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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1044/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1 inizialmente rappresentato e difeso dall'Avv. ITALO LONGO, procuratore rinunciatario e resa sua dichiarazione sin dall'udienza del 6.2.2024, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla
VIA TERAMO, 7 – pec .info Email_1 Email_2 opponente contro n persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_2
n. rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI SENTO, domicilio eletto presso lo studio di P.IVA_2 questi in in Cricignano di Aversa alla via Borsellino, 1 - pec Email_3 opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte opposta - il rigetto dell'opposizione per cui si procede in quanto infondato in fatto ed in diritto, conferma del decreto ingiuntivo telematico n°40/2023 emesso l'11/01/2023, condanna della parte opponente al pagamento delle spese e compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali 15%.
Parte opponente formulava le conclusioni solo in atto introduttivo, devono intendersi queste come riferibili alla difesa opponente non spiegano il suo procuratore alcuna ulteriore difesa dopo l'udienza del 14.5.2024 in quanto rinunciatario - accertare e dichiarare, nullo, inefficace e, dunque, revocare, il decreto ingiuntivo telematico n. 40/2023 emesso l'11/01/2023 – 108/2023 R.G. per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e segg.; accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, ovvero, l'inefficacia della scrittura privata del 25/11/2020 azionata dalla opposta ed in accoglimento di tutte le eccezioni dispiegate conseguentemente, dichiarare l'inesistenza del credito azionato con revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 40/2023 emesso l'11/01/2023 – 108/2023 R.G.; in via meramente subordinata accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dalla alla Parte_1 per il titolo azionato con il decreto ingiuntivo telematico n. Parte_2 40/2023 emesso l'11/01/2023 – 108/2023 R.G. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 3 Il presente giudizio era azionato da per ottenere la revoca del Decreto ingiuntivo n. CP_1
40/2023 reso in data 11.1.2023 dal Tribunale di Pescara in favore della Controparte_2 per € 75.000,00, oltre interessi e spese e competenze di procedura monitoria.
Il credito intimato in pagamento si fondava su una scrittura privata sottoscritta tra parti in data
25.11.2020 con la quale da un lato la parte opposta, che era conduttrice di locali siti in Pescara alla via
Fabrizi numero 74/76 si obbligava a recedere anticipatamente dal contratto di locazione rinunziando all'indennità di avviamento e dall'altra parte la qui parte opponente, che subentrava in CP_1 detti locali, si obbligava, a sua volta, a versare alla la somma di euro Controparte_2
75.000, a titolo di indennità per la perdita di avviamento.
La poneva quale unico motivo di opposizione l'inesistenza del credito ingiunto in quanto CP_1 il documento su cui si fondava la ragione di credito portato nel procedimento monitorio non era stato dalla medesima sottoscritta ed in tal senso disconosceva formalmente la firma ivi riportata in quanto apocrifa.
Si costituiva la parte opposta, la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e formulava istanza di verificazione del documento disconosciuto, inoltre era a chiedere la concessione della provvisoria esecuzione al D.I.
In sede di prima udienza il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. e come richiesto dalle difese era ad assegnare i termini di cui all'art. 183 cpc, VI comma.
L'attività istruttoria si è espletata con la nomina di una ctu grafologica. Nelle more del giudizio il difensore della parte opponente rinunciava al proprio mandato e per tutto i prosieguo del giudizio non era nominato un altro avvocato a difesa del parte opponente.
A seguito del deposito della CTU era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, la sola difesa opposta precisava e conclusioni;
il giudice istruttore tratteneva la causa a decisione previa concessione di termini 190.
Dall'istruttoria condotta è emerso in modo evidente come l'opposizione è infondata e per l'effetto va confermato il D.I.
Va evidenziato come Il CTU, messo nell'impossibilità di acquisire i saggi grafici di comparazione per irreperibilità dello stesso (più volte contattato invano dal CTU), aveva cura di reperisce Persona_1 la documentazione integrativa di comparazione per la firma e questo presso la CCIAA di Pescara:
Il GTU all'esito dello studio affidato ha concluso per l'attribuibilità della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata contestata alla parte che l'ha disconosciuta.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente e che appariva fondante per la richiesta del revoca al D.I. non merita accoglimento in quanto la scrittura privata risulta sottoscritta dal legale rappresentante della parte opponente.
Sulla scorta di tale accertamento il credito intimato con il D.I. risulta certo ed esigibile in quanto fondato da una scrittura sottoscritta dalla parte e gli effetti del contratto sono validi ed efficaci. Dallo stesso assunto portato dalla difesa opponente a fondamento della spiegata opposizione si evince che le somme dovute e riportate in D.I. non sono state pagate, sic è acclarato l'inadempimento.
Deve essere evidenziato che la difesa opposta, solo, in sede di comparsa conclusionale avanza l'ulteriore domanda per lite temeraria nei riguardi della difesa opponente. In tal senso risulta tardivamente avanzata in quanto non si legge riportata in sede di udienza di precisazione del conclusioni (udienza che era svolta nelle forme della trattazione scritta;
la difesa opposta era a depositare ritualmente note scritte in data 20.01.2925. Si legge nelle note scritte solo un richiamo espresso alle conclusioni già articolate nella comparsa di costituzione e risposta;
manca dunque pagina 2 di 3 nell'ultimo atto processuale la formulazione di una domanda di lite temeraria, per l'effetto la stessa non può trovare alcun pronunciamento.
A norma dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e il costo della CTU viene posto in via definitiva a carico del parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara definitivamente pronunciando sul giudizio proposto così decide:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 40/2023;
2. condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Così deciso in Pescara, 30 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1044/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1 inizialmente rappresentato e difeso dall'Avv. ITALO LONGO, procuratore rinunciatario e resa sua dichiarazione sin dall'udienza del 6.2.2024, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla
VIA TERAMO, 7 – pec .info Email_1 Email_2 opponente contro n persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_2
n. rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI SENTO, domicilio eletto presso lo studio di P.IVA_2 questi in in Cricignano di Aversa alla via Borsellino, 1 - pec Email_3 opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte opposta - il rigetto dell'opposizione per cui si procede in quanto infondato in fatto ed in diritto, conferma del decreto ingiuntivo telematico n°40/2023 emesso l'11/01/2023, condanna della parte opponente al pagamento delle spese e compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali 15%.
Parte opponente formulava le conclusioni solo in atto introduttivo, devono intendersi queste come riferibili alla difesa opponente non spiegano il suo procuratore alcuna ulteriore difesa dopo l'udienza del 14.5.2024 in quanto rinunciatario - accertare e dichiarare, nullo, inefficace e, dunque, revocare, il decreto ingiuntivo telematico n. 40/2023 emesso l'11/01/2023 – 108/2023 R.G. per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e segg.; accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, ovvero, l'inefficacia della scrittura privata del 25/11/2020 azionata dalla opposta ed in accoglimento di tutte le eccezioni dispiegate conseguentemente, dichiarare l'inesistenza del credito azionato con revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 40/2023 emesso l'11/01/2023 – 108/2023 R.G.; in via meramente subordinata accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dalla alla Parte_1 per il titolo azionato con il decreto ingiuntivo telematico n. Parte_2 40/2023 emesso l'11/01/2023 – 108/2023 R.G. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 3 Il presente giudizio era azionato da per ottenere la revoca del Decreto ingiuntivo n. CP_1
40/2023 reso in data 11.1.2023 dal Tribunale di Pescara in favore della Controparte_2 per € 75.000,00, oltre interessi e spese e competenze di procedura monitoria.
Il credito intimato in pagamento si fondava su una scrittura privata sottoscritta tra parti in data
25.11.2020 con la quale da un lato la parte opposta, che era conduttrice di locali siti in Pescara alla via
Fabrizi numero 74/76 si obbligava a recedere anticipatamente dal contratto di locazione rinunziando all'indennità di avviamento e dall'altra parte la qui parte opponente, che subentrava in CP_1 detti locali, si obbligava, a sua volta, a versare alla la somma di euro Controparte_2
75.000, a titolo di indennità per la perdita di avviamento.
La poneva quale unico motivo di opposizione l'inesistenza del credito ingiunto in quanto CP_1 il documento su cui si fondava la ragione di credito portato nel procedimento monitorio non era stato dalla medesima sottoscritta ed in tal senso disconosceva formalmente la firma ivi riportata in quanto apocrifa.
Si costituiva la parte opposta, la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e formulava istanza di verificazione del documento disconosciuto, inoltre era a chiedere la concessione della provvisoria esecuzione al D.I.
In sede di prima udienza il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. e come richiesto dalle difese era ad assegnare i termini di cui all'art. 183 cpc, VI comma.
L'attività istruttoria si è espletata con la nomina di una ctu grafologica. Nelle more del giudizio il difensore della parte opponente rinunciava al proprio mandato e per tutto i prosieguo del giudizio non era nominato un altro avvocato a difesa del parte opponente.
A seguito del deposito della CTU era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, la sola difesa opposta precisava e conclusioni;
il giudice istruttore tratteneva la causa a decisione previa concessione di termini 190.
Dall'istruttoria condotta è emerso in modo evidente come l'opposizione è infondata e per l'effetto va confermato il D.I.
Va evidenziato come Il CTU, messo nell'impossibilità di acquisire i saggi grafici di comparazione per irreperibilità dello stesso (più volte contattato invano dal CTU), aveva cura di reperisce Persona_1 la documentazione integrativa di comparazione per la firma e questo presso la CCIAA di Pescara:
Il GTU all'esito dello studio affidato ha concluso per l'attribuibilità della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata contestata alla parte che l'ha disconosciuta.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente e che appariva fondante per la richiesta del revoca al D.I. non merita accoglimento in quanto la scrittura privata risulta sottoscritta dal legale rappresentante della parte opponente.
Sulla scorta di tale accertamento il credito intimato con il D.I. risulta certo ed esigibile in quanto fondato da una scrittura sottoscritta dalla parte e gli effetti del contratto sono validi ed efficaci. Dallo stesso assunto portato dalla difesa opponente a fondamento della spiegata opposizione si evince che le somme dovute e riportate in D.I. non sono state pagate, sic è acclarato l'inadempimento.
Deve essere evidenziato che la difesa opposta, solo, in sede di comparsa conclusionale avanza l'ulteriore domanda per lite temeraria nei riguardi della difesa opponente. In tal senso risulta tardivamente avanzata in quanto non si legge riportata in sede di udienza di precisazione del conclusioni (udienza che era svolta nelle forme della trattazione scritta;
la difesa opposta era a depositare ritualmente note scritte in data 20.01.2925. Si legge nelle note scritte solo un richiamo espresso alle conclusioni già articolate nella comparsa di costituzione e risposta;
manca dunque pagina 2 di 3 nell'ultimo atto processuale la formulazione di una domanda di lite temeraria, per l'effetto la stessa non può trovare alcun pronunciamento.
A norma dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e il costo della CTU viene posto in via definitiva a carico del parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara definitivamente pronunciando sul giudizio proposto così decide:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 40/2023;
2. condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Così deciso in Pescara, 30 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 3 di 3