CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N.140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 140/2023 promossa con ricorso in appello depositato in data 13 marzo 2023
da
n persona del procuratore sig. , giusto atto Notaio dott. Parte_1 Parte_2
P.IVA_ di Roma 20.6.2022, Rep. n. Racc. n. 16156, rappresentata e difesa dal Prof. Persona_1
Avv. Paolo Tosi e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Eliana Bertagnolli in Mestre (VE), Via
Castellana 87 P, int.2, come da procura allegata all'atto di appello e con domicilio digitale PEC:
Email_1 Email_2
-appellante-
contro
rappresentata ed assistita dagli avv.ti Daniele Biagini e Natascia Massarotti, Controparte_1
giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello e con domicilio digitale PEC:
Email_3 Email_4
- appellata- , in persona del Presidente p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino come da procura generale alle liti n. 37875/7131 del
22/3/2024, a rogito Notaio di Roma, elettivamente domiciliato ex lege nel proprio ufficio Per_2
dell'Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 VENEZIA, con domicilio digitale PEC: t;
Email_5
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 315/22 del Tribunale di Verona-sezione Lavoro, depositata il
13.9.2022 e non notificata.
In punto: altre ipotesi - risarcimento del danno da irregolarità contributiva
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia questa ecc.ma Corte d'Appello: nel merito, in riforma della sentenza n. 315/2022 del 13.9.2022 del Tribunale di Verona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, ammettere prova per testi su tutte le circostanze esposte in narrativa che si hanno come qui capitolate e precedute dall'espressione “vero che”. Si indicano quali testimoni, anche a prova contraria, i sig.ri e entrambi presso la Società CP_3 CP_4
appellante nonché la dott.sa presso Persona_3 CP_5
In ogni caso, con salvezza di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per parte appellata: “conclude affinché la Corte di Appello di Venezia voglia respingere il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza del
Giudice di primo grado, anche formulando diversa motivazione.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di questo e del precedente giudizio”.
Conclusioni per parte appellata : “La difesa dell si rimette alle determinazioni che CP_5 CP_2
codesta Ecc.ma Corte intenderà adottare in relazione a tutte le rivendicazioni pretese, con ogni conseguenza in punto contribuzione previdenziale;
spese come per legge”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.3.2023, ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
13.9.2022 del Tribunale di Verona, con cui il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso della sig.
accertando l'omissione contributiva di riguardo alla somma lorda di €28.759,11, dovuta CP_1 Pt_1
in base alla sentenza del Tribunale di Verona n. 296 del 2006, nonché, per il rapporto di lavoro in essere dal 25.7.2006, l'omissione contributiva parziale derivante dall'indebito abbattimento della base imponibile, mese per mese, in attuazione del piano di rientro di cui all'accordo del 7.10.2008, e condannando la convenuta al risarcimento del danno da irregolarità contributiva.
Con ricorso ex art.414 cpc, la sig. già dipendente di a tempo determinato, CP_1 Parte_1
esponeva di essere stata riammessa in servizio in data 25.7.2006 in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Verona n. 296/2006, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al primo contratto intercorso tra le parti, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e condanna della convenuta al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte con decorrenza 4.2.2005 (data di notifica del ricorso introduttivo). Esponeva altresì
che la società aveva effettivamente provveduto, in esecuzione della richiamata sentenza, a riammetterla in servizio dal 25.7.2006, liquidandole la somma netta di € 17.820,00, su un importo lordo equivalente a 28.759,11€, come risultante dal cedolino paga del settembre 2006. In data
7.10.2008 era intervenuto tra la lavoratrice e un accordo conciliativo stipulato in Parte_1
sede sindacale, con cui la ricorrente rinunciava “agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio” e, a seguito dell'accordo , aveva trattenuto le somme corrisposte nel Pt_1
periodo non lavorato con le modalità concordate nel piano di rateizzazione, portandole in diminuzione dell'imponibile previdenziale e fiscale. La sig. conveniva dunque in giudizio la società datrice CP_1
di lavoro e l' chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contributivo da parte della società CP_5
convenuta, consistente in primis nel mancato versamento delle quote contributive sul montante retributivo/contributivo di €28.759,11 e in secondo luogo nell'abbattimento dell'imponibile sul nuovo rapporto contrattuale, con condanna al versamento dei contributi previdenziali sugli importi e nella misura richiesta. La ricorrente chiedeva altresì, in relazione ai periodi in cui l'onere contributivo fosse risultato prescritto, la condanna di al risarcimento del danno ex art. 2116 Parte_1
c.c., finalizzato anche all'eventuale costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Parte_1
L' , costituitosi a sua volta ritualmente in giudizio, rilevava che qualora fosse risultata provata la CP_5
sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, la domanda di regolarizzazione della posizione assicurativo - previdenziale avrebbe potuto essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, della l. 335/95. L' chiedeva altresì il CP_2
rigetto della domanda di costituzione di rendita vitalizia, in quanto improponibile, inammissibile e comunque infondata.
Il Tribunale di Verona, ricostruita la vicenda in fatto in virtù di quanto risultante dalla documentazione in atti, ha accolto la domanda attorea, ritenendo innanzitutto che l'accordo transattivo del 7.10.2008 non abbia fatto venir meno nei confronti dell' la natura di retribuzione CP_5
imponibile delle somme versate. Il Giudice di prime cure, affermata la sussistenza dell'obbligo del versamento dei contributi relativamente anche al periodo non lavorato, stante l'accertata sussistenza del rapporto di lavoro, ha poi ritenuto comunque indimostrato il versamento in favore dell' dei CP_5
contributi relativi al periodo non lavorato dalla sig. di cui alla sentenza del 2006 relativamente CP_1
alla base imponibile retributiva lorda di €28.759,11 e, a fronte della maturata prescrizione quinquennale, ha condannato la società al risarcimento in forma generica del danno da omissione contributiva.
Quanto al secondo profilo di doglianza della ricorrente in punto “abbattimento” da parte di Pt_1
della base imponibile nelle buste paga del rapporto di lavoro di lavoro in essere ed emesse in esecuzione del piano di recupero, il Tribunale ha rilevato innanzitutto che il meccanismo di abbattimento della base retributiva imponibile ai fini retributivi era stato ammesso da , che aveva Pt_1
affermato di aver provveduto direttamente a diminuire gli imponibili previdenziali delle somme
CP_ restituite, anziché richiedere all' le restituzione dei contributi versati e non più dovuti in virtù del verbale di conciliazione. Il Giudice ha osservato che, scomputando dalla retribuzione mensile le rate del piano di recupero da un lato la società si era arricchita ingiustamente dell'importo lordo di quanto dovesse essere restituito dalla ricorrente, dall'altro aveva abbassato l'imponibile contributivo sicché
la quota contributiva calcolata in percentuale su di esso risultava essere inferiore a quanto dovuto per legge. In ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, riducendo contabilmente l'ammontare della base imponibile fiscale e previdenziale che avrebbe dovuto essere calcolata sul trattamento retributivo contrattualmente previsto senza alcuna riduzione, il Tribunale ha concluso sussistere una parziale omissione contributiva relativamente al periodo dicembre 2008 (data della prima trattenuta relativa alla maxi rata) – dicembre 2015 (data dell'ultima delle 60 rate decorrenti dal gennaio 2011) e, a fronte dell'intervenuta prescrizione, ha disposto la condanna generica di al Pt_1
risarcimento del danno da omissione contributiva.
propone appello avverso la sentenza, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza della Parte_1
statuizione relativa al danno pensionistico per omissione contributiva relativa al periodo non lavorato
(primo motivo). In particolare, contesta la sussistenza di un obbligo contributivo nel periodo Pt_1
non lavorato, stante la rinuncia della lavoratrice agli effetti della sentenza di riammissione in servizio del 2006. Rileva in ogni caso, ancorché la prima censura abbia carattere dirimente, che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provato il versamento dei contributi correlati all'esecuzione della sentenza del 2006, laddove viceversa si è trattato della mancata corretta contabilizzazione dei contributi già versati e poi annullati mediante il meccanismo compensativo/traslativo nel periodo lavorato, imputabile unicamente a problematiche tecnico/informatiche dei sistemi in uso ai due istituti tra i quali è avvenuto il processo di migrazione dei dati contributivi della lavoratrice (così come di molti altri colleghi ex IPOST).
Con il II motivo di appello, contesta la decisione del primo Giudice, che ha ritenuto sussistere Pt_1
un danno pensionistico per omissione contributiva anche per il periodo lavorato. Parte appellante rileva che il principio giurisprudenziale richiamato in sentenza, secondo cui, in caso di ripetizione di somme erogate indebitamente al lavoratore, il datore di lavoro non può richiedere più di quanto effettivamente percepito dal lavoratore, e quindi solo il netto dell'importo, non ha rilevanza nel caso di specie, posto che l'obbligo di restituzione è stato indicato in maniera specifica nell'accordo conciliativo del 7.10.2008. Il meccanismo di compensazione tra i contributi versati per il periodo non lavorato – erogati in conseguenza della sentenza del 2006 e non più dovuti in base all'accordo sindacale - e quelli dovuti per il periodo successivo lavorato, nonché la corrispondente riduzione dell'imponibile previdenziale, sono perfettamente legittimi in base al citato accordo sindacale e,
d'altra parte, non arrecano alcun danno né alla lavoratrice né all'Istituto sull'ammontare della contribuzione complessivamente spettante, dal momento che per gli importi dovuti e complessivamente corrisposti risultano comunque versati i relativi contributi. Poste sottolinea ulteriormente che la domanda di risarcimento del preteso danno pensionistico per omesso parziale versamento dei contributi sul periodo lavorato è inammissibile anche per l'ulteriore e dirimente ragione che il più volte citato accordo conciliativo, nel prevedere la restituzione di un importo lordo con detrazione dall'imponibile previdenziale, dà atto dell'esecuzione della sentenza e, quindi, del versamento dei contributi sul periodo non lavorato. Ogni questione concernente i presupposti dell'accordo (versamento dei contributi su periodo non lavorato) e il suo oggetto (restituzione di importo lordo con decurtazione di imponibile previdenziale del periodo lavorato) sarebbe divenuta inoppugnabile in virtù dell'accordo medesimo e relative rinunce.
Parte appellata, costituendosi ritualmente, contesta radicalmente le affermazioni di , rilevando Pt_1
quanto al I motivo di appello: - che il carico contributivo doveva essere versato alla data del settembre
2006 nelle casse dell'IPOST, non potendo le parti introdurre una diversa disciplina pattizia a fronte della riserva normativa esclusiva a favore dell' ; - che la disponibilità degli importi contributivi CP_5
non può discendere da una sentenza solo rinunciata e non riformata;
- che la giurisprudenza citata da parte appellante fa riferimento al diverso contenzioso instaurato da alcuni lavoratori di Pt_1
finalizzato al recupero della differenza tra importi lordi e importi netti, laddove nel caso di specie la lavoratrice chiede solo la regolarizzazione della propria posizione contributiva presso;
- che la CP_5
posizione della società è del tutto contraddittoria posto che da un lato difende e contesta che i contributi sarebbero stati correttamente versati e verrebbero traslati sul successivo rapporto contrattuale, costituitosi per l'accordo, dall'altro lato difende e contesta che tali contributi siano stati rinunciati e/o annullati, in considerazione dell'accordo sottoscritto. Quanto al II motivo di appello,
con riferimento alla condotta di di compensazione e/o traslazione dei contributi da un periodo Pt_1
contrattuale ad un altro, parte appellata rileva: - che i contributi riferibili alle retribuzioni, in esecuzione della sentenza n. 296/2006 del Tribunale di Verona, non sono in realtà mai stati versati,
come accertato dal Tribunale nella sentenza impugnata;
- che comunque la traslazione dei contributi da parte del datore di lavoro è illecita, posto che la società avrebbe dovuto recuperare i contributi versati e asseritamente non dovuti chiedendone la restituzione all' e non procedere CP_5
autonomamente ad abbattere l'imponibile; - che sussiste pertanto l'omissione contributiva, con diritto della parte a svolgere un'azione risarcitoria, rispetto alla quale l'accordo del 7.10.2008 non è affatto limitativo. Parte appellata chiede pertanto l'integrale conferma della decisione di primo grado.
Si è costituito anche , rilevando in primis che non muove alla sentenza impugnata alcuna CP_5 Pt_1
censura con riferimento alle domande svolte dall' e riportando in ogni caso Controparte_6
testualmente le motivazioni della sentenza di primo grado.
La causa è stata discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' necessaria una breve ricostruzione dei passaggi in fatto rilevanti ai fini del decidere.
La sig. ha ottenuto nel 2006 una pronuncia del Tribunale di Verona (v. doc. 2 ricorso ex art. CP_1
414 cpc), che aveva accertato, in forza della normativa ratione temporis applicabile, l'illegittimità del termine apposto al primo contratto a termine del 22.7.2002 e dichiarato che la ricorrente doveva considerarsi assunta a tempo indeterminato dalla predetta data;
aveva condannato quindi la CP_7
convenuta al ripristino del rapporto e al pagamento con decorrenza 4.2.2005 (data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, considerata quale offerta della prestazione lavorativa) delle retribuzioni non corrisposte. La società, in esecuzione della sentenza, aveva riammesso in servizio la ricorrente dal 25.7.2006 e liquidato a favore della stessa la somma netta di € 17.820,00, su un importo lordo equivalente a 28.759,11€, in relazione al periodo “non lavorato” dal 4.2.2005 al 25.7.2006.
In data 7.10.2008 interveniva tra la ricorrente e un accordo conciliativo stipulato Parte_1
in sede sindacale, in cui la sig. rinunciava “agli effetti giuridici ed economici della sentenza CP_1
di riammissione in servizio” e nel contempo la società dichiarava di procedere all'assunzione della
Signora con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di Controparte_1
sottoscrizione del verbale e anzianità convenzionale, valida agli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa del servizio avvenuta in data 25.7.2006. In ordine all'intervenuta ottemperanza della sentenza, con la stipula dell'accordo la ricorrente si obbligava “a restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro 28.759,11(…), secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società”
(punto 13 accordo, doc. 1 ricorso ex art.414). I contraenti stabilivano inoltre che la convenzione costituisse “accordo transattivo, generale e novativo (art. 1965 c.c.) fra le parti, le quali null'altro hanno reciprocamente a pretendere salvo quanto previsto nel presente accordo” (punto 14 pgf. 3).
Orbene, la sentenza di primo grado ha riconosciuto, per il periodo non lavorato dal 4.2.2005 al
25.7.2006, un danno pensionistico, con conseguente condanna generica di al risarcimento per Pt_1
irregolarità contributiva, muovendo dal presupposto che “la transazione intervenuta tra il datore di lavoro ed il lavoratore e relativa alle obbligazioni retributive gravanti sulla parte datoriale è
inopponibile all'ente previdenziale”, per cui “non può ritenersi che l'accordo de quo abbia fatto venir meno, nei confronti dell' , la natura di retribuzione imponibile delle somme versate al CP_5
lavoratore”, e “dunque, ritenuto sussistente l'obbligo del versamento dei contributi relativamente anche al periodo non lavorato, stante l'accertata sussistenza del rapporto di lavoro”. Così accertato l'obbligo contributivo in capo a , il Tribunale ha poi ritenuto non provato il versamento dei Pt_1
contributi.
L'appello sul punto è fondato. Questo Collegio non dubita della validità del principio più volte espresso dalla S.C., secondo cui la transazione intervenuta tra il datore di lavoro ed il lavoratore e relativa alle obbligazioni retributive gravanti sulla parte datoriale è inopponibile all' , stante la nozione di retribuzione Controparte_6
imponibile di cui all'art. 12, I. n. 153/1969, che deve correlarsi a tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi siano concretamente adempiuti o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (Cass. n. 2642 del 2014).
Ed infatti si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 17495 del 28.7.2009) che “se le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma del contratto di transazione”, in ogni caso, “rimanendo l'obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l' può azionare il credito CP_5
contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore”.
Ma non è questa l'ipotesi di specie. Con la transazione del 7.10.2008, la lavoratrice ha rinunciato alla sentenza n. 296/2006 con cui il Tribunale di Verona aveva convertito il rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato ed aveva condannato la società convenuta al ripristino del rapporto e al pagamento con decorrenza 4.2.2005 delle retribuzioni non corrisposte. La rinuncia alla sentenza determina necessariamente il venir meno di qualsivoglia diritto retributivo della lavoratrice, stante la pacifica inesistenza del rapporto di lavoro sino alla riammissione in servizio del 25.7.2006. Non si dubita che la estraneità della transazione tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discenda dal principio per cui, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto, come correttamente evidenziato anche nell'impugnata sentenza,
l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò
che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere". Né si dubita che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgano con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma siano del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (v. Cass. n. 27933/2017). Nel caso di specie peraltro, proprio a seguito della rinuncia alla sentenza, non è dovuta la retribuzione né per legge né per contratto, perché la sig. non ha posto in essere alcuna attività lavorativa e d'altro CP_1
canto non vi è un obbligo da parte di di corrispondere le retribuzioni per i periodi non lavorati, Pt_1
avendo la lavoratrice rinunciato alla pronuncia giudiziale che convertiva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pagamento delle retribuzioni per il periodo non lavorato dal 4.2.2005. In mancanza dell'accertamento giudiziale, a cui la ha rinunciato, non può ritenersi sussistente il rapporto CP_1
lavorativo nel periodo non lavorato.
L'ipotesi a cui fa riferimento parte appellata è ben diversa, trattandosi di rinuncia a diritti retributivi,
pur in costanza di rapporto di lavoro. Non è così nel caso sottoposto al vaglio della Corte, in cui - si ribadisce - non si è instaurato alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di conversione del contratto a termine, per avere l'interessata rinunciato con l'accordo sindacale agli effetti giuridici ed economici della sentenza del 2006.
All'insussistenza dell'obbligo retributivo nel periodo non lavorato consegue de plano che la società
non era tenuta al versamento di alcuna contribuzione. Il I motivo di appello è pertanto fondato.
*
Con il II motivo di appello la sentenza viene censurata laddove, con riferimento al successivo periodo lavorato, ha ritenuto che a seguito dell'accordo transattivo si sarebbe posto in essere “un meccanismo di compensazione tra le parti totalmente improprio”, riducendo contabilmente l'ammontare della base imponibile fiscale e previdenziale che avrebbe dovuto essere calcolata sul trattamento retributivo contrattualmente previsto senza alcuna decurtazione. Ne deriverebbe “una parziale omissione contributiva” (sent. p. 11-12). In particolare, il primo Giudice ha ritenuto che “scomputando dalla retribuzione mensile le rate del piano di recupero … da un lato, come già sottolineato, la società si è arricchita ingiustamente dell'importo lordo di quanto dovesse essere restituito dalla ricorrente,
dall'altro ha abbassato l'imponibile contributivo … sicché la quota contributiva calcolata in percentuale su di esso risulta essere inferiore a quanto dovuto per legge. Un tale meccanismo comporta un maggior netto erogato mensilmente alla ricorrente, ma un minor carico contributivo versato dalla società per suo conto”.
Si rileva che, benché la sentenza di primo grado effettui un esplicito riferimento ad un preteso indebito arricchimento della società, che avrebbe trattenuto il lordo anziché quanto percepito al netto dalla lavoratrice, la questione non è oggetto della presente vertenza. Come espressamente esplicitato nella memoria di costituzione in appello, la lavoratrice “non sta chiedendo alcuna restituzione di somme alla società” (v. pag. 4 memoria), laddove viceversa insiste solo sulla regolarizzazione della posizione contributiva. Il contenzioso, richiamato da , relativo al recupero da parte di alcuni Pt_1
lavoratori della differenza tra importi lordi e netti, conclusosi con pronunce favorevoli alla società,
non rileva nel caso di specie, in cui la chiede solo la regolarizzazione contributiva. E' allora CP_1
necessario appurare se il meccanismo di “compensazione”, pacificamente utilizzato da , sia o Pt_1
meno legittimo.
La società rileva che il meccanismo compensativo censurato dal Tribunale è in realtà previsto proprio dall'accordo transattivo, in cui:
- le parti hanno concordato nel dare atto dell'esecuzione della sentenza circa l'avvenuto versamento dei contributi sulle retribuzioni maturate nel periodo non lavorato;
- nel prevedere la restituzione rateizzata dell'importo lordo già erogato alla lavoratrice, è stato prevista la detrazione degli importi via via restituiti dalle retribuzioni dovute per il periodo lavorato con relativo inserimento nelle buste paga e corrispondente detrazione dall'imponibile previdenziale (e fiscale);
- nel prevedere detta restituzione rateizzata dell'importo lordo e relativa detrazione dall'imponibile previdenziale, le parti hanno concordato la compensazione tra i contributi già versati dalla società sull'importo erogato in esecuzione della sentenza – importo e contributi non più dovuti alla luce della rinuncia agli effetti della sentenza – e quelli dovuti per il periodo successivo all'accordo.
Osserva il Collegio che l'accordo transattivo tra la lavoratrice e non è opponibile all' (v. Pt_1 CP_5
per tutte Cass. 8662/2019), non potendo intervenire in materia non disponibile, quale per l'appunto
CP_ quella previdenziale. La riserva di legge a favore dell' previdenziale, contenuta nell'art. 12 L. n.
153/1969, per cui la retribuzione imponibile deve correlarsi a tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, non consente di attribuire alcuna valenza alle clausole contrattuali sul punto. Parte appellante rileva che il meccanismo contemplato non creerebbe alcun danno alla ricorrente, perché in realtà consentirebbe semplicemente di recuperare i contributi già versati in esecuzione della sentenza – e, si deve aggiungere, effettivamente non dovuti – contabilizzandoli sul periodo lavorato oggetto di piano di rientro. In sostanza, anziché richiedere all' la Pt_1 CP_5
restituzione dei contributi versati e non più dovuti in forza del verbale di conciliazione, avrebbe provveduto direttamente a diminuire gli imponibili previdenziali delle somme restituite. Ad avviso del Collegio, la prospettazione di non è supportata dagli atti di causa. I contributi asseritamente Pt_1
versati per il periodo non lavorato non sono stati reperiti, forse per un errore nella migrazione dall'IPOST o forse per non meglio identificati problemi tecnici. E di tanto è consapevole anche , Pt_1
che sottolinea che una volta fatto l'allineamento si avrà evidenza (si aggiunge, forse in un prossimo futuro) di un ammontare contributivo relativo agli anni lavorati oggetto di decurtazione pari all'ammontare contributivo effettivamente dovuto per lo stesso periodo. Allo stato però non c'è
evidenza che i contributi per il periodo non lavorato siano stati versati e la migrazione dei contributi nel periodo lavorato è del tutto ingiustificata, così come ingiustificato è l'abbattimento della base imponibile. Deve solo ulteriormente precisarsi che l'onere di provare l'avvenuto pagamento grava interamente sulla parte datoriale, in quanto diretta responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. A prescindere dunque dalla legittimità o meno del meccanismo di compensazione utilizzato da , in ogni caso non risulta provato che siano stati versati i contributi Pt_1
per il periodo non lavorato, per cui comunque non può essere effettuata alcuna compensazione. All'omissione contributiva consegue la condanna di al risarcimento del danno da irregolarità Pt_1
contributiva, non essendo contestata l'intervenuta prescrizione dei contributi. L'appello sotto questo profilo non è fondato.
Le spese di lite del doppio grado, stante la tipologia e complessità delle questioni sottese alla decisione, nonché la soccombenza reciproca, devono essere compensate per metà e per la restante parte sono poste a carico della società , parzialmente soccombente, e si liquidano in Parte_1
dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, considerata la natura, il valore della causa e l'attività difensiva svolta. Sono interamente da compensarsi le spese con . CP_5
PQM
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza appellata,
rigetta la domanda attorea volta ad ottenere la condanna di al risarcimento del danno da Pt_1
irregolarità contributiva con riferimento al periodo non lavorato dal 4.2.2005 al 24.7.2006; accerta l'omissione contributiva parziale derivante dall'indebito abbattimento della base imponibile esclusivamente per il rapporto di lavoro in essere dal 25.7.2006 e per l'effetto condanna al Pt_1
risarcimento del danno da irregolarità contributiva in favore della sig. oltre interessi dalla CP_1
domanda al saldo.
Compensa le spese tra la ricorrente sig. e di entrambi i gradi del giudizio in CP_1 Parte_1
ragione di 1/2, ponendo a carico di la restante quota che liquida per il primo grado in Parte_1
Euro 2.262,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa e per il presente grado in Euro 2.118,00,
oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa. Compensa integralmente le spese con . CP_5
Venezia, 15.5.2025
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 140/2023 promossa con ricorso in appello depositato in data 13 marzo 2023
da
n persona del procuratore sig. , giusto atto Notaio dott. Parte_1 Parte_2
P.IVA_ di Roma 20.6.2022, Rep. n. Racc. n. 16156, rappresentata e difesa dal Prof. Persona_1
Avv. Paolo Tosi e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Eliana Bertagnolli in Mestre (VE), Via
Castellana 87 P, int.2, come da procura allegata all'atto di appello e con domicilio digitale PEC:
Email_1 Email_2
-appellante-
contro
rappresentata ed assistita dagli avv.ti Daniele Biagini e Natascia Massarotti, Controparte_1
giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello e con domicilio digitale PEC:
Email_3 Email_4
- appellata- , in persona del Presidente p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino come da procura generale alle liti n. 37875/7131 del
22/3/2024, a rogito Notaio di Roma, elettivamente domiciliato ex lege nel proprio ufficio Per_2
dell'Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 VENEZIA, con domicilio digitale PEC: t;
Email_5
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 315/22 del Tribunale di Verona-sezione Lavoro, depositata il
13.9.2022 e non notificata.
In punto: altre ipotesi - risarcimento del danno da irregolarità contributiva
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia questa ecc.ma Corte d'Appello: nel merito, in riforma della sentenza n. 315/2022 del 13.9.2022 del Tribunale di Verona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, ammettere prova per testi su tutte le circostanze esposte in narrativa che si hanno come qui capitolate e precedute dall'espressione “vero che”. Si indicano quali testimoni, anche a prova contraria, i sig.ri e entrambi presso la Società CP_3 CP_4
appellante nonché la dott.sa presso Persona_3 CP_5
In ogni caso, con salvezza di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per parte appellata: “conclude affinché la Corte di Appello di Venezia voglia respingere il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza del
Giudice di primo grado, anche formulando diversa motivazione.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di questo e del precedente giudizio”.
Conclusioni per parte appellata : “La difesa dell si rimette alle determinazioni che CP_5 CP_2
codesta Ecc.ma Corte intenderà adottare in relazione a tutte le rivendicazioni pretese, con ogni conseguenza in punto contribuzione previdenziale;
spese come per legge”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.3.2023, ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
13.9.2022 del Tribunale di Verona, con cui il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso della sig.
accertando l'omissione contributiva di riguardo alla somma lorda di €28.759,11, dovuta CP_1 Pt_1
in base alla sentenza del Tribunale di Verona n. 296 del 2006, nonché, per il rapporto di lavoro in essere dal 25.7.2006, l'omissione contributiva parziale derivante dall'indebito abbattimento della base imponibile, mese per mese, in attuazione del piano di rientro di cui all'accordo del 7.10.2008, e condannando la convenuta al risarcimento del danno da irregolarità contributiva.
Con ricorso ex art.414 cpc, la sig. già dipendente di a tempo determinato, CP_1 Parte_1
esponeva di essere stata riammessa in servizio in data 25.7.2006 in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Verona n. 296/2006, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al primo contratto intercorso tra le parti, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e condanna della convenuta al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte con decorrenza 4.2.2005 (data di notifica del ricorso introduttivo). Esponeva altresì
che la società aveva effettivamente provveduto, in esecuzione della richiamata sentenza, a riammetterla in servizio dal 25.7.2006, liquidandole la somma netta di € 17.820,00, su un importo lordo equivalente a 28.759,11€, come risultante dal cedolino paga del settembre 2006. In data
7.10.2008 era intervenuto tra la lavoratrice e un accordo conciliativo stipulato in Parte_1
sede sindacale, con cui la ricorrente rinunciava “agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio” e, a seguito dell'accordo , aveva trattenuto le somme corrisposte nel Pt_1
periodo non lavorato con le modalità concordate nel piano di rateizzazione, portandole in diminuzione dell'imponibile previdenziale e fiscale. La sig. conveniva dunque in giudizio la società datrice CP_1
di lavoro e l' chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contributivo da parte della società CP_5
convenuta, consistente in primis nel mancato versamento delle quote contributive sul montante retributivo/contributivo di €28.759,11 e in secondo luogo nell'abbattimento dell'imponibile sul nuovo rapporto contrattuale, con condanna al versamento dei contributi previdenziali sugli importi e nella misura richiesta. La ricorrente chiedeva altresì, in relazione ai periodi in cui l'onere contributivo fosse risultato prescritto, la condanna di al risarcimento del danno ex art. 2116 Parte_1
c.c., finalizzato anche all'eventuale costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Parte_1
L' , costituitosi a sua volta ritualmente in giudizio, rilevava che qualora fosse risultata provata la CP_5
sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, la domanda di regolarizzazione della posizione assicurativo - previdenziale avrebbe potuto essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, della l. 335/95. L' chiedeva altresì il CP_2
rigetto della domanda di costituzione di rendita vitalizia, in quanto improponibile, inammissibile e comunque infondata.
Il Tribunale di Verona, ricostruita la vicenda in fatto in virtù di quanto risultante dalla documentazione in atti, ha accolto la domanda attorea, ritenendo innanzitutto che l'accordo transattivo del 7.10.2008 non abbia fatto venir meno nei confronti dell' la natura di retribuzione CP_5
imponibile delle somme versate. Il Giudice di prime cure, affermata la sussistenza dell'obbligo del versamento dei contributi relativamente anche al periodo non lavorato, stante l'accertata sussistenza del rapporto di lavoro, ha poi ritenuto comunque indimostrato il versamento in favore dell' dei CP_5
contributi relativi al periodo non lavorato dalla sig. di cui alla sentenza del 2006 relativamente CP_1
alla base imponibile retributiva lorda di €28.759,11 e, a fronte della maturata prescrizione quinquennale, ha condannato la società al risarcimento in forma generica del danno da omissione contributiva.
Quanto al secondo profilo di doglianza della ricorrente in punto “abbattimento” da parte di Pt_1
della base imponibile nelle buste paga del rapporto di lavoro di lavoro in essere ed emesse in esecuzione del piano di recupero, il Tribunale ha rilevato innanzitutto che il meccanismo di abbattimento della base retributiva imponibile ai fini retributivi era stato ammesso da , che aveva Pt_1
affermato di aver provveduto direttamente a diminuire gli imponibili previdenziali delle somme
CP_ restituite, anziché richiedere all' le restituzione dei contributi versati e non più dovuti in virtù del verbale di conciliazione. Il Giudice ha osservato che, scomputando dalla retribuzione mensile le rate del piano di recupero da un lato la società si era arricchita ingiustamente dell'importo lordo di quanto dovesse essere restituito dalla ricorrente, dall'altro aveva abbassato l'imponibile contributivo sicché
la quota contributiva calcolata in percentuale su di esso risultava essere inferiore a quanto dovuto per legge. In ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, riducendo contabilmente l'ammontare della base imponibile fiscale e previdenziale che avrebbe dovuto essere calcolata sul trattamento retributivo contrattualmente previsto senza alcuna riduzione, il Tribunale ha concluso sussistere una parziale omissione contributiva relativamente al periodo dicembre 2008 (data della prima trattenuta relativa alla maxi rata) – dicembre 2015 (data dell'ultima delle 60 rate decorrenti dal gennaio 2011) e, a fronte dell'intervenuta prescrizione, ha disposto la condanna generica di al Pt_1
risarcimento del danno da omissione contributiva.
propone appello avverso la sentenza, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza della Parte_1
statuizione relativa al danno pensionistico per omissione contributiva relativa al periodo non lavorato
(primo motivo). In particolare, contesta la sussistenza di un obbligo contributivo nel periodo Pt_1
non lavorato, stante la rinuncia della lavoratrice agli effetti della sentenza di riammissione in servizio del 2006. Rileva in ogni caso, ancorché la prima censura abbia carattere dirimente, che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provato il versamento dei contributi correlati all'esecuzione della sentenza del 2006, laddove viceversa si è trattato della mancata corretta contabilizzazione dei contributi già versati e poi annullati mediante il meccanismo compensativo/traslativo nel periodo lavorato, imputabile unicamente a problematiche tecnico/informatiche dei sistemi in uso ai due istituti tra i quali è avvenuto il processo di migrazione dei dati contributivi della lavoratrice (così come di molti altri colleghi ex IPOST).
Con il II motivo di appello, contesta la decisione del primo Giudice, che ha ritenuto sussistere Pt_1
un danno pensionistico per omissione contributiva anche per il periodo lavorato. Parte appellante rileva che il principio giurisprudenziale richiamato in sentenza, secondo cui, in caso di ripetizione di somme erogate indebitamente al lavoratore, il datore di lavoro non può richiedere più di quanto effettivamente percepito dal lavoratore, e quindi solo il netto dell'importo, non ha rilevanza nel caso di specie, posto che l'obbligo di restituzione è stato indicato in maniera specifica nell'accordo conciliativo del 7.10.2008. Il meccanismo di compensazione tra i contributi versati per il periodo non lavorato – erogati in conseguenza della sentenza del 2006 e non più dovuti in base all'accordo sindacale - e quelli dovuti per il periodo successivo lavorato, nonché la corrispondente riduzione dell'imponibile previdenziale, sono perfettamente legittimi in base al citato accordo sindacale e,
d'altra parte, non arrecano alcun danno né alla lavoratrice né all'Istituto sull'ammontare della contribuzione complessivamente spettante, dal momento che per gli importi dovuti e complessivamente corrisposti risultano comunque versati i relativi contributi. Poste sottolinea ulteriormente che la domanda di risarcimento del preteso danno pensionistico per omesso parziale versamento dei contributi sul periodo lavorato è inammissibile anche per l'ulteriore e dirimente ragione che il più volte citato accordo conciliativo, nel prevedere la restituzione di un importo lordo con detrazione dall'imponibile previdenziale, dà atto dell'esecuzione della sentenza e, quindi, del versamento dei contributi sul periodo non lavorato. Ogni questione concernente i presupposti dell'accordo (versamento dei contributi su periodo non lavorato) e il suo oggetto (restituzione di importo lordo con decurtazione di imponibile previdenziale del periodo lavorato) sarebbe divenuta inoppugnabile in virtù dell'accordo medesimo e relative rinunce.
Parte appellata, costituendosi ritualmente, contesta radicalmente le affermazioni di , rilevando Pt_1
quanto al I motivo di appello: - che il carico contributivo doveva essere versato alla data del settembre
2006 nelle casse dell'IPOST, non potendo le parti introdurre una diversa disciplina pattizia a fronte della riserva normativa esclusiva a favore dell' ; - che la disponibilità degli importi contributivi CP_5
non può discendere da una sentenza solo rinunciata e non riformata;
- che la giurisprudenza citata da parte appellante fa riferimento al diverso contenzioso instaurato da alcuni lavoratori di Pt_1
finalizzato al recupero della differenza tra importi lordi e importi netti, laddove nel caso di specie la lavoratrice chiede solo la regolarizzazione della propria posizione contributiva presso;
- che la CP_5
posizione della società è del tutto contraddittoria posto che da un lato difende e contesta che i contributi sarebbero stati correttamente versati e verrebbero traslati sul successivo rapporto contrattuale, costituitosi per l'accordo, dall'altro lato difende e contesta che tali contributi siano stati rinunciati e/o annullati, in considerazione dell'accordo sottoscritto. Quanto al II motivo di appello,
con riferimento alla condotta di di compensazione e/o traslazione dei contributi da un periodo Pt_1
contrattuale ad un altro, parte appellata rileva: - che i contributi riferibili alle retribuzioni, in esecuzione della sentenza n. 296/2006 del Tribunale di Verona, non sono in realtà mai stati versati,
come accertato dal Tribunale nella sentenza impugnata;
- che comunque la traslazione dei contributi da parte del datore di lavoro è illecita, posto che la società avrebbe dovuto recuperare i contributi versati e asseritamente non dovuti chiedendone la restituzione all' e non procedere CP_5
autonomamente ad abbattere l'imponibile; - che sussiste pertanto l'omissione contributiva, con diritto della parte a svolgere un'azione risarcitoria, rispetto alla quale l'accordo del 7.10.2008 non è affatto limitativo. Parte appellata chiede pertanto l'integrale conferma della decisione di primo grado.
Si è costituito anche , rilevando in primis che non muove alla sentenza impugnata alcuna CP_5 Pt_1
censura con riferimento alle domande svolte dall' e riportando in ogni caso Controparte_6
testualmente le motivazioni della sentenza di primo grado.
La causa è stata discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' necessaria una breve ricostruzione dei passaggi in fatto rilevanti ai fini del decidere.
La sig. ha ottenuto nel 2006 una pronuncia del Tribunale di Verona (v. doc. 2 ricorso ex art. CP_1
414 cpc), che aveva accertato, in forza della normativa ratione temporis applicabile, l'illegittimità del termine apposto al primo contratto a termine del 22.7.2002 e dichiarato che la ricorrente doveva considerarsi assunta a tempo indeterminato dalla predetta data;
aveva condannato quindi la CP_7
convenuta al ripristino del rapporto e al pagamento con decorrenza 4.2.2005 (data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, considerata quale offerta della prestazione lavorativa) delle retribuzioni non corrisposte. La società, in esecuzione della sentenza, aveva riammesso in servizio la ricorrente dal 25.7.2006 e liquidato a favore della stessa la somma netta di € 17.820,00, su un importo lordo equivalente a 28.759,11€, in relazione al periodo “non lavorato” dal 4.2.2005 al 25.7.2006.
In data 7.10.2008 interveniva tra la ricorrente e un accordo conciliativo stipulato Parte_1
in sede sindacale, in cui la sig. rinunciava “agli effetti giuridici ed economici della sentenza CP_1
di riammissione in servizio” e nel contempo la società dichiarava di procedere all'assunzione della
Signora con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di Controparte_1
sottoscrizione del verbale e anzianità convenzionale, valida agli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa del servizio avvenuta in data 25.7.2006. In ordine all'intervenuta ottemperanza della sentenza, con la stipula dell'accordo la ricorrente si obbligava “a restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro 28.759,11(…), secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società”
(punto 13 accordo, doc. 1 ricorso ex art.414). I contraenti stabilivano inoltre che la convenzione costituisse “accordo transattivo, generale e novativo (art. 1965 c.c.) fra le parti, le quali null'altro hanno reciprocamente a pretendere salvo quanto previsto nel presente accordo” (punto 14 pgf. 3).
Orbene, la sentenza di primo grado ha riconosciuto, per il periodo non lavorato dal 4.2.2005 al
25.7.2006, un danno pensionistico, con conseguente condanna generica di al risarcimento per Pt_1
irregolarità contributiva, muovendo dal presupposto che “la transazione intervenuta tra il datore di lavoro ed il lavoratore e relativa alle obbligazioni retributive gravanti sulla parte datoriale è
inopponibile all'ente previdenziale”, per cui “non può ritenersi che l'accordo de quo abbia fatto venir meno, nei confronti dell' , la natura di retribuzione imponibile delle somme versate al CP_5
lavoratore”, e “dunque, ritenuto sussistente l'obbligo del versamento dei contributi relativamente anche al periodo non lavorato, stante l'accertata sussistenza del rapporto di lavoro”. Così accertato l'obbligo contributivo in capo a , il Tribunale ha poi ritenuto non provato il versamento dei Pt_1
contributi.
L'appello sul punto è fondato. Questo Collegio non dubita della validità del principio più volte espresso dalla S.C., secondo cui la transazione intervenuta tra il datore di lavoro ed il lavoratore e relativa alle obbligazioni retributive gravanti sulla parte datoriale è inopponibile all' , stante la nozione di retribuzione Controparte_6
imponibile di cui all'art. 12, I. n. 153/1969, che deve correlarsi a tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi siano concretamente adempiuti o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (Cass. n. 2642 del 2014).
Ed infatti si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 17495 del 28.7.2009) che “se le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma del contratto di transazione”, in ogni caso, “rimanendo l'obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l' può azionare il credito CP_5
contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore”.
Ma non è questa l'ipotesi di specie. Con la transazione del 7.10.2008, la lavoratrice ha rinunciato alla sentenza n. 296/2006 con cui il Tribunale di Verona aveva convertito il rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato ed aveva condannato la società convenuta al ripristino del rapporto e al pagamento con decorrenza 4.2.2005 delle retribuzioni non corrisposte. La rinuncia alla sentenza determina necessariamente il venir meno di qualsivoglia diritto retributivo della lavoratrice, stante la pacifica inesistenza del rapporto di lavoro sino alla riammissione in servizio del 25.7.2006. Non si dubita che la estraneità della transazione tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discenda dal principio per cui, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto, come correttamente evidenziato anche nell'impugnata sentenza,
l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò
che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere". Né si dubita che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgano con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma siano del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (v. Cass. n. 27933/2017). Nel caso di specie peraltro, proprio a seguito della rinuncia alla sentenza, non è dovuta la retribuzione né per legge né per contratto, perché la sig. non ha posto in essere alcuna attività lavorativa e d'altro CP_1
canto non vi è un obbligo da parte di di corrispondere le retribuzioni per i periodi non lavorati, Pt_1
avendo la lavoratrice rinunciato alla pronuncia giudiziale che convertiva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pagamento delle retribuzioni per il periodo non lavorato dal 4.2.2005. In mancanza dell'accertamento giudiziale, a cui la ha rinunciato, non può ritenersi sussistente il rapporto CP_1
lavorativo nel periodo non lavorato.
L'ipotesi a cui fa riferimento parte appellata è ben diversa, trattandosi di rinuncia a diritti retributivi,
pur in costanza di rapporto di lavoro. Non è così nel caso sottoposto al vaglio della Corte, in cui - si ribadisce - non si è instaurato alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di conversione del contratto a termine, per avere l'interessata rinunciato con l'accordo sindacale agli effetti giuridici ed economici della sentenza del 2006.
All'insussistenza dell'obbligo retributivo nel periodo non lavorato consegue de plano che la società
non era tenuta al versamento di alcuna contribuzione. Il I motivo di appello è pertanto fondato.
*
Con il II motivo di appello la sentenza viene censurata laddove, con riferimento al successivo periodo lavorato, ha ritenuto che a seguito dell'accordo transattivo si sarebbe posto in essere “un meccanismo di compensazione tra le parti totalmente improprio”, riducendo contabilmente l'ammontare della base imponibile fiscale e previdenziale che avrebbe dovuto essere calcolata sul trattamento retributivo contrattualmente previsto senza alcuna decurtazione. Ne deriverebbe “una parziale omissione contributiva” (sent. p. 11-12). In particolare, il primo Giudice ha ritenuto che “scomputando dalla retribuzione mensile le rate del piano di recupero … da un lato, come già sottolineato, la società si è arricchita ingiustamente dell'importo lordo di quanto dovesse essere restituito dalla ricorrente,
dall'altro ha abbassato l'imponibile contributivo … sicché la quota contributiva calcolata in percentuale su di esso risulta essere inferiore a quanto dovuto per legge. Un tale meccanismo comporta un maggior netto erogato mensilmente alla ricorrente, ma un minor carico contributivo versato dalla società per suo conto”.
Si rileva che, benché la sentenza di primo grado effettui un esplicito riferimento ad un preteso indebito arricchimento della società, che avrebbe trattenuto il lordo anziché quanto percepito al netto dalla lavoratrice, la questione non è oggetto della presente vertenza. Come espressamente esplicitato nella memoria di costituzione in appello, la lavoratrice “non sta chiedendo alcuna restituzione di somme alla società” (v. pag. 4 memoria), laddove viceversa insiste solo sulla regolarizzazione della posizione contributiva. Il contenzioso, richiamato da , relativo al recupero da parte di alcuni Pt_1
lavoratori della differenza tra importi lordi e netti, conclusosi con pronunce favorevoli alla società,
non rileva nel caso di specie, in cui la chiede solo la regolarizzazione contributiva. E' allora CP_1
necessario appurare se il meccanismo di “compensazione”, pacificamente utilizzato da , sia o Pt_1
meno legittimo.
La società rileva che il meccanismo compensativo censurato dal Tribunale è in realtà previsto proprio dall'accordo transattivo, in cui:
- le parti hanno concordato nel dare atto dell'esecuzione della sentenza circa l'avvenuto versamento dei contributi sulle retribuzioni maturate nel periodo non lavorato;
- nel prevedere la restituzione rateizzata dell'importo lordo già erogato alla lavoratrice, è stato prevista la detrazione degli importi via via restituiti dalle retribuzioni dovute per il periodo lavorato con relativo inserimento nelle buste paga e corrispondente detrazione dall'imponibile previdenziale (e fiscale);
- nel prevedere detta restituzione rateizzata dell'importo lordo e relativa detrazione dall'imponibile previdenziale, le parti hanno concordato la compensazione tra i contributi già versati dalla società sull'importo erogato in esecuzione della sentenza – importo e contributi non più dovuti alla luce della rinuncia agli effetti della sentenza – e quelli dovuti per il periodo successivo all'accordo.
Osserva il Collegio che l'accordo transattivo tra la lavoratrice e non è opponibile all' (v. Pt_1 CP_5
per tutte Cass. 8662/2019), non potendo intervenire in materia non disponibile, quale per l'appunto
CP_ quella previdenziale. La riserva di legge a favore dell' previdenziale, contenuta nell'art. 12 L. n.
153/1969, per cui la retribuzione imponibile deve correlarsi a tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, non consente di attribuire alcuna valenza alle clausole contrattuali sul punto. Parte appellante rileva che il meccanismo contemplato non creerebbe alcun danno alla ricorrente, perché in realtà consentirebbe semplicemente di recuperare i contributi già versati in esecuzione della sentenza – e, si deve aggiungere, effettivamente non dovuti – contabilizzandoli sul periodo lavorato oggetto di piano di rientro. In sostanza, anziché richiedere all' la Pt_1 CP_5
restituzione dei contributi versati e non più dovuti in forza del verbale di conciliazione, avrebbe provveduto direttamente a diminuire gli imponibili previdenziali delle somme restituite. Ad avviso del Collegio, la prospettazione di non è supportata dagli atti di causa. I contributi asseritamente Pt_1
versati per il periodo non lavorato non sono stati reperiti, forse per un errore nella migrazione dall'IPOST o forse per non meglio identificati problemi tecnici. E di tanto è consapevole anche , Pt_1
che sottolinea che una volta fatto l'allineamento si avrà evidenza (si aggiunge, forse in un prossimo futuro) di un ammontare contributivo relativo agli anni lavorati oggetto di decurtazione pari all'ammontare contributivo effettivamente dovuto per lo stesso periodo. Allo stato però non c'è
evidenza che i contributi per il periodo non lavorato siano stati versati e la migrazione dei contributi nel periodo lavorato è del tutto ingiustificata, così come ingiustificato è l'abbattimento della base imponibile. Deve solo ulteriormente precisarsi che l'onere di provare l'avvenuto pagamento grava interamente sulla parte datoriale, in quanto diretta responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. A prescindere dunque dalla legittimità o meno del meccanismo di compensazione utilizzato da , in ogni caso non risulta provato che siano stati versati i contributi Pt_1
per il periodo non lavorato, per cui comunque non può essere effettuata alcuna compensazione. All'omissione contributiva consegue la condanna di al risarcimento del danno da irregolarità Pt_1
contributiva, non essendo contestata l'intervenuta prescrizione dei contributi. L'appello sotto questo profilo non è fondato.
Le spese di lite del doppio grado, stante la tipologia e complessità delle questioni sottese alla decisione, nonché la soccombenza reciproca, devono essere compensate per metà e per la restante parte sono poste a carico della società , parzialmente soccombente, e si liquidano in Parte_1
dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, considerata la natura, il valore della causa e l'attività difensiva svolta. Sono interamente da compensarsi le spese con . CP_5
PQM
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza appellata,
rigetta la domanda attorea volta ad ottenere la condanna di al risarcimento del danno da Pt_1
irregolarità contributiva con riferimento al periodo non lavorato dal 4.2.2005 al 24.7.2006; accerta l'omissione contributiva parziale derivante dall'indebito abbattimento della base imponibile esclusivamente per il rapporto di lavoro in essere dal 25.7.2006 e per l'effetto condanna al Pt_1
risarcimento del danno da irregolarità contributiva in favore della sig. oltre interessi dalla CP_1
domanda al saldo.
Compensa le spese tra la ricorrente sig. e di entrambi i gradi del giudizio in CP_1 Parte_1
ragione di 1/2, ponendo a carico di la restante quota che liquida per il primo grado in Parte_1
Euro 2.262,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa e per il presente grado in Euro 2.118,00,
oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa. Compensa integralmente le spese con . CP_5
Venezia, 15.5.2025
La Presidente