Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2224/2024
PBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio
-Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino
- Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2224/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 25.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 23.09.2024 da Parte 1 e Parte 2
[...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Spaziano Bartolomeo, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA TE (CE) in data 04.08.1996, e Per dalla cui unione sono nati i figli Per 1 il 31.10.1998, e il 22.09.2001;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 07.05.2008 nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 03/06/2008, all'esito del procedimento RG 8225/2007;
rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
"
a) i coniugi rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento, poiché entrambi autosufficienti ed economicamente indipendenti;
Pe b) la figlia
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continuerà a vivere presso la casa di residenza familiare;
d) il sig. Parte 1 si impegna a provvedere personalmente e a titolo esclusivo al mantenimento del figlio Per_1 ;
e) le spese straordinarie relative al figlio Per 1 graveranno al 50% su entrambe le parti;
anche in ragione dell'integrale onere assunto dal sig. Parte 1 relativo alf) la sig.ra Parte 2 mantenimento del figlio Per 1 conferma la rinuncia espressa all'interno delle condizioni della separazione omologata e chiarisce che la predetta rinuncia comprende anche la quota di TFR spettante al sig. Parte 1 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
g) le spese del giudizio, nessuna esclusa, sono a integrale carico del sig. Parte 1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio maggiorenne non economicamente indipendente di 26 anni, posto che il genitore collocatario ha espresso con tale accordo la volontà di accollarsi le spese relativa al mantenimento ordinario, ripartendosi invece al 50% quelle straordinarie, attesa anche la significativa disparità reddituale tra le parti (la madre svolge unicamente lavori saltuari); letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA TE (CE) il
04.08.1996 tra Parte 1
,nato a [...] il [...] e Parte 2
[…] nata a [...] il [...] alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA TE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.12, parte II, Serie A, anno 1996);
3) Nulla sulle spese;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio