Articolo 31 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 30Articolo 32
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31 dicembre 2019
Art. 31. Salvezza degli effetti 1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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