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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3380/2024
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice
dott. Mirko Intravaia Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 3380 del Registro Generale 2024
TRA
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.07.1980, residente a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), c/o CAS “Sole”, via Aldo Moro nr. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Branca, presso il cui studio, sito in Terme Vigliatore
(ME), Via IV Novembre 54/C, ha eletto domicilio;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., C.F. domiciliato c/o ONroparte_1 CP_2 P.IVA_1
la ONroparte_3
, Via Luigi Sturzo n.142;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
ha emesso il seguente
DECRETO
In data 30.04.2024, nato a [...] il [...], Parte_1
formalizzava richiesta di asilo presentando l'apposito modulo C3. In data 04.07.2024 la riconoscimento della protezione ONroparte_3
internazionale di effettuava la sua audizione. CP_3
In particolare, in detta sede, il richiedente asilo riferiva di essere cittadino del GL;
di essere nato e cresciuto a Kishoreganj, nel villaggio di Panchabati;
di professare la religione musulmana;
di aver studiato per cinque anni;
di avere lavorato come saldatore;
di avere una famiglia d'origine composta dai genitori, deceduti, e da una sorella, anch'ella deceduta;
di essere sposato e di avere tre figlie;
di aver mantenuto i contatti con i suoi familiari.
A sostegno della richiesta di protezione internazionale, il richiedente asilo dichiarava di aver lasciato il proprio Paese a causa di un problema alla schiena che gli impediva di svolgere attività
lavorative pesanti. Avendo necessità di provvedere economicamente alla sua famiglia e temendo che,
ONr per il suo impegno politico a sostegno del partito potesse essere aggredito, aggravando il suo stato di salute, si affidava a un trafficante per raggiungere Dubai e poi ad un altro per andare in Libia.
Qui, dopo aver lavorato come imbianchino per circa un mese al servizio di un ulteriore trafficante, veniva, da quest'ultimo, fatto imbarcare alla volta dell'Italia.
In caso di rimpatrio, il richiedente esprimeva il timore di poter essere denunciato falsamente dagli oppositori politici.
Con provvedimento Id. Vestanet ME0008832, reso nella seduta dell'08.07.2024 e notificato il 23.07.2024, la rigettava l'istanza di riconoscimento della ONroparte_3
protezione internazionale, poiché, pur ritenendo credibili le dichiarazioni rese dal richiedente in merito alle origini, allo stato di salute ed alla condizione familiare ed economica, non aveva considerato convincenti le affermazioni sull'attività politica svolta. Il richiedente, infatti, non aveva fornito dettagli in merito, riferendosi, in termini generici, al rivestimento di un ruolo organizzativo.
Implausibile era apparso anche un possibile arresto da parte della polizia, non avendo, anche in questo caso, offerto ulteriori particolari da poter fare emergere una situazione di rischio.
Tutto ciò portava la a ritenere che, in caso di rimpatrio in GL, non CP_3
sussistessero in capo a né i presupposti per il riconoscimento dello status Parte_1
di rifugiato né alcun fondato timore di essere esposto al rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 lettera a) e b) del Dlgs. 251/2007. Secondo la Commissione Territoriale, altresì, dalle fonti consultate per reperire informazioni circa la situazione esistente nel paese di provenienza del ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscere allo stesso la protezione sussidiaria, per il rischio di subire un danno grave così come definito dall' art. 14 lettera c) del D.lgs. 251/2007, non essendo stata rilevata alcuna violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La Commissione riteneva che non ricorressero, neppure, ragioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3 e 3.1 del D. lgs 25/2008
e, pertanto, decideva di non accogliere la domanda.
Con ricorso depositato il 21.08.2024, impugnava il suddetto Parte_1
provvedimento, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, il riconoscimento della protezione internazionale e, in via subordinata, della protezione speciale. Chiedeva, altresì, che fosse disposta la sua audizione.
Con Ordinanza del 22.08.2024, questo Tribunale dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, poiché l'effetto sospensivo discendeva ex lege direttamente dalla proposizione del ricorso.
Instaurato il contraddittorio, il ONroparte_5
non si costituiva.
[...]
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, non esprimeva parere.
All'udienza del 03.04.2025, si procedeva all'audizione del ricorrente, il quale, alla presenza di un mediatore, dichiarava: “A.D.R Sono e mi chiamo nato a [...]_1
(GL) il 04.07.1980. Sono di religione musulmana. Sono sposato e ho tre figlie che vivono
con la madre in GL. Al mio paese ho lasciato tre fratelli e tre sorelle. Ho studiato per 3 anni ed ho lavorato come saldatore in un'officina fino a quando i miei problemi alla schiena, causati da un incidente stradale avvenuto nel 2021, non mi hanno più consentito di svolgere questo lavoro. Mia
moglie lavora in fabbrica, le mie figlie, che hanno 4, 8 e 14 anni, non vanno a scuola e non fanno
niente.
A.D.R. Ho lasciato il mio paese nel settembre 2023 sia per poter essere curato ma anche per
ON problemi perché facevo parta del partito di opposizione Sono scappato perché i membri del
partito di maggioranza mi volevano picchiare.
A.D.R. Sono arrivato in Libia dove sono rimasto sei mesi, lavorando solo un mese come
muratore, e dove ho lavorato come imbianchino. Poi sono arrivato in Italia a marzo 2024. Ora vivo
al Cas di Barcellona P.G. Per adesso non sono in cura per i miei problemi di salute, ma ho chiesto
al centro di aiutarmi ad essere curato.
A.D.R. Lavoro da tre mesi presso un vivaio a Terme Vigliatore con contratto che scadrà a dicembre 2025.”. Al termine dell'audizione, su richiesta del procuratore del ricorrente, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Al fine della decisione occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.
Si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31
gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n.
173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del
Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della “persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato
di origine ed il suo cittadino.
La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità
della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese
di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n. 6503), l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato politico e la protezione sussidiaria si coglie nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n.
172 del 2009, Caso Elgafaji
contro
Paesi Bassi, ha stabilito che "l'esistenza di una minaccia grave e
individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla
condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di
elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere
considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza
il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda
di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che
sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione
correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia".
Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a)
e b) dell'art. 14, l'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più
rigorosi del fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020,
n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura
«protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.03.2023 n. 20, conv. nella l.
05.05.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività. Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n.
286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione
Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di “protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La
protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.lgs. n. 286 del 1998, art. 5,
comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del
18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione in caso di rigetto della domanda di CP_3
protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La
giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di
“vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani,
donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani,
persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020). Con il D.L.
10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un ONroparte_3
permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis
D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato
che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022,
aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero
- quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8
CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, il parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni.
In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 CEDU Pt_2
tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente rilievo, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia
e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto Legge n. 130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo
Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, laddove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può
essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072).
Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”. La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte
costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n. 202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”,
e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la “discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del
2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita (Cass. civ. sez. un.
09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa. La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento,
mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24160/2020; n.
13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla
Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs.
n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti,
il D.Lgs. n. 25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve effettuare il colloquio personale ONroparte_3
dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato),
sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in ONroparte_3
materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25.
L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo
(Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.
L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato, ma non occorre soffermarsi su tale questione in quanto questo Tribunale ha ritenuto necessario disporre in ogni caso l'audizione del ricorrente.
Il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione
(in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen
iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice. Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008).
In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine,
c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché
apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.
La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura"
(Cass. civ. 6738/2021).
L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass.
civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15).
Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità
(come www.unhcr.it o il sito dell'EASO) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ.
26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie - presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-
dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-19, Cass. n. 11312-19).
L'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, questo Tribunale non ritiene credibile la narrazione
ONr del ricorrente riguardo ai presunti problemi politici insorti a causa del sostegno fornito al partito
Il ricorrente, infatti, in questa sede, non ha fornito maggiori dettagli in merito, che potessero far pervenire a conclusioni diverse rispetto alle motivazioni presenti nell'atto impugnato. Egli, ad esempio, dinanzi a questo Tribunale, ha dichiarato che gli oppositori politici volevano picchiarlo,
senza specificare il verificarsi di un qualche episodio giustificativo di una possibile condotta violenta ai suoi danni;
davanti alla Commissione ha, invece, manifestato il timore che la polizia potesse arrestarlo e torturarlo, aggravando, così il suo stato di salute, senza riferire, anche in questo caso,
perché avrebbe dovuto farlo. Il racconto, in tal senso, pertanto, appare troppo generico e contraddittorio. Si ritiene, invece, che la sola ragione d'espatrio possa ricondursi esclusivamente a motivi di carattere economico, non sufficienti ad accordare la protezione internazionale.
Alla luce di quanto sopra deve, pertanto, essere affermata l'insussistenza dei presupposti non solo per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251/2007.
Non vale, poi, osservare che nel paese di origine del richiedente asilo non sono rispettati i diritti umani o che nel GL le controversie sulle terre vengono trattate dagli organi giurisdizionali in modo poco trasparente e che, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, vi sia una continua insoddisfazione pubblica nei confronti della percepita politicizzazione della
Magistratura. Infatti, i “danni gravi” che possono giustificare la protezione sussidiaria sono solo quelli previsti dal legislatore, vale a dire a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente, fattori questi non presenti nella vicenda che qui ci occupa.
Quanto, infine, alla situazione contemplata nella lett. c) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007, vale a dire la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si deve osservare che perché sussista una situazione di conflitto armato è necessario e sufficiente che “le forze governative di uno
Stato si scontrano con uno o più gruppi armati” o “due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, mentre non sono richiesti un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti e una durata particolare del conflitto, ma è sufficiente che gli scontri in cui sono impegnate le forze armate generino un livello di violenza elevato dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale. Sulla base di tale principio, anche la Suprema Corte (Cass. civ. 8281/2013; Cass. civ.
15466/2014) ha affermato che l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia. Tale valutazione va, poi, effettuata alla luce del disposto dell'art. 3 D. Lgs. 251/2007, il quale specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine”. Inoltre, la Corte di Giustizia ha più volte affermato il principio secondo cui maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato, minore
è la necessità di provare la personalizzazione specifica del rischio. In particolare, la Corte di Giustizia,
(sentenza n. 172 del 2009 caso E.
contro
Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakitè
n. C- 285/2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14 lettera c) e riguardante “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Si tratta pertanto di stabilire se la situazione del paese d'origine dell'odierno richiedente asilo sia o meno qualificabile, ai sensi della sopra citata lettera c), come una situazione d'indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato.
Sul punto, appare utile premettere come il richiedente sia cittadino del GL, Paese dichiarato di origine sicura ai sensi dell'art.
2-bis del D.lgs. 25/2008 e del Decreto Interministeriale
23 ottobre 2024 e che, per effetto della normativa richiamata, la presunzione di sicurezza possa essere superata soltanto a condizione che il richiedente alleghi fondati e gravi motivi per ritenere che il Paese
di origine non sia in grado di fornirgli protezione in ragione degli eventuali profili di rischio connessi alla propria situazione. Sennonché non vi sono elementi per ritenere che in relazione alla specifica situazione vissuta dal richiedente asilo la permanenza o il ritorno in GL possano esporlo ad un pericolo grave di danno alla persona, pur non essendovi dubbio che in GL vi siano delle criticità.
In particolare, sulla base delle più recenti e affidabili informazioni sul GL emerge abbastanza chiaramente che, nonostante il GL non sia coinvolto in alcun conflitto armato internazionale o non internazionale, tuttavia, ci siano state alcune prolungate instabilità politiche interne e tensioni, oltre che una crescente violenza dovuta non solo all'attività di diversi gruppi islamici violenti, tra cui gruppi regionali come nel subcontinente indiano (AQIS) e lo Stato Per_1
islamico (IS) - sebbene il governo abbia negato la presenza di questi gruppi nel paese-
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_GL-
Country_Focus.pdf), ma, anche (e soprattutto), a scontri tra gruppi politici.
Rispetto agli sviluppi politici avvenuti in GL durante il 2024, secondo un recente report di Freedom House – ONG con sede negli Stati Uniti che conduce ricerche e advocacy sulla democrazia “Nell'agosto del 2024, la Awami League (AL) al potere, che aveva consolidato il proprio controllo vessando gli oppositori politici e cooptando le istituzioni statali durante i suoi 15 anni di
potere, è stata rovesciata da una rivolta studentesca. Con il sostegno dell'esercito e degli studenti
manifestanti, un governo ad interim guidato dal ha preso il potere. Per_2 Persona_3
Durante i primi cinque mesi del mandato del governo ad interim, ha riaperto lo spazio politico e
civico e iniziato a riformare le istituzioni statali, ma la violenza e le ritorsioni politiche hanno continuato a rappresentare un problema … A gennaio 2024, l'AL e il MO IN HI IN sono stati rieletti per il loro quarto mandato consecutivo. Il TI LI del GL
) e altri importanti partiti di opposizione avevano boicottato le urne. Le elezioni hanno CP_4
registrato una bassa affluenza alle urne e sono state ampiamente considerate illegittime a causa della
mancanza di una vera competizione e della repressione pre-elettorale dell'opposizione. Il 5 agosto,
IN si è dimessa dopo che la violenta repressione delle proteste studentesche da parte del governo
dell'AL ha portato a una rivolta su larga scala contro il suo governo. IN è fuggita in India, molti
alti funzionari dell'AL si sono nascosti e il parlamento è stato sciolto. Su richiesta degli studenti e
con il consenso dell'esercito, un governo ad interim composto da leader della società civile,
accademici e altri cittadini di spicco ha preso il potere, con come consigliere Persona_3
principale. In seguito alle dimissioni di IN, lo spazio politico si è notevolmente aperto. Il governo
ad interim ha revocato il divieto al partito politico e ha registrato altri partiti. Persona_4
Tuttavia, l'ex partito al governo si è trovato ad affrontare crescenti restrizioni … Il GL ha un sistema multipartitico in cui il potere si è storicamente alternato tra coalizioni guidate dall'AL e
ON dal i partiti terzi hanno tradizionalmente avuto difficoltà a ottenere consensi. Entrambi i partiti
sono guidati da dinastie familiari e godono di scarsa democrazia interna. Sotto il governo dell'AL, il
ON e altri partiti di opposizione hanno dovuto affrontare restrizioni operative, in particolare
ON durante le elezioni. Prima delle elezioni parlamentari del gennaio 2024, il era inizialmente riuscito a organizzare grandi proteste, ma lo spazio politico si è notevolmente ridotto in seguito alla
decisione dell'opposizione di boicottare le elezioni e di organizzare scioperi e blocchi per protestare
ON contro il processo. Tra la fine di ottobre 2023 e gennaio 2024, quasi 25.000 membri del
sarebbero stati incarcerati;
almeno otto erano morti in custodia entro la fine del 2023. La
Commissione elettorale ha inoltre negato la registrazione a nuovi partiti politici e limitato le attività
del partito politico islamista JA (JI), a cui era consentito tenere comizi pubblici ma non
partecipare alle elezioni. I leader del JI sono stati processati dal Tribunale per i Crimini
Internazionali (ICT), un organismo governativo nazionale istituito nel 2009 per indagare sui crimini
commessi durante la guerra d'indipendenza del GL, ampiamente criticato per violazione del
giusto processo. Durante le proteste di luglio e agosto 2024, il governo dell'AL ha messo
completamente al bando il JI. Dopo le dimissioni di IN, lo spazio politico si è notevolmente
aperto. Il governo ad interim ha revocato il bando del JI e registrato altri partiti. Tuttavia, il
precedente partito al governo si è trovato ad affrontare crescenti restrizioni. Alcuni critici del
precedente governo hanno chiesto di mettere al bando l'AL e revocarne la registrazione. I leader
dell'AL sono stati arrestati per crimini basati su prove insufficienti, ostacolando le attività del partito,
e l'ala studentesca dell'AL è stata messa al bando. L'ICT ha avviato un'indagine su IN e altri
leader dell'AL per "genocidio e crimini contro l'umanità".
(https://freedomhouse.org/country/bangladesh/freedom-world/2025)
Secondo un report di Amnesty International “La libertà di espressione continua a essere soffocata dal Cyber che non è conforme alle leggi e gli standard CP_6 CP_7
internazionali. Le proteste guidate dagli studenti, poi, si sono scontrate con la violenza della polizia,
delle forze armate e dei gruppi affiliati all'ex partito al governo, la Awami League. La violenza ha
causato centinaia di morti e migliaia di feriti, scatenando pressioni a livello nazionale e
internazionale per le riforme. Il nuovo governo ad interim ha iniziato ad affrontare la questione delle
sparizioni forzate;
tuttavia, le famiglie degli scomparsi attendono ancora verità e giustizia. I rifugiati
continuano a vivere in condizioni di vita disastrose nei campi, senza accesso ai servizi Per_5
essenziali. Vi sono stati altresì report di violenze subite dalle minoranze religiose e dalle popolazioni
indigene, di intimidazioni nei confronti degli operai tessili, oltre che disturbo e repressione dei loro
diritti alla libertà di associazione e di riunione pacifica. Il contesto è quello che, dopo settimane di
proteste guidate dagli studenti, il 5 agosto il MO IN si è dimessa ed è fuggita Persona_6
in India. L'8 agosto è stato formato un governo ad interim composto da consiglieri. Sono state segnalate successive interruzioni dell'ordine pubblico, insieme a episodi di violenza contro persone
legate al partito della Awami League e alle comunità minoritarie, comprese le popolazioni indigene.
Il governo ad interim ha esteso un invito all l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, CP_8
per indagare sulle violazioni dei diritti umani avvenute tra il 1° luglio e il 15 agosto. Ad agosto,
inondazioni improvvise e forti piogge monsoniche hanno causato quello che le autorità hanno
definito il "peggior disastro climatico della storia recente". Le inondazioni causate dal clima hanno colpito quasi 6 milioni di persone e ne hanno sfollate almeno 500.000.”
(https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/bangladesh/report-
bangladesh/)
Quanto detto sopra viene confermato dal Word Report 2025 di Human Rights Watch, nel quale emerge chiaramente come in GL nel 2024 “Un governo ad interim guidato dal premio ha promesso responsabilità e riforme dopo che l'amministrazione sempre Persona_7
più autoritaria del MO IN è stata rimossa ad agosto dai manifestanti…Il Persona_6
governo ha rilasciato migliaia di persone detenute durante le proteste e ha invitato l'Alto Per_3
Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a inviare una squadra di inchiesta per
indagare sugli abusi commessi durante le proteste e sulle loro cause profonde. Ad agosto, il governo
ad interim ha istituito una commissione d'inchiesta su tutte le sparizioni forzate e ha aderito alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate. A settembre, il governo ad interim ha
istituito sei commissioni per riformare il sistema giudiziario, il sistema elettorale, la pubblica
amministrazione, la polizia, la Commissione anticorruzione e la Costituzione, prima di promettere
elezioni libere ed eque. Successivamente, ha istituito altre quattro commissioni per formulare
raccomandazioni politiche su media, sanità, diritti dei lavoratori e diritti delle donne…Quasi 1.000
persone, tra cui oltre 100 bambini, sarebbero state uccise nelle violenze di luglio e nelle rappresaglie
successive alla cacciata di IN. Nonostante la fine del regime di IN, da agosto le forze di
sicurezza sono tornate in alcuni casi a comportamenti di abuso che erano già familiari sotto la sua
amministrazione. Tra queste, l'arresto arbitrario di funzionari e sostenitori della Awami League,
nonché di giornalisti ritenuti favorevoli al governo precedente, e la presentazione di denunce penali
contro un gran numero di persone "sconosciute". Attacchi contro minoranze etniche e religiose. In
seguito alle dimissioni di IN, i rivoltosi hanno attaccato i suoi sostenitori, tra cui indù,
musulmani e minoranze etniche, provocando violenze che hanno causato la morte di oltre CP_9 Molti musulmani hanno protetto le minoranze e criticato gli attacchi. A settembre, sono scoppiate
violenze nelle Chittagong Hill Tracts. Credendo che membri della comunità indigena JU
avessero ucciso un colono bengalese, la folla ha attaccato le minoranze etniche e ne ha bruciato le
proprietà. Quando i giovani JU hanno protestato, l'esercito ha usato munizioni vere per
disperdere il raduno. Almeno quattro persone sono state uccise negli scontri. Agli osservatori
internazionali indipendenti per i diritti umani e ai giornalisti continua a essere negato l'accesso all'area.” (https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/bangladesh)
Le notizie più recenti relativamente al GL riportano, pertanto, la situazione di un
Paese in obiettiva difficoltà ma in grado di fronteggiare eventuali episodi di violenza, né risulta che nell'intero Paese vi sia un elevato rischio di attentati e di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche o che vi siano in corso conflitti armati – se non in specifiche zone o riguardo a soggetti in prima persona coinvolti nei contrasti di natura politica – tali da ritenere probabile che il ricorrente,
se vi ritornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire il grave danno alla persona di cui al citato art. 14 del D.Lgs. n. 251/07.
Per completezza è utile sul punto osservare come il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP) e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2025
abbia classificato il GL al 35° posto su 163 Paesi scrutinati con un punteggio di 3.03, che fa rientrare il Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello basso. Il rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10. I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra 4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. Il GL ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 2 e 4,
registrando, dunque, un livello basso e non allarmante di impatto del terrorismo.
(https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2025)
Alla stregua delle superiori considerazioni, va ribadita, dunque, l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), non ricavandosi dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine. Questo Tribunale ritiene, infine, che non possa pervenirsi neppure al riconoscimento della tutela prevista dalla protezione complementare, non reputando integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma 1.1 TUI. Come già
affrontato in precedenza, occorre sul punto ribadire come con l'entrata in vigore del "Decreto Cutro",
D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall' 11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale e se è vero che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co.
6 d. Igs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU, nondimeno, devono essere comunque valutati indici quali l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali dell'interessato con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente.
Nel caso di specie, il richiedente asilo ha riferito di avere problemi alla schiena, sviluppatisi in seguito ad un incidente stradale. In merito, tuttavia, non è stata depositata alcuna documentazione,
pertanto, anche alla luce del fatto che egli abbia lavorato, a sua detta, come muratore e come imbianchino, in Libia, e che qui, in Italia, svolge attività lavorativa come bracciante agricolo, non si ritengono sussistenti i presupposti indicati dall'art. 19, comma 2, d) bis del d. lgs. n. 286/1998.
Dalla comunicazione UniLav in atti, si evince, invece, che è stato assunto, in data 13.02.2025,
come bracciante agricolo, con contratto a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2025, dalla società semplice agricola “FIORILANDIA TRADER”, sita in Terme Vigliatore.
Nondimeno, come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. 13259/19) il mero svolgimento di una prestazione lavorativa non può essere, di per sé solo, espressivo del raggiungimento di un livello adeguato d'integrazione sociale, che è legata ad un radicamento effettivo nel territorio italiano da ritenersi espresso da più parametri quali la conoscenza della lingua italiana, la situazione alloggiativa stabile, il rapporto di lavoro in corso, la percezione di un reddito sufficiente al sostentamento,
l'esistenza in Italia di una famiglia personale od anche lavorativa. Di conseguenza, pur costituendo, di regola, l'esistenza di un rapporto di lavoro, uno degli elementi di valutazione di più pregnante significato per l'accertamento della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale, nondimeno occorre tenere sempre conto della necessità che tale rapporto di lavoro sia effettivamente sintomatico di una effettiva integrazione, anche effettuando una valutazione comparativa che tenga conto delle condizioni di privazione dei diritti umani nel paese di origine o dell'assenza di familiari superstiti nel paese di origine, così da potere ritenere che l'espatrio possa determinare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. In ogni caso,
l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali e l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine,
anche sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali.
Per tali ragioni, la documentazione prodotta dal ricorrente non è adeguatamente dimostrativa di un livello di integrazione, posto anche che dall'unica busta paga depositata non si evince una retribuzione sufficiente a garantire il proprio sostentamento e non risultano altri indici di integrazione sociale, come l'esistenza di una situazione alloggiativa stabile, una adeguata conoscenza della lingua italiana o l'esistenza di altri familiari sul territorio italiano. A tale ultimo proposito, al contrario, in
GL sono presenti la moglie e le tre figlie del richiedente asilo. Egli, inoltre, ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa in patria, di conseguenza, non è dimostrato che, facendo rientro nel suo paese, possa subire una irrimediabile compromissione dei suoi vincoli familiari o di altri diritti fondamentali riconducibili alla figura della “vita privata”, né risulta che possa concretamente temere di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.
Si deve, pertanto, concludere che non sussistono le condizioni che permettono il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all'attuale disciplina normativa, ed il ricorso va, di conseguenza, integralmente rigettato.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dell'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3380 -
2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso depositato il 21.08.2024 da ai sensi dell'art. Parte_1 , reso nella seduta del ONroparte_3
08.07.2024 e notificato il 23.07.2024;
b) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Messina, il 30/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott. Corrado Bonanzinga dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia Celesti,
funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Messina - Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
200 persone. Criminali e sostenitori dell'opposizione hanno attaccato negozi, case e luoghi di culto.
35 D. Lgs. 28.01.2008 n. 25 avverso il provvedimento della
[...]
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice
dott. Mirko Intravaia Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 3380 del Registro Generale 2024
TRA
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.07.1980, residente a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), c/o CAS “Sole”, via Aldo Moro nr. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Branca, presso il cui studio, sito in Terme Vigliatore
(ME), Via IV Novembre 54/C, ha eletto domicilio;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., C.F. domiciliato c/o ONroparte_1 CP_2 P.IVA_1
la ONroparte_3
, Via Luigi Sturzo n.142;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
ha emesso il seguente
DECRETO
In data 30.04.2024, nato a [...] il [...], Parte_1
formalizzava richiesta di asilo presentando l'apposito modulo C3. In data 04.07.2024 la riconoscimento della protezione ONroparte_3
internazionale di effettuava la sua audizione. CP_3
In particolare, in detta sede, il richiedente asilo riferiva di essere cittadino del GL;
di essere nato e cresciuto a Kishoreganj, nel villaggio di Panchabati;
di professare la religione musulmana;
di aver studiato per cinque anni;
di avere lavorato come saldatore;
di avere una famiglia d'origine composta dai genitori, deceduti, e da una sorella, anch'ella deceduta;
di essere sposato e di avere tre figlie;
di aver mantenuto i contatti con i suoi familiari.
A sostegno della richiesta di protezione internazionale, il richiedente asilo dichiarava di aver lasciato il proprio Paese a causa di un problema alla schiena che gli impediva di svolgere attività
lavorative pesanti. Avendo necessità di provvedere economicamente alla sua famiglia e temendo che,
ONr per il suo impegno politico a sostegno del partito potesse essere aggredito, aggravando il suo stato di salute, si affidava a un trafficante per raggiungere Dubai e poi ad un altro per andare in Libia.
Qui, dopo aver lavorato come imbianchino per circa un mese al servizio di un ulteriore trafficante, veniva, da quest'ultimo, fatto imbarcare alla volta dell'Italia.
In caso di rimpatrio, il richiedente esprimeva il timore di poter essere denunciato falsamente dagli oppositori politici.
Con provvedimento Id. Vestanet ME0008832, reso nella seduta dell'08.07.2024 e notificato il 23.07.2024, la rigettava l'istanza di riconoscimento della ONroparte_3
protezione internazionale, poiché, pur ritenendo credibili le dichiarazioni rese dal richiedente in merito alle origini, allo stato di salute ed alla condizione familiare ed economica, non aveva considerato convincenti le affermazioni sull'attività politica svolta. Il richiedente, infatti, non aveva fornito dettagli in merito, riferendosi, in termini generici, al rivestimento di un ruolo organizzativo.
Implausibile era apparso anche un possibile arresto da parte della polizia, non avendo, anche in questo caso, offerto ulteriori particolari da poter fare emergere una situazione di rischio.
Tutto ciò portava la a ritenere che, in caso di rimpatrio in GL, non CP_3
sussistessero in capo a né i presupposti per il riconoscimento dello status Parte_1
di rifugiato né alcun fondato timore di essere esposto al rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 lettera a) e b) del Dlgs. 251/2007. Secondo la Commissione Territoriale, altresì, dalle fonti consultate per reperire informazioni circa la situazione esistente nel paese di provenienza del ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscere allo stesso la protezione sussidiaria, per il rischio di subire un danno grave così come definito dall' art. 14 lettera c) del D.lgs. 251/2007, non essendo stata rilevata alcuna violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La Commissione riteneva che non ricorressero, neppure, ragioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3 e 3.1 del D. lgs 25/2008
e, pertanto, decideva di non accogliere la domanda.
Con ricorso depositato il 21.08.2024, impugnava il suddetto Parte_1
provvedimento, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, il riconoscimento della protezione internazionale e, in via subordinata, della protezione speciale. Chiedeva, altresì, che fosse disposta la sua audizione.
Con Ordinanza del 22.08.2024, questo Tribunale dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, poiché l'effetto sospensivo discendeva ex lege direttamente dalla proposizione del ricorso.
Instaurato il contraddittorio, il ONroparte_5
non si costituiva.
[...]
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, non esprimeva parere.
All'udienza del 03.04.2025, si procedeva all'audizione del ricorrente, il quale, alla presenza di un mediatore, dichiarava: “A.D.R Sono e mi chiamo nato a [...]_1
(GL) il 04.07.1980. Sono di religione musulmana. Sono sposato e ho tre figlie che vivono
con la madre in GL. Al mio paese ho lasciato tre fratelli e tre sorelle. Ho studiato per 3 anni ed ho lavorato come saldatore in un'officina fino a quando i miei problemi alla schiena, causati da un incidente stradale avvenuto nel 2021, non mi hanno più consentito di svolgere questo lavoro. Mia
moglie lavora in fabbrica, le mie figlie, che hanno 4, 8 e 14 anni, non vanno a scuola e non fanno
niente.
A.D.R. Ho lasciato il mio paese nel settembre 2023 sia per poter essere curato ma anche per
ON problemi perché facevo parta del partito di opposizione Sono scappato perché i membri del
partito di maggioranza mi volevano picchiare.
A.D.R. Sono arrivato in Libia dove sono rimasto sei mesi, lavorando solo un mese come
muratore, e dove ho lavorato come imbianchino. Poi sono arrivato in Italia a marzo 2024. Ora vivo
al Cas di Barcellona P.G. Per adesso non sono in cura per i miei problemi di salute, ma ho chiesto
al centro di aiutarmi ad essere curato.
A.D.R. Lavoro da tre mesi presso un vivaio a Terme Vigliatore con contratto che scadrà a dicembre 2025.”. Al termine dell'audizione, su richiesta del procuratore del ricorrente, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Al fine della decisione occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.
Si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31
gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n.
173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del
Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della “persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato
di origine ed il suo cittadino.
La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità
della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese
di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n. 6503), l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato politico e la protezione sussidiaria si coglie nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n.
172 del 2009, Caso Elgafaji
contro
Paesi Bassi, ha stabilito che "l'esistenza di una minaccia grave e
individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla
condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di
elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere
considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza
il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda
di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che
sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione
correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia".
Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a)
e b) dell'art. 14, l'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più
rigorosi del fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020,
n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura
«protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.03.2023 n. 20, conv. nella l.
05.05.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività. Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n.
286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione
Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di “protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La
protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.lgs. n. 286 del 1998, art. 5,
comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del
18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione in caso di rigetto della domanda di CP_3
protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La
giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di
“vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani,
donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani,
persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020). Con il D.L.
10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un ONroparte_3
permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis
D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato
che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022,
aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero
- quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8
CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, il parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni.
In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 CEDU Pt_2
tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente rilievo, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia
e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto Legge n. 130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo
Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, laddove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può
essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072).
Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”. La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte
costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n. 202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”,
e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la “discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del
2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita (Cass. civ. sez. un.
09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa. La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento,
mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24160/2020; n.
13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla
Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs.
n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti,
il D.Lgs. n. 25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve effettuare il colloquio personale ONroparte_3
dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato),
sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in ONroparte_3
materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25.
L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo
(Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.
L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato, ma non occorre soffermarsi su tale questione in quanto questo Tribunale ha ritenuto necessario disporre in ogni caso l'audizione del ricorrente.
Il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione
(in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen
iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice. Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008).
In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine,
c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché
apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.
La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura"
(Cass. civ. 6738/2021).
L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass.
civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15).
Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità
(come www.unhcr.it o il sito dell'EASO) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ.
26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie - presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-
dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-19, Cass. n. 11312-19).
L'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, questo Tribunale non ritiene credibile la narrazione
ONr del ricorrente riguardo ai presunti problemi politici insorti a causa del sostegno fornito al partito
Il ricorrente, infatti, in questa sede, non ha fornito maggiori dettagli in merito, che potessero far pervenire a conclusioni diverse rispetto alle motivazioni presenti nell'atto impugnato. Egli, ad esempio, dinanzi a questo Tribunale, ha dichiarato che gli oppositori politici volevano picchiarlo,
senza specificare il verificarsi di un qualche episodio giustificativo di una possibile condotta violenta ai suoi danni;
davanti alla Commissione ha, invece, manifestato il timore che la polizia potesse arrestarlo e torturarlo, aggravando, così il suo stato di salute, senza riferire, anche in questo caso,
perché avrebbe dovuto farlo. Il racconto, in tal senso, pertanto, appare troppo generico e contraddittorio. Si ritiene, invece, che la sola ragione d'espatrio possa ricondursi esclusivamente a motivi di carattere economico, non sufficienti ad accordare la protezione internazionale.
Alla luce di quanto sopra deve, pertanto, essere affermata l'insussistenza dei presupposti non solo per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251/2007.
Non vale, poi, osservare che nel paese di origine del richiedente asilo non sono rispettati i diritti umani o che nel GL le controversie sulle terre vengono trattate dagli organi giurisdizionali in modo poco trasparente e che, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, vi sia una continua insoddisfazione pubblica nei confronti della percepita politicizzazione della
Magistratura. Infatti, i “danni gravi” che possono giustificare la protezione sussidiaria sono solo quelli previsti dal legislatore, vale a dire a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente, fattori questi non presenti nella vicenda che qui ci occupa.
Quanto, infine, alla situazione contemplata nella lett. c) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007, vale a dire la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si deve osservare che perché sussista una situazione di conflitto armato è necessario e sufficiente che “le forze governative di uno
Stato si scontrano con uno o più gruppi armati” o “due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, mentre non sono richiesti un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti e una durata particolare del conflitto, ma è sufficiente che gli scontri in cui sono impegnate le forze armate generino un livello di violenza elevato dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale. Sulla base di tale principio, anche la Suprema Corte (Cass. civ. 8281/2013; Cass. civ.
15466/2014) ha affermato che l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia. Tale valutazione va, poi, effettuata alla luce del disposto dell'art. 3 D. Lgs. 251/2007, il quale specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine”. Inoltre, la Corte di Giustizia ha più volte affermato il principio secondo cui maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato, minore
è la necessità di provare la personalizzazione specifica del rischio. In particolare, la Corte di Giustizia,
(sentenza n. 172 del 2009 caso E.
contro
Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakitè
n. C- 285/2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14 lettera c) e riguardante “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Si tratta pertanto di stabilire se la situazione del paese d'origine dell'odierno richiedente asilo sia o meno qualificabile, ai sensi della sopra citata lettera c), come una situazione d'indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato.
Sul punto, appare utile premettere come il richiedente sia cittadino del GL, Paese dichiarato di origine sicura ai sensi dell'art.
2-bis del D.lgs. 25/2008 e del Decreto Interministeriale
23 ottobre 2024 e che, per effetto della normativa richiamata, la presunzione di sicurezza possa essere superata soltanto a condizione che il richiedente alleghi fondati e gravi motivi per ritenere che il Paese
di origine non sia in grado di fornirgli protezione in ragione degli eventuali profili di rischio connessi alla propria situazione. Sennonché non vi sono elementi per ritenere che in relazione alla specifica situazione vissuta dal richiedente asilo la permanenza o il ritorno in GL possano esporlo ad un pericolo grave di danno alla persona, pur non essendovi dubbio che in GL vi siano delle criticità.
In particolare, sulla base delle più recenti e affidabili informazioni sul GL emerge abbastanza chiaramente che, nonostante il GL non sia coinvolto in alcun conflitto armato internazionale o non internazionale, tuttavia, ci siano state alcune prolungate instabilità politiche interne e tensioni, oltre che una crescente violenza dovuta non solo all'attività di diversi gruppi islamici violenti, tra cui gruppi regionali come nel subcontinente indiano (AQIS) e lo Stato Per_1
islamico (IS) - sebbene il governo abbia negato la presenza di questi gruppi nel paese-
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_GL-
Country_Focus.pdf), ma, anche (e soprattutto), a scontri tra gruppi politici.
Rispetto agli sviluppi politici avvenuti in GL durante il 2024, secondo un recente report di Freedom House – ONG con sede negli Stati Uniti che conduce ricerche e advocacy sulla democrazia “Nell'agosto del 2024, la Awami League (AL) al potere, che aveva consolidato il proprio controllo vessando gli oppositori politici e cooptando le istituzioni statali durante i suoi 15 anni di
potere, è stata rovesciata da una rivolta studentesca. Con il sostegno dell'esercito e degli studenti
manifestanti, un governo ad interim guidato dal ha preso il potere. Per_2 Persona_3
Durante i primi cinque mesi del mandato del governo ad interim, ha riaperto lo spazio politico e
civico e iniziato a riformare le istituzioni statali, ma la violenza e le ritorsioni politiche hanno continuato a rappresentare un problema … A gennaio 2024, l'AL e il MO IN HI IN sono stati rieletti per il loro quarto mandato consecutivo. Il TI LI del GL
) e altri importanti partiti di opposizione avevano boicottato le urne. Le elezioni hanno CP_4
registrato una bassa affluenza alle urne e sono state ampiamente considerate illegittime a causa della
mancanza di una vera competizione e della repressione pre-elettorale dell'opposizione. Il 5 agosto,
IN si è dimessa dopo che la violenta repressione delle proteste studentesche da parte del governo
dell'AL ha portato a una rivolta su larga scala contro il suo governo. IN è fuggita in India, molti
alti funzionari dell'AL si sono nascosti e il parlamento è stato sciolto. Su richiesta degli studenti e
con il consenso dell'esercito, un governo ad interim composto da leader della società civile,
accademici e altri cittadini di spicco ha preso il potere, con come consigliere Persona_3
principale. In seguito alle dimissioni di IN, lo spazio politico si è notevolmente aperto. Il governo
ad interim ha revocato il divieto al partito politico e ha registrato altri partiti. Persona_4
Tuttavia, l'ex partito al governo si è trovato ad affrontare crescenti restrizioni … Il GL ha un sistema multipartitico in cui il potere si è storicamente alternato tra coalizioni guidate dall'AL e
ON dal i partiti terzi hanno tradizionalmente avuto difficoltà a ottenere consensi. Entrambi i partiti
sono guidati da dinastie familiari e godono di scarsa democrazia interna. Sotto il governo dell'AL, il
ON e altri partiti di opposizione hanno dovuto affrontare restrizioni operative, in particolare
ON durante le elezioni. Prima delle elezioni parlamentari del gennaio 2024, il era inizialmente riuscito a organizzare grandi proteste, ma lo spazio politico si è notevolmente ridotto in seguito alla
decisione dell'opposizione di boicottare le elezioni e di organizzare scioperi e blocchi per protestare
ON contro il processo. Tra la fine di ottobre 2023 e gennaio 2024, quasi 25.000 membri del
sarebbero stati incarcerati;
almeno otto erano morti in custodia entro la fine del 2023. La
Commissione elettorale ha inoltre negato la registrazione a nuovi partiti politici e limitato le attività
del partito politico islamista JA (JI), a cui era consentito tenere comizi pubblici ma non
partecipare alle elezioni. I leader del JI sono stati processati dal Tribunale per i Crimini
Internazionali (ICT), un organismo governativo nazionale istituito nel 2009 per indagare sui crimini
commessi durante la guerra d'indipendenza del GL, ampiamente criticato per violazione del
giusto processo. Durante le proteste di luglio e agosto 2024, il governo dell'AL ha messo
completamente al bando il JI. Dopo le dimissioni di IN, lo spazio politico si è notevolmente
aperto. Il governo ad interim ha revocato il bando del JI e registrato altri partiti. Tuttavia, il
precedente partito al governo si è trovato ad affrontare crescenti restrizioni. Alcuni critici del
precedente governo hanno chiesto di mettere al bando l'AL e revocarne la registrazione. I leader
dell'AL sono stati arrestati per crimini basati su prove insufficienti, ostacolando le attività del partito,
e l'ala studentesca dell'AL è stata messa al bando. L'ICT ha avviato un'indagine su IN e altri
leader dell'AL per "genocidio e crimini contro l'umanità".
(https://freedomhouse.org/country/bangladesh/freedom-world/2025)
Secondo un report di Amnesty International “La libertà di espressione continua a essere soffocata dal Cyber che non è conforme alle leggi e gli standard CP_6 CP_7
internazionali. Le proteste guidate dagli studenti, poi, si sono scontrate con la violenza della polizia,
delle forze armate e dei gruppi affiliati all'ex partito al governo, la Awami League. La violenza ha
causato centinaia di morti e migliaia di feriti, scatenando pressioni a livello nazionale e
internazionale per le riforme. Il nuovo governo ad interim ha iniziato ad affrontare la questione delle
sparizioni forzate;
tuttavia, le famiglie degli scomparsi attendono ancora verità e giustizia. I rifugiati
continuano a vivere in condizioni di vita disastrose nei campi, senza accesso ai servizi Per_5
essenziali. Vi sono stati altresì report di violenze subite dalle minoranze religiose e dalle popolazioni
indigene, di intimidazioni nei confronti degli operai tessili, oltre che disturbo e repressione dei loro
diritti alla libertà di associazione e di riunione pacifica. Il contesto è quello che, dopo settimane di
proteste guidate dagli studenti, il 5 agosto il MO IN si è dimessa ed è fuggita Persona_6
in India. L'8 agosto è stato formato un governo ad interim composto da consiglieri. Sono state segnalate successive interruzioni dell'ordine pubblico, insieme a episodi di violenza contro persone
legate al partito della Awami League e alle comunità minoritarie, comprese le popolazioni indigene.
Il governo ad interim ha esteso un invito all l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, CP_8
per indagare sulle violazioni dei diritti umani avvenute tra il 1° luglio e il 15 agosto. Ad agosto,
inondazioni improvvise e forti piogge monsoniche hanno causato quello che le autorità hanno
definito il "peggior disastro climatico della storia recente". Le inondazioni causate dal clima hanno colpito quasi 6 milioni di persone e ne hanno sfollate almeno 500.000.”
(https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/bangladesh/report-
bangladesh/)
Quanto detto sopra viene confermato dal Word Report 2025 di Human Rights Watch, nel quale emerge chiaramente come in GL nel 2024 “Un governo ad interim guidato dal premio ha promesso responsabilità e riforme dopo che l'amministrazione sempre Persona_7
più autoritaria del MO IN è stata rimossa ad agosto dai manifestanti…Il Persona_6
governo ha rilasciato migliaia di persone detenute durante le proteste e ha invitato l'Alto Per_3
Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a inviare una squadra di inchiesta per
indagare sugli abusi commessi durante le proteste e sulle loro cause profonde. Ad agosto, il governo
ad interim ha istituito una commissione d'inchiesta su tutte le sparizioni forzate e ha aderito alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate. A settembre, il governo ad interim ha
istituito sei commissioni per riformare il sistema giudiziario, il sistema elettorale, la pubblica
amministrazione, la polizia, la Commissione anticorruzione e la Costituzione, prima di promettere
elezioni libere ed eque. Successivamente, ha istituito altre quattro commissioni per formulare
raccomandazioni politiche su media, sanità, diritti dei lavoratori e diritti delle donne…Quasi 1.000
persone, tra cui oltre 100 bambini, sarebbero state uccise nelle violenze di luglio e nelle rappresaglie
successive alla cacciata di IN. Nonostante la fine del regime di IN, da agosto le forze di
sicurezza sono tornate in alcuni casi a comportamenti di abuso che erano già familiari sotto la sua
amministrazione. Tra queste, l'arresto arbitrario di funzionari e sostenitori della Awami League,
nonché di giornalisti ritenuti favorevoli al governo precedente, e la presentazione di denunce penali
contro un gran numero di persone "sconosciute". Attacchi contro minoranze etniche e religiose. In
seguito alle dimissioni di IN, i rivoltosi hanno attaccato i suoi sostenitori, tra cui indù,
musulmani e minoranze etniche, provocando violenze che hanno causato la morte di oltre CP_9 Molti musulmani hanno protetto le minoranze e criticato gli attacchi. A settembre, sono scoppiate
violenze nelle Chittagong Hill Tracts. Credendo che membri della comunità indigena JU
avessero ucciso un colono bengalese, la folla ha attaccato le minoranze etniche e ne ha bruciato le
proprietà. Quando i giovani JU hanno protestato, l'esercito ha usato munizioni vere per
disperdere il raduno. Almeno quattro persone sono state uccise negli scontri. Agli osservatori
internazionali indipendenti per i diritti umani e ai giornalisti continua a essere negato l'accesso all'area.” (https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/bangladesh)
Le notizie più recenti relativamente al GL riportano, pertanto, la situazione di un
Paese in obiettiva difficoltà ma in grado di fronteggiare eventuali episodi di violenza, né risulta che nell'intero Paese vi sia un elevato rischio di attentati e di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche o che vi siano in corso conflitti armati – se non in specifiche zone o riguardo a soggetti in prima persona coinvolti nei contrasti di natura politica – tali da ritenere probabile che il ricorrente,
se vi ritornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire il grave danno alla persona di cui al citato art. 14 del D.Lgs. n. 251/07.
Per completezza è utile sul punto osservare come il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP) e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2025
abbia classificato il GL al 35° posto su 163 Paesi scrutinati con un punteggio di 3.03, che fa rientrare il Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello basso. Il rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10. I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra 4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. Il GL ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 2 e 4,
registrando, dunque, un livello basso e non allarmante di impatto del terrorismo.
(https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2025)
Alla stregua delle superiori considerazioni, va ribadita, dunque, l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), non ricavandosi dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine. Questo Tribunale ritiene, infine, che non possa pervenirsi neppure al riconoscimento della tutela prevista dalla protezione complementare, non reputando integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma 1.1 TUI. Come già
affrontato in precedenza, occorre sul punto ribadire come con l'entrata in vigore del "Decreto Cutro",
D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall' 11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale e se è vero che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co.
6 d. Igs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU, nondimeno, devono essere comunque valutati indici quali l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali dell'interessato con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente.
Nel caso di specie, il richiedente asilo ha riferito di avere problemi alla schiena, sviluppatisi in seguito ad un incidente stradale. In merito, tuttavia, non è stata depositata alcuna documentazione,
pertanto, anche alla luce del fatto che egli abbia lavorato, a sua detta, come muratore e come imbianchino, in Libia, e che qui, in Italia, svolge attività lavorativa come bracciante agricolo, non si ritengono sussistenti i presupposti indicati dall'art. 19, comma 2, d) bis del d. lgs. n. 286/1998.
Dalla comunicazione UniLav in atti, si evince, invece, che è stato assunto, in data 13.02.2025,
come bracciante agricolo, con contratto a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2025, dalla società semplice agricola “FIORILANDIA TRADER”, sita in Terme Vigliatore.
Nondimeno, come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. 13259/19) il mero svolgimento di una prestazione lavorativa non può essere, di per sé solo, espressivo del raggiungimento di un livello adeguato d'integrazione sociale, che è legata ad un radicamento effettivo nel territorio italiano da ritenersi espresso da più parametri quali la conoscenza della lingua italiana, la situazione alloggiativa stabile, il rapporto di lavoro in corso, la percezione di un reddito sufficiente al sostentamento,
l'esistenza in Italia di una famiglia personale od anche lavorativa. Di conseguenza, pur costituendo, di regola, l'esistenza di un rapporto di lavoro, uno degli elementi di valutazione di più pregnante significato per l'accertamento della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale, nondimeno occorre tenere sempre conto della necessità che tale rapporto di lavoro sia effettivamente sintomatico di una effettiva integrazione, anche effettuando una valutazione comparativa che tenga conto delle condizioni di privazione dei diritti umani nel paese di origine o dell'assenza di familiari superstiti nel paese di origine, così da potere ritenere che l'espatrio possa determinare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. In ogni caso,
l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali e l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine,
anche sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali.
Per tali ragioni, la documentazione prodotta dal ricorrente non è adeguatamente dimostrativa di un livello di integrazione, posto anche che dall'unica busta paga depositata non si evince una retribuzione sufficiente a garantire il proprio sostentamento e non risultano altri indici di integrazione sociale, come l'esistenza di una situazione alloggiativa stabile, una adeguata conoscenza della lingua italiana o l'esistenza di altri familiari sul territorio italiano. A tale ultimo proposito, al contrario, in
GL sono presenti la moglie e le tre figlie del richiedente asilo. Egli, inoltre, ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa in patria, di conseguenza, non è dimostrato che, facendo rientro nel suo paese, possa subire una irrimediabile compromissione dei suoi vincoli familiari o di altri diritti fondamentali riconducibili alla figura della “vita privata”, né risulta che possa concretamente temere di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.
Si deve, pertanto, concludere che non sussistono le condizioni che permettono il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all'attuale disciplina normativa, ed il ricorso va, di conseguenza, integralmente rigettato.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dell'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3380 -
2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso depositato il 21.08.2024 da ai sensi dell'art. Parte_1 , reso nella seduta del ONroparte_3
08.07.2024 e notificato il 23.07.2024;
b) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Messina, il 30/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott. Corrado Bonanzinga dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia Celesti,
funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Messina - Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione.
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