Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.8876/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8876/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in Salerno al C.so Vittorio E
[...]
lo studio dell'avv. Andrea Tanga dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 ente domiciliato in Napoli alla Via Amato di
[...] presso lo studio dell'avv. Maria Pisaniello che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
1998 nel Comune di Bellosguardo (SA) e che iugale era nato un figlio, (30.07.1999), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal Per_1 coniu In particolare, la ricorrente precisava che il rapporto coniugale si era del tutto logorato a causa di litigi e incomprensioni tra i coniugi e, pertanto, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dal coniuge con l'obbligo a carico del resistente di versarle una somma per il proprio mantenimento, deducendo di non avere mai lavorato nel corso della vita matrimoniale, di essere disoccupata e di non avere redditi adeguati a garantirle le più elementari esigenze quotidiane. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva nella fase di merito
[...] che contestava quanto dedotto e allegato dalla moglie e chie CP_1 lle domande dalla stessa avanzate;
in particolare, precisava che la moglie aveva assunto un comportamento di disinteresse nei propri confronti che nel tempo aveva determinato la crisi coniugale e che la stessa aveva sempre lavorato durante il matrimonio come estetista, anche avvalendosi del proprio ausilio e che continuava a svolgere la suddetta attivita , unitamente a quella di parrucchiera e ad altri lavori saltuari. Pertanto, il resistente chiedeva la pronuncia di addebito della crisi coniugale alla moglie, si opponeva alla domanda di mantenimento dalla stessa avanzata e chiedeva l'obbligo a carico di quest'ultima di versargli una somma per il mantenimento del figlio , convivente con il padre, in quanto interamente a Per_1 proprio carico e non anc nomicamente indipendente.
2. In data 8 febbraio 2022, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che, constatata l'impossibilita di una riconciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 350,00 per il suo mantenimento. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni, anche in considerazione delle specifiche richieste avanzate dalle parti. In via preliminare, deve ritenersi tacitamente rinunciata la domanda di addebito avanzata dal resistente nella comparsa di costituzione non essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali con conseguente cessazione della materia del contendere. Mantenimento del figlio In merito alle richieste a contenuto economico, deve precisarsi che il resistente ha richiesto la previsione dell'obbligo a carico della ricorrente di corrispondergli la somma mensile di € 150,00 per il mantenimento di , oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, interamente sostenuto dal padre e non ancora economicamente indipendente. Tanto premesso, deve rilevarsi che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha piu volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunita offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalita acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attivita lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, pero , precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacita lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che, all'udienza presidenziale, parte ricorrente ha dichiarato che il figlio ha studiato fino alla terza superiore, concludendo poi gli studi come privatista in quanto si era dedicato al gioco del calcio (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); inoltre, successivamente nulla e stato allegato dal resistente in merito ad un eventuale percorso di studio o di formazione intrapreso successivamente da . Per_1
Orbene, alla luce dei principi esplicati in pr a, il Tribunale osserva che non puo non rilevarsi nel caso di specie, a distanza di almeno 5 anni dal conseguimento del diploma, un'effettiva inerzia del figlio nel ricercare un posto di lavoro e nell'attivarsi adeguatamente in tal senso con la conseguenza che lo stesso non puo ragionevolmente ancora gravare economicamente sui genitori, tenuto conto della sua eta (quasi 26 anni); d'altra parte resistente non ha allegato, prima ancora che provato, la sussistenza di specifiche problematiche giustificative del ritardo del figlio nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa. Pertanto, in virtu dei principi esposti e delle considerazioni che precedono, la domanda del resistente deve essere rigettata, non potendosi ritenere sussistente un obbligo di mantenimento a carico dei genitori in presenza della colpevole inattivita dei figli. Mantenimento del coniuge Al riguardo, si evidenzia che la ricorrente ha richiesto la conferma dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle la somma di € 350,00 mensili per il proprio mantenimento, mentre il resistente ha richiesto il mancato riconoscimento del suddetto obbligo precisando che la moglie ha sempre lavorato nel corso della vita matrimoniale e che allo stato svolge diverse attivita lavorative. Tanto premesso, si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non e in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialita economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilita economiche dei coniugi. In definitiva, cio comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovra appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrera procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilita di svolgimento di un'attivita lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Inoltre, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benche la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Inoltre, <Il giudice deve determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.>> (Cass. civ. 24/10/2022, n. 31348). Orbene, nel caso di specie, puo dirsi sussistente il diritto della ricorrente di ricevere dal coniuge una somma a titolo di mantenimento in virtu dei principi in precedenza enunciati, tenuto conto della sproporzione tra i redditi delle parti e della circostanza che il tenore di vita e stato garantito soprattutto dalle entrate del marito. In particolare, all'udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato di non lavorare e di essersi occupata della famiglia durante il matrimonio, di vivere con la madre da cui viene aiutata economicamente (cfr. verbale di udienza del 08.02.2022); inoltre dall'istruttoria compiuta, in particolare dall'escussione dei testimoni e dall'interrogatorio formale della ricorrente, e emerso che quest'ultima svolge l'attivita di assistenza ad una signora anziana con una retribuzione mensile di circa € 230,00/240,00 al mese (cfr. interrogatorio formale) ma i testi escussi non hanno confermato quanto dedotto dal marito in merito allo svolgimento di altri lavori, quale quello di addetta alle pulizie o di estetista (cfr. dichiarazioni testimoniali). Per cio che concerne, le condizioni economiche reddituali delle parti, si rileva che la ricorrente ha documentato l'attivita di lavoro domestico, mentre il resistente, di professione medico da poco in pensione, ha percepito un reddito imponibile di circa € 36.500,00 nell'anno 2021e di € 19.600,00 nell'anno 2023, documentando altresì di percepire una pensione di circa € 1.350,00 al mese (cfr. documentazione in atti). Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto del peggioramento delle condizioni economiche del resistente e dello svolgimento di attivita lavorativa da parte della ricorrente sia pure con reddito esiguo, il Tribunale ritiene equo disporre una riduzione della misura del mantenimento stabilita, prevedendo pertanto l'obbligo di di corrispondere, entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese, a a di € 200,00, oltre Parte_1 rivalutazione secondo gli indici mantenimento con decorrenza dalla presente pronuncia. Devono essere compiute le formalita previste dalla legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 [...] , e , nata a [...] il C.F._2 Parte_1
31.10.1969, C.F.: , che hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_1 civile in data 10 e di Bellosguardo (SA); b. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito avanzata dal resistente;
c. rigetta la domanda di mantenimento per il figlio avanzata dal Per_1 resistente;
d. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, a ma di € 200,00, oltre rivalutazione Parte_1 secondo gli i il suo mantenimento con decorrenza dalla presente pronuncia;
e. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bellosguardo (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 1998, Atto n. 6, Parte II, Serie A), Registro degli atti di matrimonio;
f. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 5 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi