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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 25/11/2022, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01178/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2022, proposto da
Rottacapozza Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della Ordinanza n. 161 datata 20.10.2022, a firma del Responsabile del Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP - del Comune di Ugento, avente ad oggetto “ rimozione di strutture balneari a carattere stagionale di cui alla C.D.M. n. 1214/2008 ”, con la quale la predetta Amministrazione Comunale ha ingiunto alla società ricorrente di sgomberare l'area demaniale marittima occupata sine titulo e di rimuovere tutte le opere realizzate in assenza e/o in difformità dei relativi titoli edilizi, ripristinando lo stato dei luoghi entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione del predetto atto;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ugento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Silvio PR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che Rottacapozza Beach S.r.l. ha impugnato l’ordinanza n. 161/20.10.2022, recante l’ingiunzione alla rimozione delle “ strutture balneari a carattere stagionale di cui alla C.D.M. n. 1214/2008 ”;
Rilevato che parte ricorrente, tra le altre doglianze, ha articolato le seguenti censure:
- “il manufatto per cui è causa è assentito con titoli edilizi validi per l’intero anno solare e conseguentemente non deve essere rimosso durante la stagione invernale in quanto regolarmente autorizzato al mantenimento anche per tale periodo dell’anno”;
- “violazione ed errata applicazione dell’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022”;
Rilevato altresì che l’Amministrazione comunale ha replicato che:
- la “concessione edilizia n. 4/LM dell’11-6-1990 rilasciata dal Comune di Ugento al sig. DI OS (originario titolare dello stabilimento) reca nelle condizioni speciali l’espresso richiamo al presupposto nullaosta paesaggistico ex artt. 7 L. n. 1497/1939 e 31 L.R. n. 56/1980 concesso allo stesso DI con deliberazione di G.R. n. 2419 del 23-4-1990, e tale nullaosta riporta la prescrizione che il manufatto “ sia (…) da rimuovere ogni fine stagione ”;
- la fattispecie in esame non è riconducibile all’ambito di applicabilità della proroga di cui all’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022;
Considerato, quanto alla seconda doglianza, che:
- l’art. 10-septies, comma 1 lett. a), del D.L. n. 21/2022 stabilisce che “ i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ”;
- contrariamente alla tesi interpretativa sostenuta da parte ricorrente la norma, quanto ai permessi di costruire, non sembra consentire l’estensione della proroga al di là dei termini di inizio e conclusione dei lavori, sino a comprendervi la durata del diritto al mantenimento delle strutture nel caso di titoli assoggettati a termine ultimo di validità o a clausola di stagionalità;
- in tal senso depongono i seguenti argomenti di carattere letterale, logico e sistematico:
a) la norma non opera puntuali ed espliciti riferimenti al termine di validità dei permessi di costruire (o comunque al diritto al mantenimento delle strutture), ma disciplina esclusivamente i termini di inizio e conclusione dei lavori;
b) sussiste una chiara concatenazione logica tra la prima e la seconda parte della norma, la quale, fissata la regola che prevede la proroga dei termini di inizio e conclusione dei lavori, successivamente precisa che la stessa proroga è possibile anche in caso di termini di già prorogati (“ Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga … ”);
c) se si ritenesse che la seconda parte della norma, che prevede la proroga dei termini già prorogati, fosse riferibile, non soltanto ai termini di inizio e conclusione dei lavori, ma anche al diritto al mantenimento delle strutture - e quindi valesse ad introdurre una nuova e diversa regola, più ampia rispetto a quella contenuta nella prima parte della norma (espressamente riferita soltanto ai termini di inizio e conclusione lavori) e tale da operare (anche) sul piano della validità dei titoli - non si capirebbe per quale ragione dovrebbe essere prorogata (soltanto) la validità dei titoli già prorogati, ma non quella dei titoli in scadenza, che non hanno beneficiato di proroghe precedenti;
d) la ratio sottesa all’art. 10 septies del D.L. n. 21/2022, rubricato “ Misure a sostegno dell’edilizia privata ” (con specifico riferimento, nel primo comma, alle “ conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi ”), non risulta congruente con il mantenimento delle strutture balneari amovibili, atteso che, di norma, a seguito dello smontaggio è possibile riutilizzare le strutture nella successiva stagione estiva;
Considerato, quanto alla prima doglianza, che:
- nelle premesse del provvedimento impugnato non sono rinvenibili riferimenti motivazionali o istruttori che valgano ad accertare il vincolo di stagionalità delle strutture (l’unico provvedimento espressamente richiamato nell’ordinanza è la concessione demaniale del 2008, che però nulla precisa al riguardo);
- lo stralcio della deliberazione allegata in atti dalla difesa del Comune di Ugento, che pure prevede la clausola di stagionalità delle strutture, è privo dei relativi estremi, sicché non vi è prova puntuale ed inequivoca del fatto che si tratti proprio della deliberazione di G.R. n. 2419 del 23-4-1990 richiamata in calce nel p.d.c. del 1990;
- peraltro, sino ad oggi il comune non aveva mai preteso lo smontaggio delle strutture, tant’è che nel 2000 ebbe a rilasciare un titolo in sanatoria per opere realizzate in difformità al p.d.c. del 1990, senza alcun riferimento alla clausola di stagionalità;
Ritenuto pertanto che, all’esito della sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, è ravvisabile il presupposto del fumus boni iuris nei termini anzi detti e quindi con specifico ed esclusivo riferimento alla doglianza riferita alle carenze del provvedimento sul piano istruttorio e motivazionale quanto alla individuazione della clausola di stagionalità delle strutture;
Ritenuto, quanto al periculum in mora , che l’esecuzione del provvedimento impugnato determina un grave danno all’attività d’impresa svolta dal ricorrente;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dell’ordinanza n. 161 datata 20.10.2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’11.10.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio PR, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio PR | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO