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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Parisi Graziella Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 628/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Galazzo;
Appellante
CONTRO
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nino
Maria Cortese;
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giampiero Falasca;
Appellati
1 OGGETTO: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.10.2016 presso il Tribunale di Ragusa, Parte_1
esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
società “ , con la qualifica di banconista, dal 14 dicembre Controparte_1
2007 al 30 giugno 2016, svolgendo di fatto mansioni di barman.
Riferiva che il rapporto di lavoro era cessato alla data del 30 giugno 2016 a seguito di licenziamento intimato per cessazione dell'attività. Tuttavia, qualche mese dopo, aveva appreso che la datrice di lavoro aveva in realtà ceduto l'attività alla società già CP_2
in data 5 agosto 2016.
Accertata, pertanto, l'inesistenza del giustificato motivo di licenziamento, il ricorrente impugnava il recesso datoriale in via stragiudiziale e successivamente adiva il giudice del lavoro, chiedendo la declaratoria di nullità del licenziamento e la condanna delle convenute al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 604/66.
Si costituivano in giudizio le società convenute, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, per la decadenza dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 604/66; contestavano, inoltre, nel merito le domande proposte dal ricorrente, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 570/23 del 20.7.2023, il ricorso veniva rigettato.
Il giudice adito riteneva fondata l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento rilevando che il termine previsto dall'art. 6 della Legge n. 604/66 era ampiamente decorso. In particolare, accertava che il licenziamento era stato comunicato al mediante missiva del 26.5.2016, consegnata brevi manu, e l'impugnativa Parte_1
stragiudiziale era stata proposta solo in data 29.8.2016, ovvero oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, scaduto il 25.7.2016; riteneva che tale decadenza
2 precludesse al lavoratore la possibilità di far accertare in sede giudiziale l'illegittimità del licenziamento e di ottenere il risarcimento del danno.
Avverso la citata sentenza, con atto del 25.7.2023, proponeva appello Parte_1
Resistevano gli appellati.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello, - premesso che il licenziamento Parte_1
impugnato era stato motivato da "cessazione dell'attività", allorché in realtà l'ex datore di lavoro aveva trasferito l'attività a terzi, in particolare alla società circostanza CP_2
non contestata e da esso appresa solo il 5 agosto 2016, dopo aver acquisito copia del relativo rogito notarile - lamenta l'erroneo richiamo da parte del giudice di precedenti giurisprudenziali non pertinenti;
ritiene piuttosto applicabile alla fattispecie il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 9945/2020, secondo cui “La remissione in termini è possibile a condizione che la tardività della impugnazione sia dipesa da un fatto oggettivo ed incolpevole del quale la parte deve offrire puntuale e rigorosa dimostrazione”; censura la statuizione del giudice di prime cure secondo cui esso ricorrente avrebbe solo dichiarato di aver avuto conoscenza del provvedimento tardivamente e che non era idoneo ad integrare l'errore incolpevole e giustificabile “la circostanza meramente allegata del difetto di comunicazione tra l'assistito ed il suo avvocato”; deduce che nella specie esso appellante “non ha dedotto a sostegno del suo assunto alcun errore di comunicazione con il suo difensore limitandosi ad attribuire al licenziamento il contenuto mistificatorio della asserita cessazione della attività aziendale quando invece egli aveva dato corso alla cessione di azienda”.
In sintesi, l'appellante deduce di avere conosciuto la vera motivazione del licenziamento
(ossia la cessione di azienda) solo a seguito della stipula del rogito pubblicato il 5.08.2016,
3 e non al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento;
lamenta che il giudice avrebbe dovuto dichiarare tempestiva la impugnazione del licenziamento, in quanto non avrebbe potuto agire prima di aver avuto conoscenza effettiva della cessione dell'azienda.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
3. L'art. 6, comma 1, della legge n. 604/166 prevede che: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
3.1 La decadenza in esame è di carattere sostanziale e non processuale.
3.2 La questione posta all'esame di questa Corte riguarda la possibilità o meno di concedere la rimessione in termini una volta scaduto infruttuosamente il termine decadenziale di 60 gg.; infatti, l'odierno appellante allega quale fatto ostativo alla tempestiva impugnazione del licenziamento la conoscenza della insussistenza del motivo (cessazione di attività) posto a fondamento di esso solo alla data di acquisizione di copia del rogito notarile di cessione di azienda, pubblicato il 5.08.2016.
3.3 Va premesso che l'istituto della decadenza è posto a presidio di prevalenti esigenze di certezza del diritto e tempestività nella definizione dei rapporti giuridici, su cui si fonda la necessità di porre un termine ultimativo all'esercizio di diritti, facoltà o altre situazioni giuridicamente tutelate. Ne consegue che, per regola, solo ponendo in essere l'atto che impedisce la decadenza può evitarsi la definitiva estinzione del diritto o della connessa azione a tutela;
inoltre, l'estinzione non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse
4 generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 9 giugno 2005, n. 12163): essa pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile. La nozione di "forza maggiore", desumibile dall'art. 45 c.p., rimane invero integrata allorché ricorra una forza esterna ostativa in modo assoluto (Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737), caratterizzata dall'imprevedibilità ed inevitabilità, da accertare positivamente mediante specifica indagine (Cass., 29 aprile 2010, n. 10343)”- Cassazione civile sez. lav., 29/08/2016, (ud.
10/06/2016, dep. 29/08/2016), n.17404; la stessa Corte ha poi precisato che la disciplina dell'art. 153 cod. proc. civ. si applica ai termini processuali e non a quello di decadenza sostanziale (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/12/2024, (ud. 04/12/2024, dep. 13/12/2024), n.32415).
La Cassazione richiama, quindi, la nozione di "forza maggiore", di cui all'art. 45 c.p., quale unico fattore che -in disparte eventuali specifiche previsioni legali- può impedire l'effetto definitivamente preclusivo della decadenza;
il relativo termine, invero, non è suscettibile di sanatoria, di interruzione o di sospensione, neppure per incapacità o per errore del lavoratore, salvo casi specifici previsti espressamente dalla legge (ma solo con riferimento alla sospensione, ex art. 2964 c.c.).
3.4 Nella specie, la circostanza dedotta dal lavoratore non integra gli estremi della forza maggiore nei termini precisati dalla Corte di cassazione, attenendo alla conoscenza di un fatto (cessione di azienda), ritenuto condizione della decisione di impugnare il licenziamento, e non ad una forza esterna impeditiva in modo assoluto della stessa impugnativa, unico atto previsto dalla norma al fine di impedire la decadenza, sicché la istanza di rimessione in termini non può trovare accoglimento.
4. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
5 5. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in favore di ognuno degli appellati nella somma di € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Graziella Parisi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Parisi Graziella Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 628/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Galazzo;
Appellante
CONTRO
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nino
Maria Cortese;
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giampiero Falasca;
Appellati
1 OGGETTO: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.10.2016 presso il Tribunale di Ragusa, Parte_1
esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
società “ , con la qualifica di banconista, dal 14 dicembre Controparte_1
2007 al 30 giugno 2016, svolgendo di fatto mansioni di barman.
Riferiva che il rapporto di lavoro era cessato alla data del 30 giugno 2016 a seguito di licenziamento intimato per cessazione dell'attività. Tuttavia, qualche mese dopo, aveva appreso che la datrice di lavoro aveva in realtà ceduto l'attività alla società già CP_2
in data 5 agosto 2016.
Accertata, pertanto, l'inesistenza del giustificato motivo di licenziamento, il ricorrente impugnava il recesso datoriale in via stragiudiziale e successivamente adiva il giudice del lavoro, chiedendo la declaratoria di nullità del licenziamento e la condanna delle convenute al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 604/66.
Si costituivano in giudizio le società convenute, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, per la decadenza dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 604/66; contestavano, inoltre, nel merito le domande proposte dal ricorrente, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 570/23 del 20.7.2023, il ricorso veniva rigettato.
Il giudice adito riteneva fondata l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento rilevando che il termine previsto dall'art. 6 della Legge n. 604/66 era ampiamente decorso. In particolare, accertava che il licenziamento era stato comunicato al mediante missiva del 26.5.2016, consegnata brevi manu, e l'impugnativa Parte_1
stragiudiziale era stata proposta solo in data 29.8.2016, ovvero oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, scaduto il 25.7.2016; riteneva che tale decadenza
2 precludesse al lavoratore la possibilità di far accertare in sede giudiziale l'illegittimità del licenziamento e di ottenere il risarcimento del danno.
Avverso la citata sentenza, con atto del 25.7.2023, proponeva appello Parte_1
Resistevano gli appellati.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello, - premesso che il licenziamento Parte_1
impugnato era stato motivato da "cessazione dell'attività", allorché in realtà l'ex datore di lavoro aveva trasferito l'attività a terzi, in particolare alla società circostanza CP_2
non contestata e da esso appresa solo il 5 agosto 2016, dopo aver acquisito copia del relativo rogito notarile - lamenta l'erroneo richiamo da parte del giudice di precedenti giurisprudenziali non pertinenti;
ritiene piuttosto applicabile alla fattispecie il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 9945/2020, secondo cui “La remissione in termini è possibile a condizione che la tardività della impugnazione sia dipesa da un fatto oggettivo ed incolpevole del quale la parte deve offrire puntuale e rigorosa dimostrazione”; censura la statuizione del giudice di prime cure secondo cui esso ricorrente avrebbe solo dichiarato di aver avuto conoscenza del provvedimento tardivamente e che non era idoneo ad integrare l'errore incolpevole e giustificabile “la circostanza meramente allegata del difetto di comunicazione tra l'assistito ed il suo avvocato”; deduce che nella specie esso appellante “non ha dedotto a sostegno del suo assunto alcun errore di comunicazione con il suo difensore limitandosi ad attribuire al licenziamento il contenuto mistificatorio della asserita cessazione della attività aziendale quando invece egli aveva dato corso alla cessione di azienda”.
In sintesi, l'appellante deduce di avere conosciuto la vera motivazione del licenziamento
(ossia la cessione di azienda) solo a seguito della stipula del rogito pubblicato il 5.08.2016,
3 e non al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento;
lamenta che il giudice avrebbe dovuto dichiarare tempestiva la impugnazione del licenziamento, in quanto non avrebbe potuto agire prima di aver avuto conoscenza effettiva della cessione dell'azienda.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
3. L'art. 6, comma 1, della legge n. 604/166 prevede che: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
3.1 La decadenza in esame è di carattere sostanziale e non processuale.
3.2 La questione posta all'esame di questa Corte riguarda la possibilità o meno di concedere la rimessione in termini una volta scaduto infruttuosamente il termine decadenziale di 60 gg.; infatti, l'odierno appellante allega quale fatto ostativo alla tempestiva impugnazione del licenziamento la conoscenza della insussistenza del motivo (cessazione di attività) posto a fondamento di esso solo alla data di acquisizione di copia del rogito notarile di cessione di azienda, pubblicato il 5.08.2016.
3.3 Va premesso che l'istituto della decadenza è posto a presidio di prevalenti esigenze di certezza del diritto e tempestività nella definizione dei rapporti giuridici, su cui si fonda la necessità di porre un termine ultimativo all'esercizio di diritti, facoltà o altre situazioni giuridicamente tutelate. Ne consegue che, per regola, solo ponendo in essere l'atto che impedisce la decadenza può evitarsi la definitiva estinzione del diritto o della connessa azione a tutela;
inoltre, l'estinzione non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse
4 generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 9 giugno 2005, n. 12163): essa pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile. La nozione di "forza maggiore", desumibile dall'art. 45 c.p., rimane invero integrata allorché ricorra una forza esterna ostativa in modo assoluto (Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737), caratterizzata dall'imprevedibilità ed inevitabilità, da accertare positivamente mediante specifica indagine (Cass., 29 aprile 2010, n. 10343)”- Cassazione civile sez. lav., 29/08/2016, (ud.
10/06/2016, dep. 29/08/2016), n.17404; la stessa Corte ha poi precisato che la disciplina dell'art. 153 cod. proc. civ. si applica ai termini processuali e non a quello di decadenza sostanziale (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/12/2024, (ud. 04/12/2024, dep. 13/12/2024), n.32415).
La Cassazione richiama, quindi, la nozione di "forza maggiore", di cui all'art. 45 c.p., quale unico fattore che -in disparte eventuali specifiche previsioni legali- può impedire l'effetto definitivamente preclusivo della decadenza;
il relativo termine, invero, non è suscettibile di sanatoria, di interruzione o di sospensione, neppure per incapacità o per errore del lavoratore, salvo casi specifici previsti espressamente dalla legge (ma solo con riferimento alla sospensione, ex art. 2964 c.c.).
3.4 Nella specie, la circostanza dedotta dal lavoratore non integra gli estremi della forza maggiore nei termini precisati dalla Corte di cassazione, attenendo alla conoscenza di un fatto (cessione di azienda), ritenuto condizione della decisione di impugnare il licenziamento, e non ad una forza esterna impeditiva in modo assoluto della stessa impugnativa, unico atto previsto dalla norma al fine di impedire la decadenza, sicché la istanza di rimessione in termini non può trovare accoglimento.
4. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
5 5. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in favore di ognuno degli appellati nella somma di € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Graziella Parisi
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