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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 473/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 473/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. LANCIANO GIANLUCA
e
, nato ad [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. LANCIANO GIANLUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 10/09/1994 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in CASTIGLIONE A CASAURIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 10/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed, essendo economicamente autosufficienti, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra e viceversa a titolo di mantenimento.
2. La casa coniugale sita in Spoltore alla Via Orfento n. 8, di proprietà di entrambi i ricorrenti per ½ ciascuno pro indiviso continuerà ad essere occupata dal sig.
[...]
il quale si impegna ad effettuare al più presto le volture a proprio CP_1
nome delle utenze a servizio di detta abitazione e si farà carico in via esclusiva dei costi di manutenzione ordinaria e delle spese condominiali.
3. La sig.ra lascerà la casa coniugale entro il 31 marzo 2025, Parte_1
prelevando i propri effetti personali e trasferirà la propria residenza in Villanova
(Pescara), Via A. Manzoni n. 14, presso un appartamento condotto in locazione a partire dal corrente mese di marzo (all. 8). Rimarranno tuttavia custoditi presso la casa coniugale i seguenti beni di proprietà esclusiva della sig.ra , che Parte_1 non possono essere prelevati nell'immediato: a) corredo custodito nel baule sito nel corridoio zona notte;
c) servizio piatti regalatole dalla nonna e regali di matrimonio vari custoditi nel mobile in sala;
d) gioielli vari custoditi nella cassaforte dell'appartamento; b) libri vari.
4. La nuda proprietà dell'appartamento sito in Spoltore (Pescara) alla Via Orfento n.
8 meglio identificato in catasto fabbricati del Comune di Spoltore al foglio 37, particella 455, subalterno 5, cat. A/2, Interno 3 Piano T-1, vani 9, mq 173, rendita €
pagina 3 di 5 627,50 e relativa pertinenza, garage in cat. cat. C/6, individuato al foglio 37, particella 455, subalterno 15, piano T, mq 17, verrà ceduta dai predetti ricorrenti e comproprietari e , i quali si riserveranno il diritto di Parte_1 Controparte_1
usufrutto vitalizio, in favore dei figli nata a [...] il 15 Controparte_2
novembre 1995, c.f. e nato a [...] il 27 C.F._1 CP_3
agosto 1999, c.f. , in esecuzione del presente accordo. C.F._2
5. Anche a seguito della cessione della nuda proprietà di detto appartamento in favore dei figli, il sig. rimarrà assegnatario dell'immobile e vi Controparte_1
continuerà a vivere sino a che non deciderà di trasferire altrove la propria residenza.
6. I coniugi si impegnano a recarsi presso un notaio di reciproca fiducia per la formalizzazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari come sopra previsti successivamente all'emananda sentenza di divorzio.
7. L'autovettura Skoda Fabia targata GM478EM in uso alla sig.ra ed Parte_1
alla stessa risultante intestata nella carta di circolazione è definitivamente assegnata alla predetta che ne diviene esclusiva proprietaria;
l'autovettura Toyota Corolla
Verso targata CF386NJ in uso al sig. ad allo stesso risultante Controparte_1
intestata nella carta di circolazione è definitivamente assegnata al predetto che ne diviene esclusivo proprietario.
8. I coniugi infine dichiarano che con l'attuazione delle sopra esposte condizioni avranno provveduto alla divisione dei beni caduti in comunione e che non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione discendenti dal rapporto coniugale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE A
CASAURIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che -
pagina 4 di 5 salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 473/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. LANCIANO GIANLUCA
e
, nato ad [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. LANCIANO GIANLUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 10/09/1994 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in CASTIGLIONE A CASAURIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 10/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed, essendo economicamente autosufficienti, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra e viceversa a titolo di mantenimento.
2. La casa coniugale sita in Spoltore alla Via Orfento n. 8, di proprietà di entrambi i ricorrenti per ½ ciascuno pro indiviso continuerà ad essere occupata dal sig.
[...]
il quale si impegna ad effettuare al più presto le volture a proprio CP_1
nome delle utenze a servizio di detta abitazione e si farà carico in via esclusiva dei costi di manutenzione ordinaria e delle spese condominiali.
3. La sig.ra lascerà la casa coniugale entro il 31 marzo 2025, Parte_1
prelevando i propri effetti personali e trasferirà la propria residenza in Villanova
(Pescara), Via A. Manzoni n. 14, presso un appartamento condotto in locazione a partire dal corrente mese di marzo (all. 8). Rimarranno tuttavia custoditi presso la casa coniugale i seguenti beni di proprietà esclusiva della sig.ra , che Parte_1 non possono essere prelevati nell'immediato: a) corredo custodito nel baule sito nel corridoio zona notte;
c) servizio piatti regalatole dalla nonna e regali di matrimonio vari custoditi nel mobile in sala;
d) gioielli vari custoditi nella cassaforte dell'appartamento; b) libri vari.
4. La nuda proprietà dell'appartamento sito in Spoltore (Pescara) alla Via Orfento n.
8 meglio identificato in catasto fabbricati del Comune di Spoltore al foglio 37, particella 455, subalterno 5, cat. A/2, Interno 3 Piano T-1, vani 9, mq 173, rendita €
pagina 3 di 5 627,50 e relativa pertinenza, garage in cat. cat. C/6, individuato al foglio 37, particella 455, subalterno 15, piano T, mq 17, verrà ceduta dai predetti ricorrenti e comproprietari e , i quali si riserveranno il diritto di Parte_1 Controparte_1
usufrutto vitalizio, in favore dei figli nata a [...] il 15 Controparte_2
novembre 1995, c.f. e nato a [...] il 27 C.F._1 CP_3
agosto 1999, c.f. , in esecuzione del presente accordo. C.F._2
5. Anche a seguito della cessione della nuda proprietà di detto appartamento in favore dei figli, il sig. rimarrà assegnatario dell'immobile e vi Controparte_1
continuerà a vivere sino a che non deciderà di trasferire altrove la propria residenza.
6. I coniugi si impegnano a recarsi presso un notaio di reciproca fiducia per la formalizzazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari come sopra previsti successivamente all'emananda sentenza di divorzio.
7. L'autovettura Skoda Fabia targata GM478EM in uso alla sig.ra ed Parte_1
alla stessa risultante intestata nella carta di circolazione è definitivamente assegnata alla predetta che ne diviene esclusiva proprietaria;
l'autovettura Toyota Corolla
Verso targata CF386NJ in uso al sig. ad allo stesso risultante Controparte_1
intestata nella carta di circolazione è definitivamente assegnata al predetto che ne diviene esclusivo proprietario.
8. I coniugi infine dichiarano che con l'attuazione delle sopra esposte condizioni avranno provveduto alla divisione dei beni caduti in comunione e che non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione discendenti dal rapporto coniugale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE A
CASAURIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che -
pagina 4 di 5 salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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