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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2025, n. 12425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12425 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LL TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile EX AC, avv. Paolo Spagnolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Luca Zennaro, che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa in data 14 giugno 2019 dal Tribunale di Roma, ha dichiarato TE LL responsabile agli effetti civili del reato di cui all'art. 640 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12425 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 20/02/2025 2. Ha proposto ricorso per cassazione TE LL, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità per truffa contrattuale, nonostante l'istruttoria avesse evidenziato come il veicolo venduto a AC fosse stato precedentemente rimesso in sesto, sostituendo pressoché integralmente il motore e la varia componentistica, di modo che non ci sarebbe stata alcuna manomissione del contachilometri (viceversa indicativo della percorrenza registrata rispetto alle nuove parti meccaniche). Oltre a talune erronee affermazioni tecniche, la Corte avrebbe inoltre ignorato ulteriori elementi di rilievo, quali, in particolare, la causa del guasto dell'automezzo, da individuarsi non nell'eccessiva usura ma nella mancata pulizia del filtro antiparticolato (negligenza evidentemente imputabile all'acquirente). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla quantificazione della provvisionale, essendo stati a tal fine computati costi per interventi di riparazione non riconducibili alla condotta oggetto di contestazione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo, dal momento che LL avrebbe acconsentito a risolvere il contratto, senza sapere che nel frattempo l'automezzo era stato fatto riparare. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo e il terzo motivo non sono consentiti, in quanto rivolti a sollecitare una nuova ponderazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione in punto di fatto priva di contraddittorietà o illogicità e pertanto impermeabile allo scrutinio di questa Corte. I giudici di appello hanno congruamente ricostruito la vicenda, in coerenza con le emergenze processuali, accertando la condotta truffaldina, sorretta da un precostituito intento fraudolento, consistita nell'offerta in vendita di un furgone con indicazione di un chilometraggio percorso enormemente inferiore a quello effettivo, così fornendo all'aspirante acquirente una falsa rappresentazione delle condizioni del veicolo, tale da indurlo a stipulare il contratto. Sussiste, dunque, il contestato artificio, quale «espediente a mezzo del quale l'agente alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima 2 traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scène)» (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, 285442-01, in motivazione. Cfr. anche Sez. F, n. 35842 del 22/08/2023, Braidich, non mass., secondo cui la manomissione del contachilometri costituisce «tipico artificio e raggiro integrante gli estremi della truffa contrattuale, essendo stato consegnato un mezzo con caratteristiche differenti»). La tesi difensiva - incentrata sulla veridicità (e non decettività) del dato sui chilometri percorsi, da ricondursi ad altro motore installato sul veicolo in sostituzione dell'originale - è stata argonnentatamente disattesa, rilevando come, in astratto, l'indicazione dovesse essere riferita alla vetustà «dell'intero corpo vettura» e, in concreto, già immediatamente dopo l'acquisto, il mezzo avesse subito un guasto, che il successivo intervento meccanico riconduceva anche alla inidoneità di un componente del bocco motore. Da questa ricostruzione della vicenda storica è ricavata - non illogicamente - anche la sussistenza del dolo di legge, senza dare specifico rilievo, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, al carteggio intercorso tra le parti prima della presentazione della querela. 3. Neppure il secondo motivo, attinente alla eccessività dell'importo liquidato a titolo di provvisionale, è consentito in questa sede. Non è infatti impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all'attività svolta. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AC EX, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile EX AC, avv. Paolo Spagnolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Luca Zennaro, che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa in data 14 giugno 2019 dal Tribunale di Roma, ha dichiarato TE LL responsabile agli effetti civili del reato di cui all'art. 640 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12425 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 20/02/2025 2. Ha proposto ricorso per cassazione TE LL, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità per truffa contrattuale, nonostante l'istruttoria avesse evidenziato come il veicolo venduto a AC fosse stato precedentemente rimesso in sesto, sostituendo pressoché integralmente il motore e la varia componentistica, di modo che non ci sarebbe stata alcuna manomissione del contachilometri (viceversa indicativo della percorrenza registrata rispetto alle nuove parti meccaniche). Oltre a talune erronee affermazioni tecniche, la Corte avrebbe inoltre ignorato ulteriori elementi di rilievo, quali, in particolare, la causa del guasto dell'automezzo, da individuarsi non nell'eccessiva usura ma nella mancata pulizia del filtro antiparticolato (negligenza evidentemente imputabile all'acquirente). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla quantificazione della provvisionale, essendo stati a tal fine computati costi per interventi di riparazione non riconducibili alla condotta oggetto di contestazione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo, dal momento che LL avrebbe acconsentito a risolvere il contratto, senza sapere che nel frattempo l'automezzo era stato fatto riparare. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo e il terzo motivo non sono consentiti, in quanto rivolti a sollecitare una nuova ponderazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione in punto di fatto priva di contraddittorietà o illogicità e pertanto impermeabile allo scrutinio di questa Corte. I giudici di appello hanno congruamente ricostruito la vicenda, in coerenza con le emergenze processuali, accertando la condotta truffaldina, sorretta da un precostituito intento fraudolento, consistita nell'offerta in vendita di un furgone con indicazione di un chilometraggio percorso enormemente inferiore a quello effettivo, così fornendo all'aspirante acquirente una falsa rappresentazione delle condizioni del veicolo, tale da indurlo a stipulare il contratto. Sussiste, dunque, il contestato artificio, quale «espediente a mezzo del quale l'agente alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima 2 traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scène)» (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, 285442-01, in motivazione. Cfr. anche Sez. F, n. 35842 del 22/08/2023, Braidich, non mass., secondo cui la manomissione del contachilometri costituisce «tipico artificio e raggiro integrante gli estremi della truffa contrattuale, essendo stato consegnato un mezzo con caratteristiche differenti»). La tesi difensiva - incentrata sulla veridicità (e non decettività) del dato sui chilometri percorsi, da ricondursi ad altro motore installato sul veicolo in sostituzione dell'originale - è stata argonnentatamente disattesa, rilevando come, in astratto, l'indicazione dovesse essere riferita alla vetustà «dell'intero corpo vettura» e, in concreto, già immediatamente dopo l'acquisto, il mezzo avesse subito un guasto, che il successivo intervento meccanico riconduceva anche alla inidoneità di un componente del bocco motore. Da questa ricostruzione della vicenda storica è ricavata - non illogicamente - anche la sussistenza del dolo di legge, senza dare specifico rilievo, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, al carteggio intercorso tra le parti prima della presentazione della querela. 3. Neppure il secondo motivo, attinente alla eccessività dell'importo liquidato a titolo di provvisionale, è consentito in questa sede. Non è infatti impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all'attività svolta. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AC EX, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20 febbraio 2025.