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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 14493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14493 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27939/2021) proposto da: AL FI (C.F.: [...]), ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania n. 9384/2021, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. RI FO PO, elettivamente domiciliato in Roma, via Otranto n. 18, presso lo studio dell’Avv. Alessandra Gurrieri;
- ricorrente -
contro Condominio “ARCOBALENO” in via Giarre Nunziata - Mascali (C.F.: 92017980878), in persona del suo amministratore pro – tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Fabio Sfravara, elettivamente domiciliato ex lege in R.G.N. 27939/21 U.P. 7/5/2024 Appalto – Responsabilità appaltatore e direttore dei lavori per gravi difetti Civile Sent. Sez. 2 Num. 14493 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 23/05/2024 2 di 16 Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
- controricorrente -
e AS CO (C.F.: [...]) e CO NA (C.F.: [...]);
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1021/2021, pubblicata il 10 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni rassegnate nella memoria depositata – ai sensi dell’art. 378, primo comma, c.p.c. – dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmelo Celentano, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
viste le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; richiamata la precedente ordinanza interlocutoria n. 24919/2022, depositata il 18 agosto 2022, all’esito dell’adunanza camerale non partecipata del 1° luglio 2022, che ha rimesso la causa all’udienza pubblica;
sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. RI FO PO per il ricorrente e l’Avv. Fabio Sfravara per il controricorrente. 3 di 16 FATTI DI CAUSA 1.– Con ordinanza depositata il 21 novembre 2011, il Tribunale di Catania (Sezione distaccata di Giarre) accoglieva il ricorso cautelare proposto dal Condominio “Arcobaleno” e, per l’effetto, ordinava all’impresa appaltatrice AS CO l’esecuzione delle opere indicate nella relazione peritale depositata il 23 febbraio 2011, in ragione dei gravi difetti rilevati nell’attuazione dell’appalto, disponendo che l’impresa iniziasse i lavori entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento e concludesse gli stessi nel termine indicato dal consulente tecnico d’ufficio, sotto la cui direzione avrebbero dovuto essere realizzati (provvedimento cautelare riformato con ordinanza collegiale depositata il 30 luglio 2012, emessa in sede di reclamo, limitatamente alla parte in cui l’esecuzione dei lavori era stata estesa anche alle singole abitazioni, non ricorrendo, in ordine a tale domanda, la legittimazione attiva del Condominio). 2.– Con comparsa in riassunzione notificata il 13/14 novembre 2012, AS CO introduceva il giudizio di merito e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Catania, il Condominio “Arcobaleno”, OM NA (in qualità di progettista) e LA FI (in qualità di direttore dei lavori), per sentire dichiarare la prescrizione e/o la decadenza dell’azione ex art. 1669 c.c. proposta dal Condominio “Arcobaleno” con il procedimento cautelare o, in subordine, affinché, in ordine ai danni lamentati dal Condominio, fosse accertata la carenza di alcuna responsabilità della ditta appaltatrice o, in via ancora più gradata, affinché tale responsabilità fosse estesa, in via solidale, anche al progettista e al direttore dei lavori. 4 di 16 Si costituiva in giudizio il Condominio “Arcobaleno”, il quale contestava la fondatezza delle domande avversarie, sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto, e – in via riconvenzionale – chiedeva che l’appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori fossero condannati, in solido, all’eliminazione dei gravi difetti rilevati e al risarcimento dei danni, sulla scorta delle risultanze peritali di cui al procedimento cautelare ante causam. Si costituiva altresì in giudizio OM NA, il quale, in via preliminare, eccepiva l’improcedibilità e/o inammissibilità della domanda e, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, contestando nel merito la pretesa azionata dal Condominio nei suoi confronti e chiedendone il rigetto, con la conferma dell’adottato provvedimento cautelare. Rimaneva contumace nel giudizio di prime cure LA FI. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 716/2019, depositata il 16 febbraio 2019, dichiarava AS CO e LA FI responsabili dei difetti costruttivi rilevati sull’immobile e, per l’effetto, li condannava, in via solidale, ad eseguire i lavori indicati dal consulente tecnico d’ufficio nel computo metrico di cui all’allegato 13 della relazione tecnica, con la specificazione che, nel caso di mancato spontaneo adempimento entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, l’appaltatore e il direttore dei lavori avrebbero dovuto corrispondere, in favore del Condominio, la somma di euro 290.000,00, oltre IVA e oneri di progettazione esecutiva, a titolo di risarcimento danni, e oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
dichiarava, quindi, il difetto di legittimazione attiva del Condominio “Arcobaleno” per le domande risarcitorie proposte in ordine ai danni riscontrati all’interno degli 5 di 16 appartamenti dei singoli condomini e rigettava la domanda proposta nei confronti del progettista. 3.– Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2019, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado AS CO, il quale lamentava: 1) il decorso del termine decennale dal compimento dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c. nonché la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione ed errata valutazione delle prove;
2) la decadenza dall’azione per decorso del termine annuale di denuncia dei vizi nonché per vizio motivazionale ed errata valutazione delle prove;
3) l’insussistenza nel merito della responsabilità dell’appellante; 4) l’erroneo rigetto delle richieste istruttorie articolate;
5) l’erronea esclusione della responsabilità del progettista;
6) l’ulteriore errata valutazione delle risultanze peritali;
7) l’erronea disposizione della condanna alle spese di lite. Si costituiva nel giudizio di gravame il Condominio “Arcobaleno”, il quale resisteva all’appello spiegato e ne chiedeva il rigetto. Si costituiva altresì nel giudizio di impugnazione LA FI, il quale spiegava appello incidentale, esponendo le seguenti censure: A) la nullità della sentenza di primo grado e dell’intero giudizio per violazione dell’art. 292 c.p.c., in ragione della mancata notificazione della comparsa di costituzione del Condominio, contenente domanda riconvenzionale proposta anche nei suoi confronti;
B) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia in forma specifica che per equivalente;
C) il decorso del termine decennale dal compimento dell’opera, la decadenza dell’azione e l’infondatezza nel merito della pretesa. 6 di 16 Rimaneva contumace OM NA. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello principale e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava AS CO all’esecuzione dei lavori indicati dal consulente tecnico d’ufficio nel computo metrico di cui all’allegato 13 della relazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado o, per il caso di mancato spontaneo adempimento entro il termine di 12 mesi dal deposito della sentenza, al pagamento, in favore del Condominio “Arcobaleno”, della somma di euro 290.000,00, oltre IVA e oneri di progettazione esecutiva, a titolo di risarcimento dei danni, ed oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, confermando nel resto l’impugnata sentenza e rigettando l’appello incidentale proposto da LA FI. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, in ordine all’eccezione di nullità della sentenza, spiegata da LA FI con il primo motivo dell’appello incidentale, la domanda di condanna in solido del direttore dei lavori e della impresa appaltatrice, svolta in via riconvenzionale dal Condominio “Arcobaleno” con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, era già stata avanzata da AS CO con l’atto introduttivo notificato anche a LA FI, sicché alcun onere di notifica della comparsa ex art. 292 c.p.c. incombeva a carico del Condominio, non esistendo esigenze di garanzia del principio del contraddittorio;
b) che anche l’eccezione di prescrizione sollevata da LA FI con il secondo motivo dell’appello incidentale doveva essere disattesa, 7 di 16 stante che il direttore dei lavori aveva ricevuto la notifica del ricorso cautelare e che, all’esito del reclamo proposto avverso il relativo provvedimento, con cui AS CO aveva chiesto, in via subordinata, che l’ordine di esecuzione dei lavori fosse esteso anche al LA, quest’ultimo aveva proposto reclamo incidentale;
c) che, inoltre, alla decisione del reclamo, con ordinanza depositata il 30 luglio 2012, era seguita l’instaurazione del giudizio di merito da parte del AS, con comparsa in riassunzione notificata anche al LA il 14 novembre 2012, con cui era stata formulata domanda, in via subordinata, di accertamento della responsabilità solidale del LA, con la conseguente condanna dello stesso all’esecuzione dei lavori di cui al provvedimento cautelare;
d) che, in conseguenza, il termine prescrizionale era stato interrotto dalla notifica del ricorso cautelare ed era rimasto sospeso a cagione della pendenza dei procedimenti summenzionati. 4.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, LA FI. Ha resistito, con controricorso, il Condominio “Arcobaleno”. Sono rimasti intimati AS CO e OM NA. 5.– Con ordinanza interlocutoria n. 24919/2022, depositata il 18 agosto 2022, all’esito dell’adunanza camerale non partecipata del 1° luglio 2022, la causa è stata rimessa all’udienza pubblica. 6.– Il Pubblico Ministero ha presentato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, primo comma, c.p.c., rassegnando le conclusioni già indicate. 8 di 16 Le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Anzitutto non può trovare seguito l’eccezione sollevata dal controricorrente in ordine alla tardività dell’impugnazione incidentale della sentenza di primo grado spiegata da LA FI, in quanto la relativa notifica sarebbe avvenuta oltre il termine breve di 30 giorni (o, in subordine, oltre il termine lungo semestrale) per la proposizione dell’impugnazione in via principale, all’esito della notifica della sentenza impugnata effettuata in data 26 giugno 2019, in ragione del fatto che l’interesse alla proposizione di detto appello incidentale non avrebbe potuto ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale. Obiezione già mossa dal Condominio nel giudizio di gravame, sulla quale la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi (sui termini di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva con riferimento alle obbligazioni solidali Cass. Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020; Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007). Infatti, se il giudice d’appello ometta di pronunciarsi sull’eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l’onere di impugnare per cassazione la sentenza d’appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione 9 di 16 della tardività dell’appello (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5257 del 25/02/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 440 del 10/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012). Nella fattispecie, il controricorrente non ha proposto alcun ricorso incidentale volto a far valere il vizio di omessa pronuncia, ma si è limitato a riproporre la questione relativa alla tardività dell’appello incidentale interposto da LA FI. Né il controricorso può essere interpretato nel senso che esso fosse volto implicitamente a proporre ricorso incidentale, posto che ha concluso puramente e semplicemente per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso promosso dal LA, senza alcuna richiesta, anche desumibile indirettamente, di cassazione della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8873 del 13/05/2020; Sez. U., Sentenza n. 25045 del 07/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 22901 del 11/11/2005; Sez. 1, Sentenza n. 20454 del 21/10/2005). Ebbene, il controricorrente aveva l’onere non solo di procedere all’esposizione del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell’eccezione di tardività del gravame incidentale, in aderenza al principio di autosufficienza, ma anche di formulare specifico motivo di ricorso incidentale per vizio processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., atteso che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non si sottrae al principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 292 e 101 c.p.c. nonché 10 di 16 degli artt. 112 e 81 c.p.c., per avere la Corte di merito disatteso il motivo di appello incidentale con il quale aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado e dell’intero giudizio svolto davanti al Tribunale per lesione delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, in mancanza del ricevimento di alcuna notifica, in quanto convenuto contumace, della domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni, poi accolta dalla sentenza di prime cure, formulata, a suo carico, dal Condominio “Arcobaleno”, convenuto in giudizio dall’appaltatore AS CO, con la propria comparsa di risposta. Obietta il ricorrente che la ricostruzione del giudice del gravame, secondo cui l’integrità del contraddittorio sarebbe stata fatta salva in ragione della notificazione della comparsa in riassunzione avvenuta a cura dell’appaltatore AS CO – con cui era stato chiesto, in via subordinata, l’accertamento della responsabilità solidale dell’appaltatore e del direttore dei lavori –, non era giustificata, poiché le due domande non avrebbero potuto ritenersi equivalenti. Segnatamente la domanda di condanna proposta dall’obbligato e la domanda riconvenzionale proposta dal titolare del credito risarcitorio avrebbero dovuto considerarsi autonome e distinte: a) essendo la prima proposta in difetto di legittimazione attiva ed idonea semmai ad ottenere una mera pronuncia di accertamento della solidarietà passiva, ma non già la condanna in favore di un terzo;
b) e l’altra, invece, effettivamente proposta dal legittimato attivo, avendo costituito essa stessa il rapporto processuale con il contumace sul petitum immediato di condanna al risarcimento del danno. 11 di 16 2.1.– Il motivo è fondato. In primis, si rileva – ai fini dell’ammissibilità del motivo – che la nullità conseguente alla mancata notifica della comparsa contenente domanda riconvenzionale alla parte rimasta contumace – contro cui detta domanda era diretta – è stata prontamente fatta valere da tale parte con uno specifico motivo d’impugnazione della sentenza di primo grado (essendo la parte rimasta contumace per tutto lo svolgimento del giudizio di primo grado), in osservanza del principio secondo cui, trattandosi di obbligo stabilito nell’interesse esclusivo di quest’ultima, la carenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 8697 del 09/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010; Sez. 3, Sentenza n. 15820 del 28/07/2005; Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 25/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 3435 del 24/11/1971; Sez. 3, Sentenza n. 4039 del 20/12/1968; Sez. 2, Sentenza n. 2372 del 04/08/1962). Ora, a fronte di tale censura, la Corte distrettuale ha escluso che la mancata notifica della comparsa determinasse la nullità della domanda riconvenzionale in essa contenuta (di condanna anche verso il direttore dei lavori al risarcimento dei danni per gravi difetti) in ragione dell’avvenuta notifica al convenuto contumace della domanda proposta dall’attore (di accertamento dell’obbligo di porre rimedio ai difetti anche verso il progettista e il direttore dei lavori), all’esito dello svolgimento del procedimento cautelare ante causam. Secondo l’attuale dettato dell’art. 669-octies, sesto comma, ultima parte, c.p.c. sul rito cautelare uniforme, in ordine ai procedimenti cautelari anticipatori, ciascuna parte può iniziare il 12 di 16 giudizio di merito (legittimazione che peraltro era stata affermata anche prima dell’introduzione del rito cautelare uniforme). Sicché anche alla parte che soggiace alla misura cautelare (contro cui essa sia stata richiesta) è attribuita la facoltà di iniziare il giudizio di merito qualora desideri ottenere un pieno accertamento sul diritto tutelato in sede cautelare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4018 del 04/07/1985; Sez. 1, Sentenza n. 1071 del 25/03/1976; Sez. 2, Sentenza n. 505 del 21/02/1972). E ciò a fondamento del precipuo interesse a fare accertare, con effetti di cosa giudicata, l’inesistenza del diritto vantato dal denunciante. Ne consegue che la tutela che può essere invocata nel giudizio a cognizione piena dalla parte contro cui il provvedimento d’urgenza è stato emesso è circoscritta alla mera verifica a sé favorevole dell’inesistenza del diritto cautelato ovvero, come nel caso di specie, della ricorrenza (in via di mero accertamento) di un’obbligazione solidale dal lato passivo che attiene a tale diritto, a fronte della disposizione della misura d’urgenza solo nei confronti della parte che ha assunto l’iniziativa per l’instaurazione del giudizio di merito. Per contro, il soggetto passivo della misura non è legittimato a far valere, nel giudizio di merito, l’azione di condanna alla tutela risarcitoria in favore della parte che ha ottenuto il provvedimento d’urgenza. Per l’effetto, la proposizione, a cura dell’appaltatore, dell’azione di accertamento della riconduzione dei gravi difetti – di cui è stata chiesta e ottenuta l’eliminazione in via d’urgenza – anche alla condotta del progettista e del direttore dei lavori 13 di 16 (soggetti verso cui la domanda introduttiva era stata indirizzata) non esonerava il Condominio convenuto dall’onere di notificare al direttore dei lavori contumace, nel termine assegnato dal giudice, la propria comparsa di costituzione, contenente l’autonoma e diversa (sul piano oggettivo e soggettivo) domanda riconvenzionale di condanna dell’appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori ex art. 1669 c.c. al risarcimento dei danni in forma specifica e per equivalente in ordine ai gravi difetti presenti sui beni condominiali, ai sensi dell’art. 292, primo comma, c.p.c. E ciò perché – contrariamente all’assunto della sentenza impugnata – la mera notifica della diversa domanda di accertamento dell’imputazione causale dei gravi difetti anche all’operato del progettista e del direttore dei lavori, come proposta dall’appaltatore, non surrogava il danneggiato (che aveva ottenuto la misura cautelare solo verso l’appaltatore), nel rispetto del principio del contraddittorio, dalla necessità di notificare al direttore dei lavori contumace l’ultronea domanda di condanna al risarcimento dei danni. La nuova domanda riconvenzionale proposta dal Condominio convenuto contro il direttore dei lavori convenuto rimasto contumace esigeva, dunque, che il Tribunale ordinasse che la riconvenzionale proposta fosse notificata all’odierno ricorrente, a garanzia della piena esplicazione del suo contraddittorio. 3.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2943 c.c. in riferimento agli artt. 1669, 2946 e 2947 c.c., per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione di intervenuta 14 di 16 prescrizione del credito risarcitorio oggetto della condanna di cui alla sentenza di prime cure, quale conseguenza derivante dal vizio di nullità del giudizio e della medesima sentenza appellata, in ragione dell’omessa notifica della domanda riconvenzionale, che non avrebbe potuto determinare alcun effetto interruttivo del termine. Al riguardo, l’istante osserva che la pendenza del giudizio intercorso tra le parti sin dalla fase cautelare non avrebbe potuto “sospendere” il termine della prescrizione, poiché sarebbe stato necessario, ai fini interruttivi, che la domanda fosse stata proposta dal medesimo titolare del diritto, sicché, non essendo rinvenibile, né nella fase cautelare né in quella di merito, alcuna notifica da parte del Condominio di una propria domanda di risarcimento danni spiegata verso il direttore dei lavori, se non la sola azione di denuncia di danno temuto introduttiva del procedimento cautelare ante causam, il relativo credito avrebbe dovuto ritenersi prescritto, ai sensi dell’art. 1669 c.c., nella perdurante inerzia del creditore nel farlo valere, stante che il rigetto dell’azione nunciatoria nei confronti del LA, con ordinanza del 21 novembre 2011, diveniva definitivo verso il direttore dei lavori per mancato reclamo da parte del Condominio. 3.1.– Il motivo è assorbito dall’accoglimento della prima censura, che importa la necessità di rivalutare nel merito la fondatezza della domanda riconvenzionale non notificata al contumace (anche con riguardo alla prescrizione). 4.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre il secondo motivo è assorbito. 15 di 16 La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. “All’esito dell’introduzione del giudizio di merito a cura dell’appaltatore contro cui sia stata emessa la misura cautelare volta ad ottenere l’immediata eliminazione dei difetti accertati – il quale abbia chiesto, in via principale, l’accertamento dell’inesistenza del diritto cautelato e, in via subordinata, l’accertamento della responsabilità solidale anche del direttore dei lavori evocato in causa –, il convenuto danneggiato che abbia proposto domanda riconvenzionale di condanna all’eliminazione dei difetti, in solido, nei confronti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, non è esonerato dall’onere di notifica della comparsa contenente tale domanda riconvenzionale verso il direttore dei lavori che sia rimasto contumace ex art. 292 c.p.c.”. Ora, spetta al giudice d’appello la rilevazione della nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, non notificate personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., il quale – all’esito – deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., insuscettibili di applicazione analogica, giacché il vizio determinato dalla violazione dell’art. 292 cit. non consente la pronunzia della nullità con omissione dell’esame del merito, non trattandosi di nullità assoluta ma relativa, cui va applicato il principio dell’assorbimento 16 di 16 delle nullità nei motivi di gravame (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5907 del 17/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 7057 del 15/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 7436 del 10/08/1996; Sez. 3, Sentenza n. 57 del 11/01/1989).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro Condominio “ARCOBALENO” in via Giarre Nunziata - Mascali (C.F.: 92017980878), in persona del suo amministratore pro – tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Fabio Sfravara, elettivamente domiciliato ex lege in R.G.N. 27939/21 U.P. 7/5/2024 Appalto – Responsabilità appaltatore e direttore dei lavori per gravi difetti Civile Sent. Sez. 2 Num. 14493 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 23/05/2024 2 di 16 Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
- controricorrente -
e AS CO (C.F.: [...]) e CO NA (C.F.: [...]);
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1021/2021, pubblicata il 10 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni rassegnate nella memoria depositata – ai sensi dell’art. 378, primo comma, c.p.c. – dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmelo Celentano, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
viste le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; richiamata la precedente ordinanza interlocutoria n. 24919/2022, depositata il 18 agosto 2022, all’esito dell’adunanza camerale non partecipata del 1° luglio 2022, che ha rimesso la causa all’udienza pubblica;
sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. RI FO PO per il ricorrente e l’Avv. Fabio Sfravara per il controricorrente. 3 di 16 FATTI DI CAUSA 1.– Con ordinanza depositata il 21 novembre 2011, il Tribunale di Catania (Sezione distaccata di Giarre) accoglieva il ricorso cautelare proposto dal Condominio “Arcobaleno” e, per l’effetto, ordinava all’impresa appaltatrice AS CO l’esecuzione delle opere indicate nella relazione peritale depositata il 23 febbraio 2011, in ragione dei gravi difetti rilevati nell’attuazione dell’appalto, disponendo che l’impresa iniziasse i lavori entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento e concludesse gli stessi nel termine indicato dal consulente tecnico d’ufficio, sotto la cui direzione avrebbero dovuto essere realizzati (provvedimento cautelare riformato con ordinanza collegiale depositata il 30 luglio 2012, emessa in sede di reclamo, limitatamente alla parte in cui l’esecuzione dei lavori era stata estesa anche alle singole abitazioni, non ricorrendo, in ordine a tale domanda, la legittimazione attiva del Condominio). 2.– Con comparsa in riassunzione notificata il 13/14 novembre 2012, AS CO introduceva il giudizio di merito e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Catania, il Condominio “Arcobaleno”, OM NA (in qualità di progettista) e LA FI (in qualità di direttore dei lavori), per sentire dichiarare la prescrizione e/o la decadenza dell’azione ex art. 1669 c.c. proposta dal Condominio “Arcobaleno” con il procedimento cautelare o, in subordine, affinché, in ordine ai danni lamentati dal Condominio, fosse accertata la carenza di alcuna responsabilità della ditta appaltatrice o, in via ancora più gradata, affinché tale responsabilità fosse estesa, in via solidale, anche al progettista e al direttore dei lavori. 4 di 16 Si costituiva in giudizio il Condominio “Arcobaleno”, il quale contestava la fondatezza delle domande avversarie, sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto, e – in via riconvenzionale – chiedeva che l’appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori fossero condannati, in solido, all’eliminazione dei gravi difetti rilevati e al risarcimento dei danni, sulla scorta delle risultanze peritali di cui al procedimento cautelare ante causam. Si costituiva altresì in giudizio OM NA, il quale, in via preliminare, eccepiva l’improcedibilità e/o inammissibilità della domanda e, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, contestando nel merito la pretesa azionata dal Condominio nei suoi confronti e chiedendone il rigetto, con la conferma dell’adottato provvedimento cautelare. Rimaneva contumace nel giudizio di prime cure LA FI. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 716/2019, depositata il 16 febbraio 2019, dichiarava AS CO e LA FI responsabili dei difetti costruttivi rilevati sull’immobile e, per l’effetto, li condannava, in via solidale, ad eseguire i lavori indicati dal consulente tecnico d’ufficio nel computo metrico di cui all’allegato 13 della relazione tecnica, con la specificazione che, nel caso di mancato spontaneo adempimento entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, l’appaltatore e il direttore dei lavori avrebbero dovuto corrispondere, in favore del Condominio, la somma di euro 290.000,00, oltre IVA e oneri di progettazione esecutiva, a titolo di risarcimento danni, e oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
dichiarava, quindi, il difetto di legittimazione attiva del Condominio “Arcobaleno” per le domande risarcitorie proposte in ordine ai danni riscontrati all’interno degli 5 di 16 appartamenti dei singoli condomini e rigettava la domanda proposta nei confronti del progettista. 3.– Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2019, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado AS CO, il quale lamentava: 1) il decorso del termine decennale dal compimento dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c. nonché la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione ed errata valutazione delle prove;
2) la decadenza dall’azione per decorso del termine annuale di denuncia dei vizi nonché per vizio motivazionale ed errata valutazione delle prove;
3) l’insussistenza nel merito della responsabilità dell’appellante; 4) l’erroneo rigetto delle richieste istruttorie articolate;
5) l’erronea esclusione della responsabilità del progettista;
6) l’ulteriore errata valutazione delle risultanze peritali;
7) l’erronea disposizione della condanna alle spese di lite. Si costituiva nel giudizio di gravame il Condominio “Arcobaleno”, il quale resisteva all’appello spiegato e ne chiedeva il rigetto. Si costituiva altresì nel giudizio di impugnazione LA FI, il quale spiegava appello incidentale, esponendo le seguenti censure: A) la nullità della sentenza di primo grado e dell’intero giudizio per violazione dell’art. 292 c.p.c., in ragione della mancata notificazione della comparsa di costituzione del Condominio, contenente domanda riconvenzionale proposta anche nei suoi confronti;
B) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia in forma specifica che per equivalente;
C) il decorso del termine decennale dal compimento dell’opera, la decadenza dell’azione e l’infondatezza nel merito della pretesa. 6 di 16 Rimaneva contumace OM NA. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello principale e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava AS CO all’esecuzione dei lavori indicati dal consulente tecnico d’ufficio nel computo metrico di cui all’allegato 13 della relazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado o, per il caso di mancato spontaneo adempimento entro il termine di 12 mesi dal deposito della sentenza, al pagamento, in favore del Condominio “Arcobaleno”, della somma di euro 290.000,00, oltre IVA e oneri di progettazione esecutiva, a titolo di risarcimento dei danni, ed oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, confermando nel resto l’impugnata sentenza e rigettando l’appello incidentale proposto da LA FI. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, in ordine all’eccezione di nullità della sentenza, spiegata da LA FI con il primo motivo dell’appello incidentale, la domanda di condanna in solido del direttore dei lavori e della impresa appaltatrice, svolta in via riconvenzionale dal Condominio “Arcobaleno” con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, era già stata avanzata da AS CO con l’atto introduttivo notificato anche a LA FI, sicché alcun onere di notifica della comparsa ex art. 292 c.p.c. incombeva a carico del Condominio, non esistendo esigenze di garanzia del principio del contraddittorio;
b) che anche l’eccezione di prescrizione sollevata da LA FI con il secondo motivo dell’appello incidentale doveva essere disattesa, 7 di 16 stante che il direttore dei lavori aveva ricevuto la notifica del ricorso cautelare e che, all’esito del reclamo proposto avverso il relativo provvedimento, con cui AS CO aveva chiesto, in via subordinata, che l’ordine di esecuzione dei lavori fosse esteso anche al LA, quest’ultimo aveva proposto reclamo incidentale;
c) che, inoltre, alla decisione del reclamo, con ordinanza depositata il 30 luglio 2012, era seguita l’instaurazione del giudizio di merito da parte del AS, con comparsa in riassunzione notificata anche al LA il 14 novembre 2012, con cui era stata formulata domanda, in via subordinata, di accertamento della responsabilità solidale del LA, con la conseguente condanna dello stesso all’esecuzione dei lavori di cui al provvedimento cautelare;
d) che, in conseguenza, il termine prescrizionale era stato interrotto dalla notifica del ricorso cautelare ed era rimasto sospeso a cagione della pendenza dei procedimenti summenzionati. 4.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, LA FI. Ha resistito, con controricorso, il Condominio “Arcobaleno”. Sono rimasti intimati AS CO e OM NA. 5.– Con ordinanza interlocutoria n. 24919/2022, depositata il 18 agosto 2022, all’esito dell’adunanza camerale non partecipata del 1° luglio 2022, la causa è stata rimessa all’udienza pubblica. 6.– Il Pubblico Ministero ha presentato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, primo comma, c.p.c., rassegnando le conclusioni già indicate. 8 di 16 Le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Anzitutto non può trovare seguito l’eccezione sollevata dal controricorrente in ordine alla tardività dell’impugnazione incidentale della sentenza di primo grado spiegata da LA FI, in quanto la relativa notifica sarebbe avvenuta oltre il termine breve di 30 giorni (o, in subordine, oltre il termine lungo semestrale) per la proposizione dell’impugnazione in via principale, all’esito della notifica della sentenza impugnata effettuata in data 26 giugno 2019, in ragione del fatto che l’interesse alla proposizione di detto appello incidentale non avrebbe potuto ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale. Obiezione già mossa dal Condominio nel giudizio di gravame, sulla quale la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi (sui termini di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva con riferimento alle obbligazioni solidali Cass. Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020; Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007). Infatti, se il giudice d’appello ometta di pronunciarsi sull’eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l’onere di impugnare per cassazione la sentenza d’appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione 9 di 16 della tardività dell’appello (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5257 del 25/02/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 440 del 10/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012). Nella fattispecie, il controricorrente non ha proposto alcun ricorso incidentale volto a far valere il vizio di omessa pronuncia, ma si è limitato a riproporre la questione relativa alla tardività dell’appello incidentale interposto da LA FI. Né il controricorso può essere interpretato nel senso che esso fosse volto implicitamente a proporre ricorso incidentale, posto che ha concluso puramente e semplicemente per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso promosso dal LA, senza alcuna richiesta, anche desumibile indirettamente, di cassazione della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8873 del 13/05/2020; Sez. U., Sentenza n. 25045 del 07/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 22901 del 11/11/2005; Sez. 1, Sentenza n. 20454 del 21/10/2005). Ebbene, il controricorrente aveva l’onere non solo di procedere all’esposizione del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell’eccezione di tardività del gravame incidentale, in aderenza al principio di autosufficienza, ma anche di formulare specifico motivo di ricorso incidentale per vizio processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., atteso che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non si sottrae al principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 292 e 101 c.p.c. nonché 10 di 16 degli artt. 112 e 81 c.p.c., per avere la Corte di merito disatteso il motivo di appello incidentale con il quale aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado e dell’intero giudizio svolto davanti al Tribunale per lesione delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, in mancanza del ricevimento di alcuna notifica, in quanto convenuto contumace, della domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni, poi accolta dalla sentenza di prime cure, formulata, a suo carico, dal Condominio “Arcobaleno”, convenuto in giudizio dall’appaltatore AS CO, con la propria comparsa di risposta. Obietta il ricorrente che la ricostruzione del giudice del gravame, secondo cui l’integrità del contraddittorio sarebbe stata fatta salva in ragione della notificazione della comparsa in riassunzione avvenuta a cura dell’appaltatore AS CO – con cui era stato chiesto, in via subordinata, l’accertamento della responsabilità solidale dell’appaltatore e del direttore dei lavori –, non era giustificata, poiché le due domande non avrebbero potuto ritenersi equivalenti. Segnatamente la domanda di condanna proposta dall’obbligato e la domanda riconvenzionale proposta dal titolare del credito risarcitorio avrebbero dovuto considerarsi autonome e distinte: a) essendo la prima proposta in difetto di legittimazione attiva ed idonea semmai ad ottenere una mera pronuncia di accertamento della solidarietà passiva, ma non già la condanna in favore di un terzo;
b) e l’altra, invece, effettivamente proposta dal legittimato attivo, avendo costituito essa stessa il rapporto processuale con il contumace sul petitum immediato di condanna al risarcimento del danno. 11 di 16 2.1.– Il motivo è fondato. In primis, si rileva – ai fini dell’ammissibilità del motivo – che la nullità conseguente alla mancata notifica della comparsa contenente domanda riconvenzionale alla parte rimasta contumace – contro cui detta domanda era diretta – è stata prontamente fatta valere da tale parte con uno specifico motivo d’impugnazione della sentenza di primo grado (essendo la parte rimasta contumace per tutto lo svolgimento del giudizio di primo grado), in osservanza del principio secondo cui, trattandosi di obbligo stabilito nell’interesse esclusivo di quest’ultima, la carenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 8697 del 09/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010; Sez. 3, Sentenza n. 15820 del 28/07/2005; Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 25/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 3435 del 24/11/1971; Sez. 3, Sentenza n. 4039 del 20/12/1968; Sez. 2, Sentenza n. 2372 del 04/08/1962). Ora, a fronte di tale censura, la Corte distrettuale ha escluso che la mancata notifica della comparsa determinasse la nullità della domanda riconvenzionale in essa contenuta (di condanna anche verso il direttore dei lavori al risarcimento dei danni per gravi difetti) in ragione dell’avvenuta notifica al convenuto contumace della domanda proposta dall’attore (di accertamento dell’obbligo di porre rimedio ai difetti anche verso il progettista e il direttore dei lavori), all’esito dello svolgimento del procedimento cautelare ante causam. Secondo l’attuale dettato dell’art. 669-octies, sesto comma, ultima parte, c.p.c. sul rito cautelare uniforme, in ordine ai procedimenti cautelari anticipatori, ciascuna parte può iniziare il 12 di 16 giudizio di merito (legittimazione che peraltro era stata affermata anche prima dell’introduzione del rito cautelare uniforme). Sicché anche alla parte che soggiace alla misura cautelare (contro cui essa sia stata richiesta) è attribuita la facoltà di iniziare il giudizio di merito qualora desideri ottenere un pieno accertamento sul diritto tutelato in sede cautelare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4018 del 04/07/1985; Sez. 1, Sentenza n. 1071 del 25/03/1976; Sez. 2, Sentenza n. 505 del 21/02/1972). E ciò a fondamento del precipuo interesse a fare accertare, con effetti di cosa giudicata, l’inesistenza del diritto vantato dal denunciante. Ne consegue che la tutela che può essere invocata nel giudizio a cognizione piena dalla parte contro cui il provvedimento d’urgenza è stato emesso è circoscritta alla mera verifica a sé favorevole dell’inesistenza del diritto cautelato ovvero, come nel caso di specie, della ricorrenza (in via di mero accertamento) di un’obbligazione solidale dal lato passivo che attiene a tale diritto, a fronte della disposizione della misura d’urgenza solo nei confronti della parte che ha assunto l’iniziativa per l’instaurazione del giudizio di merito. Per contro, il soggetto passivo della misura non è legittimato a far valere, nel giudizio di merito, l’azione di condanna alla tutela risarcitoria in favore della parte che ha ottenuto il provvedimento d’urgenza. Per l’effetto, la proposizione, a cura dell’appaltatore, dell’azione di accertamento della riconduzione dei gravi difetti – di cui è stata chiesta e ottenuta l’eliminazione in via d’urgenza – anche alla condotta del progettista e del direttore dei lavori 13 di 16 (soggetti verso cui la domanda introduttiva era stata indirizzata) non esonerava il Condominio convenuto dall’onere di notificare al direttore dei lavori contumace, nel termine assegnato dal giudice, la propria comparsa di costituzione, contenente l’autonoma e diversa (sul piano oggettivo e soggettivo) domanda riconvenzionale di condanna dell’appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori ex art. 1669 c.c. al risarcimento dei danni in forma specifica e per equivalente in ordine ai gravi difetti presenti sui beni condominiali, ai sensi dell’art. 292, primo comma, c.p.c. E ciò perché – contrariamente all’assunto della sentenza impugnata – la mera notifica della diversa domanda di accertamento dell’imputazione causale dei gravi difetti anche all’operato del progettista e del direttore dei lavori, come proposta dall’appaltatore, non surrogava il danneggiato (che aveva ottenuto la misura cautelare solo verso l’appaltatore), nel rispetto del principio del contraddittorio, dalla necessità di notificare al direttore dei lavori contumace l’ultronea domanda di condanna al risarcimento dei danni. La nuova domanda riconvenzionale proposta dal Condominio convenuto contro il direttore dei lavori convenuto rimasto contumace esigeva, dunque, che il Tribunale ordinasse che la riconvenzionale proposta fosse notificata all’odierno ricorrente, a garanzia della piena esplicazione del suo contraddittorio. 3.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2943 c.c. in riferimento agli artt. 1669, 2946 e 2947 c.c., per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione di intervenuta 14 di 16 prescrizione del credito risarcitorio oggetto della condanna di cui alla sentenza di prime cure, quale conseguenza derivante dal vizio di nullità del giudizio e della medesima sentenza appellata, in ragione dell’omessa notifica della domanda riconvenzionale, che non avrebbe potuto determinare alcun effetto interruttivo del termine. Al riguardo, l’istante osserva che la pendenza del giudizio intercorso tra le parti sin dalla fase cautelare non avrebbe potuto “sospendere” il termine della prescrizione, poiché sarebbe stato necessario, ai fini interruttivi, che la domanda fosse stata proposta dal medesimo titolare del diritto, sicché, non essendo rinvenibile, né nella fase cautelare né in quella di merito, alcuna notifica da parte del Condominio di una propria domanda di risarcimento danni spiegata verso il direttore dei lavori, se non la sola azione di denuncia di danno temuto introduttiva del procedimento cautelare ante causam, il relativo credito avrebbe dovuto ritenersi prescritto, ai sensi dell’art. 1669 c.c., nella perdurante inerzia del creditore nel farlo valere, stante che il rigetto dell’azione nunciatoria nei confronti del LA, con ordinanza del 21 novembre 2011, diveniva definitivo verso il direttore dei lavori per mancato reclamo da parte del Condominio. 3.1.– Il motivo è assorbito dall’accoglimento della prima censura, che importa la necessità di rivalutare nel merito la fondatezza della domanda riconvenzionale non notificata al contumace (anche con riguardo alla prescrizione). 4.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre il secondo motivo è assorbito. 15 di 16 La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. “All’esito dell’introduzione del giudizio di merito a cura dell’appaltatore contro cui sia stata emessa la misura cautelare volta ad ottenere l’immediata eliminazione dei difetti accertati – il quale abbia chiesto, in via principale, l’accertamento dell’inesistenza del diritto cautelato e, in via subordinata, l’accertamento della responsabilità solidale anche del direttore dei lavori evocato in causa –, il convenuto danneggiato che abbia proposto domanda riconvenzionale di condanna all’eliminazione dei difetti, in solido, nei confronti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, non è esonerato dall’onere di notifica della comparsa contenente tale domanda riconvenzionale verso il direttore dei lavori che sia rimasto contumace ex art. 292 c.p.c.”. Ora, spetta al giudice d’appello la rilevazione della nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, non notificate personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., il quale – all’esito – deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., insuscettibili di applicazione analogica, giacché il vizio determinato dalla violazione dell’art. 292 cit. non consente la pronunzia della nullità con omissione dell’esame del merito, non trattandosi di nullità assoluta ma relativa, cui va applicato il principio dell’assorbimento 16 di 16 delle nullità nei motivi di gravame (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5907 del 17/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 7057 del 15/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 7436 del 10/08/1996; Sez. 3, Sentenza n. 57 del 11/01/1989).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda