CASS
Ordinanza 23 gennaio 2023
Ordinanza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/01/2023, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 26451/2020 proposto da: LP IC, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sistína, n. 121, presso lo studio dell'Avv. Emanuele BIONDI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente — contro il SOGGETTO LIQUIDATORE del DISCIOLTO CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SS.UU. BN1 in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sallustiana, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giulio RA PO (studio legale Tosato), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo RAFFIO;
- controricorrente — avverso la sentenza n. 2304/2020 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 7.8.2020, R.G. n. 137/2020; Civile Ord. Sez. L Num. 1957 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI Data pubblicazione: 23/01/2023 udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 19.10.2022 dal Consigliere Dott. Francesco Giuseppe L. CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli rigettava il reclamo che VO IC aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Benevento, con la quale, in parziale accoglimento delle sue domande nei confronti del Consorzio Smaltimento Rifiuti BN1 in liquidazione, il primo giudice aveva dichiarato illegittimo il recesso da lui impugnato, intimatogli nell'ambito di un procedura di licenziamento collettivo, ma, pur considerando la violazione riscontrata sostanzialmente assimilabile alla violazione dei criteri di scelta del personale da collocare in mobilità di cui all'art. 5, comma 3, L. 223/1991, aveva ritenuto, in mancanza di attività aziendale, l'impossibilità della reintegra, con condanna della parte datoriale al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
la stessa Corte, inoltre, compensava le spese del secondo grado e dichiarava sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. 2. Per quanto qui ora interessa, la Corte territoriale, dopo ampia ricostruzione della fattispecie di cui è causa, anche sul piano normativo, in relazione alla procedura di licenziamento collettivo nell'ambito della quale era stato intimato il recesso impugnato dall'attuale parte ricorrente in cassazione, giungeva alla conclusione che il regime sanzionatorio applicabile era quello della tutela reale di cui all'art. 18, comma quarto, L. n. 300/1970, come novellato dall'art. 1, comma 46, L. n. 92/2012. Considerava, tuttavia, che non poteva ignorarsi la situazione di fatto in cui versava l'organo in liquidazione - sebbene per sua colpa - e, cioè, l'inesistenza di un'attività aziendale di qualsiasi natura che facesse capo allo stesso. Riteneva che tale 2 situazione di fatto, ripetutamente allegata in maniera analitica dal reclamato fin dalla memoria di costituzione della fase sommaria, non risultava contestata dalla controparte, per cui doveva ritenersi pacifica. Concludeva, perciò, che l'inesistenza di un'attività aziendale fosse ostativa all'applicazione della tutela reale, e quindi alla reintegrazione del dipendente nel suo posto di lavoro, richiamando in tal senso diversi precedenti di legittimità. 3. Avverso tale decisione VO IC ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. Ha resistito l'intimato con controricorso. 5. Il controricorrente ha prodotto memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: "In relazione all'art. 360, co. 1, nr. 3, c.p.c., violazione dell'art. 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, e degli artt. 1256 c.c. e 1463 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto escludersi la reintegra del lavoratore per effetto della inesistenza di attività da parte del Consorzio Bn1". 2. Con un secondo motivo, denuncia: "In relazione al disposto di cui all'art. 360, co. 1, nr. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". 3. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati (lo stesso ricorrente premette che il secondo è collegato al precedente), sono privi di fondamento. 4. Rileva il Collegio che questa Sezione si è espressa già numerose volte in relazione alla questione posta con le sopra riassunte censure in procedimenti che riguardavano ricorsi per 3 cassazione relativi sempre alla stessa procedura di licenziamento collettivo che qui viene in considerazione. 5. Anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., è possibile perciò richiamare tali recenti precedenti tutti tra loro conformi (cfr. Cass. nn. 16201, 16202, 16203, 16204 e 16205 del 19.5.2022; n. 14064 del 4.5.2022). 6. In particolare, in tali decisioni si è ritenuto anzitutto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, gli esiti dell'accertamento compiuto dal giudice del gravame erano. 7. Nelle stesse decisioni è stato, altresì, ritenuto che: "non rileva la eventuale sussistenza, nel caso, di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti, poiché la impossibilità di disporre l'ordine di reintegra è il derivato di una mera situazione di fatto, del resto cristallizzatasi, già al momento di emissione della pronuncia impugnata, con la cessazione alla data del 31 dicembre 2015, della proroga della fase transitoria nel corso della quale 4 Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 19.10.2022. sarebbe stato rimesso al Consorzio - per come ritenuto nel giudizio di merito - lo svolgimento della predetta attività". 8. Deve, pertanto, darsi continuità all'indirizzo espresso in tali precedenti specifici, con conseguente rigetto del ricorso. 9. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere compensate, avuto riguardo al netto contrasto della giurisprudenza di merito sulla medesima questione, evincibile dai provvedimenti prodotti in giudizio. 10. Parte ricorrente è, però, tenuta al versamento del raddoppio del contributo unificato, previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
- ricorrente — contro il SOGGETTO LIQUIDATORE del DISCIOLTO CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SS.UU. BN1 in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sallustiana, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giulio RA PO (studio legale Tosato), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo RAFFIO;
- controricorrente — avverso la sentenza n. 2304/2020 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 7.8.2020, R.G. n. 137/2020; Civile Ord. Sez. L Num. 1957 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI Data pubblicazione: 23/01/2023 udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 19.10.2022 dal Consigliere Dott. Francesco Giuseppe L. CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli rigettava il reclamo che VO IC aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Benevento, con la quale, in parziale accoglimento delle sue domande nei confronti del Consorzio Smaltimento Rifiuti BN1 in liquidazione, il primo giudice aveva dichiarato illegittimo il recesso da lui impugnato, intimatogli nell'ambito di un procedura di licenziamento collettivo, ma, pur considerando la violazione riscontrata sostanzialmente assimilabile alla violazione dei criteri di scelta del personale da collocare in mobilità di cui all'art. 5, comma 3, L. 223/1991, aveva ritenuto, in mancanza di attività aziendale, l'impossibilità della reintegra, con condanna della parte datoriale al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
la stessa Corte, inoltre, compensava le spese del secondo grado e dichiarava sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. 2. Per quanto qui ora interessa, la Corte territoriale, dopo ampia ricostruzione della fattispecie di cui è causa, anche sul piano normativo, in relazione alla procedura di licenziamento collettivo nell'ambito della quale era stato intimato il recesso impugnato dall'attuale parte ricorrente in cassazione, giungeva alla conclusione che il regime sanzionatorio applicabile era quello della tutela reale di cui all'art. 18, comma quarto, L. n. 300/1970, come novellato dall'art. 1, comma 46, L. n. 92/2012. Considerava, tuttavia, che non poteva ignorarsi la situazione di fatto in cui versava l'organo in liquidazione - sebbene per sua colpa - e, cioè, l'inesistenza di un'attività aziendale di qualsiasi natura che facesse capo allo stesso. Riteneva che tale 2 situazione di fatto, ripetutamente allegata in maniera analitica dal reclamato fin dalla memoria di costituzione della fase sommaria, non risultava contestata dalla controparte, per cui doveva ritenersi pacifica. Concludeva, perciò, che l'inesistenza di un'attività aziendale fosse ostativa all'applicazione della tutela reale, e quindi alla reintegrazione del dipendente nel suo posto di lavoro, richiamando in tal senso diversi precedenti di legittimità. 3. Avverso tale decisione VO IC ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. Ha resistito l'intimato con controricorso. 5. Il controricorrente ha prodotto memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: "In relazione all'art. 360, co. 1, nr. 3, c.p.c., violazione dell'art. 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, e degli artt. 1256 c.c. e 1463 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto escludersi la reintegra del lavoratore per effetto della inesistenza di attività da parte del Consorzio Bn1". 2. Con un secondo motivo, denuncia: "In relazione al disposto di cui all'art. 360, co. 1, nr. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". 3. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati (lo stesso ricorrente premette che il secondo è collegato al precedente), sono privi di fondamento. 4. Rileva il Collegio che questa Sezione si è espressa già numerose volte in relazione alla questione posta con le sopra riassunte censure in procedimenti che riguardavano ricorsi per 3 cassazione relativi sempre alla stessa procedura di licenziamento collettivo che qui viene in considerazione. 5. Anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., è possibile perciò richiamare tali recenti precedenti tutti tra loro conformi (cfr. Cass. nn. 16201, 16202, 16203, 16204 e 16205 del 19.5.2022; n. 14064 del 4.5.2022). 6. In particolare, in tali decisioni si è ritenuto anzitutto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, gli esiti dell'accertamento compiuto dal giudice del gravame erano
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.