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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/08/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1182/2022 r.g.
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cenvinzo Parte_1 come da mandato in atti, attore
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Brigante Controparte_1
e Cesare Coccoli come da mandato in atti, convenuta avente ad oggetto: proprietà
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 15 luglio 2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce lamentando la Controparte_1 realizzazione da parte di lei, nell'appartamento di proprietà sottostante quello attoreo (sito in Salve in località Pescoluse al Corso Italia), di una terrazza in sopraelevazione di quella esistente, calpestabile e praticabile, che consentiva l'affaccio diretto e l'introspezione diretta all'interno della proprietà , in violazione delle distanze legali di cui agli artt. 905, CP_2
906 e 907 c.c.; concludeva chiedendo: A) accertare e dichiarare che la costruzione in muratura realizzata sul terrazzo, sottostante e a sbalzo rispetto al terrazzo praticabile di esso attore, di proprietà della sig.ra
[...]
[...] [...]
, ledeva il diritto di veduta e il divieto di introspezione in favore CP_1 della parte attorea, violando le distanze legali di cui agli artt. 905, 906 e
907 del c.c., in quanto la pavimentazione dei due terrazzi era posta alla stessa quota;
B) ordinare l'immediata rimozione del manufatto, realizzato dalla sig.ra a cura e a spese di quest'ultima per ogni intervento CP_1 necessario per il ripristino dello stato preesistente dei luoghi, così da reintegrare parte attorea nel pieno possesso del proprio diritto di veduta e tutela di introspezione;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata l'11.06.2022 si costituiva in giudizio
[...]
che, impugnate e contestate la narrativa e le richieste dell'atto CP_1 introduttivo, concludeva chiedendo: - in via principale: rigettare tutte le richieste attoree, perché infondate sia in fatto che in diritto;
- in subordine, ove il Tribunale avesse ritenuto ricorrere le contestate violazioni, ordinare alla sig.ra di porre in essere ogni misura e\o idoneo accorgimento che CP_1 evitasse la demolizione;
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, anche avendo riguardo al comportamento dell'attore nella fase ante giudizio, consistito nel non aver voluto valutare alcuna soluzione bonaria di definizione.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del 27.05.2024, all'esito del deposito della relazione tecnica, le parti chiedevano rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali, nella successiva udienza del 15.07.2024, il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Dall'elaborato del Consulente nominato in corso di giudizio (le cui risultanze e conclusioni questo Giudice ritiene di condividere, in quanto frutto di accurate indagini sui luoghi di causa, confortate dalla documentazione anche fotografica in atti, nonché congruamente motivate dal punto di vista tecnico e logico) si evince: - che le proprietà delle parti in causa sono ubicate in un complesso di unità abitative a schiera per vacanze in località "Posto vecchio" di Pescoluse, Marina del Comune di Salve;
- che sul fabbricato di proprietà di era stato assentito con Controparte_1 Permesso di Costruire n. 9 del 16.01.2018 un progetto per la
"Realizzazione di un porticato in sostituzione del pergolato esistente al fabbricato adibito a civile abitazione"; - che il suddetto porticato, realizzato in muratura e solaio latero-cementizio, aveva in adiacenza una scala in cemento armato che consentiva l'accesso alla sua copertura, ubicata alla stessa quota dei lastricati solari già esistenti del complesso delle case a schiera de quibus; - che la nuova costruzione Stasi, in ampliamento e soprelevazione rispetto all'esistente, ledeva il diritto dell'attore, proprietario dell'unità immobiliare adiacente, avendogli imposto una nuova servitù di veduta diretta ed obliqua;
- che, prima della soprelevazione del fabbricato della convenuta, l'attore, avendo un lastricato solare agibile ubicato a quota più alta rispetto a quello di lei, aveva la possibilità di inspicere e prospicere sulla proprietà di costei;
- che, per eliminare la nuova veduta creatasi con la sopraelevazione della costruzione erano possibili due soluzioni: a) realizzazione di un CP_1 solaio latero-cementizio sulla scala che consentiva l'accesso permanente sul lastricato solare del porticato e tamponatura in muratura, in modo da impedire materialmente l'accesso al lastricato solare che aveva creato illegittimamente una nuova servitù di veduta;
B) demolizione della scala realizzata dalla convenuta in adiacenza al porticato di nuova costruzione, mediante il taglio e la demolizione a sezione obbligata del calcestruzzo e ferro di qualsiasi forma e spessore adoperato per il collegamento verticale di che trattasi, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;
- che entrambe le lavorazioni indicate avevano un costo di circa euro 1.500,00 oltre iva e spese tecniche per l'acquisizione di nuovo Permesso di
Costruire.
E' risultata pertanto confermata l'avvenuta alterazione dello status quo ante con la realizzazione, da parte della convenuta, in sostituzione del pergolato esistente, di un porticato con lastricato calpestabile e accessibile per il tramite di una scala in cemento adiacente allo stesso;
ed è emerso altresì come da detto lastricato -diversamente che in precedenza- fosse possibile guardare e affacciarsi sulla proprietà attorea, peraltro in violazione delle distanze legali da osservarsi per l'esercizio di nuove vedute e che la detta sopraelevazione avesse impedito al sig. di esercitare CP_2 la veduta di cui godeva in precedenza;
con conseguente diritto di lui ad ottenere l'adozione di ogni accorgimento e intervento necessario sia ad impedire la protrazione dell'esercizio di una veduta illegittima sulla sua proprietà sia a consentire il ripristino della veduta di cui fruiva in precedenza sulla proprietà della convenuta .
A tali scopi questo Giudice ritiene necessario che la convenuta provveda -a propria cura e spese- a demolire la scala realizzata in adiacenza al porticato di nuova costruzione (mediante le modalità indicate dal C.t.u. nella sua relazione, cui per i dettagli si fa rinvio) e che provveda altresì a realizzare -previa demolizione di quanto necessario- altro lastricato di copertura del porticato alla stessa altezza del pergolato preesistente o, comunque, a quota più bassa rispetto a quella del lastricato della proprietà attorea.
va pertanto condannata all'esecuzione delle opere ed Controparte_1 interventi innanzi indicati.
Alla soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna la convenuta a demolire la scala realizzata in adiacenza al porticato di nuova costruzione (mediante le modalità indicate dal C.t.u. nella sua relazione, cui per i dettagli si fa rinvio), nonché a realizzare - previa abbattimento di quanto necessario- altro lastricato di copertura del porticato alla stessa altezza del pergolato preesistente o, comunque, a quota più bassa rispetto a quella del lastricato della proprietà attorea;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'Avv. Vincenzo
Cenvinzo, procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi € 3.817,90, di cui € 3.553,90 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico della convenuta esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 06 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1182/2022 r.g.
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cenvinzo Parte_1 come da mandato in atti, attore
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Brigante Controparte_1
e Cesare Coccoli come da mandato in atti, convenuta avente ad oggetto: proprietà
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 15 luglio 2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce lamentando la Controparte_1 realizzazione da parte di lei, nell'appartamento di proprietà sottostante quello attoreo (sito in Salve in località Pescoluse al Corso Italia), di una terrazza in sopraelevazione di quella esistente, calpestabile e praticabile, che consentiva l'affaccio diretto e l'introspezione diretta all'interno della proprietà , in violazione delle distanze legali di cui agli artt. 905, CP_2
906 e 907 c.c.; concludeva chiedendo: A) accertare e dichiarare che la costruzione in muratura realizzata sul terrazzo, sottostante e a sbalzo rispetto al terrazzo praticabile di esso attore, di proprietà della sig.ra
[...]
[...] [...]
, ledeva il diritto di veduta e il divieto di introspezione in favore CP_1 della parte attorea, violando le distanze legali di cui agli artt. 905, 906 e
907 del c.c., in quanto la pavimentazione dei due terrazzi era posta alla stessa quota;
B) ordinare l'immediata rimozione del manufatto, realizzato dalla sig.ra a cura e a spese di quest'ultima per ogni intervento CP_1 necessario per il ripristino dello stato preesistente dei luoghi, così da reintegrare parte attorea nel pieno possesso del proprio diritto di veduta e tutela di introspezione;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata l'11.06.2022 si costituiva in giudizio
[...]
che, impugnate e contestate la narrativa e le richieste dell'atto CP_1 introduttivo, concludeva chiedendo: - in via principale: rigettare tutte le richieste attoree, perché infondate sia in fatto che in diritto;
- in subordine, ove il Tribunale avesse ritenuto ricorrere le contestate violazioni, ordinare alla sig.ra di porre in essere ogni misura e\o idoneo accorgimento che CP_1 evitasse la demolizione;
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, anche avendo riguardo al comportamento dell'attore nella fase ante giudizio, consistito nel non aver voluto valutare alcuna soluzione bonaria di definizione.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del 27.05.2024, all'esito del deposito della relazione tecnica, le parti chiedevano rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali, nella successiva udienza del 15.07.2024, il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Dall'elaborato del Consulente nominato in corso di giudizio (le cui risultanze e conclusioni questo Giudice ritiene di condividere, in quanto frutto di accurate indagini sui luoghi di causa, confortate dalla documentazione anche fotografica in atti, nonché congruamente motivate dal punto di vista tecnico e logico) si evince: - che le proprietà delle parti in causa sono ubicate in un complesso di unità abitative a schiera per vacanze in località "Posto vecchio" di Pescoluse, Marina del Comune di Salve;
- che sul fabbricato di proprietà di era stato assentito con Controparte_1 Permesso di Costruire n. 9 del 16.01.2018 un progetto per la
"Realizzazione di un porticato in sostituzione del pergolato esistente al fabbricato adibito a civile abitazione"; - che il suddetto porticato, realizzato in muratura e solaio latero-cementizio, aveva in adiacenza una scala in cemento armato che consentiva l'accesso alla sua copertura, ubicata alla stessa quota dei lastricati solari già esistenti del complesso delle case a schiera de quibus; - che la nuova costruzione Stasi, in ampliamento e soprelevazione rispetto all'esistente, ledeva il diritto dell'attore, proprietario dell'unità immobiliare adiacente, avendogli imposto una nuova servitù di veduta diretta ed obliqua;
- che, prima della soprelevazione del fabbricato della convenuta, l'attore, avendo un lastricato solare agibile ubicato a quota più alta rispetto a quello di lei, aveva la possibilità di inspicere e prospicere sulla proprietà di costei;
- che, per eliminare la nuova veduta creatasi con la sopraelevazione della costruzione erano possibili due soluzioni: a) realizzazione di un CP_1 solaio latero-cementizio sulla scala che consentiva l'accesso permanente sul lastricato solare del porticato e tamponatura in muratura, in modo da impedire materialmente l'accesso al lastricato solare che aveva creato illegittimamente una nuova servitù di veduta;
B) demolizione della scala realizzata dalla convenuta in adiacenza al porticato di nuova costruzione, mediante il taglio e la demolizione a sezione obbligata del calcestruzzo e ferro di qualsiasi forma e spessore adoperato per il collegamento verticale di che trattasi, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;
- che entrambe le lavorazioni indicate avevano un costo di circa euro 1.500,00 oltre iva e spese tecniche per l'acquisizione di nuovo Permesso di
Costruire.
E' risultata pertanto confermata l'avvenuta alterazione dello status quo ante con la realizzazione, da parte della convenuta, in sostituzione del pergolato esistente, di un porticato con lastricato calpestabile e accessibile per il tramite di una scala in cemento adiacente allo stesso;
ed è emerso altresì come da detto lastricato -diversamente che in precedenza- fosse possibile guardare e affacciarsi sulla proprietà attorea, peraltro in violazione delle distanze legali da osservarsi per l'esercizio di nuove vedute e che la detta sopraelevazione avesse impedito al sig. di esercitare CP_2 la veduta di cui godeva in precedenza;
con conseguente diritto di lui ad ottenere l'adozione di ogni accorgimento e intervento necessario sia ad impedire la protrazione dell'esercizio di una veduta illegittima sulla sua proprietà sia a consentire il ripristino della veduta di cui fruiva in precedenza sulla proprietà della convenuta .
A tali scopi questo Giudice ritiene necessario che la convenuta provveda -a propria cura e spese- a demolire la scala realizzata in adiacenza al porticato di nuova costruzione (mediante le modalità indicate dal C.t.u. nella sua relazione, cui per i dettagli si fa rinvio) e che provveda altresì a realizzare -previa demolizione di quanto necessario- altro lastricato di copertura del porticato alla stessa altezza del pergolato preesistente o, comunque, a quota più bassa rispetto a quella del lastricato della proprietà attorea.
va pertanto condannata all'esecuzione delle opere ed Controparte_1 interventi innanzi indicati.
Alla soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna la convenuta a demolire la scala realizzata in adiacenza al porticato di nuova costruzione (mediante le modalità indicate dal C.t.u. nella sua relazione, cui per i dettagli si fa rinvio), nonché a realizzare - previa abbattimento di quanto necessario- altro lastricato di copertura del porticato alla stessa altezza del pergolato preesistente o, comunque, a quota più bassa rispetto a quella del lastricato della proprietà attorea;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'Avv. Vincenzo
Cenvinzo, procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi € 3.817,90, di cui € 3.553,90 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico della convenuta esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 06 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)