Sentenza 22 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03341/2026REG.PROV.COLL.
N. 03223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3223 del 2025, proposto da
Federazione Ambientalisti Alto Adige Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi, Manfred Natzler, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli 49;
contro
Comune di San Candido, non costituito in giudizio;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker, Cristina Bernardi Spagnolli, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - sezione autonoma della provincia di BOLZANO n. 244/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. AV NT e uditi per le parti gli avvocati Letizia Mazzarelli in sostituzione dell'avvocato Manfred Natzler e Domenico Laratta per delega dell'avvocato Lukas Plancker.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 244 del 2024 del Tar Bolzano, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento degli atti amministrativi elencati in epigrafe e riguardanti la modifica d'ufficio del piano urbanistico del comune di San Candido per la modifica del collegamento della SS 52 verso Sesto con la SS 49 della Val Pusteria (inserimento dell’incrocio SS 49-SS 52 e rimozione del passaggio a livello), in particolare della delibera della Giunta provinciale del 16.2.2024, n. 68 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 22.2.2024).
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- violazione e falsa applicazione degli articoli 48, 53, 54 nonché 103, comma 5 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, violazione e falsa applicazione degli articoli 117, comma 2, lettera p) e 118, comma 1 della Costituzione della Repubblica, violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 del codice del processo amministrativo;
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 48 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 nonché 73 del codice del processo amministrativo;
- violazione e falsa applicazione della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche ed ivi in particolar modo degli articoli 6 e 7, violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), violazione e falsa applicazione della direttiva UE 2001/42/CE, violazione e falsa applicazione della legge 5 agosto 1981, n. 503 (convenzione di Berna), violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 del codice del processo amministrativo, violazione e falsa applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2016/C 202/02) ed ivi in particolar modo dell’articolo 47, violazione e falsa applicazione della Costituzione della Repubblica ed ivi in particolar modo degli articoli 9, 11 e 113 in connessione col codice del processo amministrativo, ed ivi in particolar modo coll’articolo 1;
- violazione e falsa applicazione della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche ed ivi in particolar modo degli articoli 6 e 7, violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), violazione e falsa applicazione della direttiva UE 2001/42/CE Violazione e falsa applicazione della legge 5 agosto 1981, n. 503 (convenzione di Berna), violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 del codice del processo amministrativo, violazione e falsa applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2016/C 202/02) ed ivi in particolar modo dell’articolo 47, violazione e falsa applicazione della Costituzione della Repubblica ed ivi in particolar modo degli articoli 9 e 113;
- riproposizione del motivo assorbito da statuizione sul rito, Violazione e falsa applicazione della Legge Provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 e s.m.i., in particolare degli artt. 6 e 7 della stessa violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), violazione e falsa applicazione della Direttiva UE 2001/42/CE, violazione e falsa applicazione della legge 5 agosto 1981, n. 503 (Convenzione di Berna), violazione e falsa applicazione degli artt. 48, 53, 54 e dell'art. 103 comma 5 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Eccesso di potere per inadeguata/mancata istruttoria della situazione di fatto e di diritto, mancanza di motivazione e valutazione errata dei fatti.
3. La Provincia parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Le altre parti appellate non si costituivano in giudizio.
4. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2026 la causa passava in decisione.
5. Preliminarmente, va evidenziato come l’azione dell’associazione originaria ricorrente – la quale si definisce “ un’organizzazione ambientale regionale e rappresentativa ” -, anche alla luce della espressa e specifica finalità perseguita di tutela dell’habitat del castoro europeo, vada incontro ad alcuni limiti quanto alla tipologia di deduzioni ammissibili.
5.1 In proposito, va affermato che, in linea generale, un’associazione ambientalista può proporre in giudizio soltanto motivi di gravame direttamente attinenti alla sfera dell'interesse tutelato e non motivi aventi una specifica valenza urbanistico - edilizia e che solo in via strumentale ed indiretta possano determinare un effetto utile anche ai fini della tutela dei valori ambientali.
5.2 Se è pur vero che la tutela degli interessi ambientali può procedere anche mediante l’impugnazione di atti amministrativi generali di valenza urbanistica e di natura pianificatoria o programmatoria qualora incidenti negativamente su profili ambientali, è del pari evidente che, stante la non necessaria correlazione dimensionale tra interessi urbanistici e interessi ambientali, permane sempre la necessità di una valutazione in concreto della specifica incidenza del possibile danno all'ambiente (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV, 19/02/2015, n. 839).
5.3 Tale valutazione, come evidenziato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, non può che vertere sull'ampiezza dell’intervento, quale elemento di discrimine degli interventi anche incidenti sul piano ambientale. Infatti, non è immaginabile poter correlare a priori una determinata tipologia pianificatoria con la sua eventuale rilevanza ambientale, atteso che le discipline regionali impiegano una vasta congerie di strumenti, diversamente connotati e denominati.
5.4 Analogamente, parametri di valutazione sono le caratteristiche dell’associazione ricorrente, legate ai tre tradizionali parametri (la persecuzione statutariamente di obiettivi di tutela ambientale, il possesso di un’adeguata rappresentatività e la stabilità ed insistenza su un’area ricollegabile alla zona interessata), nonché l’oggetto di tutela specificato, che nella specie è dichiaratamente il castoro europeo, che si assume possa essere pregiudicato dal tipo di opera in concreto progettata.
6. È in tale ottica che, pertanto, le molteplici e variamente articolate censure dedotte anche in sede di appello sono da reputarsi ammissibili unicamente nei limiti della specifica necessaria correlazione predetta.
7. Fatta tale precisazione di inquadramento è possibile passare all’esame dei motivi di appello, negli indicati limiti di ammissibilità.
8. In relazione al primo motivo di appello, nei limiti di ammissibilità di una impugnazione di atti di valenza urbanistico edilizia concernenti una variante specifica sottesa ad una particolare infrastruttura pubblica di miglioramento della viabilità, se da un canto l’opera in questione rientra nella competenza degli organi provinciali a fronte della natura delle infrastrutture coinvolte, da un altro canto gli organi comunali risultano in ogni caso essere positivamente intervenuti.
8.1 Dall’analisi degli atti di causa emerge che la rimozione del passaggio a livello e la nuova intersezione, sono inclusi nel "Piano complessivo delle opere olimpiche", piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.9.2023 (Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.222 del 22 settembre 2023). Nel caso in questione, il piano che prevede la rimozione del passaggio a livello a San Candido è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 settembre 2023.
8.2 In dettaglio, ai fini in esame, va rilevato che in data 15 giugno 2023 la giunta comunale di San Candido ha valutato positivamente il progetto nella delibera di massima n. 36/2023, pronunciandosi a favore dell'eliminazione del passaggio a livello a ovest adottando la variante 9 " Costruzione di una rotatoria per smaltire il traffico tra la SS49 e la SS52, con un nuovo ponte sulla ferrovia e il collegamento alla strada esistente ", emersa all’esito dello studio delle varianti, " considerato che tutte le altre varianti presentate (dalla 1 alla 8) non sono state prese in considerazione dai responsabili tecnici coinvolti e dai rappresentanti dell’amministrazione provinciale a causa della lunghezza delle nuove direttrici stradali, della necessità di spostare la Drava, dei problemi della falda freatica e dell’elevato consumo di terreni agricoli, ma anche degli alti costi di costruzione e manutenzione dei sottopassi a carico del gestore della strada statale ".
8.3 Quindi, e ciò appare rilevante nei limiti di legittimazione predetti, il progetto è stato sottoposto all’esame dell’ufficio valutazioni ambientali dell’Agenzia provinciale per l'ambiente e la protezione del clima. Con la determinazione del 28 agosto 2023 (publicata sul sito dell’ente) l’Agenzia stessa ha concluso che l'impatto ambientale della modifica del piano urbanistico non è significativo e che pertanto il progetto non deve essere sottoposto alla procedura VAS.
8.4 A fronte di tale ricostruzione, se da un lato va condivisa la valutazione svolta dal Giudice di prime cure, dall’altro lato non sussistono i vizi dedotti, nei predetti limiti di ammissibilità: sia per la competenza provinciale all’adozione di tale tipologia di atti, in base alla legislazione speciale (cfr. articoli 53 comma 8 e 54 comma 3, l.p. n. 9/2018), sia per la positiva valutazione comunale nei limiti in cui la stessa potesse rilevare.
8.5 In proposito, il progetto in questione risulta di chiaro interesse provinciale, ai sensi della normativa predetta; inoltre, la variante al piano urbanistico comunale è direttamente finalizzata alla realizzazione di un progetto che coinvolge due strade statali - la SS 49 della Val Pusteria e la SS 52 di Sesto - e la linea ferroviaria della Val Pusteria.
8.6 Per il resto, nessuna violazione dei limiti di sindacato giurisdizionale è rilevabile nella sentenza impugnata; peraltro sul punto la censura appare non coerente ai tradizionali canoni, in quanto parrebbe la stessa contestazione svolta da parte appellante a voler impingere nelle scelte di merito dell’amministrazione, anche al di là dei limiti di legittimazione predetti, in quanto neppure si rileva come i vizi dedotti possano interessare gli obiettivi di tutela del castoro asseritamente azionati.
9. In relazione al secondo motivo di appello, oltre a richiamare le considerazioni sin qui svolte in ordine alla correttezza dell’iter procedimentale urbanistico seguito, va evidenziato in via preliminare ed assorbente come il paesaggio e le relative valutazioni fuoriescono dall’ambito della legittimazione azionata, avente carattere ed effetti prettamente ambientali, in merito alla tutela di una specifica specie protetta (cfr. in generale Corte giustizia UE, sez. X, 06/03/2014, n. 206).
9.1 In ogni caso, il richiamato corretto iter procedimentale seguito ha anche effetti ai sensi dell’art. 50 l.p. n. 9 cit., in ordine alla pianificazione paesaggistica, come confermato dalla composizione della Commissione provinciale Territorio e Paesaggio, cui partecipano anche esperti di ecologia del paesaggio, scienza del paesaggio e scienze naturali, i quali nel caso di specie si sono espressi positivamente sul progetto in questione.
10. In relazione al terzo motivo di appello, assume rilievo dirimente la positiva valutazione ambientale adottata dagli uffici competenti con determina del 28 agosto 2023, non tempestivamente impugnata da parte originaria ricorrente.
10.1 In proposito, va ribadito (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. II, 21/04/2021, n. 3226, sez. VI, 14/10/2014, n. 5092, sez. IV, 3/03/2009, n. 1213) che, in linea generale, le procedure di valutazione ambientale (sia le v.i.a. sia, a maggior ragione, le v.a.s. e le connesse verifiche di assoggettabilità dette "screening") pur inserendosi sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente), e ad esprimere al riguardo una valutazione definitiva, di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori (siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco).
10.2 Va ribadito anche nella specifica materia della v.a.s. che lo screening non individua una fase "meramente" interna (ovvero endoprocedimentale) alle altre procedure (di v.i.a. ed urbanistiche), trattandosi ormai di un vero e proprio procedimento amministrativo in quanto tale in grado di originare atti e provvedimenti amministrativi autonomamente impugnabili.
11. In relazione al quarto motivo di appello, le deduzioni si scontrano all’evidenza con la pienamente ammessa possibilità per ogni soggetto interessato – nei limiti della necessaria legittimazione predetta – di contestare ed impugnare tempestivamente ogni decisione in materia (cosa non avvenuta nella specie, risultando trascorsi i termini di impugnazione avverso la delibera pubblicata in data 28 agosto 2023, punto sul quale parte appellante nulla in ogni caso controdeduce); a maggior ragione è ampiamente consentita la possibilità di far valere, nella naturale e preliminare sede procedimentale, eventuali variazioni nelle caratteristiche e nelle matrici ambientali coinvolte. Peraltro, nella specie la censura appare generica laddove non evidenzia alcuna di tali evenienze, limitandosi ad una generica invocazione di principio, basato su articoli di giornale e su di una conferenza pubblica svoltasi presso il Museo di storia naturale di Bolzano.
11.1 In ogni caso, rispetto al parametro unionale evocato (art. 11 direttiva 2011/92/UE) risulta pienamente garantita la possibilità che componenti del pubblico interessati abbiano accesso ad un sindacato giudiziale o da parte di un‘altra autorità indipendente non di parte. Nel caso di specie, piuttosto, tale sindacato non risulta essere stato tempestivamente azionato secondo le generali e consolidate regole processuali; né risulta azionata alcuna forma di partecipazione od intervento procedimentale.
12. In generale, secondo la giurisprudenza europea (cfr. ad es. Corte giustizia UE sez. II, 15/10/2015, n. 137), viola gli obblighi di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/92 e dell'articolo 25 della direttiva 2010/75, la legislazione di uno Stato membro che abbia limitato, in applicazione di disposizioni interne relative ai ricorsi in materia ambientale, la portata del controllo giurisdizionale dei ricorsi delle associazioni a tutela dell'ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli; escluda, in applicazione di disposizioni interne relative ai ricorsi in materia ambientale, dall'ambito di applicazione della legislazione nazionale i procedimenti amministrativi che sono iniziati prima del 25 giugno 2005. In particolare nel caso esaminato dalla Corte il legislatore aveva limitato, in applicazione di disposizioni interne relative ai ricorsi in materia ambientale, come modificata, con riferimento a procedimenti iniziati dopo il 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, la legittimazione ad agire delle associazioni a tutela dell'ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli.
12.1 Nel caso dell’ordinamento interno non vi è alcuna limitazione di tal genere, potendo il soggetto legittimato agire tempestivamente avverso le determinazioni contestate, oltre a poter conoscere le relative procedure attraverso i più ampi strumenti di accesso nonché ad intervenire nei relativi procedimenti.
12.2 Peraltro, la giurisprudenza europea in ordine al parametro evocato ha statuito (cfr. ad es. Corte giustizia UE sez. I, 15/03/2018, n. 470) che ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE , concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve intendersi nel senso che il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono risultare eccessivamente onerosi per il ricorrente deve intendersi parametrato alle sole spese inerenti alla parte del ricorso che si fonda sulla violazione delle norme relative alla partecipazione del pubblico, nel caso in cui il ricorrente abbia dedotto, assieme a detti motivi, anche motivi vertenti sulla violazione di altre norme.
12.3 Nel caso di specie non si pone tale parametro in quanto la riconosciuta impugnabilità e legittimazione esclude in radice la predetta eccessiva onerosità.
12.4 Sempre secondo la giurisprudenza europea (cfr. ad es. Corte giustizia UE sez. I, 28/05/2020, n. 535), il legislatore nazionale può limitare i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte di un singolo per poter proporre un ricorso giurisdizionale avverso una delle decisioni, atti od omissioni previsti all'articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40), divenuto l'articolo 11 della direttiva 2011/92, ai soli diritti soggettivi, ossia ai diritti individuali che possono, secondo il diritto nazionale, essere qualificati come diritti soggettivi pubblici. La Corte ha altresì dichiarato che, quando un vizio procedurale non comporta conseguenze atte ad incidere sul senso della decisione impugnata, non si può ritenere che esso leda i diritti di colui che lo invoca. Pertanto, tenuto conto del fatto che l'articolo 11 della direttiva 2011/92 lascia agli Stati membri un apprezzabile margine di manovra per determinare ciò che costituisce violazione di un diritto ai sensi di tale articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il diritto nazionale può non riconoscere una tale violazione qualora si dimostri che è possibile, in base alle circostanze della fattispecie, che la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio procedurale invocato.
12.5 L’ordinamento interno sul punto appare pienamente conforme alle indicazioni anche sovranazionali, senza alcun dubbio interpretativo da porre, atteso che ogni soggetto interessato ha adeguati strumenti di cognizione e tutela dinanzi ad organi giurisdizionali ed autorità dotate della necessaria indipendenza.
12.6 Peraltro, nel caso di specie l’azione risulta oltre che tardivamente proposta, di dubbia e limitata ammissibilità, in quanto priva di elementi specifici, concreti e sostanziali, tali da far anche solo ipotizzare che gli esiti delle valutazioni di carattere ambientale avrebbero potuto essere diversi.
13. Infine, in relazione alla riproposizione del motivo circa la mancata v.a.s., valgono le considerazioni sopra svolte, in ordine alla effettuazione della verifica screening ed alla mancata relativa tempestiva impugnazione.
14. Peraltro, tutte le censure appaiono prive dei necessari elementi concernenti quali sarebbero gli aspetti non presi in considerazione dalle amministrazioni competenti in merito alla tutela dello specifico ambito evocato, quello del castoro europeo; al riguardo il ricorso risulta accompagnato unicamente da articoli di giornale e dal generico richiamo ad una conferenza tenutasi al Museo di Storia Naturale di Bolzano, mentre risulta del tutto assente qualsiasi relazione od elemento tecnico e specialistico, attestante – anche solo in astratto – i paventato rischi di carattere ambientale, sia in generale che in relazione all’animale tutelato. Ciò rende di fondo priva di rilevanza ed attualità ogni deduzione anche di natura sostanziale oltre che procedurale e processuale, non risultando chiarito in alcun modo quale sarebbe stata la carente valutazione dell’ambito in questione.
15. L’appello va pertanto respinto. Le considerazioni sin qui svolte privano di attinenza e di rilevanza le questioni pregiudiziali prospettate da parte appellante riguardo all’interpretazione del diritto UE.
16. Sussistono giusti motivi, anche alla luce degli interessi azionati e della natura degli atti controversi, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AD TI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
AV NT, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AV NT | AD TI |
IL SEGRETARIO