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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR NA CATALANO Presidente
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel.
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA STATALE N. 8 OSNAGO presso lo studio dell'avv. CREA
ANTONINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Via Valtellina, 2 c/o Avv. Ciullo Giuseppe 20159 MILANO presso lo studio dell'avv. BISTOLFI RICCARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
pagina 1 di 9
(C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliato in Via Valtellina, 2 c/o Avv. Ciullo Giuseppe 20159 MILANO presso lo studio dell'avv. BISTOLFI RICCARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._4
domiciliato in Via Valtellina, 2 c/o Avv. Ciullo Giuseppe 20159 MILANO presso lo studio dell'avv. BISTOLFI RICCARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l Ecc. m a Corte d'Appello adita , contrariis rejectis in riforma totale della Sentenza appellata,così giudicare: In via pregiudiziale e cautelare ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 2, c.p.c., sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata n. 3/2025 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto riconoscendo la presenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora;
In via pregiudiziale e di rito rigettare le eccezioni sollevate dalle appellate, con particolare riferimento all'asserita invalidità, inefficacia o inidoneità della procura alle liti rilasciata dalla sig.ra all'Avv. Parte_1 Crea, trattandosi di eccezione infondata in fatto e in diritto, comunque non reiterata da controparte nelle proprie conclusioni, e pertanto da ritenersi rinunciata e conseguentemente, dichiararsi la piena validità ed efficacia della predetta procura nonché la piena sussistenza dello ius postulandi. In subordine, laddove l'eccezione suddetta dovesse ritenersi ammissibile e rilevante, dichiararsi in ogni caso la validità e l'idoneità della procura alle liti rilasciata dalla sig.ra Parte_1 all'Avv. Crea, anche alla luce del deposito di nuova procura alle liti autorizzato dal Giudice in data 07.07.2025, con conseguente dichiarazione di procedibilità dell'appello, in assenza di alcun vizio processuale invalidante. In via principale e nel merito: accogliere accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l''effetto, in riforma effetto, in riforma della sentenza n. 3/2025 pagina 2 di 9
emessa dal Tribunale di Lecco, Sezione Civile, Giudice Dott. Colasanti nell'ambito del giudizio R.G. n. 728/2023 depositata in cancelleria in data 07.01.2025, notificata il 14.01.2025, il 14.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di I° grado che qui si riportano
“ “In via principaleIn via principale Per le causali di cui in narrativa, Per le causali di cui in narrativa, respingere le domande formulate dalle Sigg.re Parte_3 le domande formulate dalle Sigg.re e
[...] Parte_3 Parte_2 e in quanto Controparte_2 Parte_2 Controparte_2 infondate in fatto e in diritto;
; In via subordinata Nella delegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda ex adverso formulate, ridurre il quantum addebitato a parte convenuta nella misura che risulterà ad esito della espletando istruttoria;
In via istruttoria Si chiede l''ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate per tutte le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso Con integrale rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinnanzi il Tribunale di Lecco per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione d'appello. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in I° grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico la valutazione dei dei documenti prodotti;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale ridurre, per tutto quanto meglio precisato in narrativa, secondo quanto sarà ritenuto di giustizia, l'importo dovuto dalla Sig.ra Parte_1
pagina 3 di 9
Per , e Parte_3 Controparte_2 Parte_2
contrariis rejectis, riservata comunque ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza ad integrazione di quelli documentali già offerte, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: rigettarsi l'appello proposto da avverso alla sentenza nr. 3/2025 pubblicata Parte_1 in data 07 gennaio 2025 dal Tribunale di Lecco, perché per le ragioni esposte in atti, è infondato in fatto e diritto;
con vittoria di spese e di onorari di giudizio, maggiorati del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. tramite le figlie sue procuratrici, e Parte_4 Parte_3 Parte_2
citava in giudizio la IG per sentirla condannare alla restituzione
[...] Parte_1 della somma di € 371.000 prelevata dal conto corrente cointestato a entrambi e trasferita su conti personali della stessa, nonché della somma di € 6.000 prelevata mediante assegni a sé intestati e spesa nel proprio interesse. Assumeva che il conto corrente cointestato era stato aperto dalla IG in forza di procura Pt_1 notarile rilasciatale dal medesimo ed era stato alimentato esclusivamente con denaro proprio, sicchè la IG convenuta in giudizio si era resa inadempiente all'obbligo imposto dal contratto di mandato conferitole con il rilascio della procura di agire nell'interesse del mandante. In seguito al decesso di il giudizio veniva riassunto, in qualità di eredi, dalle Parte_4 figlie e Pt_1 Parte_3 Parte_2
2. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 3/25 pubblicata in data 7.1.2025, accertava, sulla base dei rendiconti del conto corrente cointestato, che solo 70.000 € di quelli oggetto dei prelievi contestati era riconducibile alla IG . Accertava, altresì, che la stessa non aveva fornito alcuna Pt_1 giustificazione in ordine all'utilizzazione delle somme conferite dal mandante -eccedenti tale importo- e amministrate nel suo interesse. Pertanto, ritenuto violato -con riferimento a tali importo- l'obbligo del mandatario di agire nell'interesse del mandante, ha condannato la IG convenuta a restituire la somma di € 307.400, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c.
3. ha proposto appello articolato in quattro motivi: Parte_1
3.1 con il primo motivo censura la ritenuta sussistenza della legittimazione ad agire di Parte_3
e in quanto la procura a loro rilasciata aveva per oggetto l'esclusiva
[...] Parte_2 gestione di beni e la rappresentanza in precisi ambiti patrimoniali, ma non prevedeva il conferimento del potere di proporre azioni giudiziarie, né lo stesso potere può essere implicitamente desunto dal conferimento di potere di amministrazione e di gestione;
3.2 con il secondo motivo deduce la violazione dell'onere probatorio, posto che non è sufficiente per fondare la responsabilità della mandataria la sola dimostrazione di non aver agito nell'interesse del mandante, occorrendo anche la prova che la medesima avesse agito con dolo o con colpa grave;
pagina 4 di 9 3.3 con il terzo motivo: i) deduce che il rigetto dell'istanza di sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., richiesta in attesa della nomina dell'amministratore di sostegno al padre per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, avrebbe leso il proprio diritto di difesa, in quanto l'avrebbe privata della possibilità di sottoporlo a interrogatorio formale e quindi a dimostrare, tramite tale atto, l'assenza di conflitto di interessi e la legittimità degli atti compiuti;
ii) deduce l'inattendibilità della testimonianza di -che aveva negato il padre avesse autorizzato le Controparte_2 operazioni compiute dalla sorella-, in quanto rese da persona in origine già interessata all'esito del giudizio in quanto successivamente divenuta parte del medesimo in seguito alla sua riassunzione operata anche dalla stessa in qualità di erede;
iii) deduce l'omessa valutazione delle prove documentali dimostrative della legittimità delle operazioni oggetto del giudizio, in quanto:
-a) il trasferimento di denaro operato a suo favore con tre bonifici di 50.000 € ciascuno in data, 12, 13 luglio 2018 e 19.2.2019, costituivano il rimborso della somma ricavata dalla vendita di titoli personali detenuti presso EU AN utilizzata per pagare i debiti delle società di famiglia, operazione concordata con il padre;
b) gli estratti conto prodotti, relativi ai conti e ai depositi presso AM e EU AN, dimostrano che il conto AM era alimentato da fondi provenienti, sia da conti personali dell'appellante, sia da conti cointestati con il padre, fatto dimostrativo che parte del denaro utilizzato dalla medesima era di sua spettanza che non giustifica un addebito integrale delle somme a carico della stessa;
c) ha fornito prova dei debiti delle società familiari al pagamento dei quali era finalizzato il prelievo delle somme;
d) la procura generale in forza della quale ha agito non prevedeva l'obbligo di rendiconto;
3.4 con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 724 c.c., non avendo il tribunale tenuto conto della compensazione con il diritto dell'appellante a ottenere un quarto della somma a titolo di coerede.
4. e hanno, preliminarmente eccepito il difetto di procura alle liti Parte_3 Pt_2 CP_2 con riguardo all'atto di appello, posto che la firma apposta è fotocopiata e non redatta in originale e autenticata dal difensore. Nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1 Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione relativa al difetto di procura alle liti, in quanto l'appellante ha depositato nuova procura, sanando il difetto di quella originaria, applicandosi l'art. 182 c.p.c. anche ai casi di procura inesistente e non solo nulla - ex plurimis Cass. n. 16252 del 29.7.2020, in motivazione -sottolineatura aggiunta-: “Per tale ragione, il testo novellato dell'art. 182 comma 2° c.p.c. ha previsto l'obbligo per il giudice di assegnazione di un termine per la regolarizzazione ("il giudice assegna alle parti un termine") in luogo della facoltà, nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 46 comma 2 della L. 18.6.2009 n.69 (" il giudice può assegnare un termine"). Ma va, soprattutto, evidenziato che, mentre il testo previgente prevedeva la possibilità di regolarizzazione della procura solo nei casi di difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione, l'attuale formulazione estende la sanatoria ai casi di assenza della procura ovvero ai casi di rinnovazione, facendo salvi gli effetti pagina 5 di 9 sostanziali e processuali della domanda, che si verificano fin dal momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene rispettato.
2.3. La modifica normativa è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, nell'interpretare l'art.182 nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 46 comma 2', della L. 18.6.2009 n.69, è unanime nel ritenere che, in tutti i casi in cui vi sia un vizio, della procura, e, persino in casi di omesso deposito della procura speciale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice è tenuto ad invitare la parte a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello; conseguentemente, solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso (Cass. Sez. Un. n. 28337 del 22/12/2011, Cass. n. 11359 del 22/05/2014 e n. 19169/2014.; Cass. Sez. III, n. 3181 del 18/02/2016)”-.
1.2 Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato.
Infatti, il motivo si limita a riproporre l'eccezione già proposta in primo grado senza confrontarsi con la motivazione della sentenza appellata che aveva già ritenuto che la procura rilasciata, in data 15.2.2018, dal padre alle figlie e in forza della quale Parte_4 Pt_3 Pt_2 le medesime hanno agito in giudizio nei confronti della sorella prevedeva Pt_1 espressamente il potere di proporre “esperire qualunque azione e proporre qualunque eccezione per fatti illeciti;
chiedere risarcimento di danni” -pag.6 sentenza appellata-.
1.3 Il secondo e il terzo motivo -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.
E' insussistente la lamentata violazione del diritto di difesa asseritamente conseguente al rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno al padre che avrebbe privato l'appellante della possibilità di sottoporre a interrogatorio formale il padre che avrebbe, nella prospettazione dell'appellante, confermato la legittimità del suo operato nella veste di mandataria. Infatti, il rigettato l'istanza di sospensione del processo poiché non aveva ravvisato alcun rapporto di pregiudizialità fra la decisione sulla nomina dell'amministratore di sostegno al padre e la decisione della causa. Infatti, “la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato” -Cass. n. 21794 del 24/09/2013, ex plurimis-. Né l'appellante può dolersi del fatto che il tribunale abbia ritenuto che le condizioni di salute del non fossero idonee a consentirgli di sostenere l'interrogatorio formale Parte_4
pagina 6 di 9 anche presso il domicilio o in forma scritta -con conseguente impossibilità di ritenere ammessi i fatti oggetto del medesimo, stante la giustificata impossibilità di compiere l'atto-. Infatti, a sostegno della sua decisione il tribunale aveva posto le stesse dichiarazioni rese in giudizio dalla parte appellante che aveva affermato l'incapacità di intendere e volere del avvalorate dalla successiva nomina dell'amministratore di sostegno e dalla Parte_4 morte sopravvenuta di lì a poco. Altresì, è infondata la doglianza in merito all'inattendibilità della deposizione testimoniale di in ordine al fatto che il padre non aveva autorizzato le operazioni compiute Controparte_2 dalla sorella in quanto già interessata all'esito della causa nel momento in cui è stata Pt_1 sentita come testimone, essendone successivamente divenuta parte. In proposito, occorre premettere che la medesima è stata sentita come teste in quanto, in quel momento non era parte del giudizio – Cass. n. 303 del 16/01/1996 Quando la parte che avrebbe interesse a far rilevare l'incapacità a testimoniare del teste si associa alla richiesta della sua assunzione, determina per ciò stesso la sanatoria della nullità della prova per aver concorso a dar luogo alla nullità stessa, conformemente al principio fissato dall'art. 157 comma terzo cod.proc.civ, non rilevando in contrario che il teste sia divenuto successivamente parte nello stesso processo, per esser stato emesso nei suoi confronti ordine di integrazione del contraddittorio, giacché la qualità di teste e la conseguente possibilità di eccepirne l'incapacità ex art. 246 stesso cod. presuppongono proprio che la persona chiamata a testimoniare non abbia ancora assunto la qualità di parte, potendo in tal caso le sue dichiarazioni venire acquisite al processo solo con l'interrogatorio formale o libero-. Inoltre, il tribunale non ha utilizzato la deposizione testimoniale della stessa per ritenere privi di giustificazione i prelievi di somme operati da in quanto ha fondato tale Parte_1 giudizio esclusivamente sulle prove documentali della rendicontazione del conto corrente, escludendone espressamente l'utilizzazione ––“senza necessità di valorizzare la deposizione come teste di , di cui è contestata l'efficacia in quanto poi divenuta parte del giudizio”, Controparte_2 pag.10 sentenza appellata-. In ogni caso, la credibilità della deposizione di è riscontrata dalla produzione Controparte_2 documentale e dalla mancata allegazione da parte dell'appellante di giustificazioni nell'interesse del mandante delle operazioni compiute In merito all'omessa valutazione delle prove documentali dimostrative della legittimità delle operazioni oggetto del giudizio, l'appellante si limita a reiterare le proprie deduzioni svolte nel giudizio di primo grado senza considerare le motivazioni della sentenza che rispondono puntualmente alle stesse e, quindi, senza articolare alcuna critica all'atto impugnato. Infatti, in proposito, il tribunale ha esaminato la documentazione bancaria prodotta dall'appellante. Sulla base della stessa ha individuato in modo puntuale la provenienza di ciascuna somma che aveva alimentato il conto cointestato oggetto delle operazioni contestate. In particolare, risultava che tutte le provviste del conto provenivano da disponibilità del padre ad eccezione di 70.000 € che provenivano da conti intestati esclusivamente a e Parte_1 alla somma di 400.000 € che provenivano da un conto cointestato al padre e alla IG . Pt_1 Tuttavia, evidenziava il tribunale che l'importo di 400.000 € era stati interamente reinvestito in titoli che non risultavano liquidati. Pertanto, ciò escludeva che tale importo proveniente dal conto cointestato al padre e alla IG fosse stato oggetto degli atti dispositivi della medesima oggetto del presente giudizio. Pt_1
pagina 7 di 9 Quindi, il tribunale riteneva che l'appellante poteva disporre -in quanto denaro proprio- di soli 70.000 € di quelli che erano stati oggetto dei prelievi contestati. Infatti, decurtava tale somma da quella, pari all'importo di tutte le operazioni contestate, di cui era stata chiesta la restituzione. Risulta, quindi, da quanto succintamente esposto che il tribunale ha esaminato in modo compiuto tutta la documentazione bancaria depositata in atti -pag. 8 sentenza-. Ulteriormente, l'appellante deduce che il trasferimento di denaro operato a suo favore con tre bonifici di 50.000 € ciascuno in data, 12, 13 luglio 2018 e 19.2.2019, costituivano il rimborso della somma ricavata dalla vendita di titoli personali detenuti presso EU AN che era stata utilizzata per pagare i debiti delle società di famiglia. Si tratta anch'essa di mera affermazione apodittica che non considera la motivazione della sentenza appellata che, in proposito, ha ritenuto che “della vendita di tali titoli e del pagamento delle passività non è stata data prova alcuna. Inoltre, tale spiegazione, perlomeno con riguardo al bonifico del 14 febbraio 2019, non sembra coerente con l'accredito del giorno precedente della stessa cifra da un conto corrente della convenuta -pag. 9 sentenza-. Quindi, non sussiste alcuna allegazione, né prova, né dei debiti delle società di famiglia, né della vendita dei titoli dell'appellante. Infine, le appellate hanno assolto il proprio onere probatorio -secondo motivo-. Infatti, hanno provato gli atti dispositivi posti in essere dalla sul conto Parte_1 corrente su cui operava come mandataria per specifici importi e il corrispondente trasferimento di tali somme su propri conti personali, nonché la spendita in gioiellerie e in in negozi di antiquariato di assegni a sé intestati tratti dal suddetto conto -non contestata dalla medesima-. Il trasferimento delle somme sui propri conti personali in assenza di una causa giustificatrice che riconduca tale operazione all'esecuzione del contratto di mandato, prova la volontaria utilizzazione di tali somme per fini esclusivamente personali della mandataria. Parimenti, il prelievo di tali importi medianti assegni intestati alla medesima in assenza di una causa riconducibile all'interesse del mandante che giustificasse l'operazione. Il fatto che l'appellante deve rispondere delle proprie condotte a titolo di dolo rende irrilevante, ai sensi dell'art. 1713, secondo comma, c.c., il fatto che il mandato non prevedeva l'obbligo di rendiconto. Sussiste, quindi, l'obbligo di restituzione di tali somme in assenza di alcuna causa che ne giustifichi l'attribuzione all'appellante.
1.4 Il quarto motivo è infondato.
1.5 ha agito in giudizio per ottenere dalla IG la restituzione delle Parte_4 Pt_1 somme incassate in violazione degli obblighi del mandato a lei conferito. In seguito al suo decesso, il processo è stato proseguito da tre suoi eredi nei confronti di un coerede. Ciò posto, le tre coeredi che hanno proseguito la domanda del padre deceduto sono legittimate a ricevere l'intera somma che la coerede mandataria deve restituire e non l'importo della stessa decurtata del quarto spettante alla stessa da compensare parzialmente con il debito della medesima. pagina 8 di 9 Infatti, i crediti ereditari -qual è quello per cui agiscono le appellate- ricadono nella comunione ereditaria e, pertanto, possono essere fatti valere per intero da ciascun coerede, con successiva ripartizione fra i coeredi nel giudizio di divisione – ex plurimis, Cass. n. 18331 del 07/06/2022 In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede comporta che, ove il procedente non abbia espressamente limitato l'oggetto del pignoramento alla sola quota di spettanza del proprio debitore, il terzo pignorato è tenuto a versare l'intero importo del credito, dal momento che, a differenza dei debiti ereditari (che si dividono automaticamente "pro quota" ex art. 752 c.c.), i crediti ereditari ricadono nella comunione e possono, pertanto, essere fatti valere per l'intero da ciascuno dei coeredi, restando affidata la successiva ripartizione fra gli stessi al giudizio di divisione-.
2. stante la soccombenza, deve essere condannata a pagare le spese del presente Parte_1 giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 260.000 a € 520.000, secondo l'attribuito, quanto al primo grado, come già liquidate dal tribunale, non essendo mutato lo scaglione, e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 14.239,00 - di cui € 4.389 per studio;
€ 2.552 per la fase introduttiva;
€ 7.298 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Lecco n. 3/25 pubblicata in data 7.1.2025;
3. condanna a pagare a , e Parte_1 Parte_3 Controparte_2 le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € Parte_2 14.239,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- Parte_1 quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 1.10.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
AR NA AL
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