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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1072 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PAGLIARO MARCO Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AURIEMMA Controparte_1
ANGELA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 21.06.2018 in Capua, dal quale sono nati due figli: (26.07.2018) e (20.11.2020). Per_1 Per_2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio. 2
All'udienza del 03/06/2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale avvenuta a mezzo accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal Pubblico Ministero in data
19.07.2023.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Affido condiviso dei figli della coppia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
- Diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: conferma delle modalità in essere;
tuttavia, le parti precisano che, tenuto conto degli impegni lavorativi delle stesse, quando il padre avrà una trasferta di lavoro ne darà comunicazione alla madre, con un preavviso di almeno 4 giorni;
nel periodo in cui il padre sarà impegnato nella trasferta di lavoro, e non potrà prelevare i figli, gli stessi staranno con la madre;
in caso di coincidenti e improrogabili impegni di lavoro della madre, le parti si impegnano ad assumere una babysitter, con spese al 50%, che si possa occupare dei minori;
terminata la trasferta di lavoro, le parti si impegnano a garantire una maggiore presenza del padre per il periodo successivo, previo accordo tra le stesse. In caso di impegni lavorativi della madre, anche la madre si avvarrà della stessa facoltà di dare un preavviso al padre, almeno 4 giorni prima;
se il padre non ha impegni di lavoro, terrà i minori con sé, previo accordo tra le parti sulle modalità; laddove il padre dovesse avere impegni di lavoro, le parti troveranno una soluzione alternativa. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti purchè non pregiudizievoli all'interesse dei minori.
- Restano ferme le altre condizioni del diritto di visita;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli della coppia pari a
€400,00 (ovvero € 200,00 a figlio) oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
3
- Assegno unico al 100% alla madre (che le parti dichiarano essere, allo stato, di €
400,00 circa).
Con riguardo al diritto di visita, occorre precisare che la disciplina prevista in sede di separazione e confermata in questa sede, con le modifiche sopra indicate, prevede che: “il padre potrà vedere i figli tutte le volte che potrà, comunicando tempi e modi con preavviso e in accordo con lo svolgimento della vita quotidiana dei bambini e della madre. Il padre, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, pur potendo esercitare il diritto di visita presso la casa materna, potrà avere con sé i figli con la seguente modulazione: il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore
16:00 alle ore 20.30, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre compatibilmente con gli impegni ludici e/o scolastici dei minori. Il sabato e la domenica (alternato) dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre. Durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale, ovvero quello della Vigilia ed il giorno di Capodanno, ovvero quello del 31 dicembre. Sempre ad anni alterni il giorno della befana;
durante le festività Pasquali, che saranno suddivise a metà, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre o la Pasqua o la Pasquetta e così come per altre festività, sia civili che religiose;
durante le vacanze estive, ovvero da giugno a settembre, per quindici giorni anche non consecutivi staranno con il padre il quale, però, dovrà preventivamente concordarli con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Diversamente nulla potrà opporre al piano ferie della madre. In ogni caso per qualsiasi allontanamento dei bambini per motivi di vacanze, che prevedano un periodo superiore ai 15 giorni, è richiesto il consenso del genitore non collocatario. Per le vacanze estive e le festività in generale, i genitori si impegnano a comunicarsi a vicenda il luogo in cui i figli trascorreranno i suddetti periodi di vacanza. I genitori, a prescindere da quanto precede, hanno diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno ed onomastico con i figli e e di trascorrere con quest'ultimi il Persona_3 Persona_4 compleanno e l'onomastico dei medesimi”.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CAPUA il 21.06.2018 da nata il [...] Parte_1
in CAPUA (CE) e nato il [...] in [...]; Controparte_1 4
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 23, parte II, serie A, anno 2018);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1072 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PAGLIARO MARCO Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AURIEMMA Controparte_1
ANGELA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 21.06.2018 in Capua, dal quale sono nati due figli: (26.07.2018) e (20.11.2020). Per_1 Per_2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio. 2
All'udienza del 03/06/2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale avvenuta a mezzo accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal Pubblico Ministero in data
19.07.2023.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Affido condiviso dei figli della coppia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
- Diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: conferma delle modalità in essere;
tuttavia, le parti precisano che, tenuto conto degli impegni lavorativi delle stesse, quando il padre avrà una trasferta di lavoro ne darà comunicazione alla madre, con un preavviso di almeno 4 giorni;
nel periodo in cui il padre sarà impegnato nella trasferta di lavoro, e non potrà prelevare i figli, gli stessi staranno con la madre;
in caso di coincidenti e improrogabili impegni di lavoro della madre, le parti si impegnano ad assumere una babysitter, con spese al 50%, che si possa occupare dei minori;
terminata la trasferta di lavoro, le parti si impegnano a garantire una maggiore presenza del padre per il periodo successivo, previo accordo tra le stesse. In caso di impegni lavorativi della madre, anche la madre si avvarrà della stessa facoltà di dare un preavviso al padre, almeno 4 giorni prima;
se il padre non ha impegni di lavoro, terrà i minori con sé, previo accordo tra le parti sulle modalità; laddove il padre dovesse avere impegni di lavoro, le parti troveranno una soluzione alternativa. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti purchè non pregiudizievoli all'interesse dei minori.
- Restano ferme le altre condizioni del diritto di visita;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli della coppia pari a
€400,00 (ovvero € 200,00 a figlio) oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
3
- Assegno unico al 100% alla madre (che le parti dichiarano essere, allo stato, di €
400,00 circa).
Con riguardo al diritto di visita, occorre precisare che la disciplina prevista in sede di separazione e confermata in questa sede, con le modifiche sopra indicate, prevede che: “il padre potrà vedere i figli tutte le volte che potrà, comunicando tempi e modi con preavviso e in accordo con lo svolgimento della vita quotidiana dei bambini e della madre. Il padre, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, pur potendo esercitare il diritto di visita presso la casa materna, potrà avere con sé i figli con la seguente modulazione: il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore
16:00 alle ore 20.30, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre compatibilmente con gli impegni ludici e/o scolastici dei minori. Il sabato e la domenica (alternato) dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre. Durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale, ovvero quello della Vigilia ed il giorno di Capodanno, ovvero quello del 31 dicembre. Sempre ad anni alterni il giorno della befana;
durante le festività Pasquali, che saranno suddivise a metà, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre o la Pasqua o la Pasquetta e così come per altre festività, sia civili che religiose;
durante le vacanze estive, ovvero da giugno a settembre, per quindici giorni anche non consecutivi staranno con il padre il quale, però, dovrà preventivamente concordarli con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Diversamente nulla potrà opporre al piano ferie della madre. In ogni caso per qualsiasi allontanamento dei bambini per motivi di vacanze, che prevedano un periodo superiore ai 15 giorni, è richiesto il consenso del genitore non collocatario. Per le vacanze estive e le festività in generale, i genitori si impegnano a comunicarsi a vicenda il luogo in cui i figli trascorreranno i suddetti periodi di vacanza. I genitori, a prescindere da quanto precede, hanno diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno ed onomastico con i figli e e di trascorrere con quest'ultimi il Persona_3 Persona_4 compleanno e l'onomastico dei medesimi”.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CAPUA il 21.06.2018 da nata il [...] Parte_1
in CAPUA (CE) e nato il [...] in [...]; Controparte_1 4
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 23, parte II, serie A, anno 2018);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese