CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
XERRA NICOLO', RE
CREA FRANCESCA ANNA MARIA, Giudice
in data 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1232/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Via M. Barillaro Snc Ce.dir.4 Torre 89129 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_2 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 981/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 14/03/2022 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2009
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2010
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2011
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2012
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Reggio Calabria ha presentato appello (R.G.A.1232/2022) per la riforma della sentenza n.981/2022 pronunciata il 14/3/2022 dalla sezione sesta della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria con la quale quest'ultima ha accolto il ricorso, prodotto da Resistente_1, per l'annullamento del diniego di rimborso della somma versata di euro 5.582,00 per ICI per gli anni
2009/2013.
Si premette , ai fini della comprensione della controversia, la narrazione dei fatti antecedenti alla presente controversia.
La ricorrente, oggi appellata, è stata comproprietaria per metà di due terreni siti nel territorio di Reggio Calabria ,indicati in Catasto alla sezione indirizzo_1 Il comune di Reggio Calabria comunicava alla proprietà di aver provveduto , con avvisi di accertamento nn. 9572909,957210 e 9572911, ad effettuare il ricalcolo dell'imposta ICI per gli anni 2009/2013 , risultando non pagato un importo complessivo di euro 7.382,00 per il quale ha domandato il relativo versamento. I proprietari hanno provveduto pertanto al pagamento. Con successivi avvisi di accertamento lo stesso comune ha comunicato agli altri comproprietari l'avvenuto ricalcolo ICI per gli stessi anni ,per importi differenti e inferiori a quanto pagato dai sigg,ri Resistente_1. La sig.ra Nominativo_1, madre della sigra Resistente_1,, è entrata in contatto con l'Ufficio tributi del Comune di Reggio Calabria , nella persona del responsabile dell'Ufficio che rilevato l'errore di calcolo e con atto di accertamento con adesione del 26/6ì5/2016 ha formalizzato richiesta di adeguamento del valore dei terreni a quello degli altri comproprietari, domandando contestualmente di ottenere la restituzione di quanto versato in eccesso e non dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente , considerata l'inerzia dell'Amministrazione comunale, ha inoltrato , in data 24 giugno
2020,formale diffida a provvedere al rimborso di quanto versato in eccedenza, allegando la documentazione comprovante la veridicità di quanto affermato.
La contribuente ,perdurando il silenzio dell'amministrazione, ha proposto ricorso sostenendo l'illegittimità del silenzio rifiuto .
I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso della contribuente , così motivando la loro sentenza “…Le controparti non hanno minimamente contestato quanto sostenuto dal ricorrente, che peraltro risulta inequivocabilmente dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso. Non v'è dubbio dunque,che il Comune di Reggio Calabria e Resistente_2 s.r.l. non hanno provveduto al rimborso della somma di euro 5.582,00 indebitamente versata dalla contribuente a cagione dell'errore sulla base di calcolo -costituita dal valore degli immobili-relativamente alla determinazione dell'importo da versare a titolo di tassazione
ICI per gli anni dal 2009 al 2013, valore poi rettificato dall'amministrazione comunale con effetti a partire dall'anno 2014.
Il silenzio rifiuto serbato dai suddetti enti al formale atto di diffida tendente ad ottenere detto rimborso , ritualmente avanzato dalla ricorrente nel giugno 2020 risulta illegittimo…”
Il comune di Reggio ha presentato il presente appello chiedendo la riforma della sentenza ed adducendo, pin via preliminare, la inammissibilità del ricorso originario , presentato erroneamente alla città Metropolitana di Reggio Calabria e e non al comune di Reggio Calabria.
Si tratta di eccezione del tutto non condivisibile poiché, come rilevato anche dai Giudici di primo grado, il comune non si è costituito in giudizio in primo grado ma ha proceduto ad accesso agli atti del presente procedimento;
si è trattata di una strategia difensiva del Comune che ,però, è irrilevante ai fini della conoscenza della controversia;
la parte appellata ha citato , a tale proposito, l'art.156. comma 3, del c.p.c. per il quale la nullità non può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo per al quale è destinato.
Per quanto riguarda, la presunta definitività degli importi accertati, sostenuta in appello dal Comune, la appellata ha sostenuto di avere, in una prima fase, versato quanto richiesto e ,poi, venuta a conoscenza degli errori, commessi dal Comune, ha chiesto il rimborso del versato in eccedenza. L'appellata ha aggiunto che ogni errore è imputabile al dipendente del comune che ha redatto un accertamento per adesione e non un'autotutela.
La sottoscrizione di una istanza di accertamento con adesione invece di una istanza di autotutela appare del tutto irrilevante poiché la contribuente, ignorando la terminologia giuridica, ha chiesto nella sostanza, un rimborso di quanto versato in più.
In ogni caso, poi, ha presentato una diffida che ha chiarito e sanato ogni precedente eventuale errore, dimostrando la volontà di ottenere il rimborso.
L'appello del Comune di Reggio Calabria appare, quindi, infondato mentre la sentenza di primo grado è non solo fondata ma immune da censure.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge in favore di parte appellata.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
XERRA NICOLO', RE
CREA FRANCESCA ANNA MARIA, Giudice
in data 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1232/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Via M. Barillaro Snc Ce.dir.4 Torre 89129 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_2 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 981/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 14/03/2022 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2009
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2010
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2011
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2012
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Reggio Calabria ha presentato appello (R.G.A.1232/2022) per la riforma della sentenza n.981/2022 pronunciata il 14/3/2022 dalla sezione sesta della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria con la quale quest'ultima ha accolto il ricorso, prodotto da Resistente_1, per l'annullamento del diniego di rimborso della somma versata di euro 5.582,00 per ICI per gli anni
2009/2013.
Si premette , ai fini della comprensione della controversia, la narrazione dei fatti antecedenti alla presente controversia.
La ricorrente, oggi appellata, è stata comproprietaria per metà di due terreni siti nel territorio di Reggio Calabria ,indicati in Catasto alla sezione indirizzo_1 Il comune di Reggio Calabria comunicava alla proprietà di aver provveduto , con avvisi di accertamento nn. 9572909,957210 e 9572911, ad effettuare il ricalcolo dell'imposta ICI per gli anni 2009/2013 , risultando non pagato un importo complessivo di euro 7.382,00 per il quale ha domandato il relativo versamento. I proprietari hanno provveduto pertanto al pagamento. Con successivi avvisi di accertamento lo stesso comune ha comunicato agli altri comproprietari l'avvenuto ricalcolo ICI per gli stessi anni ,per importi differenti e inferiori a quanto pagato dai sigg,ri Resistente_1. La sig.ra Nominativo_1, madre della sigra Resistente_1,, è entrata in contatto con l'Ufficio tributi del Comune di Reggio Calabria , nella persona del responsabile dell'Ufficio che rilevato l'errore di calcolo e con atto di accertamento con adesione del 26/6ì5/2016 ha formalizzato richiesta di adeguamento del valore dei terreni a quello degli altri comproprietari, domandando contestualmente di ottenere la restituzione di quanto versato in eccesso e non dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente , considerata l'inerzia dell'Amministrazione comunale, ha inoltrato , in data 24 giugno
2020,formale diffida a provvedere al rimborso di quanto versato in eccedenza, allegando la documentazione comprovante la veridicità di quanto affermato.
La contribuente ,perdurando il silenzio dell'amministrazione, ha proposto ricorso sostenendo l'illegittimità del silenzio rifiuto .
I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso della contribuente , così motivando la loro sentenza “…Le controparti non hanno minimamente contestato quanto sostenuto dal ricorrente, che peraltro risulta inequivocabilmente dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso. Non v'è dubbio dunque,che il Comune di Reggio Calabria e Resistente_2 s.r.l. non hanno provveduto al rimborso della somma di euro 5.582,00 indebitamente versata dalla contribuente a cagione dell'errore sulla base di calcolo -costituita dal valore degli immobili-relativamente alla determinazione dell'importo da versare a titolo di tassazione
ICI per gli anni dal 2009 al 2013, valore poi rettificato dall'amministrazione comunale con effetti a partire dall'anno 2014.
Il silenzio rifiuto serbato dai suddetti enti al formale atto di diffida tendente ad ottenere detto rimborso , ritualmente avanzato dalla ricorrente nel giugno 2020 risulta illegittimo…”
Il comune di Reggio ha presentato il presente appello chiedendo la riforma della sentenza ed adducendo, pin via preliminare, la inammissibilità del ricorso originario , presentato erroneamente alla città Metropolitana di Reggio Calabria e e non al comune di Reggio Calabria.
Si tratta di eccezione del tutto non condivisibile poiché, come rilevato anche dai Giudici di primo grado, il comune non si è costituito in giudizio in primo grado ma ha proceduto ad accesso agli atti del presente procedimento;
si è trattata di una strategia difensiva del Comune che ,però, è irrilevante ai fini della conoscenza della controversia;
la parte appellata ha citato , a tale proposito, l'art.156. comma 3, del c.p.c. per il quale la nullità non può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo per al quale è destinato.
Per quanto riguarda, la presunta definitività degli importi accertati, sostenuta in appello dal Comune, la appellata ha sostenuto di avere, in una prima fase, versato quanto richiesto e ,poi, venuta a conoscenza degli errori, commessi dal Comune, ha chiesto il rimborso del versato in eccedenza. L'appellata ha aggiunto che ogni errore è imputabile al dipendente del comune che ha redatto un accertamento per adesione e non un'autotutela.
La sottoscrizione di una istanza di accertamento con adesione invece di una istanza di autotutela appare del tutto irrilevante poiché la contribuente, ignorando la terminologia giuridica, ha chiesto nella sostanza, un rimborso di quanto versato in più.
In ogni caso, poi, ha presentato una diffida che ha chiarito e sanato ogni precedente eventuale errore, dimostrando la volontà di ottenere il rimborso.
L'appello del Comune di Reggio Calabria appare, quindi, infondato mentre la sentenza di primo grado è non solo fondata ma immune da censure.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge in favore di parte appellata.