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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/09/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1057 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20.03.2024, avverso la sentenza n. 1731/2021 del tribunale di Lecce
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Giurdignano (LE), alla via Trieste n. 5, presso e nello studio dell'avv. Agostino Rizzo, che la rappresentata e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonio De Pietro, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_2
APPELLATA MA
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
APPELLATA MA
(c.f. ); CP_3 C.F._1
APPELLATO MA
(p.i. , in persona del curatore e legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
APPELLATO MA
Precisazione delle conclusioni: L'appellante ha precisato le conclusioni con note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. conveniva dinanzi il tribunale di Lecce CP_3 [...]
per sentire accertare e dichiarare il suo inadempimento nella realizzazione dell'immobile CP_1
1 venduto e condannarla al risarcimento del danno in suo favore nella misura di €. 36.853,24 oltre accessori e spese di c.t.u. e ATP.
Deduceva il ricorrente di aver acquistato dalla società convenuta un immobile a costruirsi secondo il capitolato tecnico allegato al preliminare di vendita del 02.05.2012 e che, dopo la consegna, nell'abitarvi aveva rilevato tutti gli inconvenienti e vizi di cui all'allegata consulenza di parte e accertati in sede di accertamento tecnico preventivo.
I vizi dell'opera erano immediatamente, ma vanamente, denunciati al venditore.
Si costituiva in giudizio la convenuta, cui era stato regolarmente notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, contestando la domanda attrice e le risultanze peritali. Deduceva
l'eventualità che i vizi lamentati fossero causati dalle modifiche strutturali apportate dallo stesso acquirente e contestava il quantum richiesto.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e chiedeva il mutamento del rito sommario in quello ordinario per complessità istruttoria nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa delle imprese realizzatrici dell'opera
( e . Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5
Concludeva nel merito per il rigetto della domanda e, subordinatamente, per l'addebito di responsabilità nei confronti dei terzi e la loro condanna al ristoro dei danni in favore dell'attore.
Il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi e fissava la nuova udienza di comparizione. Si costituivano i chiamati, ad eccezione della di cui era dichiarata la Controparte_2
contumacia, contestando la domanda di manleva ed eccependo la decadenza dalle azioni di garanzia e la loro prescrizione.
Con ordinanza del 05.03.19 il tribunale rigettava l'eccezione d'improcedibilità e ordinava il mutamento del rito.
Istruita la causa con prove orali, precisate le conclusioni e discussa la causa all'udienza del 08.06.21 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era emessa la sentenza n. 1731/21 la quale così provvedeva:
“1) Dichiara la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni dell'immobile dell'attore, per le ragioni esposte;
2) Conseguentemente condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 36.853,24 oltre iva ed interessi legali dalla domanda;
3) Condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi
€.4.237,00, di cui €.259,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15% sugli onorari, iva e cap come per legge;
4) Pone a carico dei convenuti le spese di ctu come liquidate”.
Avverso la detta sentenza interponeva appello la con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato alle altre parti del primo grado di giudizio, chiedendo la riforma della sentenza, con favore
2 delle spese del doppio grado, con declaratoria d'inammissibilità della domanda di manleva e, per estensione, della domanda di e, nel merito, il rigetto delle stesse. CP_3
Nessuna delle parti citate, nonostante la regolarità della notificazione, si costituiva in giudizio.
All'udienza del 20.03.24, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle parti appellate non costituitesi in giudizio senza giustificato motivo, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di appello.
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia “la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione della mancata pronuncia giudiziale sulla formulata eccezione di inammissibilità del propugnato addebito di responsabilità”.
Con il secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata al primo, l'appellante censura la sentenza impugnata sempre “per violazione dell'art. 112 C.p.c. in ragione della mancata pronuncia giudiziale sulla formulata eccezione di inammissibilità del propugnato addebito di responsabilità da difformità o vizi dell'opera nel contratto di appalto per intervenuta decadenza e compiuta prescrizione delle relative azioni ex art. 1667 commi 2 e 3 C.c.”
Con il terzo motivo di gravame, formulato in subordine al primo ed al secondo motivo di appello, critica la sentenza impugnata sempre per violazione dell'art. 112 C.p.c. in Parte_1
ragione della mancata pronuncia giudiziale sulla formulata eccezione di inammissibilità della promossa azione di regresso per intervenuta decadenza ex art. 1670 C.c. in materia di subappalto.
Con il quarto motivo di gravame nel merito, contesta la violazione degli Parte_1
artt. 115 e 116 C.p.c. in ragione dell'erronea valutazione dei fatti e delle prove operata dal primo giudice.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In sintesi il gravame si basa sulla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il primo giudice omesso ogni pronuncia sull'eccezione d'inammissibilità della chiamata del terzo per decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia proposta dall' e di cattivo governo delle risultanze Controparte_1 processuali che comprovano la non responsabilità dell'appellante nella causazione dei vizi e danni lamentati da parte attrice.
Costituendosi nel giudizio di primo grado la ha eccepito l'inammissibilità della Parte_1
domanda di manleva, spiegata nei suoi confronti, per intervenuta decadenza e compiuta prescrizione
3 di ogni azione di garanzia dovuta dall'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera. Deduceva, in proposito, che la società appaltante era venuta a conoscenza dei vizi dell'opera, come denunciati dall'acquirente dell'immobile, in data 15.07.15 con nota raccomandata a.r., prodotta in atti dell'attore
. All'odierno appellante la suddetta contestazione era comunicata solo con la CP_3 notificazione dell'atto di citazione di chiamata del terzo avvenuta il 30.03.18.
La sentenza impugnata, sul punto, è completamente omissiva per cui deve rilevarsi la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza fra il chiesto e pronunciato.
L'esame dell'eccezione sollevata dal terzo sub appaltatore, odierno appellante, avrebbe determinato un giudizio diverso e correttamente aderente alla disciplina di cui agli artt. 1667,1668 e 1669 c.c. rilevandone la fondatezza per risultare provato in atti, attraverso la documentazione su richiamata, la non tempestiva denuncia dei vizi lamentati dal . Questi, infatti, ha denunciato i vizi CP_3 dell'opera acquistata ad il 15.07.15 a mezzo raccomandata a.r., mentre il sub Controparte_1
appaltatore ha avuto cognizione di tale denuncia con la notifica della chiamata del terzo del
30.03.2018 oltre i termini imposti dalle norme disciplinatrici in materia di appalto e su richiamate.
Deve, quindi, dichiararsi e la decadenza dalla garanzia e dall'azione di manleva, peraltro anche prescritta.
Ne consegue la corretta e doverosa declaratoria d'inammissibilità della domanda di manleva.
Il quarto motivo di censura concernente il merito della controversia resta assorbito dalla decisione.
La sentenza va riformata in parte de qua e va dichiarata la soccombenza della sola appellata
[...]
nei confronti della terza chiamata con condanna al pagamento delle CP_1 Parte_1
spese processuali del doppio grado di giudizio mediante applicazione dei parametri di cui al dm
55/2014 come novellato, in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo e la compensazione integrale fra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_1
società appellante;
- condanna la in persona del legale responsabile pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1
della delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto Parte_1 al primo grado in € 2.000,00 per compensi professionali e, quanto al presente grado di giudizio, in
€ 382,50 per spese borsuali ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre per entrambi i gradi di giudizio, spese generali del 15%, cap ed iva se dovuta;
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra le altre parti.
4 Così deciso in Lecce dl 15 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1057 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20.03.2024, avverso la sentenza n. 1731/2021 del tribunale di Lecce
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Giurdignano (LE), alla via Trieste n. 5, presso e nello studio dell'avv. Agostino Rizzo, che la rappresentata e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonio De Pietro, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_2
APPELLATA MA
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
APPELLATA MA
(c.f. ); CP_3 C.F._1
APPELLATO MA
(p.i. , in persona del curatore e legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
APPELLATO MA
Precisazione delle conclusioni: L'appellante ha precisato le conclusioni con note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. conveniva dinanzi il tribunale di Lecce CP_3 [...]
per sentire accertare e dichiarare il suo inadempimento nella realizzazione dell'immobile CP_1
1 venduto e condannarla al risarcimento del danno in suo favore nella misura di €. 36.853,24 oltre accessori e spese di c.t.u. e ATP.
Deduceva il ricorrente di aver acquistato dalla società convenuta un immobile a costruirsi secondo il capitolato tecnico allegato al preliminare di vendita del 02.05.2012 e che, dopo la consegna, nell'abitarvi aveva rilevato tutti gli inconvenienti e vizi di cui all'allegata consulenza di parte e accertati in sede di accertamento tecnico preventivo.
I vizi dell'opera erano immediatamente, ma vanamente, denunciati al venditore.
Si costituiva in giudizio la convenuta, cui era stato regolarmente notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, contestando la domanda attrice e le risultanze peritali. Deduceva
l'eventualità che i vizi lamentati fossero causati dalle modifiche strutturali apportate dallo stesso acquirente e contestava il quantum richiesto.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e chiedeva il mutamento del rito sommario in quello ordinario per complessità istruttoria nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa delle imprese realizzatrici dell'opera
( e . Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5
Concludeva nel merito per il rigetto della domanda e, subordinatamente, per l'addebito di responsabilità nei confronti dei terzi e la loro condanna al ristoro dei danni in favore dell'attore.
Il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi e fissava la nuova udienza di comparizione. Si costituivano i chiamati, ad eccezione della di cui era dichiarata la Controparte_2
contumacia, contestando la domanda di manleva ed eccependo la decadenza dalle azioni di garanzia e la loro prescrizione.
Con ordinanza del 05.03.19 il tribunale rigettava l'eccezione d'improcedibilità e ordinava il mutamento del rito.
Istruita la causa con prove orali, precisate le conclusioni e discussa la causa all'udienza del 08.06.21 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era emessa la sentenza n. 1731/21 la quale così provvedeva:
“1) Dichiara la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni dell'immobile dell'attore, per le ragioni esposte;
2) Conseguentemente condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 36.853,24 oltre iva ed interessi legali dalla domanda;
3) Condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi
€.4.237,00, di cui €.259,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15% sugli onorari, iva e cap come per legge;
4) Pone a carico dei convenuti le spese di ctu come liquidate”.
Avverso la detta sentenza interponeva appello la con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato alle altre parti del primo grado di giudizio, chiedendo la riforma della sentenza, con favore
2 delle spese del doppio grado, con declaratoria d'inammissibilità della domanda di manleva e, per estensione, della domanda di e, nel merito, il rigetto delle stesse. CP_3
Nessuna delle parti citate, nonostante la regolarità della notificazione, si costituiva in giudizio.
All'udienza del 20.03.24, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle parti appellate non costituitesi in giudizio senza giustificato motivo, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di appello.
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia “la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione della mancata pronuncia giudiziale sulla formulata eccezione di inammissibilità del propugnato addebito di responsabilità”.
Con il secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata al primo, l'appellante censura la sentenza impugnata sempre “per violazione dell'art. 112 C.p.c. in ragione della mancata pronuncia giudiziale sulla formulata eccezione di inammissibilità del propugnato addebito di responsabilità da difformità o vizi dell'opera nel contratto di appalto per intervenuta decadenza e compiuta prescrizione delle relative azioni ex art. 1667 commi 2 e 3 C.c.”
Con il terzo motivo di gravame, formulato in subordine al primo ed al secondo motivo di appello, critica la sentenza impugnata sempre per violazione dell'art. 112 C.p.c. in Parte_1
ragione della mancata pronuncia giudiziale sulla formulata eccezione di inammissibilità della promossa azione di regresso per intervenuta decadenza ex art. 1670 C.c. in materia di subappalto.
Con il quarto motivo di gravame nel merito, contesta la violazione degli Parte_1
artt. 115 e 116 C.p.c. in ragione dell'erronea valutazione dei fatti e delle prove operata dal primo giudice.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In sintesi il gravame si basa sulla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il primo giudice omesso ogni pronuncia sull'eccezione d'inammissibilità della chiamata del terzo per decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia proposta dall' e di cattivo governo delle risultanze Controparte_1 processuali che comprovano la non responsabilità dell'appellante nella causazione dei vizi e danni lamentati da parte attrice.
Costituendosi nel giudizio di primo grado la ha eccepito l'inammissibilità della Parte_1
domanda di manleva, spiegata nei suoi confronti, per intervenuta decadenza e compiuta prescrizione
3 di ogni azione di garanzia dovuta dall'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera. Deduceva, in proposito, che la società appaltante era venuta a conoscenza dei vizi dell'opera, come denunciati dall'acquirente dell'immobile, in data 15.07.15 con nota raccomandata a.r., prodotta in atti dell'attore
. All'odierno appellante la suddetta contestazione era comunicata solo con la CP_3 notificazione dell'atto di citazione di chiamata del terzo avvenuta il 30.03.18.
La sentenza impugnata, sul punto, è completamente omissiva per cui deve rilevarsi la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza fra il chiesto e pronunciato.
L'esame dell'eccezione sollevata dal terzo sub appaltatore, odierno appellante, avrebbe determinato un giudizio diverso e correttamente aderente alla disciplina di cui agli artt. 1667,1668 e 1669 c.c. rilevandone la fondatezza per risultare provato in atti, attraverso la documentazione su richiamata, la non tempestiva denuncia dei vizi lamentati dal . Questi, infatti, ha denunciato i vizi CP_3 dell'opera acquistata ad il 15.07.15 a mezzo raccomandata a.r., mentre il sub Controparte_1
appaltatore ha avuto cognizione di tale denuncia con la notifica della chiamata del terzo del
30.03.2018 oltre i termini imposti dalle norme disciplinatrici in materia di appalto e su richiamate.
Deve, quindi, dichiararsi e la decadenza dalla garanzia e dall'azione di manleva, peraltro anche prescritta.
Ne consegue la corretta e doverosa declaratoria d'inammissibilità della domanda di manleva.
Il quarto motivo di censura concernente il merito della controversia resta assorbito dalla decisione.
La sentenza va riformata in parte de qua e va dichiarata la soccombenza della sola appellata
[...]
nei confronti della terza chiamata con condanna al pagamento delle CP_1 Parte_1
spese processuali del doppio grado di giudizio mediante applicazione dei parametri di cui al dm
55/2014 come novellato, in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo e la compensazione integrale fra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_1
società appellante;
- condanna la in persona del legale responsabile pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1
della delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto Parte_1 al primo grado in € 2.000,00 per compensi professionali e, quanto al presente grado di giudizio, in
€ 382,50 per spese borsuali ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre per entrambi i gradi di giudizio, spese generali del 15%, cap ed iva se dovuta;
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra le altre parti.
4 Così deciso in Lecce dl 15 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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