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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/09/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 982 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MAGRÌ ERICA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
contumace; resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativa al motociclo targato
Pagina 1 di 5 EZ91282, notificata il 31/03/2025, e basata su una serie di atti impositivi di varia natura, limitando l'opposizione a quelli relativi a contributi CP_2
e premi per complessivi € 93.286,42. CP_3
Ha dedotto:
1. Decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999, per mancata iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del versamento;
2. Prescrizione anteriore alla notificazione dei titoli;
3. Prescrizione successiva alla notificazione dei titoli;
4. Omessa notifica, prima del preavviso di fermo, di un “avviso o messa in mora”;
5. Vizio di motivazione ex art. 7 L. 212/2000, per mancata allegazione degli atti richiamati e duplicazione di somme;
6. Strumentalità del veicolo all'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 86, comma 2, DPR 602/73.
Ha chiesto la sospensione e l'annullamento del provvedimento impugnato.
L è rimasta contumace. Controparte_4
***
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che le Sezioni Unite hanno affermato che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (C. S.U. 15354/2015); sulla scorta di tale principio, è stato più di recente affermato che “l'impugnazione
Pagina 2 di 5 del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, e non un'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali” (C. 28509/2022).
Orbene, la massima secondo cui l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un giudizio di accertamento negativo del credito risulta imprecisa.
Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite si legge infatti che l'impugnazione del fermo (e quindi anche del relativo preavviso – cfr. C.
28509/2022 cit.) introduce “un'azione di accertamento negativo [non del credito, ma] della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura [cioè il provvedimento di fermo] che del merito della pretesa creditoria” (pag.
11), e l'effettiva devoluzione di tali due profili non può essere automatica, dovendo invece essere delimitata in base al principio della domanda, e quindi dalle conclusioni concretamente rassegnate nell'atto di impugnazione.
Del resto, il contribuente ben potrebbe ammettere di essere debitore, e contestare esclusivamente la facoltà dell'esattore di iscrivere il fermo, ad es., sostenendo che il veicolo è funzionale all'esercizio dell'attività di impresa o della professione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto esclusivamente l'annullamento (previa sospensione) del preavviso di fermo, non anche l'accertamento negativo dei crediti portati dai titoli su cui questo si basa.
Pertanto, i motivi relativi a tali crediti ne introducono una cognizione meramente incidentale, finalizzata cioè esclusivamente alla cognizione della legittimità del fermo.
Né, infine, la comunicazione preventiva impugnata equivale o integra anche l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.p.r. 602/1973 che
Pagina 3 di 5 costituisce un precetto in rinnovazione (C. 5546/2023), con la conseguenza che il ricorso non può essere qualificato come opposizione all'esecuzione.
Conseguentemente, dato che il fermo amministrativo può essere disposto per crediti di qualunque entità, non prevedendo l'art. 86 d.p.r. 602/1973 alcun importo minimo, ai fini del rigetto del ricorso è sufficiente che uno solo dei titoli menzionati in ricorso resista alle contestazioni sollevate.
Orbene, con riferimento all'avviso di addebito n.
59720230001761830/000 sono infondati tutti i motivi di ricorso.
Infatti, esso ha ad oggetto contributi relativi all'anno 2020 ed è CP_2
stato notificato il 29.37.2022 (e tale circostanza non è contestata specificamente dalla ricorrente né è dedotta alcuna nullità di tale notificazione, a tanto non valendo l'aver indicato le date di notificazione come “presumibili”).
La ricorrente deduce la violazione dell'art. 25 lett. a) d.lgs. 46/1999 con riferimento ai titoli relativi a crediti maturati tra il 2015 e il 2021:
l'eccezione non riguarda quindi la parte dell'avviso di addebito n.
59720230001761830 relativa a contributi maturati nel 2022.
Pertanto, tale eccezione non potrebbe in ogni caso portare ad una declaratoria di nullità totale di tale avviso, che rimarrebbe in piedi con riferimento ai contributi relativi al 2022.
Con riferimento a tale avviso non è maturata la prescrizione, né prima della notificazione, dato che esso riguarda contributi 2021 e 2022 ed è stato (pacificamente) notificato il 23.1.2024; né dopo, non essendo ancora decorso il termine a decorrere da tale data.
Anche i motivi relativi all'atto impugnato in sé sono infondati.
Il motivo relativo alla mancata comunicazione di un avviso o messa in mora prima della notificazione del preavviso di fermo è infondata perché
l'art. 86 d.p.r. 602/1973 prevede solo che prima di iscrivere il fermo
Pagina 4 di 5 l'agente della riscossione deve comunicare al contribuente che, in mancanza di pagamento del dovuto, si procederà all'iscrizione: e tale comunicazione preventiva è proprio quella impugnata in questo giudizio.
Il motivo relativo al difetto di motivazione è infondato perché il preavviso impugnato è redatto su conforme modello ministeriale;
ed è motivato conformemente al suo contenuto tipico, esponendo chiaramente la pendenza dei carichi, indicandone la natura, gli importi e i soggetti creditori e spiegando che in mancanza di pagamento nel termine di 30 giorni si procederà all'iscrizione del fermo. La mancata allegazione degli atti richiamati non comporta difetto di motivazione, non avendo la ricorrente contestato di averli ricevuti ed essendone quindi già a conoscenza (C. 22018/2017).
Infine, è infondato l'ultimo motivo, perché la ricorrente non ha offerto prova alcuna del fatto che il motociclo di cui si preannuncia il fermo sia strumentale alla sua attività imprenditoriale.
Il ricorso va quindi rigettato senza pronuncia sulle spese stante la contumacia dell'ente resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso.
19/09/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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