TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 1273/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
P.IV , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IV_1 tempore, Geom. , con sede in Scicli (RG), Via Francesco Parte_2
Mormina Penna, 2 (97018), rappresentato e difeso per procura alle liti in atto separato dall'Avv. Elisa Licciardello, ed elettivamente domiciliato in
Catania, Via Luigi Sturzo, 52
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] [...] (C.F.: ), ivi CP_1 Pt_1 C.F._1 dom. e res. in Via S. Pertini n. 15, elettivamente domiciliata in Via Piave n.
18, presso lo studio dell'Avv. Desirè Arrabito, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di citazione il proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 365/2023 del 09.11.2023, depositata in data 10.11.2023, emessa dal Giudice di Pace di Modica, con la quale il Giudice accoglieva la domanda attorea, e per l'effetto annullava la diffida di pagamento e contestuale messa in mora n. 4255 del 19.10.2022, con condanna del al pagamento delle spese di giudizio. Chiedeva l'appellante Parte_1
“accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 365/2023 del 09.11.2023, emessa dal
Giudice di Pace di Modica nella persona della Dott.ssa Italia, dichiarare legittima la richiesta di pagamento della fornitura di acqua goduta dall'utente finale e pertanto ritenere valide ed efficaci le diffide e le messe in mora n. 4255 del 19.10.2022, notificate alla Sig. , con cui il Pt_1 nella qualità di gestore del S.I.I., intimava il pagamento delle fatture del canone idrico dell'utenza all'odierna appellata intestata, per € 2.710,07, relativo all'anno 2017-2018; Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IV e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva , la quale chiedeva “rigettare l'appello CP_1 proposto dal avverso la sentenza n. 365/2023 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Modica, per tutte le ragioni dedotte in narrativa e/o con qualsivoglia statuizione ritenuta di giustizia e per l'effetto confermare integralmente le statuizioni di primo grado;
- In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento anche solo parziale del proposto appello, in ogni caso ritenere e dichiarare non dovute le somme portate nella diffida di pagamento opposta. Con il favore delle spese e dei compensi difensivi del presente grado di giudizio”.
Ciò premesso, l'appello in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 4
Ed invero, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto prescritto il credito vantato dall'Ente appellante relativamente all'anno 2017, avendo fatto applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., atteso che l'unico atto interruttivo di tale termine è pacificamente costituito dalla diffida e messa in mora, ricevuta dall'appellata in data 05.01.2023.
Non condivisibile, di contro, appare la tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui anche in materia di interruzione del termine prescrizionale varrebbe la distinzione tra momento di spedizione per il notificante e di effettiva ricezione dell'atto per il destinatario, dovendosi in materia di prescrizione individuare il momento interruttivo in quello di effettiva ricezione dell'atto da parte del suo destinatario.
Altrettanto fondata appare l'argomentazione del Giudice di primo grado relativamente alla dedotta violazione dell'iter procedimentale stabilito dall' , essendo emersa pacificamene l'omessa conoscenza da CP_2
parte del soggetto intimato delle fatture sottese all'atto di diffida e messa in mora, unico atto notificato alla parte interessata, senza che lo stesso sia stato preceduto da un atto prodromico quale il sollecito bonario di pagamento del dovuto, da emettersi in prossimità delle fatture, mentre nella specie l' aveva notificato un unico atto, contenente un CP_3 sollecito di pagamento e contestuale messa in mora, in evidente violazione dei princìpi di trasparenza e di tutela del cliente/consumatore.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'appello in esame deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado andrà confermata nella sua interezza. 5
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
365/2023, emessa dal Giudice di Pace di Modica in data 09.11.2023, pubblicata in pari data, e per l'effetto conferma la sentenza citata.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata, , le CP_1
spese processuali sostenute, da quantificarsi in euro 800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IV e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo