Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
1 giugno 1983
1 giugno 1983
>
Versione
19 marzo 2004
19 marzo 2004
Art. 413.
(( (Revoca dell'amministrazione di sostegno). )) ((Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresi', anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinche' vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione))
(( (Revoca dell'amministrazione di sostegno). )) ((Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresi', anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinche' vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione))
Commentari • 64
- 1. Addebito della separazione per il coniuge che abbandona il tetto coniugaleRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 17 febbraio 2019 · 147.83678
[…] L'abbandono del tetto coniugale L'abbandono del tetto coniugale, domicilio della coppia, contravviene a uno dei doveri derivanti dal matrimonio indicati nell'art. 413 c.c. (il dovere di coabitazione). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 05/09/2022, n. 12950Provvedimento: […] della ammissibilità del ricorso, alla luce della previsione di cui all'art. 413 ult. co. c.c. secondo cui in pendenza dell'amministrazione di sostegno compete al Giudice […] Roma, non opponendosi alla sospensione del giudizio e riservandosi di dedurre nelle memorie conclusionali sulla questione sollevata in riferimento all'art. 413 c.c., […] mentre l'avvocato CP_2 ha insistito nella eccezione di incompetenza territoriale ed eventualmente nella istanza di sospensione e ha rilevato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art 413 c.c. per carenza di legittimazione ad agire. […] espressamente prevista dall'art. 413 ult. c.c.. […] Peraltro, oltre al dato testuale inequivoco dell'art. 413 u.c. c.c., […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- amministrazione di sostegno·
- sospensione giudizio·
- giudice tutelare·
- revoca amministrazione di sostegno·
- competenza territoriale·
- art. 413 c.c.·
- interdizione·
- tutela soggetto debole·
- giudizio di interdizione