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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15420 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELE IMPROTA Parte_1 RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.08.23, la ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall CP_1 con comunicazione del 21.06.2023 sulla prestazione di assegno sociale n°04036147 con decorrenza dal 01.07.2013, per complessivi € 6.642,87, erogata per l'intero anno 2019.
Allegava a fondamento della domanda: di essere separata sin dall'aprile
2013 per effetto di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli;
di non aver percepito dall' l'assegno sociale in misura integrale, ma CP_1 bensì il minor importo mensile derivante dalla differenza tra l'assegno sociale integrale e l'assegno di mantenimento mensile percepito dall'ex marito all'esito della separazione;
che dalla prima liquidazione nel 2013 non aveva mai percepito l'importo mensile di € 442,30 (importo integrale mensile dell'assegno sociale nel 2013) bensì la minor somma di € 316,76,
(come da provvedimento depositato agli atti); di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale per l'anno 2019; che l'Ente non contestava la mancanza del requisito reddituale ma solo la mancata trasmissione della comunicazione reddituale c.d. , anche se relativamente all'anno 2018. CP_2 Tanto premesso, concludeva: -“ In via principale: accertare il mancato obbligo della trasmissione del modello red per l'anno 2018 e la conseguente illegittimità della revoca operata dall' relativa CP_1 all'assegno sociale n°04036147 per l'anno 2019; nonché, - In via subordinata, anche in caso di riscontro dell'obbligo dell'invio del modello red per il 2018, accertare in ogni caso l'insussistenza dell'indebito di € 6.642,87 relativo ai ratei di assegno sociale percepiti dall'istante per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, in quanto l avrebbe dovuto revocare la prestazione per il 2018. - CP_1 Condannare l alla restituzione delle somme che nel frattempo dovesse CP_1 aver recuperato a titolo del predetto indebito nei confronti della ricorrente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria da ogni singola trattenuta al saldo. - Condannare, infine,
l al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente CP_1 giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e con aumento del 30% ex art.4 comma 1bis del citato D.M.
- con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.”
L , nel costituirsi resisteva all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito che l'istituto aveva provveduto a recuperare verte sugli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di assegno sociale per l'anno 2019.
Nel caso di specie, ciò che viene in rilievo, invero, è l'omessa comunicazione a cura dell'invalido della permanenza del requisito reddituale ex art 13, comma 2, L 118/1971, come modificato dall'art 1, comma 35, L 247/2007 ed ex art 35 DL 207/2008 come modificato dall'art
13, comma 6, DL 78/2010 che ha introdotto il comma 10 bis e comunicato dal ricorrente con modello RED solo nel 2019 relativo ai redditi dell'anno 2016.
In particolare, l'art 13 L. 118/71 relativo all'assegno, al comma 2, statuisce che “2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al CP_1 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all . L'art 35 DL 207/2008, al comma CP_1 8, prevede che: “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Al comma 10 bis è previsto, inoltre, che “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Ebbene, in base a tali norme, sono onerati a comunicare il reddito all che eroga la prestazione, CP_1 alcuni titolari di prestazioni collegate al reddito (ad es. i pensionati che non hanno redditi ulteriori rispetto a quello da pensione, se la loro situazione reddituale si è modificata rispetto a quella che era stata dichiarata l'anno precedente;
coloro che percepiscono prestazioni collegate al reddito e che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi sulle prestazioni, in quanto ininfluenti sulle prestazioni e perché non devono essere comunicati con la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, come nel caso degli interessi bancari e postali, del lavoro dipendente prestato all'estero, dei proventi di quote di investimento;
coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e che sono in possesso di redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione, come ad esempio il reddito da abitazione principale;
coloro che sono titolari di determinate tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali, che sono dichiarati in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate, quali i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro autonomo). Dunque, l'onere di presentare la dichiarazione della situazione reddituale grava interamente in capo ai pensionati, che devono ricordarsi autonomamente di provvedere a tale adempimento: l'istituto, infatti, non invia alcuna comunicazione cartacea per richiedere il RED.
Occorre allora verificare se tale somma sia ripetibile.
Giova ricordare la pronunzia delle SS.UU. (Cassazione civile sez. un. 04 agosto 2010 n. 18046) con la quale si è inteso risolvere ogni contrasto sul punto affermando che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. ….. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare. Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli aveva l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Ciò premesso, il reddito della ricorrente nell'annualità prese in considerazione, risulta essere pari a zero (come da certificazione della
Agenzia delle Entrate depositata). Pertanto, non avendo l'istante prodotto alcun reddito dall'anno 2018 al 2021, alcuna comunicazione era tenuto ad inviare all . CP_1
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia. In pratica, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha CP_1 ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale.
Segnatamente le norme in questione sono: l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988
(convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento in caso di dolo comprovato del beneficiario.
Recentemente (Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28771) la
Suprema Corte ha per l'appunto affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale è ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui si rilevi che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale. In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che quando manca il dolo del pensionato, quest'ultimo non è tenuto a restituire all le somme CP_1 indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca. In pratica secondo la Cassazione l può chiedere la restituzione dell'indebito CP_1 solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. La portata di tali norme, secondo la Cassazione, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Tanto premesso ritiene la scrivente che parte ricorrente abbia dato prova sufficiente della sussistenza del proprio diritto a percepire la prestazione. Va, dunque, dichiarata l'illegittimità dell'azione di recupero operata dall . CP_1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 21.06.2023.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi €………, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Napoli, 07.01.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15420 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELE IMPROTA presso il Parte_1 cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.08.23, la ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall CP_1 con comunicazione del 21.06.2023, sulla prestazione di assegno sociale n°04036147 con decorrenza dal 01.07.2013, per complessivi € 6.642,87, erogata per l'intero anno 2019. Allegava a fondamento della domanda: di essere separata sin dall'aprile 2013 per effetto di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli;
di non aver percepito dall l'assegno CP_1 sociale in misura integrale, ma bensì il minor importo mensile derivante dalla differenza tra l'assegno sociale integrale e l'assegno di mantenimento mensile percepito dall'ex marito all'esito della separazione;
che dalla prima liquidazione nel 2013 non ha mai percepito l'importo mensile di €442,30 (importo integrale mensile dell'assegno sociale nel 2013) bensì la minor somma di €316,76, (come da provvedimento depositato agli atti); di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale per l'anno
2019; che l'Ente non contestava la mancanza del requisito reddituale ma solo la mancata trasmissione della comunicazione reddituale c.d. CP_2
, anche se relativamente all'anno 2018.
[...] Tanto premesso, concludeva: -“ In via principale: accertare il mancato obbligo della trasmissione del modello red per l'anno 2018 e la conseguente illegittimità della revoca operata dall relativa CP_1 all'assegno sociale n°04036147 per l'anno 2019; nonché, - In via subordinata, anche in caso di riscontro dell'obbligo dell'invio del modello red per il 2018, accertare in ogni caso l'insussistenza dell'indebito di €6.642,87 relativo ai ratei di assegno sociale percepiti dall'istante per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, in quanto
l avrebbe dovuto revocare la prestazione per il 2018. - Condannare CP_1 l alla restituzione delle somme che nel frattempo dovesse aver CP_1 recuperato a titolo del predetto indebito nei confronti della ricorrente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria da ogni singola trattenuta al saldo. - Condannare, infine, l al CP_1 pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - nel rispetto dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e con aumento del 30% ex art.4 comma 1bis del citato D.M. - con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.”
L , nel costituirsi resiste all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito che l'istituto aveva provveduto a recuperare verte sugli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di assegno sociale per l'anno 2019.
Nel caso di specie, ciò che viene in rilievo, invero, è l'omessa comunicazione a cura dell'invalido della permanenza del requisito reddituale ex art 13, comma 2, L 118/1971, come modificato dall'art 1, comma 35, L 247/2007 ed ex art 35 DL 207/2008 come modificato dall'art
13, comma 6, DL 78/2010 che ha introdotto il comma 10 bis e comunicato dal ricorrente con modello RED solo nel 2019 relativo ai redditi dell'anno 2016.
In particolare, l'art 13 L. 118/71 relativo all'assegno, al comma 2, statuisce che “2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al CP_1 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all . L'art 35 DL 207/2008, al comma CP_1 8, prevede che: “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Al comma 10 bis è previsto, inoltre, che “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Ebbene, in base a tali norme, sono onerati a comunicare il reddito all che eroga la prestazione, CP_1 alcuni titolari di prestazioni collegate al reddito (ad es. i pensionati che non hanno redditi ulteriori rispetto a quello da pensione, se la loro situazione reddituale si è modificata rispetto a quella che era stata dichiarata l'anno precedente;
coloro che percepiscono prestazioni collegate al reddito e che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi sulle prestazioni, in quanto ininfluenti sulle prestazioni e perché non devono essere comunicati con la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, come nel caso degli interessi bancari e postali, del lavoro dipendente prestato all'estero, dei proventi di quote di investimento;
coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e che sono in possesso di redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione, come ad esempio il reddito da abitazione principale;
coloro che sono titolari di determinate tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali, che sono dichiarati in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate, quali i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro autonomo). Dunque, l'onere di presentare la dichiarazione della situazione reddituale grava interamente in capo ai pensionati, che devono ricordarsi autonomamente di provvedere a tale adempimento: l'istituto, infatti, non invia alcuna comunicazione cartacea per richiedere il RED.
Occorre allora verificare se tale somma sia ripetibile.
Giova ricordare la pronunzia delle SS.UU. (Cassazione civile sez. un. 04 agosto 2010 n. 18046) con la quale si è inteso risolvere ogni contrasto sul punto affermando che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. ….. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare. Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli aveva l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Ciò premesso, il reddito della ricorrente nell'annualità prese in considerazione, risulta essere pari a zero (come da certificazione della
Agenzia delle Entrate depositata). Pertanto, non avendo l'istante prodotto alcun reddito dall'anno 2018 al 2021, alcuna comunicazione era tenuto ad inviare all . CP_1
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia. In pratica, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha CP_1 ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale.
Segnatamente le norme in questione sono: l'art 3 ter del DL 850/1976
(convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988
(convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento in caso di dolo comprovato del beneficiario.
Recentemente (Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28771) la
Suprema Corte ha per l'appunto affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale è ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui si rilevi che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale. In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che quando manca il dolo del pensionato, quest'ultimo non è tenuto a restituire all le somme CP_1 indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca. In pratica secondo la Cassazione l può chiedere la restituzione dell'indebito CP_1 solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. La portata di tali norme, secondo la Cassazione, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Tanto premesso ritiene la scrivente che parte ricorrente abbia dato prova sufficiente della sussistenza del proprio diritto a percepire la prestazione.
Va, dunque, dichiarata l'illegittimità dell'azione di recupero operata dall . CP_1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 21.06.2023.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 1200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Napoli, il 12.01.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15420 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELE IMPROTA Parte_1 RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.08.23, la ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall CP_1 con comunicazione del 21.06.2023 sulla prestazione di assegno sociale n°04036147 con decorrenza dal 01.07.2013, per complessivi € 6.642,87, erogata per l'intero anno 2019.
Allegava a fondamento della domanda: di essere separata sin dall'aprile
2013 per effetto di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli;
di non aver percepito dall' l'assegno sociale in misura integrale, ma CP_1 bensì il minor importo mensile derivante dalla differenza tra l'assegno sociale integrale e l'assegno di mantenimento mensile percepito dall'ex marito all'esito della separazione;
che dalla prima liquidazione nel 2013 non aveva mai percepito l'importo mensile di € 442,30 (importo integrale mensile dell'assegno sociale nel 2013) bensì la minor somma di € 316,76,
(come da provvedimento depositato agli atti); di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale per l'anno 2019; che l'Ente non contestava la mancanza del requisito reddituale ma solo la mancata trasmissione della comunicazione reddituale c.d. , anche se relativamente all'anno 2018. CP_2 Tanto premesso, concludeva: -“ In via principale: accertare il mancato obbligo della trasmissione del modello red per l'anno 2018 e la conseguente illegittimità della revoca operata dall' relativa CP_1 all'assegno sociale n°04036147 per l'anno 2019; nonché, - In via subordinata, anche in caso di riscontro dell'obbligo dell'invio del modello red per il 2018, accertare in ogni caso l'insussistenza dell'indebito di € 6.642,87 relativo ai ratei di assegno sociale percepiti dall'istante per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, in quanto l avrebbe dovuto revocare la prestazione per il 2018. - CP_1 Condannare l alla restituzione delle somme che nel frattempo dovesse CP_1 aver recuperato a titolo del predetto indebito nei confronti della ricorrente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria da ogni singola trattenuta al saldo. - Condannare, infine,
l al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente CP_1 giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e con aumento del 30% ex art.4 comma 1bis del citato D.M.
- con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.”
L , nel costituirsi resisteva all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito che l'istituto aveva provveduto a recuperare verte sugli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di assegno sociale per l'anno 2019.
Nel caso di specie, ciò che viene in rilievo, invero, è l'omessa comunicazione a cura dell'invalido della permanenza del requisito reddituale ex art 13, comma 2, L 118/1971, come modificato dall'art 1, comma 35, L 247/2007 ed ex art 35 DL 207/2008 come modificato dall'art
13, comma 6, DL 78/2010 che ha introdotto il comma 10 bis e comunicato dal ricorrente con modello RED solo nel 2019 relativo ai redditi dell'anno 2016.
In particolare, l'art 13 L. 118/71 relativo all'assegno, al comma 2, statuisce che “2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al CP_1 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all . L'art 35 DL 207/2008, al comma CP_1 8, prevede che: “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Al comma 10 bis è previsto, inoltre, che “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Ebbene, in base a tali norme, sono onerati a comunicare il reddito all che eroga la prestazione, CP_1 alcuni titolari di prestazioni collegate al reddito (ad es. i pensionati che non hanno redditi ulteriori rispetto a quello da pensione, se la loro situazione reddituale si è modificata rispetto a quella che era stata dichiarata l'anno precedente;
coloro che percepiscono prestazioni collegate al reddito e che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi sulle prestazioni, in quanto ininfluenti sulle prestazioni e perché non devono essere comunicati con la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, come nel caso degli interessi bancari e postali, del lavoro dipendente prestato all'estero, dei proventi di quote di investimento;
coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e che sono in possesso di redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione, come ad esempio il reddito da abitazione principale;
coloro che sono titolari di determinate tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali, che sono dichiarati in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate, quali i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro autonomo). Dunque, l'onere di presentare la dichiarazione della situazione reddituale grava interamente in capo ai pensionati, che devono ricordarsi autonomamente di provvedere a tale adempimento: l'istituto, infatti, non invia alcuna comunicazione cartacea per richiedere il RED.
Occorre allora verificare se tale somma sia ripetibile.
Giova ricordare la pronunzia delle SS.UU. (Cassazione civile sez. un. 04 agosto 2010 n. 18046) con la quale si è inteso risolvere ogni contrasto sul punto affermando che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. ….. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare. Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli aveva l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Ciò premesso, il reddito della ricorrente nell'annualità prese in considerazione, risulta essere pari a zero (come da certificazione della
Agenzia delle Entrate depositata). Pertanto, non avendo l'istante prodotto alcun reddito dall'anno 2018 al 2021, alcuna comunicazione era tenuto ad inviare all . CP_1
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia. In pratica, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha CP_1 ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale.
Segnatamente le norme in questione sono: l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988
(convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento in caso di dolo comprovato del beneficiario.
Recentemente (Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28771) la
Suprema Corte ha per l'appunto affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale è ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui si rilevi che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale. In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che quando manca il dolo del pensionato, quest'ultimo non è tenuto a restituire all le somme CP_1 indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca. In pratica secondo la Cassazione l può chiedere la restituzione dell'indebito CP_1 solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. La portata di tali norme, secondo la Cassazione, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Tanto premesso ritiene la scrivente che parte ricorrente abbia dato prova sufficiente della sussistenza del proprio diritto a percepire la prestazione. Va, dunque, dichiarata l'illegittimità dell'azione di recupero operata dall . CP_1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 21.06.2023.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi €………, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Napoli, 07.01.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15420 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELE IMPROTA presso il Parte_1 cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.08.23, la ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall CP_1 con comunicazione del 21.06.2023, sulla prestazione di assegno sociale n°04036147 con decorrenza dal 01.07.2013, per complessivi € 6.642,87, erogata per l'intero anno 2019. Allegava a fondamento della domanda: di essere separata sin dall'aprile 2013 per effetto di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli;
di non aver percepito dall l'assegno CP_1 sociale in misura integrale, ma bensì il minor importo mensile derivante dalla differenza tra l'assegno sociale integrale e l'assegno di mantenimento mensile percepito dall'ex marito all'esito della separazione;
che dalla prima liquidazione nel 2013 non ha mai percepito l'importo mensile di €442,30 (importo integrale mensile dell'assegno sociale nel 2013) bensì la minor somma di €316,76, (come da provvedimento depositato agli atti); di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale per l'anno
2019; che l'Ente non contestava la mancanza del requisito reddituale ma solo la mancata trasmissione della comunicazione reddituale c.d. CP_2
, anche se relativamente all'anno 2018.
[...] Tanto premesso, concludeva: -“ In via principale: accertare il mancato obbligo della trasmissione del modello red per l'anno 2018 e la conseguente illegittimità della revoca operata dall relativa CP_1 all'assegno sociale n°04036147 per l'anno 2019; nonché, - In via subordinata, anche in caso di riscontro dell'obbligo dell'invio del modello red per il 2018, accertare in ogni caso l'insussistenza dell'indebito di €6.642,87 relativo ai ratei di assegno sociale percepiti dall'istante per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, in quanto
l avrebbe dovuto revocare la prestazione per il 2018. - Condannare CP_1 l alla restituzione delle somme che nel frattempo dovesse aver CP_1 recuperato a titolo del predetto indebito nei confronti della ricorrente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria da ogni singola trattenuta al saldo. - Condannare, infine, l al CP_1 pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - nel rispetto dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e con aumento del 30% ex art.4 comma 1bis del citato D.M. - con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.”
L , nel costituirsi resiste all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito che l'istituto aveva provveduto a recuperare verte sugli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di assegno sociale per l'anno 2019.
Nel caso di specie, ciò che viene in rilievo, invero, è l'omessa comunicazione a cura dell'invalido della permanenza del requisito reddituale ex art 13, comma 2, L 118/1971, come modificato dall'art 1, comma 35, L 247/2007 ed ex art 35 DL 207/2008 come modificato dall'art
13, comma 6, DL 78/2010 che ha introdotto il comma 10 bis e comunicato dal ricorrente con modello RED solo nel 2019 relativo ai redditi dell'anno 2016.
In particolare, l'art 13 L. 118/71 relativo all'assegno, al comma 2, statuisce che “2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al CP_1 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all . L'art 35 DL 207/2008, al comma CP_1 8, prevede che: “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Al comma 10 bis è previsto, inoltre, che “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Ebbene, in base a tali norme, sono onerati a comunicare il reddito all che eroga la prestazione, CP_1 alcuni titolari di prestazioni collegate al reddito (ad es. i pensionati che non hanno redditi ulteriori rispetto a quello da pensione, se la loro situazione reddituale si è modificata rispetto a quella che era stata dichiarata l'anno precedente;
coloro che percepiscono prestazioni collegate al reddito e che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi sulle prestazioni, in quanto ininfluenti sulle prestazioni e perché non devono essere comunicati con la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, come nel caso degli interessi bancari e postali, del lavoro dipendente prestato all'estero, dei proventi di quote di investimento;
coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e che sono in possesso di redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione, come ad esempio il reddito da abitazione principale;
coloro che sono titolari di determinate tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali, che sono dichiarati in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate, quali i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro autonomo). Dunque, l'onere di presentare la dichiarazione della situazione reddituale grava interamente in capo ai pensionati, che devono ricordarsi autonomamente di provvedere a tale adempimento: l'istituto, infatti, non invia alcuna comunicazione cartacea per richiedere il RED.
Occorre allora verificare se tale somma sia ripetibile.
Giova ricordare la pronunzia delle SS.UU. (Cassazione civile sez. un. 04 agosto 2010 n. 18046) con la quale si è inteso risolvere ogni contrasto sul punto affermando che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. ….. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare. Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli aveva l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Ciò premesso, il reddito della ricorrente nell'annualità prese in considerazione, risulta essere pari a zero (come da certificazione della
Agenzia delle Entrate depositata). Pertanto, non avendo l'istante prodotto alcun reddito dall'anno 2018 al 2021, alcuna comunicazione era tenuto ad inviare all . CP_1
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia. In pratica, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha CP_1 ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale.
Segnatamente le norme in questione sono: l'art 3 ter del DL 850/1976
(convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988
(convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento in caso di dolo comprovato del beneficiario.
Recentemente (Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28771) la
Suprema Corte ha per l'appunto affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale è ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui si rilevi che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale. In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che quando manca il dolo del pensionato, quest'ultimo non è tenuto a restituire all le somme CP_1 indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca. In pratica secondo la Cassazione l può chiedere la restituzione dell'indebito CP_1 solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. La portata di tali norme, secondo la Cassazione, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Tanto premesso ritiene la scrivente che parte ricorrente abbia dato prova sufficiente della sussistenza del proprio diritto a percepire la prestazione.
Va, dunque, dichiarata l'illegittimità dell'azione di recupero operata dall . CP_1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 21.06.2023.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 1200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Napoli, il 12.01.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli