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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.2138/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2138/2025 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residenti in [...], con il patrocinio degli avv.ti CERCE Federico e CACACE
Igino;
e
nata a [...] il [...] (C.F. , ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio degli avv.ti CERCE Federico e CACACE
Igino;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 06/10/1991 con rito concordatario, che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. L'appartamento sito in Roma alla Via Capo Sottile 43 di proprietà esclusiva del sig. viene assegnato alla moglie sig.ra che provvederà al pagamento dei soli Parte_1 CP_1 oneri condominiali di ordinaria amministrazione ed al 50% delle bollette relative alle utenze;
3. Il marito provvederà ad allontanarsi dalla casa coniugale entro, e non oltre, la data del 15 aprile 2025 provvedendo a ritirare effetti ed oggetti personali;
1
4. Il Sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di Parte_1 CP_1 mantenimento di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) netti, per il mantenimento della stessa, entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla data dell'allontanamento dalla casa coniugale, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie allo stesso già note;
5. Il Sig. continuerà a pagare fino alla scadenza la polizza assicurativa “Per Parte_1
Sempre” (Perdita di Autosufficienza) stipulata con a favore della Controparte_2 signora;
CP_1
6. Il Sig. ha pagato fino a tutto il mese di Febbraio 2025 il premio della polizza Parte_1
(Alleata PREVIDENZA) stipulata con a favore della signora Controparte_2 CP_1 per garantire alla stessa il versamento della rendita che sarà maturata al compimento del suo
67esimo anno di età.
7. Le parti provvederanno, prima della data della udienza presidenziale, alla divisione nella misura del 50% ciascuno delle somme giacenti sui conti correnti bancari a loro cointestati.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma, restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
10/05/1963, (C.F. ) e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
29/05/1964 (C.F. , alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si C.F._2 intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto n. 01289, parte
II, serie A03);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 09/07/2025
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2138/2025 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residenti in [...], con il patrocinio degli avv.ti CERCE Federico e CACACE
Igino;
e
nata a [...] il [...] (C.F. , ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio degli avv.ti CERCE Federico e CACACE
Igino;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 06/10/1991 con rito concordatario, che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. L'appartamento sito in Roma alla Via Capo Sottile 43 di proprietà esclusiva del sig. viene assegnato alla moglie sig.ra che provvederà al pagamento dei soli Parte_1 CP_1 oneri condominiali di ordinaria amministrazione ed al 50% delle bollette relative alle utenze;
3. Il marito provvederà ad allontanarsi dalla casa coniugale entro, e non oltre, la data del 15 aprile 2025 provvedendo a ritirare effetti ed oggetti personali;
1
4. Il Sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di Parte_1 CP_1 mantenimento di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) netti, per il mantenimento della stessa, entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla data dell'allontanamento dalla casa coniugale, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie allo stesso già note;
5. Il Sig. continuerà a pagare fino alla scadenza la polizza assicurativa “Per Parte_1
Sempre” (Perdita di Autosufficienza) stipulata con a favore della Controparte_2 signora;
CP_1
6. Il Sig. ha pagato fino a tutto il mese di Febbraio 2025 il premio della polizza Parte_1
(Alleata PREVIDENZA) stipulata con a favore della signora Controparte_2 CP_1 per garantire alla stessa il versamento della rendita che sarà maturata al compimento del suo
67esimo anno di età.
7. Le parti provvederanno, prima della data della udienza presidenziale, alla divisione nella misura del 50% ciascuno delle somme giacenti sui conti correnti bancari a loro cointestati.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma, restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
10/05/1963, (C.F. ) e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
29/05/1964 (C.F. , alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si C.F._2 intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto n. 01289, parte
II, serie A03);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 09/07/2025
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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