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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4595/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4595/2017
Oggi 15 gennaio 2025 14.10 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per l'opponente l'avv.to Annalisa Corsi la quale si riporta a tutti gli atti e agli scritti difensivi e insiste per l'accoglimento dell'opposizione; per parte convenuta opposta l'avv.to Ivan Santopietro per delega dell'avv.to Giuseppe Santopietro il quale si riporta a tutti gli atti e agli scritti difensivi e insiste per il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte alla spese con distrazione.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
Terminata la discussione in giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv.to Corsi conclude come in atti
L'Avv. Santopietro conclude come in atti
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio alle ore 16,20 successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 4595/2017 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in , Piazza UM I n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Annalisa Corsi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontecorvo (Fr) alla Via San
Tommaso D'Aquino n. 11
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in nel Palazzo Comunale in Piazza Parte_1
UM I, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Santopietro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontecorvo (Fr) alla via A. Masella n. 27
OPPOSTA
CONCLUS IONI: come da ris pett ivi att i int rodutti vi e da verbal e di udi enza del
15.01.2025
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
pagina 2 di 10 Con ricorso per decreto ingiuntivo l' ha chiesto ed Controparte_1
ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Cassino del decreto ingiuntivo n. 1104/2017 del
16.10.2017 nei confronti del , per l'importo di euro 304.249,46 oltre Parte_1
interessi e spese del procedimento monitorio.
A fondamento del ricorso monitorio ha dedotto che in data 06.06.2017 l' aveva Controparte_1
sottoscritto un atto di transazione con il , nel quale il Parte_1 Pt_1 riconoscendo il proprio debito nei confronti dell' si era impegnato a restituire la Controparte_1 somma di € 284.249,46 in 5 rate annuali da € 56.849,892 l'una, che poi non aveva provveduto a pagare.
Ha dedotto, inoltre, che a tale somma doveva aggiungersi l'importo di € 20.000,00 a titolo di penale, come stabilito all'art. 5 del suddetto atto di transazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo deducendo: che la prova documentale dedotta e fornita al giudicante, da parte dell' Comuni, idonea CP_1 all'ottenimento del decreto ingiuntivo, è inesistente essendosi estinto il rapporto fondamentale e la
“fonte obbligatoria” posta alla base del credito ingiunto;
che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 2 agosto 2017 del Parte_1
ha annullato in sede di autotutela (non opposta e passata in giudicato) la precedente delibera
[...]
del Consiglio Comunale del 20 maggio 2017 n. 20 e tutti gli atti conseguenziali ad essa, disconoscendo sia la legittimità della situazione debitoria per gli anni 2008-2014 sia il successivo atto di transazione del 6 giugno 2017 sottoscritto tra il e l' Parte_1 Controparte_1 che l'annullamento è stato deliberato dopo che il segretario comunale aveva riscontrato diverse irregolarità e vizi di legittimità del provvedimento amministrativo, con violazioni sia formali sia sostanziali del d. Lgs. 267/2000, analiticamente indicate nella deliberazione n. 8 del 2 agosto 2017; che l'esistenza di una valida deliberazione del consiglio comunale, incentrata sul potere di autotutela, rende legittima la revoca delle precedenti determinazioni;
che l'atto deliberativo alla stregua del quale è stata legittimamente annullata, in autotutela, la precedente deliberazione del consiglio comunale, ha determinato l'inefficacia ab origine dello stesso atto deliberativo con automatica caducazione dell'atto negoziale conseguenziale di transazione stipulato tra le parti e, allo stato attuale, essendo decorso il termine per una valida impugnazione del provvedimento di annullamento, non è più suscettibile di indagine da parte del giudice ordinario.
Ha concluso chiedendo di “Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità e l'illegittimità dell'atto di transazione del 06.06.2017 e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1104/17, emesso dal Tribunale di Cassino, per i motivi di cui in narrativa”. Con vittoria pagina 3 di 10 di spese e competenze.
Si è costituita in giudizio l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando le avverse deduzioni, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e deducendo: che il credito dell'Unione dei Comuni nei confronti del è certo, Parte_1
liquido ed esigibile, come confermato dall'atto di transazione firmato dai due Enti con il quale il riconosce espressamente il proprio debito;
Pt_1
che, inoltre, il Comune di ha adottato la delibera n. 20 del 20.05.2017 in cui si Parte_1 legge espressamente: “Delibera di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla suddetta nota dell' del 16.05.2017 ed all'Elenco contabile allegato alla Controparte_1 citata nota”; che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1044/2017 è palesemente infondato e dilatorio;
che l'annullamento della delibera non scalfisce minimamente l'atto di transazione sottoscritto;
qualora vi fossero stati validi motivi per annullare anche l'atto di transazione, il avrebbe dovuto Pt_1 rivolgersi al Giudice Ordinario per far dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di transazione del
06.06.2017 e non ritenerlo nullo di propria iniziativa;
Ha concluso chiedendo: “In via preliminare: disporre la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo
n. 1044/2017 per i motivi di cui in premessa;
- In via principale: A. Rigettare l'opposizione del
per i motivi sopra esposti;
B. Confermare il Decreto ingiuntivo n. Parte_1
1044/2017 del 16.10.17 emesso dal Tribunale di Cassino e, per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di € 304.249,46, oltre interessi, nonché € 834,00 per spese, € 2.200,00 per compensi ed oneri come per legge;
C. Condannare il per lite Parte_1 temeraria al pagamento della somma di € 85.548,00 o della diversa somma che il Giudice riterrà equo
o di giustizia liquidare. In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio”;
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita con prova documentale ed infine rinviata per la decisione all'udienza del 15.01.2025.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, preliminarmente si osserva che nei gi udi zi di opposi zione a decreto ingiuntivo il convenuto rivest e il ruolo di attore in senso sostanzial e, è altrett anto vero che anche in questo t ipo di giudi zio non possono non rit enersi operanti i pri ncipi generali espressi dalla Suprem a Corte in tem a di onere della prova dell'inadempimento.
pagina 4 di 10 Invero, secondo i suddetti pri nci pi, al credi tore che agi sce per l a ri soluzi one contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere d i provare l a font e del propri o di ritto ( cont rat to o disposi zione di legge) ed all egare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento , o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/01, conferm at a, t ra le alt re, da C ass. n. 2387/04 e n. 3373/ 10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso form al e e convenuto in s enso sost anzi al e - eccepire l'inesist enza del credi to azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione .
I pri nci pi appena ri chi am ati vanno ulteriorm ent e coordinati con il principi o di non contestazione sancito all'art 115 c.p.c. che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole ci rcost anze e contestarl e speci fi camente al fine di evitare che, alt rim ent i, i fat ti si ritengano am messi e provati .
In base ai principi s opra ri chi am ati, che p resi edono al riparto dell 'onere dell a prova, spet ta dunque a parte oppost a, attore in senso sost anziale, fornire l a prova del contratto concluso co n l 'opponente.
Nel caso di specie si rileva che a sostegno della domanda di pagamento azionata in sede monitoria e così come confermato in tutti gli scritti difensivi successivi, parte convenuta opposta si è affermata creditrice del “in forza di un atto di transazione sottoscritto tra le Parte_1
parti in data 06.06.17”.
Pertanto, il titolo sul quale l ha fondato le proprie pretese creditorie sarebbe Controparte_1
rappresentato, per sua stessa ammissione, da una scrittura privata sottoscritta dalle parti il 06.06.2017, che l'opposta qualifica quale “atto di transazione”.
A tale riguardo deve osservarsi che, in punto di diritto, la transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c. è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o prevengono una lite che può insorgere tra loro. Elemento caratterizzante il tipo contrattuale è la sussistenza di reciproche concessioni, per effetto delle quali si realizza la funzione economico-sociale del negozio transattivo e si ottiene il fine della composizione o prevenzione della lite “aliquid dando, aliquid retinendo”: trattasi dunque di un contratto a prestazioni corrispettive dal quale scaturiscono, nell'una e nell'altra parte, obblighi e diritti a prestazioni reciproche di modo che la prestazione di una parte trova la sua causa in quella incombente sull'altra, legata alla prima dal sinallagma. Pertanto, dal pagina 5 di 10 punto di vista funzionale, la composizione o prevenzione della lite e le reciproche concessioni integrano lo schema causale del negozio transattivo rappresentando la sintesi dei suoi elementi essenziali, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, sicché deve ritenersi nulla e invalida la transazione che prevede solo la totale rinuncia di una parte senza alcuna corrispondente concessione da parte dell'altra (si veda, ex multis, , Sez. II, 25 ottobre 2013, n. 24169): con la conseguenza che deve escludersi l'attribuzione di natura transattiva ad un accordo negoziale non contenente alcun regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le iniziali prospettazioni delle parti e che sia privo di una reciproca riduzione delle rispettive pretese, costituente requisito essenziale ai fini della validità contrattuale. Ed invero, come confermato anche più di recente dalla
Corte di Cassazione “affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche” (cfr Cass. civ.
n. 1067/2023).
Nel caso di specie, dall'esame del documento prodotto dall'opposta e denominato “atto di transazione”, datato 06.06.2017, si rileva che in esso non sono in alcun modo indicate eventuali reciproche concessioni delle parti, in quanto contiene esclusivamente un riconoscimento di debito da parte del con conseguente impegno al pagamento rateale, senza alcun tipo di Parte_1
Con rinuncia e/o concessione da parte dell'Unione Comuni;
tale atto deve essere giuridicamente qualificato come riconoscimento di debito.
Ciò posto, va premesso che la disciplina, dettata dal legislatore per i contratti pubblici deve integrarsi con le disposizioni predisposte dal legislatore in materia di finanza degli enti locali. In particolare l'art. 191 tuel consente agli enti locali di effettuare spese solo se sussiste impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio economico e finanziario (art 153 co 5 tuel). Il responsabile, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, deve comunicare al terzo l'impegno di spesa e la copertura finanziaria contestualmente alla ordinazione della prestazione, con la conseguenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza, ha facoltà di non eseguire la prestazione fino a quando i dati non gli vengano comunicati. Il comma quarto introduce una sanzione per il caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi indicati nel comma 1, disponendo che il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della controprestazione, per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art 194 co .1 lett e), tra privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Lo scopo della pagina 6 di 10 norma è di proteggere il bilancio degli enti locali dalle ordinazioni di spesa in assenza di regolare assunzione di impegni e della relativa copertura finanziaria. Tale tutela opera sul piano amministrativo ma soprattutto su quello civilistico, prevedendo la norma che in caso di sua violazione gli effetti del rapporto obbligatorio tra il funzionario dell'ente e l'impresa rimangano a carico del primo, senza riverberarsi sul patrimonio dell'ente. Tutto ciò salvo il caso in cui il Consiglio (organo sovrano in materia di bilancio) riconosca l'utilità delle prestazione e nei limiti di quest'ultima ritenga legittimo il debito assunto riportandolo all'interno del bilancio dell'ente (art 194 co 1 lett e).
Ne deriva che nei rapporti con gli enti locali la nullità del contratto con cui è stato affidato il servizio, consente al soggetto che ha eseguito la prestazione in favore dell'ente di agire per essere indennizzato di quanto l'amministrazione si è arricchita in suo danno, secondo i principi indicati dall'art. 2041 c.c.
Deve essere tuttavia rilevato che la predetta disposizione ha carattere di rimedio sussidiario.
La sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento è conseguenza del significato della chiusura del sistema delle fonti delle obbligazioni a cui essa è preposta;
la residualità dell'azione è generalmente intesa nel senso che sarebbe sufficiente per escluderne la proponibilità la semplice possibilità di esercizio di una diversa azione, indipendentemente dal fatto che questa possa condurre ad un risultato utile (cfr Cass. 2350/2017; Cass. S.U. 28042/2008).
La sussidiarietà che giustifica l'esperibilità del rimedio in esame, deve quindi essere intesa in astratto e non in concreto, nel senso che l'azione sarebbe esperibile solamente in mancanza di una azione tipica che è quella che deriva da un contratto o dalla legge con riferimento ad una determinata fattispecie, come nel caso delle prestazioni eseguite in favore degli enti locali in assenza di un valido contratto.
Ciò premesso con riguardo a tale ultimo profilo si osserva che le disposizioni che regolano l'attività negoziale degli enti locali, prevedono espressamente che in mancanza di un valido contratto e dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'amministrazione, e quindi per il caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi indicati nel comma 1 dell'art. 193 tuel, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art 194 co .1 lett e), tra privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. L'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario comporta l'inammissibilità della azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione Sez. 1 – con l' Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018 ha stabilito che: “In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che pagina 7 di 10 l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative”.
A ciò si aggiunga che sul punto la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 11597 del 31/05/2005 ha anche precisato che “In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, a norma dell'art. 23 D.L. n. 66 del 1989 (conv. in legge n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 D.Lgs. n. 77 del 1995 e ora rifluito nell'art. 19 del D.Lgs. n. 267 del
2000), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da amministratore o funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma della norma, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio, senza che sia esperibile azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente. Tuttavia, l'ente territoriale può riconoscere "a posteriori" i debiti fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare di riconoscimento del debito nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione e che costoro restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio. Ogni valutazione circa l'opportunità di attivare il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la ricorrenza dei presupposti di legge spetta all'amministrazione, senza alcuna possibilità di sostituzione da parte del giudice”.
Nel caso di specie risulta provato dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice opponente e non contestato, che la delibera n. 20 adottata dal Consiglio comunale in data 20.05.2017, contenente l'approvazione dell'impegno di spesa fuori bilancio in favore dell è stata annullata Controparte_1
in autotutela dal medesimo Consiglio comunale con successiva delibera n. 8 del 02.08.2017, in seguito alla segnalazione di alcune irregolarità da parte del segretario comunale.
pagina 8 di 10 A tale riguardo non può accedersi alla tesi dell'opposta, secondo la quale all'annullamento della delibera non potrebbe comunque conseguire l'annullamento della transazione con la sottoscrizione della quale il avrebbe manifestato la propria volontà negoziale di pagare il debito, in quanto Pt_1
con la Delibera n. 8 del 02.08.2017 il Consiglio comunale non ha revocato la manifestazione di volontà espressa nell'atto del 06.06.2017, (che peraltro è di per sé inidonea a far sorgere un vincolo contrattuale, venendo in rilevo una mera ricognizione di debito), ma ha annullato il relativo impegno di spesa, rendendo così impossibile il pagamento.
La delibera n. 8 del 02.08.2017 non risulta impugnata nelle forme e nei termini di legge e deve ritenersi dunque definitiva ed efficace, con la conseguenza che essendo venuta meno la copertura di finanziaria alcuna valida obbligazione di pagamento relativa a rapporti sottostanti al riconoscimento di debito può ritenersi sorta in capo al Del resto alla stessa conclusione si perviene anche a voler qualificare Pt_1
la manifestazione l'atto del 6.6.2017 come transazione, posto che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che: “è estendibile alla transazione il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno (Cass. Sentenza n. 22835 del 14/08/2024).
Pertanto, in difetto di impegno di spesa assunto dal nelle forme e nel rispetto della specifica Pt_1
normativa sugli enti locali, la domanda di pagamento proposta da parte convenuta opposta non può essere accolta.
Deve essere, infine, rilevata la tardività della produzione documentale di parte opposta eseguita solo con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc;
detta norma, infatti, nel termine di cui al comma 6 n. 3 consente le “sole indicazioni di prova contraria”. Nel caso di specie parte opposta neppure ha dedotto trattarsi di eventuali documenti a prova contraria, anzi, ha dichiarato espressamente trattarsi di documentazione a supporto delle proprie ragioni creditorie che, dunque, avrebbe potuto e dovuto produrre entro e non oltre il termine di cui al n. 2 dell'art. 183 comma 6 c.p.c. A nulla rileva che riguardo alla medesima documentazione vi fosse stata una richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte dell'opponente, non avendo il giudicante ordinato l'esibizione della documentazione richiesta considerato che l'ordine di esibizione era inammissibile in quanto proposto in via del tuto generica ed esplorativa dalla controparte senza indicare specificamente i rapporti a cui la documentazione si riferisce pertanto in relazione a tale profilo deve confermarsi l'ordinanza che nel ritenere la causa matura per la decisione ha implicitamente rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti compreso l'ordine di esibizione richiesto dall'opponente.
pagina 9 di 10 Per tali ragioni l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocat o.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (fino a 520.000,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Cassino, 1^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1104/2017 emesso dal
Tribunale di Cassino;
2- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in euro 658,19 per spese ed € 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cassino, 15.01.2025
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4595/2017
Oggi 15 gennaio 2025 14.10 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per l'opponente l'avv.to Annalisa Corsi la quale si riporta a tutti gli atti e agli scritti difensivi e insiste per l'accoglimento dell'opposizione; per parte convenuta opposta l'avv.to Ivan Santopietro per delega dell'avv.to Giuseppe Santopietro il quale si riporta a tutti gli atti e agli scritti difensivi e insiste per il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte alla spese con distrazione.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
Terminata la discussione in giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv.to Corsi conclude come in atti
L'Avv. Santopietro conclude come in atti
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio alle ore 16,20 successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 4595/2017 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in , Piazza UM I n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Annalisa Corsi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontecorvo (Fr) alla Via San
Tommaso D'Aquino n. 11
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in nel Palazzo Comunale in Piazza Parte_1
UM I, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Santopietro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontecorvo (Fr) alla via A. Masella n. 27
OPPOSTA
CONCLUS IONI: come da ris pett ivi att i int rodutti vi e da verbal e di udi enza del
15.01.2025
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
pagina 2 di 10 Con ricorso per decreto ingiuntivo l' ha chiesto ed Controparte_1
ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Cassino del decreto ingiuntivo n. 1104/2017 del
16.10.2017 nei confronti del , per l'importo di euro 304.249,46 oltre Parte_1
interessi e spese del procedimento monitorio.
A fondamento del ricorso monitorio ha dedotto che in data 06.06.2017 l' aveva Controparte_1
sottoscritto un atto di transazione con il , nel quale il Parte_1 Pt_1 riconoscendo il proprio debito nei confronti dell' si era impegnato a restituire la Controparte_1 somma di € 284.249,46 in 5 rate annuali da € 56.849,892 l'una, che poi non aveva provveduto a pagare.
Ha dedotto, inoltre, che a tale somma doveva aggiungersi l'importo di € 20.000,00 a titolo di penale, come stabilito all'art. 5 del suddetto atto di transazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo deducendo: che la prova documentale dedotta e fornita al giudicante, da parte dell' Comuni, idonea CP_1 all'ottenimento del decreto ingiuntivo, è inesistente essendosi estinto il rapporto fondamentale e la
“fonte obbligatoria” posta alla base del credito ingiunto;
che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 2 agosto 2017 del Parte_1
ha annullato in sede di autotutela (non opposta e passata in giudicato) la precedente delibera
[...]
del Consiglio Comunale del 20 maggio 2017 n. 20 e tutti gli atti conseguenziali ad essa, disconoscendo sia la legittimità della situazione debitoria per gli anni 2008-2014 sia il successivo atto di transazione del 6 giugno 2017 sottoscritto tra il e l' Parte_1 Controparte_1 che l'annullamento è stato deliberato dopo che il segretario comunale aveva riscontrato diverse irregolarità e vizi di legittimità del provvedimento amministrativo, con violazioni sia formali sia sostanziali del d. Lgs. 267/2000, analiticamente indicate nella deliberazione n. 8 del 2 agosto 2017; che l'esistenza di una valida deliberazione del consiglio comunale, incentrata sul potere di autotutela, rende legittima la revoca delle precedenti determinazioni;
che l'atto deliberativo alla stregua del quale è stata legittimamente annullata, in autotutela, la precedente deliberazione del consiglio comunale, ha determinato l'inefficacia ab origine dello stesso atto deliberativo con automatica caducazione dell'atto negoziale conseguenziale di transazione stipulato tra le parti e, allo stato attuale, essendo decorso il termine per una valida impugnazione del provvedimento di annullamento, non è più suscettibile di indagine da parte del giudice ordinario.
Ha concluso chiedendo di “Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità e l'illegittimità dell'atto di transazione del 06.06.2017 e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1104/17, emesso dal Tribunale di Cassino, per i motivi di cui in narrativa”. Con vittoria pagina 3 di 10 di spese e competenze.
Si è costituita in giudizio l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando le avverse deduzioni, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e deducendo: che il credito dell'Unione dei Comuni nei confronti del è certo, Parte_1
liquido ed esigibile, come confermato dall'atto di transazione firmato dai due Enti con il quale il riconosce espressamente il proprio debito;
Pt_1
che, inoltre, il Comune di ha adottato la delibera n. 20 del 20.05.2017 in cui si Parte_1 legge espressamente: “Delibera di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla suddetta nota dell' del 16.05.2017 ed all'Elenco contabile allegato alla Controparte_1 citata nota”; che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1044/2017 è palesemente infondato e dilatorio;
che l'annullamento della delibera non scalfisce minimamente l'atto di transazione sottoscritto;
qualora vi fossero stati validi motivi per annullare anche l'atto di transazione, il avrebbe dovuto Pt_1 rivolgersi al Giudice Ordinario per far dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di transazione del
06.06.2017 e non ritenerlo nullo di propria iniziativa;
Ha concluso chiedendo: “In via preliminare: disporre la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo
n. 1044/2017 per i motivi di cui in premessa;
- In via principale: A. Rigettare l'opposizione del
per i motivi sopra esposti;
B. Confermare il Decreto ingiuntivo n. Parte_1
1044/2017 del 16.10.17 emesso dal Tribunale di Cassino e, per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di € 304.249,46, oltre interessi, nonché € 834,00 per spese, € 2.200,00 per compensi ed oneri come per legge;
C. Condannare il per lite Parte_1 temeraria al pagamento della somma di € 85.548,00 o della diversa somma che il Giudice riterrà equo
o di giustizia liquidare. In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio”;
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita con prova documentale ed infine rinviata per la decisione all'udienza del 15.01.2025.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, preliminarmente si osserva che nei gi udi zi di opposi zione a decreto ingiuntivo il convenuto rivest e il ruolo di attore in senso sostanzial e, è altrett anto vero che anche in questo t ipo di giudi zio non possono non rit enersi operanti i pri ncipi generali espressi dalla Suprem a Corte in tem a di onere della prova dell'inadempimento.
pagina 4 di 10 Invero, secondo i suddetti pri nci pi, al credi tore che agi sce per l a ri soluzi one contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere d i provare l a font e del propri o di ritto ( cont rat to o disposi zione di legge) ed all egare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento , o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/01, conferm at a, t ra le alt re, da C ass. n. 2387/04 e n. 3373/ 10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso form al e e convenuto in s enso sost anzi al e - eccepire l'inesist enza del credi to azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione .
I pri nci pi appena ri chi am ati vanno ulteriorm ent e coordinati con il principi o di non contestazione sancito all'art 115 c.p.c. che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole ci rcost anze e contestarl e speci fi camente al fine di evitare che, alt rim ent i, i fat ti si ritengano am messi e provati .
In base ai principi s opra ri chi am ati, che p resi edono al riparto dell 'onere dell a prova, spet ta dunque a parte oppost a, attore in senso sost anziale, fornire l a prova del contratto concluso co n l 'opponente.
Nel caso di specie si rileva che a sostegno della domanda di pagamento azionata in sede monitoria e così come confermato in tutti gli scritti difensivi successivi, parte convenuta opposta si è affermata creditrice del “in forza di un atto di transazione sottoscritto tra le Parte_1
parti in data 06.06.17”.
Pertanto, il titolo sul quale l ha fondato le proprie pretese creditorie sarebbe Controparte_1
rappresentato, per sua stessa ammissione, da una scrittura privata sottoscritta dalle parti il 06.06.2017, che l'opposta qualifica quale “atto di transazione”.
A tale riguardo deve osservarsi che, in punto di diritto, la transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c. è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o prevengono una lite che può insorgere tra loro. Elemento caratterizzante il tipo contrattuale è la sussistenza di reciproche concessioni, per effetto delle quali si realizza la funzione economico-sociale del negozio transattivo e si ottiene il fine della composizione o prevenzione della lite “aliquid dando, aliquid retinendo”: trattasi dunque di un contratto a prestazioni corrispettive dal quale scaturiscono, nell'una e nell'altra parte, obblighi e diritti a prestazioni reciproche di modo che la prestazione di una parte trova la sua causa in quella incombente sull'altra, legata alla prima dal sinallagma. Pertanto, dal pagina 5 di 10 punto di vista funzionale, la composizione o prevenzione della lite e le reciproche concessioni integrano lo schema causale del negozio transattivo rappresentando la sintesi dei suoi elementi essenziali, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, sicché deve ritenersi nulla e invalida la transazione che prevede solo la totale rinuncia di una parte senza alcuna corrispondente concessione da parte dell'altra (si veda, ex multis, , Sez. II, 25 ottobre 2013, n. 24169): con la conseguenza che deve escludersi l'attribuzione di natura transattiva ad un accordo negoziale non contenente alcun regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le iniziali prospettazioni delle parti e che sia privo di una reciproca riduzione delle rispettive pretese, costituente requisito essenziale ai fini della validità contrattuale. Ed invero, come confermato anche più di recente dalla
Corte di Cassazione “affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche” (cfr Cass. civ.
n. 1067/2023).
Nel caso di specie, dall'esame del documento prodotto dall'opposta e denominato “atto di transazione”, datato 06.06.2017, si rileva che in esso non sono in alcun modo indicate eventuali reciproche concessioni delle parti, in quanto contiene esclusivamente un riconoscimento di debito da parte del con conseguente impegno al pagamento rateale, senza alcun tipo di Parte_1
Con rinuncia e/o concessione da parte dell'Unione Comuni;
tale atto deve essere giuridicamente qualificato come riconoscimento di debito.
Ciò posto, va premesso che la disciplina, dettata dal legislatore per i contratti pubblici deve integrarsi con le disposizioni predisposte dal legislatore in materia di finanza degli enti locali. In particolare l'art. 191 tuel consente agli enti locali di effettuare spese solo se sussiste impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio economico e finanziario (art 153 co 5 tuel). Il responsabile, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, deve comunicare al terzo l'impegno di spesa e la copertura finanziaria contestualmente alla ordinazione della prestazione, con la conseguenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza, ha facoltà di non eseguire la prestazione fino a quando i dati non gli vengano comunicati. Il comma quarto introduce una sanzione per il caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi indicati nel comma 1, disponendo che il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della controprestazione, per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art 194 co .1 lett e), tra privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Lo scopo della pagina 6 di 10 norma è di proteggere il bilancio degli enti locali dalle ordinazioni di spesa in assenza di regolare assunzione di impegni e della relativa copertura finanziaria. Tale tutela opera sul piano amministrativo ma soprattutto su quello civilistico, prevedendo la norma che in caso di sua violazione gli effetti del rapporto obbligatorio tra il funzionario dell'ente e l'impresa rimangano a carico del primo, senza riverberarsi sul patrimonio dell'ente. Tutto ciò salvo il caso in cui il Consiglio (organo sovrano in materia di bilancio) riconosca l'utilità delle prestazione e nei limiti di quest'ultima ritenga legittimo il debito assunto riportandolo all'interno del bilancio dell'ente (art 194 co 1 lett e).
Ne deriva che nei rapporti con gli enti locali la nullità del contratto con cui è stato affidato il servizio, consente al soggetto che ha eseguito la prestazione in favore dell'ente di agire per essere indennizzato di quanto l'amministrazione si è arricchita in suo danno, secondo i principi indicati dall'art. 2041 c.c.
Deve essere tuttavia rilevato che la predetta disposizione ha carattere di rimedio sussidiario.
La sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento è conseguenza del significato della chiusura del sistema delle fonti delle obbligazioni a cui essa è preposta;
la residualità dell'azione è generalmente intesa nel senso che sarebbe sufficiente per escluderne la proponibilità la semplice possibilità di esercizio di una diversa azione, indipendentemente dal fatto che questa possa condurre ad un risultato utile (cfr Cass. 2350/2017; Cass. S.U. 28042/2008).
La sussidiarietà che giustifica l'esperibilità del rimedio in esame, deve quindi essere intesa in astratto e non in concreto, nel senso che l'azione sarebbe esperibile solamente in mancanza di una azione tipica che è quella che deriva da un contratto o dalla legge con riferimento ad una determinata fattispecie, come nel caso delle prestazioni eseguite in favore degli enti locali in assenza di un valido contratto.
Ciò premesso con riguardo a tale ultimo profilo si osserva che le disposizioni che regolano l'attività negoziale degli enti locali, prevedono espressamente che in mancanza di un valido contratto e dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'amministrazione, e quindi per il caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi indicati nel comma 1 dell'art. 193 tuel, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art 194 co .1 lett e), tra privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. L'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario comporta l'inammissibilità della azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione Sez. 1 – con l' Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018 ha stabilito che: “In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che pagina 7 di 10 l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative”.
A ciò si aggiunga che sul punto la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 11597 del 31/05/2005 ha anche precisato che “In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, a norma dell'art. 23 D.L. n. 66 del 1989 (conv. in legge n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 D.Lgs. n. 77 del 1995 e ora rifluito nell'art. 19 del D.Lgs. n. 267 del
2000), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da amministratore o funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma della norma, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio, senza che sia esperibile azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente. Tuttavia, l'ente territoriale può riconoscere "a posteriori" i debiti fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare di riconoscimento del debito nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione e che costoro restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio. Ogni valutazione circa l'opportunità di attivare il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la ricorrenza dei presupposti di legge spetta all'amministrazione, senza alcuna possibilità di sostituzione da parte del giudice”.
Nel caso di specie risulta provato dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice opponente e non contestato, che la delibera n. 20 adottata dal Consiglio comunale in data 20.05.2017, contenente l'approvazione dell'impegno di spesa fuori bilancio in favore dell è stata annullata Controparte_1
in autotutela dal medesimo Consiglio comunale con successiva delibera n. 8 del 02.08.2017, in seguito alla segnalazione di alcune irregolarità da parte del segretario comunale.
pagina 8 di 10 A tale riguardo non può accedersi alla tesi dell'opposta, secondo la quale all'annullamento della delibera non potrebbe comunque conseguire l'annullamento della transazione con la sottoscrizione della quale il avrebbe manifestato la propria volontà negoziale di pagare il debito, in quanto Pt_1
con la Delibera n. 8 del 02.08.2017 il Consiglio comunale non ha revocato la manifestazione di volontà espressa nell'atto del 06.06.2017, (che peraltro è di per sé inidonea a far sorgere un vincolo contrattuale, venendo in rilevo una mera ricognizione di debito), ma ha annullato il relativo impegno di spesa, rendendo così impossibile il pagamento.
La delibera n. 8 del 02.08.2017 non risulta impugnata nelle forme e nei termini di legge e deve ritenersi dunque definitiva ed efficace, con la conseguenza che essendo venuta meno la copertura di finanziaria alcuna valida obbligazione di pagamento relativa a rapporti sottostanti al riconoscimento di debito può ritenersi sorta in capo al Del resto alla stessa conclusione si perviene anche a voler qualificare Pt_1
la manifestazione l'atto del 6.6.2017 come transazione, posto che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che: “è estendibile alla transazione il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno (Cass. Sentenza n. 22835 del 14/08/2024).
Pertanto, in difetto di impegno di spesa assunto dal nelle forme e nel rispetto della specifica Pt_1
normativa sugli enti locali, la domanda di pagamento proposta da parte convenuta opposta non può essere accolta.
Deve essere, infine, rilevata la tardività della produzione documentale di parte opposta eseguita solo con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc;
detta norma, infatti, nel termine di cui al comma 6 n. 3 consente le “sole indicazioni di prova contraria”. Nel caso di specie parte opposta neppure ha dedotto trattarsi di eventuali documenti a prova contraria, anzi, ha dichiarato espressamente trattarsi di documentazione a supporto delle proprie ragioni creditorie che, dunque, avrebbe potuto e dovuto produrre entro e non oltre il termine di cui al n. 2 dell'art. 183 comma 6 c.p.c. A nulla rileva che riguardo alla medesima documentazione vi fosse stata una richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte dell'opponente, non avendo il giudicante ordinato l'esibizione della documentazione richiesta considerato che l'ordine di esibizione era inammissibile in quanto proposto in via del tuto generica ed esplorativa dalla controparte senza indicare specificamente i rapporti a cui la documentazione si riferisce pertanto in relazione a tale profilo deve confermarsi l'ordinanza che nel ritenere la causa matura per la decisione ha implicitamente rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti compreso l'ordine di esibizione richiesto dall'opponente.
pagina 9 di 10 Per tali ragioni l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocat o.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (fino a 520.000,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta.
P.Q.M
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Il Tribunale di Cassino, 1^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1104/2017 emesso dal
Tribunale di Cassino;
2- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in euro 658,19 per spese ed € 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cassino, 15.01.2025
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a pagina 10 di 10