Doc. n.5 atto a rogito del Notaio di Roma rep. Persona_1 13819 racc. 10182). A prova della realtà contro l'apparenza degli atti, il giorno della compravendita 19 giugno 2008 lo stesso anche quale procuratore di Controparte_1 Parte_2 (Doc. n.6 Procura sottoscrisse con il legale rappresentante di entrambe Parte_4 le società, all'epoca un accordo simulatorio (doc. n. 7) che Persona_3 Pt_2 ebbe a ratificare lo stesso giorno. (Doc. n.8 Dichiarazione Dosa).
[...] L'accordo simulatorio trovò piena esecuzione in data 25 agosto 2008 quando la S.r.l. AR MO IN, simulata acquirente, sempre a mezzo dello stesso amministratore conferì detto bene al patrimonio della fin (allora Persona_3 Pt_1 Riga fin spa), giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci verbalizzata con atto a rogito del Notaio di Mileto Rep. n. 812 Rac. n. 540 (Doc. n. 9). Persona_4 Con tale atto venne aumentato il capitale socialedella Riga IN s.p.a. di euro 3.146.100,00, portandolo ad euro 5.646.100,00,così ponendo le condizioni perché la stessa potesse ottenere le previste autorizzazioni dalla Banca d'Italia per l'esercizio del credito. In realtà la fin non ottenne mai l'iscrizione all'Albo ex art. 107 T.U.B. e, Pt_1 dopo la sua definitiva cancellazione, invece di procedere allo scioglimento della società e alla restituzione dei beni in ottemperanza degli accordi sottoscritti, un gruppo di soci
– ottenuta la maggioranza ai danni dei fratelli - realizzò una serie di operazioni CP_1 che portarono la società al fallimento nel settembre 2019.
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Pertanto, nell'ambito del contenzioso accesosi fra i soci, Controparte_1 dovuto alla mala gestio cui la società era sottoposta, nel 2015 unitamente a Pt_2
a suo tempo acquirente interposto dell'immobile, adì il Tribunale di Roma per la
[...] dichiarazione di nullità e inefficacia per simulazione degli atti di compravendita fra e l'AR MO IN e di conferimento da quest'ultima alla fin. Pt_2 Pt_1 Agendo congiuntamente gli attori hanno affermato la loro interposizione nell'acquisto del bene fra e il Comune di Roma ed hanno provato la simulazione degli atti Pt_2 producendo l'accordo simulatorio che l'AR MO IN e la fin hanno Pt_1 impugnato con querela di falso. Il Tribunale, con una contraddittoria motivazione che da una parte non considera provata l'interposizione fra gli attori, che pur hanno agito insieme, dall'altra afferma che sia il reale proprietario del bene ma non interessato ad agire per far Pt_2 valere la simulazione, ha rigettato sia le domande attrici sia la querela di falso proposta dalla fin avverso l'accordo simulatorio (doc. 12 Sentenza Trib. Roma n. Pt_1 9182/2019). Per quanto di interesse nel presente giudizio, dette circostanze – di cui si chiede l'accertamento al solo fine del rigetto integrale delle domande attoree – provano che l'immobile di Corso Rinascimento n.81 non è occupato né in forza di un contratto di locazione – che non ha mai sottoscritto – né sine titulo, ma in quanto CP_1 CP_1 e è il reale proprietario.
[...] Peraltro, oltre l'accordo simulatorio, la cui validità ed efficacia è stata ribadita dal Tribunale di Roma con il rigetto della querela di falso e in cui la fin riconosce Pt_1 il diritto di proprietà del resistente, vi sono ulteriori prove che confermano la simulazione dei titoli di provenienza della fin e che sono al vaglio della Corte di Pt_1 Appello di Roma:
1. Il mancato pagamento del prezzo della compravendita da parte dell'AR MO IN. Il prezzo della compravendita dell'immobile (fra e l'immobiliare MO Pt_2 IN) dichiarato nell'atto era di euro 350.000,00 così regolato: quanto ad euro 131.946,04 mediante assegno bancario di conto corrente n. 0739757801-03 ed il residuo, pari ad euro 218.053,96, mediante accollo da parte della società acquirente della corrispondente quota di mutuo fondiario concesso a dal Credito Pt_2 Parte_5 (atto a rogito del Notaio rep. N. 13.648 del 28 settembre 2005) di cui
[...] Per_5 l'immobile costituiva la garanzia ipotecaria. Del presunto accollo del mutuo discorreremo nel prossimo punto mentre per quanto riguarda l'assegno n. 0739757801-03, mai consegnato e mai incassato dal fu incassato da Pt_2 Per_3 (amministratore delle due società) per l'importo di euro 10.000 per un suo
[...] pagamento, fatto accertato dalla Procura di Viterbo che, dopo avere agito per la dichiarazione di fallimento della fin ,procede nei confronti di tutti i soci (ad Pt_1 eccezione di per bancarotta fraudolenta (doc 10 bis Estratto della Controparte_1 relazione della GDF di Viterbo pag. 100-103). È rocambolesco come entrambe le società (AR MO IN e ) Pt_1 abbiano spiegato di non avere pagato il prezzo della compravendita nel giudizio pendente avanti alla Corte di Appello, e poiché la Curatela utilizza i medesimi documenti (contratto di locazione e attestazione doc. n.2 e n.4 del fascicolo di parte resistente oltre a quelli contenuti nel fascicolo in formato zip)come anticipato è necessario – fermo il disconoscimento del contratto di locazione – discorrere anche del doc. n.4 (e dei doc. sub. nn. 5 e 11 del fascicolo zippato) di parte ricorrente oggetto del giudizio penale per falso. La fin sostiene di essere subentrata nell'inesistente contratto di locazione a Pt_1 seguito del conferimento del bene e, quindi, di essere creditrice del canone di locazione che, originariamente fissato in euro 600 mensili, venne successivamente pattuito in euro
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1800 come riportato dal doc. n.4 di parte ricorrente apparentemente siglato il giorno della compravendita (19 giugno2008). Il quindi, non avrebbe incassato l'assegno Pt_2 di euro 131.946,04, indicato nel rogito quale prezzo dell'immobile, perché CP_1 lo avrebbe saldato al posto dell'AR MO IN pagando il canone
[...] mensile per l'immobile di euro 1.800 così ripartito: euro 600 alla AR MO IN, come riportato nel contratto, ed euro 1.200 direttamente a per il Pt_2 pagamento del residuo prezzo ancora dovutogli per la durata decennale del contratto. La somma era ovviamente maggiorata rispetto all'importo dell'assegno non incassato dal per gli interessi dovuti alla dilazione del pagamento. Il ragionamento ha una Pt_2 sua logica ma dimentica l'accordo simulatorio fra e le Società documento che, a CP_1 differenza del doc. n.4 (e dei doc. n.5 e n. 11 del fascicolo zippato) che è palesemente un falso, ha resistito al vaglio del procedimento per querela di falso. Si sostiene che il documento n.4 sia un falso perché reca sul retro il timbro di copia conforme con la firma del Notaio ma sul fronte non ha alcun Persona_1 numero né di raccolta né di repertorio e, quindi, non può essere una “copia di un atto ai miei atti” come recita la formula stampata. L'utilizzo di un palese collage, ai soli fini di avvalorare documentalmente una fantasiosa ricostruzione della vicenda davanti al Tribunale di Roma, ha indotto il Notaio d una denuncia per il reato di falso per CP_1 induzione. Si comprende perché la Curatela ricorrente si sia ben guardata dal depositare direttamente l'intero documento fronte e retro e si sia limitata alla sola pagina frontale. Vogliamo pensare che sia ben consapevole che il prezzo di acquisto del bene non fu mai pagato a in quanto l'immobile non fu mai acquistato realmente Pt_2 dall'AR MO IN. Comunque, ai fini della regolarità della procedura il solo deposito del documento, seppur come richiesto condizionato all'esito del giudizio penale, impone un formale disconoscimento da parte di del contenuto, Controparte_1 della sottoscrizione e della conformità della fotocopia all'originale, con riserva di presentare querela di falso in caso di utilizzo anche avverso l'originale se depositato.
2. La fin non si è mai accollata il mutuo gravante sul bene. Pt_1 Il contratto di mutuo ipotecario che aveva stipulato quale saldo prezzo per Pt_2 l'acquisto dell'immobile dal Comune di Roma fu pagato interamente da CP_1
fin ha sostenuto nel giudizio di simulazione di esser accollata e di avere
[...] Pt_1 estinto anticipatamente il mutuo intestato a nell'agosto 2010, dopo il Parte_2 conferimento dell'immobile da parte dell'AR MO IN, circostanza assolutamente falsa. Dalla contabile bancaria intestata a , ove appare il Parte_2 bonifico effettuato da e il pagamento in estinzione del 27 agosto 2010 Controparte_1 (doc.n.3), si evince chiaramente che il mutuo fu estinto da con denaro fornitogli Pt_2 da Riga fin, al contrario, che non ha prodotto alcun documento Controparte_1 bancario che attesti il suo presunto pagamento, lascia intendere che una S.P.A. (come era nel 2010 al tempo delle operazioni la ) con un capitale di 8.000.000,00 di Pt_1 euro abbia effettuato i suoi pagamenti senza la corrispondente attività bancaria e quindi senza fornire la prova dell'effettivo spostamento della provvista. Sempre la Par Relazione della GDF di Viterbo (doc. 10 pag. 100-103) così ricostruisce il presunto pagamento del mutuo gravante su Corso del Rinascimento 81: Nel libro giornale relativo all'anno 2010 appare il pagamento di Pt_1 euro 190.176,54 (si veda il dettaglio sotto riportato) con la causale Mutuo Credito Artigiano, somma che corrisponde in eccesso ai pagamenti effettuati in contanti sempre in data 27 agosto 2010 dalle Società Europeantrasp (13.803,00), Titiro soc. agr. (173.051,29) Urania Aedis s.r.l. (3.650,00) e Via dei Gigli s.r.l. (134,65) tutte debitrici della fin per finanziamenti ricevutie legate ai soci della Apparentemente Pt_1 Parte_1 queste società hanno versato il 27 agosto 2010 dei soldi contanti alla fin che ha a Pt_1 sua volta estinto il mutuo presso il Credito Artigiano sempre in denaro contante.
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Pertanto, – scrive la GDF – “la predetta operazione risulterebbe eseguita contabilmente in palese violazione delle norme sulla circolazione del denaro contante (D.Lgs. 231/2007), tra l'altro tra una finanziaria (la Riga fin s.p.a.) ed una banca (il Credito Artigiano). In realtà si tratta solo di un artificio contabile, a chiusura di una partita precedentemente aperta, atteso che l'accollo del mutuo sottoscritto dal
[...]
non risulterebbe mai avvenuto (cfr. Doc. 10 bis pag. 103 della Relazione della Pt_2 GDF di Viterbo.) È, quindi, documentalmente provato che fu lo stesso nel 2010, quindi dopo Pt_2 il simulato conferimento, ad estinguere il mutuo sempre con denaro fornitogli da così come era avvenuto per i precedenti pagamenti delle rate: lo Controparte_1 attestano gli estratti conto di (doc. n. 2) in cui ogni mese arrivava un bonifico di Pt_2 per l'importo della rata;
gli assegni di a lui intestati Controparte_1 Controparte_1 (Doc. n. 13), la contabile di estinzione del mutuo (Doc. n.3) dove nuovamente al pagamento di corrisponde il bonifico in suo favore da parte di Pt_2 Controparte_1 La vicenda è fra le molte che hanno indotto la Procura, dopo il fallimento della fin, ad ipotizzare il reato di bancarotta fraudolenta. Pt_1
3. Nessuna delle due società ha mai avuto le chiavi dell'immobile né vi ha mai posto piede. ha il pieno possesso del bene, che esercita uti dominus, fin dal Controparte_1 maggio 2005 e fino al presente giudizio la fin non ha mai agito né per ottenere il Pt_1 canone, né per la restituzione del bene.
4. non ha mai pagato nulla alla fin Controparte_1 Pt_1 Così dichiara anche la fin nel proprio atto e non perché fosse moroso Pt_1 nell'esecuzione dell'inesistente contratto di locazione ma perché la ricorrente in bonis, finché i rapporti societari non sono diventati conflittuali, lo riconosceva quale reale proprietario del bene. Le questioni formulate in questa sede ai fini del rigetto integrale della domanda attorea sono già oggetto, come detto, di altro giudizio pendente avanti alla Corte di Appello di Roma tra le stesse parti e quelle di cui si chiede la chiamata in causa per integrazione del contraddittorio, pertanto, ai sensi degli artt. 295 e 337 2 c. c.p.c., potendo esplicare la sentenza di quel giudizio effetto di giudicato nel presente e potendosi quindi determinare un contrasto pratico di giudicati si chiede che il Giudice valuti la possibile sospensione del presente giudizio in attesa della decisione definitiva di quel processo. Rilevando, altresì, che l'udienza davanti alla Corte di Appello per la precisazione delle conclusioni è fissata per il prossimo 24 gennaio 2023 e, pertanto, il giudizio è di imminente decisione. C) Circa la richiesta dei canoni e/o delle indennità di occupazione Ferme restando le sovra esposte eccezioni riconvenzionali aventi ad oggetto il diritto di proprietà del bene in capo a la richiesta di pagamento dei Controparte_1 canoni e/o dell'indennità di occupazione a far data dal settembre 2008 risulta anche prescritta oltre ad essere infondata. Alla missiva del 2017 non è seguita alcuna azione volta al recupero dei presunti canoni e/o indennità e la mediazione del 2019 riguardava solo la richiesta di rilascio del bene, pertanto, non risultando atti interruttivi e prescindendo dalla bontà o meno del titolo contrattuale, ogni richiesta economica appare, comunque, irrimediabilmente prescritta…>> Tutto ciò premesso l'Avv.to ha rassegnato le seguenti Controparte_1 Conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
- in via preliminare: autorizzare la chiamata in giudizio di Parte_2 (C.F. residente in [...] e C.F._4 dell'IMMOBILIARE MONTI SABINI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t.
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(C.F. e partita Iva sede legale in Magliano Sabina (RI) Piazza Garibaldi P.IVA_2 19 con spostamento della prima udienza per la citazione dei litisconsorti necessari.
- Sempre in via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio n.r.g. 4125/2019pendente avanti alla Corte di Appello di Roma per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto. Nel merito:
- Accertata l'avvenuta interposizione fittizia/reale nel contratto di compravendita fra e il Comune di Roma (interponente , atto a Pt_2 Controparte_1 rogito del Notaio di Roma in data 28 settembre 2005, Rep. N. 78266 Persona_2 racc. n. 17558; accertata la simulazione dell'atto di compravendita fra e Parte_2 la soc. AR MO IN s.r.l., dell'immobile sito in Roma Corso Del Rinascimento n.81 e per l'effetto la nullità e inefficacia di suddetto atto (atto a rogito del Notaio di Roma rep. 13819 racc. 10182); accertata la simulazione del Persona_1 conferimento della AR MO IN s.r.l. al patrimonio della RIGA FIN s.p.a. (ora ) limitatamente all'immobile sito in Roma Parte_1 Corso del Rinascimento 81 (atto a rogito del Notaio di Mileto Rep. n. Persona_4 812 Rac. n. 540) rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e diritto.
- Dichiarare prescritte tutte le domande di pagamento come formulate e comunque rigettarle nel merito in quanto non dovute per i motivi di cui al presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi…>>. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti con allegazione ai rispettivi fascicoli, il Giudice ha disposto l'inserimento del contratto di locazione in originale in una busta chiusa intestata del Tribunale di Roma, con apposizione di timbro e sigla e ne ha disposto l'immediata custodia in Cancelleria, che timbra e firma del pari e lo custodisce in Cassaforte. Il Giudice ha disposto c.t.u. sui fatti di causa e, per l'effetto, ha nominato la dott.ss C.T.U. grafologa, indi è stata disposta integrazione peritale. Persona_6 Sono stati prodotte nuove sentenze e sono state formulate nuove contestazioni da parte resistente in ordine alla nullità della compravendita. Provocato il contraddittorio, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. III. Preliminarmente non ricorre nella fattispecie una ipotesi di litispendenza del presente giudizio rispetto a quello deciso con sentenza n. 9182/2019 pubbl. il 02/05/2019, per cui è stato proposto l'appello nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 4125/2019 ed è stato trattenuto in decisione all'udienza del 19 novembre 2024, all'esito della scadenza dei termini ritualmente concessi.
Invero, si può parlare di “stessa causa” quando vengono proposte davanti a giudici diversi due cause con lo stesso oggetto ovvero due cause con gli stessi soggetti, le quali si identificano per la medesima causa petendi (ragione dell'azione dedotta in giudizio) e per il medesimo petitum (oggetto della domanda, comprensivo sia del bene materiale della lite sia del provvedimento richiesto al giudice); se uno solo di questi tre elementi (soggetti-causa petendi-petitum) è diverso, non si avrà litispendenza. Con particolare riferimento alla causa petendi, la giurisprudenza ha precisato che l'identità di causa sussiste se relativa al fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e che, invece, essa va esclusa nel caso di più domande inerenti un medesimo rapporto giuridico intercorso tra le parti, ma che abbiano fondamento in fatti costitutivi non collegati tra di loro neppure da un nesso di dipendenza.
Ebbene appare evidente che in ipotesi non ricorre identità di cause, essendo nel giudizio de quo agitur controversa la risoluzione del contratto di locazione ed in subordine la rivendicazione dell'immobile sito in Roma al Corso del Rinascimento 81
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(piano 4 interno 5, censito al catasto fabbricati di Roma al foglio 485, particella 162, sub. 506, categoria A/2, classe 2 vani 7), con relativa domanda di risarcimento del danno da illecito godimento del bene altrui.
A ciò si aggiunga che “…Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10183 del 17/04/2023; v. Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, v. massime precedenti Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 10439 del 03/06/2020 secondo cui: “L'art. 39, comma 2, c.p.c. non è applicabile in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado e, quindi, in questa ipotesi, non può realizzarsi la rimessione della seconda controversia al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, per il diverso grado in cui risultano trovarsi. L'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza deve, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione”). Né trova applicazione l'istituto della sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. che persegue il fine di evitare un contrasto di giudicati poiché, nel caso in esame, il Tribunale adito in primo grado deve pronunciarsi solo in via incidentale sulla questione della falsità o meno della firma apposta al contratto di locazione, non essendo stato chiesto allo stesso di pronunciarsi sul punto, ai sensi dell'art. 34 del c.p.c., con efficacia di giudicato. Orbene, all'esito del disconoscimento della firma apposta sul contratto di locazione stipulato in data 16 giugno 2008 tra e avente ad Parte_2 Controparte_1 oggetto il detto immobile sito in Roma, al Corso del Rinascimento 81, piano 4 interno 5, è stata disposta ed espletata c.t.u. grafologica. L'ausiliario nominato dal Tribunale ha accertato con motivazione efficace e scevra da vizi logici e giuridici, all'esito di un complesso accertamento che si è compendiato nell'analisi delle firme di comparazione in originale e del saggio grafico stilato dal convenuto, che la firma autografa, apposta al contratto personale di godimento, non sia, con tutta certezza, attribuibile alla paternità di e, per tale via, sia apocrifa e non autentica. Controparte_1
Nemmeno è risultata autentica l'attestazione di del 19.6.2008 Controparte_1 di cui al documento n.4.
Non sussistendo, per l'effetto, il titolo posto a sostegno della domanda di risoluzione, la stessa deve ritenersi infondata difettando la causa petendi e, di conseguenza, la legittimazione attiva e passiva degli asseriti contraenti contendenti.
Va, pertanto, affrontata la domanda di rivendicazione articolata dalla
[...]
, in persona dell'Avv. Vanessa Marzetti, C.F. Parte_7 e P.IVA con sede in Viterbo, via V.Cardarelli 47, giusta autorizzazione P.IVA_1 alla proposizione dell'azione da parte del Tribunale di Viterbo nella persona del Giudice delegato dott. Antonino Geraci (doc.1).
La legittimazione ad agire ed attiva della Curatela fallimentare si fonda sui seguenti passaggi contrattuali:
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-il 19 giugno 2008, abbia venduto l'immobile in oggetto alla Parte_2 AR MO IN RL (doc.3) con atto per AR rep. 13819, raccolta CP_1 10182, facendola subentrare nella posizione contrattuale di locatore;
- il 25 agosto 2008, a sua volta, la AR MO IN RL abbia conferito l'azienda e con essa in natura l'immobile a con atto di sottoscrizione di Parte_1 aumento del capitale e di conferimento di azienda, le cui firme sono state autenticate dal AR di Mileto (doc.5).
A fronte di ciò il ha contestato la titolarità attiva del diritto reale assoluto CP_1 in capo al ricorrente sul rilievo che:
-nel 2005 abbia acquistato l'immobile sito in Corso del Rinascimento 81 Pt_2 dal Comune di Roma per conto suo e con denaro di quest'ultimo, quale suo interposto;
- le successive alienazioni dell'immobile da a AR MO IN Pt_2 RL e poi da quest'ultima a siano tutte alienazioni simulate, sicché unico Parte_1 proprietario dell'immobile sarebbe stato il non essendosi in realtà verificato CP_1 alcun trasferimento di proprietà.
Ha, dunque, precisato le seguenti conclusioni:
“Accertata l'avvenuta interposizione fittizia/reale nel contratto di compravendita fra e il Comune di Roma (interponente , atto a Pt_2 Controparte_1 rogito del Notaio di Roma in data 28 settembre 2005, Rep. N. 78266 Persona_2 racc. n. 17558; accertata la simulazione dell'atto di compravendita fra e Parte_2 la soc. AR MO IN s.r.l., dell'immobile sito in Roma Corso Del Rinascimento n.81 e per l'effetto la nullità e inefficacia di suddetto atto (atto a rogito del Notaio di Roma rep. 13819 racc. 10182); Persona_1 accertata la simulazione del conferimento della AR MO IN s.r.l. al patrimonio della RIGA FIN s.p.a. (ora ) Parte_1 limitatamente all'immobile sito in Roma Corso del Rinascimento 81 (atto a rogito del Notaio di Mileto Rep. n. 812 Rac. n. 540) rigettare tutte le domande Persona_4 perché infondate in fatto e diritto.
Dichiarare prescritte tutte le domande di pagamento come formulate e comunque rigettarle nel merito in quanto non dovute per i motivi di cui al presente atto”.
Orbene non è accertabile la interposizione fittizia poiché la parte convenuta non ha allegato una controdichiarazione sottoscritta da tutte le parti del contratto di compravendita immobiliare, di cui all'atto a rogito del Notaio di Roma Persona_2 in data 28 settembre 2005, Rep. N. 78266 racc. n. 17558. Si accede pienamente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità – Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 18049 del 06/06/2022, conforme a Cass., Sez. II, 19 febbraio 2008, n. 4071; Cass., Sez. II, 10 marzo 2017, n. 6262) secondo il quale in caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, secondo comma, e 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nel richiedere una integrazione ab externo, sul piano della forma, dell'atto apparente,
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muove dalla constatazione che l'operazione nascosta vede il coinvolgimento di un soggetto estraneo a quello palese. Mentre in caso di simulazione relativa in senso oggettivo, considerata l'identità fra le parti dei due contratti, i requisiti di sostanza e di forma presenti nel contratto simulato valgono a sorreggere l'efficacia, tra le medesime parti, del contratto dissimulato;
nel caso di simulazione soggettiva, gli effetti del contratto realmente voluto dalle parti sono destinati a prodursi, in via diretta ed immediata, nei confronti di un soggetto, l'interponente, estraneo all'atto simulato, che deve allora necessariamente partecipare all'atto dissimulato, così che quest'ultimo deve presentare, quanto meno, il requisito dell'accordo e della sottoscrizione. A venire in rilievo – si afferma – non è una semplice questione di prova documentale dell'accordo simulatorio, che in sé ben potrebbe essere formata successivamente e anche a distanza di tempo dal negozio simulato;
quanto, piuttosto, una questione legata alla forma del diverso contratto regolatore del rapporto celato. Nell'ipotesi di interposizione fittizia di persona, il negozio fra terzo contraente ed interposto, anche se è stato stipulato per iscritto e si presenta conforme alla forma necessaria per il suo tipo, non è conforme all'esigenza della forma scritta, in relazione all'effetto che, secondo il reale intento delle parti, dovrebbe realizzarsi fra terzo contraente ed interponente. L'atto simulato è sottoscritto dall'interposto, non dall'interponente, per cui le dichiarazioni negoziali non sono riferibili all'interponente, come destinatario ed autore di esse. Nel contratto dissimulato compare un soggetto in più (l'interponente) rispetto al contratto simulato (nel quale intervengono l'interposto e il terzo): di qui l'esigenza che il requisito formale venga rispettato da tutte le dichiarazioni dei tre soggetti coinvolti (e quindi anche dall'interponente, la cui dichiarazione di volontà non sarebbe altrimenti adeguatamente rivestita). In caso di interposizione fittizia di persona si applica l'art. 1414, secondo comma, cod. civ., interpretato nel senso che il requisito di forma deve essere posseduto dal contratto dissimulato, con conseguenze anche in tema di prova della simulazione. Rispetto a questo schema generale, la particolarità della specie all'esame del Collegio è costituita dall'intervento, già alla stipulazione del negozio simulato, di colui che si rivelerà essere – secondo la prospettazione del ricorso – l'acquirente effettivo, nel dissimulato contratto con sè stesso nell'ambito di un rapporto di rappresentanza organica. Al contratto simulato, nel caso in esame sono intervenuti solo il venditore OG INance s.r.l., in persona del l.r.p.t., e il simulato acquirente, , Parte_2 ma anche l'interponente, sia pure nella veste di amministratore e legale rappresentante della società. Il contratto apparente presenta la stessa configurazione soggettiva dell'intesa simulatoria. Nella fattispecie, nel contratto simulato scritto non sono comparse tutte e tre le persone protagoniste dell'interposizione fittizia;
l'atto pubblico dissimulato manca e non è sottoscritto da alcuno dei contraenti né tanto meno dall'interponente, dissimulato acquirente. Tornando alla specie del contratto dissimulato con sè stesso, l'operazione perseguita dalle parti, ad onta della dicotomia semantica, presenta un carattere unitario e si atteggia diversamente da una mera accidentale contemporanea conclusione di contratti distinti, di cui uno, nascosto, voluto, e l'altro, palese, privo di effetti. La fattispecie è caratterizzata dalla reciproca integrazione, sul piano del contenuto e dei presupposti, con il requisito formale affidato alla "componente palese" della simulazione, destinata a creare l'apparenza dell'avere simulato. Il negozio simulato rappresenta il luogo in cui viene realizzato il rispetto della prescrizione formale.
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Ne deriva che è sufficiente che il requisito formale ad substantiam sia rispettato dal contratto apparente, dal frammento ostensibile della simulazione, unico titolo traslativo. L'accordo simulatorio si affianca al contratto simulato, con la funzione di negare rilevanza all'acquisto dell'interposto e a ricondurlo all'interponente, già intervenuto alla stipulazione dell'atto simulato. L'accordo deve essere contemporaneo al contratto simulato;
può essere anche anteriore;
mentre è inammissibile un accordo simulatorio posteriore al contratto simulato. Nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, non può essere data per testimoni o per presunzioni, ma può essere fornita solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio. Nessuna norma invece impone la contestualità della controdichiarazione al negozio simulato, dato che la controdichiarazione è soggetta solo alle regole della forma scritta ad probationem (art. ex art. 1417 cod. civ.) e non a quella della forma scritta ad substantiam. La controdichiarazione successiva ha valore ricognitivo di una volontà formata contestualmente al contratto simulato. La controscrittura non è l'intesa in sé, ma il documento che ha valore ricognitivo dell'intesa stessa: il documento non è espressione della voluntas simulandi, bensì si limita ad attestare una volontà già manifestata in precedenza. Nel rapporto tra le parti, la controdichiarazione, quale atto ricognitivo, può costituire mezzo di prova idoneo anche se successiva rispetto all'accordo simulatorio e al contratto simulato (v. in senso analogo, - Cass. Civ., Sez. II, 29 luglio 2017, n. 18204 In un caso di simulazione parziale soggettiva - ha affermato il principio secondo cui la prova tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso. Così statuendo la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiedesse, anch'essa, l'atto pubblico, potendo essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle medesime parti o da quella contro cui questa sia prodotta. Il problema è stato risolto sul piano della prova affermando che la controdichiarazione, non essendo la fonte dell'attribuzione patrimoniale, non deve replicare le forme dell'atto pubblico. L'applicazione di tali principi al caso concreto consente di rigettare l'eccezione e la domanda riconvenzionale del (v. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 25578 del CP_1 12/10/2018 “In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa
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tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria”). A tutto concedere il contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita, stipulato tra e reca la data del 20 marzo 2024 mentre la Pt_2 CP_1 compravendita è del 28.09.2025 al pattuito prezzo di euro 171.703,00, nella quasi totalità pagato con assegni circolari. Non vi sono elementi in atti che comprovano l'accensione da parte del di un mutuo ipotecario iscritto sull'immobile, con la Pt_2 provvista del Gli asseriti estratti conto di cui al nominato documento 2 del CP_1 foliario di parte resistente non sono stati prodotti in giudizio e non si rinvengono. Il doc. 3 del fascicolo di parte resistente comprova il trasferimento nell'agosto del 2010 da parte di e di di importi ben diversi (ammontanti ad euro Persona_1 Controparte_1 190.000,00) per l'estinzione di un mutuo non meglio precisato, ma evidentemente precedente, sicchè non può, in alcun modo sostenersi che “…pagò per intero il CP_1 mutuo che accese sul bene per il saldo prezzo…”. Del resto il mutuo ipotecario Pt_2 avrebbe dovuto essere contestuale alla compravendita. In pari data 28.09.2005 vi è una procura (doc. 6 parte convenuta) rilasciata da a vendere l'immobile in oggetto anche a sé medesimo. Pt_2 CP_1 IV. Dovendosi analizzare, a questo punto, con efficacia di giudicato, la sussistenza o meno della simulazione assoluta della compravendita successiva dell'immobile de quo agitur, da parte di dapprima alla AR MO Parte_2 IN, in persona dell'imprenditore ) del 18.06.2008 (Doc. n.5 Controparte_2 atto a rogito del Notaio di Roma rep. 13819 racc. 10182) ed, indi, del Persona_1 conferimento in natura alla Riga IN spa, con atto del 25 agosto 2008, da parte della
Controparte_3 Deve rimettersi la causa sul ruolo ed ordinarsi l'integrazione del contraddittorio con e la Parte_2 Controparte_4 e spese saranno regolate nella sentenza definitiva.
[...]
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, NON definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di risoluzione del contratto;
2. rimette la causa sul ruolo per l'udienza del 22.10.2025 con trattazione scritta e termine per note scritte di udienza sino alle 23.59, contenenti istanze e conclusioni, disponendo l'integrazione del contraddittorio con e la Parte_2 Controparte_3
a cura della parte resistente, entro il termine perentorio del 7.7.2025. Le parti
[...] dovranno costituirsi nelle forme e nei termini di legge, con l'avviso che potranno avvalersi del gratuito patrocinio, in caso di sussistenza dei relativi presupposti.
3. le spese sono rimesse alla regolamentazione della sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 19.5.2025 con trattazione scritta
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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