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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al nr. R.G.NR. 1298/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(avv. Emilia De Simone, giusta procura in atti) Parte_1 parte appellante
E
Avv. (rapp.to e difeso da sé) Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Luigi Greco) Controparte_2
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è infondato ed è rigettato. Merita accoglimento, invece, l'impugnazione incidentale proposta dall'avv. . Infatti, in diverso avviso rispetto a quanto affermato dal Controparte_1 giudice di prime cure, il giudicante ritiene che non vi sia neppure prova dell'effettiva verificazione dell'evento lesivo secondo la dinamica rappresentata dalla originaria parte attrice, in particolare, che l'avv. abbia danneggiato, in occasione del sinistro, anche l'insegna di CP_1 Parte_2
.
[...]
2. Infatti, la prova del danneggiamento dell'insegna trova conferma solo nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nell'interesse dell'originaria parte attrice, dichiarazioni che, tuttavia, sono prive di riscontri oggettivi, sono contraddette da quanto riferito dai testi di controparte e dalle foto in atti.
D'altronde, il teste di parte attrice non ha assistito al sinistro, si è affacciata al Testimone_1 balcone di casa sua richiamata dal fragore dell'impatto e ha dichiarato di aver visto a terra il palo dell'insegna e la Mercedes di parte appellata vicino a detto palo e di aver dedotto da ciò tale auto
p. 1/3 lo abbia abbattuto. Il teste ha genericamente confermato la dinamica del Testimone_2
Part sinistro e il danneggiamento all'insegna di , dunque, non il suo abbattimento. Quanto dichiarato da tali testi, poi, trova smentita nelle dichiarazioni rese dai testi di controparte, i quali hanno riferito che l'unico palo danneggiato era quello della pubblica illuminazione, posto vicino a quello dell'insegna, che non è stato attinto. Ciò trova riscontro anche nelle foto prodotte dalla parte appellata, foto scattate il 29/8/2017 – nell'immediatezza del fatto (4.42 del mattino) e qualche ora dopo (8.46 del mattino) – in cui è visibile la Mercedes danneggiata parcheggiata sul marciapiedi e sono visibili anche il palo dell'illuminazione pubblica e quella che non è contestato essere Part l'insegna di . Dalle foto risulta evidente il danno al palo della pubblica illuminazione, che Part presenta una evidente deformazione, mentre l'insegna di risulta dritta e ben piantata al suolo. Parte appellante non ha prodotto foto ritraenti l'insegna danneggiata o divelta, né ha fornito altri riscontri oggettivi di prova del danneggiamento di tale insegna ad opera dell'avv. , di CP_1 modo che all'esito di una valutazione comparativa delle allegazioni istruttorie di entrambe le parti ritiene il giudicante che la pretesa risarcitoria è infondata anche sotto il profilo dell'an ovvero che non vi è prova che , in occasione del sinistro del , abbia danneggiato l'insegna Controparte_1
Part di .
3. Tutto ciò premesso, è rigettato l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale,
è confermata l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 106/2022 la cui motivazione è integrata nel senso di cui innanzi (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 4889/2016).
4. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sostenute da sono Controparte_1 poste in capo a secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in Parte_1 dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite compreso tra
€.1.100/01 e €.5.200, valori minimi di liquidazione, con esclusione, quanto al giudizio di appello, del compenso relativo alla fase istruttoria.
5. Le spese di lite relative al presente giudizio sostenute da – che non Controparte_2 ha chiesto la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio – sono poste in capo a secondo il principio della soccombenza e si Parte_1 liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite compreso tra €.1.100/01 e €.5.200, valori minimi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
p. 2/3 - rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e conferma la l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Airola nr. 106/2022;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di , che liquida in €.
1.485 per onorari, oltre rimb. forf. Controparte_1 ed oneri ulteriori, se dovuti;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di in persona del legale rapp.te p.t., che liquida Controparte_2 in €.852 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri ulteriori, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Greco, che ne ha chiesto la distrazione;
- dà atto che parte appellante è tenuta al pagamento in favore dell'erario di un importo corrispondente a quello del contributo unificato già versato ex art. 13, co 1 quater Dlgs.
115/2002.
Benevento, 4 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al nr. R.G.NR. 1298/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(avv. Emilia De Simone, giusta procura in atti) Parte_1 parte appellante
E
Avv. (rapp.to e difeso da sé) Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Luigi Greco) Controparte_2
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è infondato ed è rigettato. Merita accoglimento, invece, l'impugnazione incidentale proposta dall'avv. . Infatti, in diverso avviso rispetto a quanto affermato dal Controparte_1 giudice di prime cure, il giudicante ritiene che non vi sia neppure prova dell'effettiva verificazione dell'evento lesivo secondo la dinamica rappresentata dalla originaria parte attrice, in particolare, che l'avv. abbia danneggiato, in occasione del sinistro, anche l'insegna di CP_1 Parte_2
.
[...]
2. Infatti, la prova del danneggiamento dell'insegna trova conferma solo nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nell'interesse dell'originaria parte attrice, dichiarazioni che, tuttavia, sono prive di riscontri oggettivi, sono contraddette da quanto riferito dai testi di controparte e dalle foto in atti.
D'altronde, il teste di parte attrice non ha assistito al sinistro, si è affacciata al Testimone_1 balcone di casa sua richiamata dal fragore dell'impatto e ha dichiarato di aver visto a terra il palo dell'insegna e la Mercedes di parte appellata vicino a detto palo e di aver dedotto da ciò tale auto
p. 1/3 lo abbia abbattuto. Il teste ha genericamente confermato la dinamica del Testimone_2
Part sinistro e il danneggiamento all'insegna di , dunque, non il suo abbattimento. Quanto dichiarato da tali testi, poi, trova smentita nelle dichiarazioni rese dai testi di controparte, i quali hanno riferito che l'unico palo danneggiato era quello della pubblica illuminazione, posto vicino a quello dell'insegna, che non è stato attinto. Ciò trova riscontro anche nelle foto prodotte dalla parte appellata, foto scattate il 29/8/2017 – nell'immediatezza del fatto (4.42 del mattino) e qualche ora dopo (8.46 del mattino) – in cui è visibile la Mercedes danneggiata parcheggiata sul marciapiedi e sono visibili anche il palo dell'illuminazione pubblica e quella che non è contestato essere Part l'insegna di . Dalle foto risulta evidente il danno al palo della pubblica illuminazione, che Part presenta una evidente deformazione, mentre l'insegna di risulta dritta e ben piantata al suolo. Parte appellante non ha prodotto foto ritraenti l'insegna danneggiata o divelta, né ha fornito altri riscontri oggettivi di prova del danneggiamento di tale insegna ad opera dell'avv. , di CP_1 modo che all'esito di una valutazione comparativa delle allegazioni istruttorie di entrambe le parti ritiene il giudicante che la pretesa risarcitoria è infondata anche sotto il profilo dell'an ovvero che non vi è prova che , in occasione del sinistro del , abbia danneggiato l'insegna Controparte_1
Part di .
3. Tutto ciò premesso, è rigettato l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale,
è confermata l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 106/2022 la cui motivazione è integrata nel senso di cui innanzi (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 4889/2016).
4. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sostenute da sono Controparte_1 poste in capo a secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in Parte_1 dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite compreso tra
€.1.100/01 e €.5.200, valori minimi di liquidazione, con esclusione, quanto al giudizio di appello, del compenso relativo alla fase istruttoria.
5. Le spese di lite relative al presente giudizio sostenute da – che non Controparte_2 ha chiesto la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio – sono poste in capo a secondo il principio della soccombenza e si Parte_1 liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite compreso tra €.1.100/01 e €.5.200, valori minimi di liquidazione, con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
p. 2/3 - rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e conferma la l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Airola nr. 106/2022;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di , che liquida in €.
1.485 per onorari, oltre rimb. forf. Controparte_1 ed oneri ulteriori, se dovuti;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di in persona del legale rapp.te p.t., che liquida Controparte_2 in €.852 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri ulteriori, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Greco, che ne ha chiesto la distrazione;
- dà atto che parte appellante è tenuta al pagamento in favore dell'erario di un importo corrispondente a quello del contributo unificato già versato ex art. 13, co 1 quater Dlgs.
115/2002.
Benevento, 4 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3