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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 2373-6/2018 R.V.G.
il Giudice Tutelare, visti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29 maggio 2025, vista l'istanza del 25 marzo 2025 con la quale l'ads, dopo aver aggiornato il gt in merito all'attuale condizione di vita e sociale della beneficiaria, ha espresso il suo parere in merito alla sopravvenuta superfluità della odierna procedura;
sentiti l'amministratore di sostegno e l'interessata all'udienza del 29 maggio Testimone_1
2025; considerato in particolare che:
- l'ads ha riferito che la beneficiaria ha recuperato la capacità di gestire in maniera adeguata le proprie risorse, come dalla stessa confermato, attraverso una organizzazione consolidata (accredito di una determinata somma mensile su carta personale), predisposta da esso amministratore;
- il dott. medico psichiatra che la ha in cura, nel certificato datato 5 maggio 2025, riferisce Per_1 che la donna assume con regolarità la terapia farmacologica e che il quadro di malattia risulta sotto controllo clinico e farmacologico, concludendo con l'auspicio di un ritorno ad una maggiore autonomia;
- l'amministratore di sostegno nonché figlio della beneficiaria ha riferito che ella è adeguatamente supportata da lui e dal fratello, circostanza confermata dalla stessa interessata;
rilevato che: il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno ha quale conseguenza necessaria la limitazione della capacità di agire di un soggetto.
Detta limitazione della capacità di agire, pur posta a protezione del soggetto beneficiario, può essere disposta solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
Nel caso dell'amministrazione di sostegno, la norma di riferimento è l'art. 404 c.c..
La disposizione in parola stabilisce che è ammesso a beneficiare dell'amministrazione di sostegno solo la persona che:
- sia nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
- che lo sia per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica;
Al Giudice di merito è dunque rimesso un triplice accertamento:
- il primo concerne la sussistenza o meno di una infermità e/o di una menomazione;
- il secondo concerne la verifica di una effettiva impossibilità, anche parziale, della persona beneficiaria di attendere ai propri interessi;
- il terzo, concerne il riscontro di un nesso causale tra le circostanze sopradette (cfr. sul punto, chiarissima, Cass. Ord. 04.2.2014, n. 2364, Rel. Acierno). Nel caso di specie, la procedura veniva aperta su ricorso dell'ex marito e del figlio attuale ads, in una fase di ingravescenza della patologia psichiatrica e di seria difficoltà della donna a curare i propri interessi e gestire il proprio patrimonio (risultava aver contratto finanziamenti per destinare il denaro ottenuto per finalità non chiare ma senz'altro non congrue).
Ad oggi, le condizioni paiono mutate sia sotto il profilo medico (come certificato dallo psichiatra) sia sotto il profilo della autonomia nella gestione delle proprie risorse e della cura della propria persona;
inoltre, la donna è assistita da adeguata rete parentale, costituita dai due figli ormai entrambi maggiorenni, del tutto consci delle necessità assistenziali della madre a totalmente disponibili a supportarla.
Il permanere della odierna procedura si rivela ormai del tutto superflua.
In merito al rendiconto finale depositato dall'amministratore di sostegno in data 29 maggio 2025
(relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto regolarmente vistato), lo stesso non presenta irregolarità.
PTM
Il GT, visti gli atti e letto l'art. 413 ultimo comma c.c.,
APPROVA
Il rendiconto finale depositato dall'ads Controparte_1
DICHIARA
chiusa la procedura di ads nei confronti di , nata a [...] il [...]. Testimone_1
Si comunichi all'amministratore di sostegno e alla Procura della Repubblica.
Manda alla cancelleria per l'annotazione nell'apposito registro delle ads e per la comunicazione all'Ufficio Anagrafe del comune di residenza per l'annotazione della chiusura della procedura in margine all'atto di nascita.
Terni, 01/06/2025
Il giudice
(dott.ssa Luciana Nicolì)