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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/09/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PROC. N.9659/2023 R.G.L.
Il Giudice del Lavoro Lilia Maria Ricucci, all'esito dell'udienza del 9.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., emette la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele e Maria Antonia Fatigato per Parte_1 procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
E in persona della legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Romeo Nicola Tigre per procura speciale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2023 adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro ed esponeva quanto segue in punto di fatto: “1) La è una cooperativa, Controparte_1 specializzata nella raccolta, nel trasporto e nello smaltimento di rifiuti solidi urbani e nella messa in riserva in R13 di alcune tipologie di rifiuti, per la fase di avviamento a riciclo. Ad oggi la cooperativa svolge sia il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei materiali suddetti presso il proprio impianto, sia la raccolta e il trasporto di e materiale indifferenziato presso altri impianti destinatari, per conto dei Per_1 comuni;
2) Il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa dal 03 novembre 2020 al 02 marzo 2021 in forza di n. 2 contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Greenia Società Cooperativa con sede in
Lucera S.P. 109 al Km 28 + 800, nonché a partire dal 03.03.2021 e fino al 24 aprile 2023 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time, alle dipendenze della con sede in Lucera S.S. Controparte_1 pagina 1 di 10 160 Km 28 + 800 inquadramento al livello A2 con qualifica di addetto alla selezione dei rifiuti del CCNL
Cooperative Sociali (doc.1).
3) L'orario di lavoro settimanale presso la era di 30 ore suddiviso in sei giorni lavorativi, Controparte_1 nello specifico dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 11.00.
4) Con missiva del 24 aprile 2023 la società resistente comunicava al sig. il licenziamento Parte_1 per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
5) La risoluzione del rapporto di lavoro avveniva all'esito di una serie di addebiti disciplinari:
a. con nota del 10 maggio 2021 si contestava al lavoratore: “in data 10/05/2021 lei è entrato in servizio alle ore
06:15 anzichè alle ore 06:00 ma ancor più grave è che anziché accettare la constatazione del ritardo fattaLe da responsabile di turno Lei adduceva scuse non veritiere. Già nei giorni precedenti era stato, in più occasioni, redarguito verbalmente dal responsabile aziendale per aver utilizzato, senza autorizzazione, il muletto ed è stato più volte trovato intento ad utilizzare il cellulare personale durante l'orario di lavoro. Tale suo atteggiamento non può più essere tollerato. Le ricordiamo, in proposito, che le norme di legge e contrattuali regolanti il rapporto di lavoro impongono al dipendente di dedicare alle proprie attività il massimo scrupolo e dedizione, al fine di concorrere fattivamente allo sviluppo e alla proficua attività dell'impresa. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e dalle disposizioni del CCNL vigente, con la presente siamo a contestarle la condotta sopra richiamata. Stante quanto sopra e considerate le previsioni in materia, le ricordiamo il termine di 5 giorni dal ricevimento della presente per produrre le Sue giustificazioni in merito eventualmente chiedendo di essere udito personalmente anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale cui vorrà conferire incarico in tal senso” (doc.2);
b. faceva seguito, in data 20/10/2022, ulteriore contestazione disciplinare del seguente tenore: “con ordine di servizio del 17/10/2022, le venivano assegnate le zone di spazzamento settimanale da effettuarsi al termine delle operazioni di raccolta, presso il Comune di Volturino. A seguito di sopralluoghi effettuati da personale ispettivo interno all'azienda abbiamo potuto accertare che:
1. giorno 18.10.2022, le vie presso le quali avrebbe dovuto effettuare lo spazzamento manuale
(Via Croce, Via delle Scuole, Via Nuova di Sotto – s.p. 134 fino alla sede municipale) non erano state pulite neppure parzialmente.
2. giorno 19.10.2022, le vie presso le quali avrebbe dovuto effettuare lo spazzamento manuale (Via Verdi,
Via San Martino, Via Summonte e scalinata s.p. 134) non erano state pulite neppure parzialmente.
3. giorno 19.10.2022, lei non prelevava le attrezzature (carrello e scopa) presso il deposito aziendale. Difatti, il mezzo aziendale messole a disposizione per la raccolta, dalle ore 10.37 in poi, risultava posteggiato nei pressi del deposito mezzi dove insistevano, ininterrottamente, le attrezzature di cui sopra le quali, nella giornata di cui si discute, non sono state mai prelevate.
4. Giorno
20.10.2022, le vie presso le quali avrebbe dovuto effettuare lo spazzamento manuale (Via del Lago, Via Villanella, Via
Mons. Savastio, Via dell'orto di Andrea e p.zza Mercato) non erano state neppure parzialmente pulite.
5. giorno
20.20.2022, Lei non prelevava le attrezzature (carrello e scopa) presso il deposito aziendale. Difatti, il mezzo aziendale messole a disposizione per la raccolta, dalle ore 10.48 in poi, risultava posteggiato nei pressi del deposito mezzi dove pagina 2 di 10 insistevano, ininterrottamente, le attrezzature di cui sopra le quali, nella giornata in cui si discute, non sono mai state prelevate.
6. nei giorni del 19 e 20 ottobre 2022, Lei abbandonava il servizio pubblico essenziale di spazzamento manuale delle strade, esponendo l'azienda a gravi censure di inadempienza da parte dell'Ente comunale…omissis” (doc. 3);
c. con nota del 25/10/2022 il ricorrente forniva le proprie giustificazioni asserendo che “in riferimento ai fatti che mi contestate nella lettera del 20/10/2022 posso affermare che non corrispondono al vero e in particolare nei giorni da voi indicati il sottoscritto si è attenuto alle disposizioni di servizio comunicati, come da ordine scritto da Voi, assegnato per quei giorni e in mio possesso, nelle zone assegnate e ricordo in sostituzione di ben due lavoratori stabilmente occupati giornalmente per quel lavoro…..” (doc. 4);
d. con missiva del 28/10/2022 la società resistente non accoglieva le controdeduzioni fornite dal sig.
e irrogava la sanzione disciplinare della multa di n. 4 ore della retribuzione (doc. 5); Parte_1
e. faceva seguito, in data 28 ottobre 2022, nuova contestazione disciplinare con cui si contestava al sig.
quanto segue “il giorno 28 rifiutava di ricevere da un incaricato dell'azienda la comunicazione dell'irrogazione Parte_1 della sanzione relativa alla contestazione disciplinare del 20.10.2022. Tale sua condotta, messa in atto con lo specifico scopo di ostacolare e ritardare il corretto svolgimento del procedimento disciplinare, si configura quale insubordinazione rispetto ad un suo diretto superiore e viola i principi di correttezza e buona fede ai quali deve essere improntato il rapporto di lavoro”
(doc.6);
f. in data 04/11/2022 il sig. rendeva giustificazioni scritte alla contestazione disciplinare di cui Parte_1 sopra dal seguente tenore: “in riferimento alla mancata accettazione della Vs lettera di risposta in plico chiuso in sintesi, come da ultimo orientamento giurisprudenziale: esula dagli obblighi del lavoratore sottoscrivere “per ricevuta”, poiché il datore di lavoro può procedere con la trasmissione anche con mezzi diversi dalla consegna a mani, con la conseguenza che tale contestazione disciplinare è “ictu oculi” illegittima. Ne consegue appunto solo un mero principio di correttezza e buona fede tra datore di lavoro e lavoratore. A tal proposito, voglio ricordare che ormai da parte Vs ricevo da tempo ripetutamente pressioni e intimidazioni, a mio avviso senza motivo e fuori luogo. Proprio in occasione della consegna del plico da parte del sig. Parte_2
il quale si rivolgeva nei miei confronti con un tono minaccioso de un comportamento aggressivo senza darmi la
[...] possibilità di risposta in merito. In virtù di questi atteggiamenti e comportamenti da parte del responsabile suindicato mi obbliga a dover agire senza la necessaria serenità come in passato, e quindi costretto dai fatti a prendere le dovute contromisure a mia tutela” (doc.7);
g. in data 18/11/2022 veniva irrogata la seguente sanzione disciplinare: “omissis…. tutto ciò premesso, considerate anche le recidive che qui si hanno per richiamate e trascritte (contestazione del 10.5.2021 e contestazione del
20.10.2022), all'esito del procedimento disciplinare a suo carico, quest'azienda ha deciso di comminarle, quale sanzione per la sua condotta che si configura quale mancata collaborazione e violazione dei principi di correttezza e buona fede, la multa di n.
4 ore della retribuzione” (doc.8);
h. in data 21/11/2022 veniva comunicata al sig. altra contestazione disciplinare: “in data Parte_1
16/11/2022, dopo sollecitazione di un nostro referente aziendale, abbiamo ricevuto il Suo foglio presenze;
nell'analizzare il pagina 3 di 10 contenuto, ci siamo accorti che nelle giornate del 18-19-20 ottobre indicava quale orario di fine lavoro rispettivamente le ore
13-13-14; le giornate suddette sono già state oggetto di contestazione a cui è seguita la relativa irrogazione della sanzione in quanto è stato appurato che alla fine del giro di raccolta previsto nelle 3 ore di lavoro lei non ha prestato l'attività di spazzamento che le era stata richiesta. Pertanto con la presente le contestiamo una falsa attestazione del foglio presenze per le giornate del 18-19-20 ottobre che rendono non credibile l'intero foglio presenze nelle giornate in cui si attesta una prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario” (doc. 9);
i. seguivano in data 1 dicembre 2022, a firma dei sottoscritti procuratori, giustificazioni alla sanzione disciplinare del 21 novembre 2022, l'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate rispettivamente del
20/10/2022, 28/10/2022 e 21/11/2022, la diffida all'immediata cessazione da parte della società resistente dei comportamenti vessatori e ritorsivi posti in essere nei confronti del sig. nonché la Parte_1 diffida alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate e contestuale messa in mora
(doc. 10);
l. con missiva del 12 dicembre 2022 la società resistente irrogava la sanzione minima del rimprovero scritto
(doc.11);
m. in data 28 dicembre 2022 seguiva nota a firma degli scriventi con la quale si segnalavano preoccupanti eventi ovvero che “il nostro assistito riferisce di essere stato pedinato in data 27 e 28 dicembre 2022, da due persone a lui ignote (un uomo e una donna), con una automobile targata FC246BC, durante l'intero arco della sua attività lavorativa.
Quest'ultime, nel seguirlo a distanza, lo hanno fotografato con un telefono cellulare a più riprese senza mai avvicinarsi per rivolgergli la parola. Alla luce della situazione descrittaci, potendo ragionevolmente ipotizzare che quest'ultime preoccupanti condotte siano state poste in essere da investigatori privati su mandato dell'Azienda, si fa presente che questo tipo di controllo è assolutamente illegittimo, oltre che gravemente lesivo della dignità del Vs dipendente e, per tale ragione, ci si riserva sin d'ora di denunciare l'accaduto alle autorità penali oltre che al garante della privacy”. Seguiva in data 4 gennaio 2023 riscontro da parte della società resistente la quale negava ogni conferimento di incarico esterno per il controllo del servizio del sig. Parte_1
(doc. 12 e doc. 13);
n. con successiva nota dell'8 marzo 2023 si contestava al lavoratore: “in data odierna, alle ore 9 e 30, Lei abbandonava arbitrariamente il servizio di selezione per recarsi a ritirare la busta paga all'interno degli uffici, per giunta senza chiedere autorizzazione o darne comunicazione al capo reparto. Tra l'altro, il giorno prima, lei aveva richiesto ed ottenuto l'invio della stessa busta paga a mezzo whatsapp da parte del dipendete addetto. Come a Lei ben noto, tutto il personale può ritirare la propria documentazione dalle ore 12.00 alle 16.00, tutti i giorni lavorativi, così come da comunicazione esposta e visibile in bacheca;
in casi urgenti e al di fuori di tali orari, il dipendente può raggiungere gli uffici solo con l'assenzo del capo reparto. Seppur Lei è mancato dal servizio per soli 15 minuti, ciò ha comportato seri disguidi alla catena di selezione con il rischio (che sarà appurato in sede di analisi da parte dei consorzi di imballaggio) che il materiale selezionato possa risultare non conforme, con gravi penalità a carico del Suo datore di lavoro. Riteniamo molto grave la Sua mancanza di rispetto delle regole ma anche nei confronti dei Suoi superiori gerarchici……” (doc. 14); pagina 4 di 10 o. seguiva in data 16 marzo 2023 riscontro dei procuratori oggi costituiti in cui si contestava quanto dedotto nella contestazione disciplinare e si invitava e diffidava la a cessare il reiterarsi di Controparte_1 comportamenti ritorsivi e vessatori nei confronti del sig. invitandoli alla restituzione delle ore di Parte_1 multa di retribuzione illegittimamente decurtate, all'archiviazione della contestazione dell'8 marzo e alla corresponsione al lavoratore delle differenze retributive e contributive maturate per indennità di ferie non godute, per le ore di lavoro supplementare e di straordinario svolte nonché la corresponsione di indennità di trasferta e rimborsi coma da CCNL di riferimento (doc. 15);
p. in data 21 marzo 2023 seguivano controdeduzioni della e irrogazione della sanzione Controparte_2 disciplinare della multa di n. 4 ore di retribuzione al sig. (doc. 16); Parte_1
q. in data 14 aprile 2023 veniva contestato al lavoratore quanto qui trascritto “ci siamo accertati che Lei, in data odierna, alle ore 09.15, sospendeva la Sua attività all'interno del ciclo produttivo per recarsi al distributore automatico del caffè; nel mentre attendeva l'uscita del caffè dal distributore, ha esternato, con voce molto alta e davanti a numerose persone, le seguenti affermazioni: questa è una ditta di merda,, i padroni sono dei ladri schifosi, tra un po' me ne andrò a lavorare a
Napoli dalla mia fidanzata li farò passare i guai”. Seguiva la sospensione dal servizio con effetto immediato e per il tempo occorrente alla definizione del procedimento disciplinare”. Inoltre nella missiva di cui sopra venivano elencate ed indicate tutte le contestazioni già rilevate e sanzionate al sig. (doc. 17); Parte_1
r. in data 18 aprile seguiva nota dei sottoscritti difensori che impugnavano tutte le sanzioni disciplinari ivi compresa quella del 18 aprile 2022 adducendo una ricostruzione dei fatti assolutamente inveritiera (doc.
18);
s. seguiva in data 17 aprile 2023 ulteriore contestazione disciplinare in cui si dichiarava: “abbiamo appena analizzato il foglio presenze relativamente al servizio del mese di marzo 2023 nel quale risultano le giornate di lavoro che Lei ha dichiarato di aver prestato. Nella sua dichiarazione trasmessa in data 13 aprile 2023, risulta che Lei ha lavorato i primi
4 giorni del mese, cioè da mercoledì 1marzo fino a sabato 4 marzo. Tale dichiarazione risulta palesemente falsa atteso che mercoledì 1° marzo, giovedì 2 marzo e venerdì 3 marzo Lei era in malattia, mentre sabato 4 marzo Lei non ha proprio prestato servizio. La falsificazione del foglio presenze rappresenta una condotta molto grave, peraltro perpetrata con recidiva atteso che Lei è stato contestato in data 21.11.2022 e sanzionato in data 12.12.2022 per gli stessi motivi” (doc.19);
t. in riscontro alla contestazione di cui sopra questa difesa inviava giustificazioni in data 21 aprile 2023. Si evidenziava che l'aver indicato nel foglio apposito la presenza nei giorni 1, 2, 3 marzo rappresentava un mero errore di compilazione e non una irregolarità posto che il lavoratore era in malattia e, ben avrebbe potuto la società verificare l'esattezza o meno di quanto indicato dal dipendente (doc. 20);
5) la società resistente, non accogliendo le giustificazioni del lavoratore, come premesso in data 24 aprile
2023 la società comminava al sig. il licenziamento per giusta causa ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 2119 del codice civile adducendo quanto segue “facciamo seguito alla contestazione del 14 aprile 2023 per comunicarle ufficialmente la nostra decisione di risolvere, con effetto immediato, il rapporto di lavoro tra la e questa CP_3 pagina 5 di 10 società. Riteniamo molto gravi le Sue esternazioni del 14 aprile u.s. quando, nel mentre prendeva il caffè al distributore automatico aziendale, con voce molto alta e davanti a numerose persone, si è così espresso:…..questa è una ditta di merda, i padroni sono dei ladri schifosi…. tra un po' me ne andrò a lavorare a Napoli dalla mia fidanzata e li farò passare i guai…..Per quanto innanzi, Lei è stato sospeso dal servizio per il tempo necessario alla definizione del procedimento in questione. Nondimeno, in fase di verifica delle giornate lavorative nel mese di marzo 2023, da Lei trasmesse all'azienda in data 13 aprile u.s., ci siamo accorti che Lei ha nuovamente falsificato il foglio presenze, indicando, addirittura, gli orari di inizio e fine lavoro (del che vi è procedimento disciplinare del 17.04.2023); evidentemente, a nulla è servita la contestazione del 21.11.2022, sanzionata il 12.12.2022, per aver, anche allora, falsificato il foglio presenze. Inoltre, Le contestiamo – e
Le ribadiamo ancora una volta in questa sede – la recidività dei comportamenti illegittimi, mai oggetto di impugnazione nei modi e termini di legge, come da elenco che segue… (omissis)…Riteniamo non condivisibili ma anche non corrispondenti al vero le controdeduzioni fatteci pervenire dai suoi legali. Dunque, a conclusione dei procedimenti disciplinari avviati a Suo carico, specificati nella presente comunicazione – anche in riferimento alle numerose recidive sopra riportate – riteniamo irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia in maniera tale da non consentire, nemmeno provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro, con conseguente adozione del provvedimento del licenziamento per giusta causa nei Suoi confronti” (doc. 21);
6) con missiva inoltrata a mezzo pec in data 10 maggio 2023 il sig. impugnava il predetto Parte_1 licenziamento (doc. 22)”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via principale:
- dichiarare nullo il licenziamento perché irrogato per ragioni ritorsive e per l'effetto;
- annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
b) nel merito e in via principale
- dichiarare l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa indicata nella lettera di contestazione;
- per l'effetto, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore, comunque, alle dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
c) nel merito e in via subordinata:
- dichiarare l'illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità;
- dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per calcolo del trattamento di fine rapporto;
d) nel merito e in via ulteriormente subordinata: pagina 6 di 10 - in caso di mancato accoglimento dell'ordine di reintegra ma di accertata illegittimità del licenziamento, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso.
e) in via ulteriormente gradata
- accertare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari del 28 ottobre 2022, 18 novembre 2022, 12 dicembre 2022 e 21 marzo
2023 e, per l'effetto, annullarle risarcendo il sig. del relativo esborso”. Il tutto con vittoria di spese. Parte_1
Parte datoriale si costituiva in giudizio contestando la domanda con articolate argomentazioni e invocandone il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, disposto l'interrogatorio libero del ricorrente, udita la legale rappresentante pro tempore di parte resistente in sede di interpello, fallito altresì il tentativo di conciliazione, esaminati i testi escussi sulle prove orali ammesse, all'esito dell'udienza del 9.9.2025, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Il thema litis concerne l'impugnativa di licenziamento irrogato il 24.4.2023 a seguito di pregressi e plurimi esercizi del potere disciplinare adottati, in ambito privatistico, dalla società datrice di lavoro di Parte_1
, in relazione a reiterate condotte poste in essere da quest'ultimo tra il 2021 e il 2023.
[...]
2.2 Non sussiste il difetto di specificità della contestazione.
Come è noto, in tema di licenziamento disciplinare, “nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa”.
(Cass., Sez. L - , Sentenza n. 6889 del 20/03/2018).
Nel caso di specie, la contestazione è sufficientemente specifica (così come quelle che hanno preceduto il licenziamento) e tale da non lasciare margini di dubbio, nel dipendente, sulle condotte ascrittegli.
2.3 Il ricorrente ritiene il licenziamento palesemente ritorsivo, volto a punire la sua mancata volontà di rassegnare le dimissioni, “tra l'altro dietro la promessa di una nuova assunzione presso altra azienda al fine di far maturare il diritto all'ottenimento del sussidio NASPI” (cfr. pag. 11 del ricorso). Deve tuttavia subito precisarsi che la prova orale chiesta dal ricorrente, volta a dimostrare detto assunto, non è stata ammessa dal
Tribunale, poiché oltremodo generica.
2.4 Ciò posto, va in primo luogo richiamato l'orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav. n.
6838 del 7.3.2023 (in continuità con Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del
2022), secondo cui, “per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato pagina 7 di 10 motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del
2011)”.
Come ulteriormente puntualizzato dalla Suprema Corte, “2.2. dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010); in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n.
n. 23583 del 2019); 2.3. è stato altresì specificato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966,
l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso
(Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018)”.
Alla luce di quanto precede, occorre preliminarmente accertare l'esistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, con onere della prova a carico del datore di lavoro, passando poi alla verifica dell'esistenza o meno di un licenziamento illecito (perché ritorsivo o discriminatorio), con onere della prova a carico del lavoratore, per finire all'individuazione del regime sanzionatorio.
2.5 I fatti oggetto di contestazione disciplinare, quanto alle offese rivolte alla società, hanno trovato riscontro, da una parte, nelle dichiarazioni rese dalla teste la quale ha dichiarato: “Ho Testimone_1 assistito, in data 14/04/2023, mentre stavo andando in bagno (poiché anche io lavoravo per la Eco Alba SCPA da tre anni e mezzo, come operaia) ad un colloquio tra e altri colleghi, dei quali non ricordo il nome. Parte_1 Parte_1 disse che la ditta era di merda, i padroni ladri schifosi e che sarebbe andato a lavorare a Napoli, facendogli passare i guai”.
Dall'altro, quanto alle false attestazioni rese nel certificato di presenza del mese di marzo 2023, nelle stesse dichiarazioni rese dal dipendente in sede di giustificazioni, il quale ha imputa ad un mero errore la compilazione inesatta del documento.
Tuttavia, proprio alla luce del medesimo tipo di condotta censuata dalla parte datoriale nei giorni 18-19 e
20 ottobre 2022, sarebbe stato onere del dipendente prestare la massima diligenza nella redazione dell'atto, onde evitare refusi (e tanto indipendentemente dallo stato di malattia verificabile dall'azienda). I fatti sono quindi non solo sussistenti, ma altresì ascrivibili a sicura colpa grave del ricorrente.
Per inciso, la contestazione del 10.5.2021 è stata confermata come valida dal ricorrente, il quale, con nota del 14.5.2021, ha “accettato le accuse” e ha promesso di adottare un comportamento più corretto durante l'orario di lavoro. pagina 8 di 10 La contestazione del 20.10.2022 è stata solo genericamente giustificata da . Di contro, i fatti Parte_1 addebitatigli hanno trovato pieno riscontro durante l'escussione della teste , la quale ha sostenuto Tes_1 quanto segue: “Ricordo che c'era un ordine di servizio del 17 ottobre 2022 in cui si prevedeva che operasse nel Parte_1
Comune di Volturino dalle 10.00 alle 13.00 per spazzamento giornaliero con programma settimanale. Tanto so perché venni comandata da mediante telefonata, dicendomi che c'erano state lamentele arrivate dal Comune di Volturino Persona_2 sull'attività di spazzamento del ricorrente nelle zone assegnategli. Tanto avvenne il 18/10/2022. Ebbi, dopo la telefonata fattami al telefonino, anche un ordine di servizio per fare l'ispezione dei luoghi. Confermo che nei giorni 18 19 ottobre 2022 lo spazzamento manuale nelle strade che mi vengono lette non venne effettuato per niente né il 19 ottobre 22 vennero dal ritirate le attrezzature (carrello e scopa). Nemmeno, il 19 ottobre 22, alle ore 10.37, veniva usato il mezzo Parte_1 aziendale dato in dotazione al perché risultava posteggiato nel deposito. Constatai personalmente questi fatti. Parte_1
Condussi da sola queste verifiche. Confermo i fatti del 20 ottobre 2022. Sul capitolo 10 riferisco che vi riferì Persona_2 che nei giorni 18-19-20 ottobre 2022 avrebbe dovuto lavorare dalle 10.00 alle 13.00 ma io constatai che non era Parte_1 proprio andato al lavoro poiché nessuna delle attività di spazzamento e prelevamento dei mezzi di lavoro era stata effettuata dal ricorrente”.
Miglior sorte non spetta alle giustificazioni rese dal dipendente con riguardo alla contestazione del
28.10.2022. Invero, “nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile, in linea di massima (giacché non esiste un obbligo o un onere generale ed incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione),
l'obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore o di suoi delegati, atteso lo stretto vincolo contrattuale che lega le parti, sicché il rifiuto del dipendente di ricevere un atto unilaterale recettizio non impedisce il perfezionarsi della comunicazione, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1335
c.c., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso” (Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 22717 del 06/11/2015).
Non sussiste violazione del ne bis in idem con riguardo alle condotte descritte nella contestazione del
21.11.2022: trattasi, invero, di fatti distinti, sebbene riferibili alle stesse giornate di - mancato - lavoro.
Anche i fati descritti nella contestazione dell'8.3.2023 hanno trovato riscontro nelle concordi dichiarazioni della teste [“Tutto il personale può ritirare la propria documentazione dalle 12.00 alle 16.00 nella sede di Tes_1
Lucera, tutti i giorni lavorativi (lunedì -sabato perché qualcuno c'è sempre in ufficio) e di tanto c'è documentazione nella bacheca di legno affissa a destra dell'ingresso della sede”], nonché in quelle rese dai testi [“La Parte_2 bacheca in cui ci sono le comunicazioni in ordine alla possibilità di ritirare i propri documenti dalle 12.00 alle 16.00 tutti i giorni lavorativi (lunedì-sabato) è di legno ed è posta a destra dell'ingresso dell'azienda”], e (“Per Testimone_2 quanto mi riguarda, potevo andare dopo l'orario di servizio nella sede del capannone per la strada di Troia dove stava l' e ritirare quello che mi occorreva dall'azienda”), rispettivamente consulente del lavoro ed ex dipendente CP_1 della società resistente.
pagina 9 di 10 Orbene, ritiene il Tribunale che le sanzioni applicate siano state, in passato, sempre proporzionate ai fatti addebitati, così come deve ritenersi proporzionata la sanzione espulsiva da ultimo irrogata.
Ed invero, “in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza. (Nella specie, è stata ritenuta proporzionata la misura espulsiva rispetto alla condotta di un lavoratore - già recidivo per aver commesso sei infrazioni nel biennio precedente - il quale, nel corso di una discussione sorta per la restituzione di una chiavetta per l'uso di un distributore automatico di bevande, aveva minacciato la responsabile amministrativa dell'azienda, preannunziandole, con atteggiamento intimidatorio, la volontà di chiederle conto della sua condotta in altra sede, e aveva anche registrato la conversazione, rivelando in tal modo la consapevolezza e l'intenzionalità dello scontro verbale e la volontà di provocarlo per procurarsi una qualche prova di condotta non corretta della collega)”(Cass., Sez. L -Sentenza n. 13411 del 01/07/2020).
Deve ragionevolmente ipotizzarsi che parte datoriale non possa più riporre la fiducia nel ricorrente: le molteplici violazioni contestate delineano chiaramente la modesta inclinazione del dipendente al diligente svolgimento dell'attività lavorativa.
Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso merita rigetto.
3. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di lavoro, scaglione “infra” € 26.000,00 – media tra valori minimi e medi).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società resistente, liquidate in €
4.041,50 oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 9.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 10 di 10
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PROC. N.9659/2023 R.G.L.
Il Giudice del Lavoro Lilia Maria Ricucci, all'esito dell'udienza del 9.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., emette la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele e Maria Antonia Fatigato per Parte_1 procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
E in persona della legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Romeo Nicola Tigre per procura speciale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2023 adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro ed esponeva quanto segue in punto di fatto: “1) La è una cooperativa, Controparte_1 specializzata nella raccolta, nel trasporto e nello smaltimento di rifiuti solidi urbani e nella messa in riserva in R13 di alcune tipologie di rifiuti, per la fase di avviamento a riciclo. Ad oggi la cooperativa svolge sia il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei materiali suddetti presso il proprio impianto, sia la raccolta e il trasporto di e materiale indifferenziato presso altri impianti destinatari, per conto dei Per_1 comuni;
2) Il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa dal 03 novembre 2020 al 02 marzo 2021 in forza di n. 2 contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Greenia Società Cooperativa con sede in
Lucera S.P. 109 al Km 28 + 800, nonché a partire dal 03.03.2021 e fino al 24 aprile 2023 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time, alle dipendenze della con sede in Lucera S.S. Controparte_1 pagina 1 di 10 160 Km 28 + 800 inquadramento al livello A2 con qualifica di addetto alla selezione dei rifiuti del CCNL
Cooperative Sociali (doc.1).
3) L'orario di lavoro settimanale presso la era di 30 ore suddiviso in sei giorni lavorativi, Controparte_1 nello specifico dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 11.00.
4) Con missiva del 24 aprile 2023 la società resistente comunicava al sig. il licenziamento Parte_1 per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
5) La risoluzione del rapporto di lavoro avveniva all'esito di una serie di addebiti disciplinari:
a. con nota del 10 maggio 2021 si contestava al lavoratore: “in data 10/05/2021 lei è entrato in servizio alle ore
06:15 anzichè alle ore 06:00 ma ancor più grave è che anziché accettare la constatazione del ritardo fattaLe da responsabile di turno Lei adduceva scuse non veritiere. Già nei giorni precedenti era stato, in più occasioni, redarguito verbalmente dal responsabile aziendale per aver utilizzato, senza autorizzazione, il muletto ed è stato più volte trovato intento ad utilizzare il cellulare personale durante l'orario di lavoro. Tale suo atteggiamento non può più essere tollerato. Le ricordiamo, in proposito, che le norme di legge e contrattuali regolanti il rapporto di lavoro impongono al dipendente di dedicare alle proprie attività il massimo scrupolo e dedizione, al fine di concorrere fattivamente allo sviluppo e alla proficua attività dell'impresa. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e dalle disposizioni del CCNL vigente, con la presente siamo a contestarle la condotta sopra richiamata. Stante quanto sopra e considerate le previsioni in materia, le ricordiamo il termine di 5 giorni dal ricevimento della presente per produrre le Sue giustificazioni in merito eventualmente chiedendo di essere udito personalmente anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale cui vorrà conferire incarico in tal senso” (doc.2);
b. faceva seguito, in data 20/10/2022, ulteriore contestazione disciplinare del seguente tenore: “con ordine di servizio del 17/10/2022, le venivano assegnate le zone di spazzamento settimanale da effettuarsi al termine delle operazioni di raccolta, presso il Comune di Volturino. A seguito di sopralluoghi effettuati da personale ispettivo interno all'azienda abbiamo potuto accertare che:
1. giorno 18.10.2022, le vie presso le quali avrebbe dovuto effettuare lo spazzamento manuale
(Via Croce, Via delle Scuole, Via Nuova di Sotto – s.p. 134 fino alla sede municipale) non erano state pulite neppure parzialmente.
2. giorno 19.10.2022, le vie presso le quali avrebbe dovuto effettuare lo spazzamento manuale (Via Verdi,
Via San Martino, Via Summonte e scalinata s.p. 134) non erano state pulite neppure parzialmente.
3. giorno 19.10.2022, lei non prelevava le attrezzature (carrello e scopa) presso il deposito aziendale. Difatti, il mezzo aziendale messole a disposizione per la raccolta, dalle ore 10.37 in poi, risultava posteggiato nei pressi del deposito mezzi dove insistevano, ininterrottamente, le attrezzature di cui sopra le quali, nella giornata di cui si discute, non sono state mai prelevate.
4. Giorno
20.10.2022, le vie presso le quali avrebbe dovuto effettuare lo spazzamento manuale (Via del Lago, Via Villanella, Via
Mons. Savastio, Via dell'orto di Andrea e p.zza Mercato) non erano state neppure parzialmente pulite.
5. giorno
20.20.2022, Lei non prelevava le attrezzature (carrello e scopa) presso il deposito aziendale. Difatti, il mezzo aziendale messole a disposizione per la raccolta, dalle ore 10.48 in poi, risultava posteggiato nei pressi del deposito mezzi dove pagina 2 di 10 insistevano, ininterrottamente, le attrezzature di cui sopra le quali, nella giornata in cui si discute, non sono mai state prelevate.
6. nei giorni del 19 e 20 ottobre 2022, Lei abbandonava il servizio pubblico essenziale di spazzamento manuale delle strade, esponendo l'azienda a gravi censure di inadempienza da parte dell'Ente comunale…omissis” (doc. 3);
c. con nota del 25/10/2022 il ricorrente forniva le proprie giustificazioni asserendo che “in riferimento ai fatti che mi contestate nella lettera del 20/10/2022 posso affermare che non corrispondono al vero e in particolare nei giorni da voi indicati il sottoscritto si è attenuto alle disposizioni di servizio comunicati, come da ordine scritto da Voi, assegnato per quei giorni e in mio possesso, nelle zone assegnate e ricordo in sostituzione di ben due lavoratori stabilmente occupati giornalmente per quel lavoro…..” (doc. 4);
d. con missiva del 28/10/2022 la società resistente non accoglieva le controdeduzioni fornite dal sig.
e irrogava la sanzione disciplinare della multa di n. 4 ore della retribuzione (doc. 5); Parte_1
e. faceva seguito, in data 28 ottobre 2022, nuova contestazione disciplinare con cui si contestava al sig.
quanto segue “il giorno 28 rifiutava di ricevere da un incaricato dell'azienda la comunicazione dell'irrogazione Parte_1 della sanzione relativa alla contestazione disciplinare del 20.10.2022. Tale sua condotta, messa in atto con lo specifico scopo di ostacolare e ritardare il corretto svolgimento del procedimento disciplinare, si configura quale insubordinazione rispetto ad un suo diretto superiore e viola i principi di correttezza e buona fede ai quali deve essere improntato il rapporto di lavoro”
(doc.6);
f. in data 04/11/2022 il sig. rendeva giustificazioni scritte alla contestazione disciplinare di cui Parte_1 sopra dal seguente tenore: “in riferimento alla mancata accettazione della Vs lettera di risposta in plico chiuso in sintesi, come da ultimo orientamento giurisprudenziale: esula dagli obblighi del lavoratore sottoscrivere “per ricevuta”, poiché il datore di lavoro può procedere con la trasmissione anche con mezzi diversi dalla consegna a mani, con la conseguenza che tale contestazione disciplinare è “ictu oculi” illegittima. Ne consegue appunto solo un mero principio di correttezza e buona fede tra datore di lavoro e lavoratore. A tal proposito, voglio ricordare che ormai da parte Vs ricevo da tempo ripetutamente pressioni e intimidazioni, a mio avviso senza motivo e fuori luogo. Proprio in occasione della consegna del plico da parte del sig. Parte_2
il quale si rivolgeva nei miei confronti con un tono minaccioso de un comportamento aggressivo senza darmi la
[...] possibilità di risposta in merito. In virtù di questi atteggiamenti e comportamenti da parte del responsabile suindicato mi obbliga a dover agire senza la necessaria serenità come in passato, e quindi costretto dai fatti a prendere le dovute contromisure a mia tutela” (doc.7);
g. in data 18/11/2022 veniva irrogata la seguente sanzione disciplinare: “omissis…. tutto ciò premesso, considerate anche le recidive che qui si hanno per richiamate e trascritte (contestazione del 10.5.2021 e contestazione del
20.10.2022), all'esito del procedimento disciplinare a suo carico, quest'azienda ha deciso di comminarle, quale sanzione per la sua condotta che si configura quale mancata collaborazione e violazione dei principi di correttezza e buona fede, la multa di n.
4 ore della retribuzione” (doc.8);
h. in data 21/11/2022 veniva comunicata al sig. altra contestazione disciplinare: “in data Parte_1
16/11/2022, dopo sollecitazione di un nostro referente aziendale, abbiamo ricevuto il Suo foglio presenze;
nell'analizzare il pagina 3 di 10 contenuto, ci siamo accorti che nelle giornate del 18-19-20 ottobre indicava quale orario di fine lavoro rispettivamente le ore
13-13-14; le giornate suddette sono già state oggetto di contestazione a cui è seguita la relativa irrogazione della sanzione in quanto è stato appurato che alla fine del giro di raccolta previsto nelle 3 ore di lavoro lei non ha prestato l'attività di spazzamento che le era stata richiesta. Pertanto con la presente le contestiamo una falsa attestazione del foglio presenze per le giornate del 18-19-20 ottobre che rendono non credibile l'intero foglio presenze nelle giornate in cui si attesta una prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario” (doc. 9);
i. seguivano in data 1 dicembre 2022, a firma dei sottoscritti procuratori, giustificazioni alla sanzione disciplinare del 21 novembre 2022, l'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate rispettivamente del
20/10/2022, 28/10/2022 e 21/11/2022, la diffida all'immediata cessazione da parte della società resistente dei comportamenti vessatori e ritorsivi posti in essere nei confronti del sig. nonché la Parte_1 diffida alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate e contestuale messa in mora
(doc. 10);
l. con missiva del 12 dicembre 2022 la società resistente irrogava la sanzione minima del rimprovero scritto
(doc.11);
m. in data 28 dicembre 2022 seguiva nota a firma degli scriventi con la quale si segnalavano preoccupanti eventi ovvero che “il nostro assistito riferisce di essere stato pedinato in data 27 e 28 dicembre 2022, da due persone a lui ignote (un uomo e una donna), con una automobile targata FC246BC, durante l'intero arco della sua attività lavorativa.
Quest'ultime, nel seguirlo a distanza, lo hanno fotografato con un telefono cellulare a più riprese senza mai avvicinarsi per rivolgergli la parola. Alla luce della situazione descrittaci, potendo ragionevolmente ipotizzare che quest'ultime preoccupanti condotte siano state poste in essere da investigatori privati su mandato dell'Azienda, si fa presente che questo tipo di controllo è assolutamente illegittimo, oltre che gravemente lesivo della dignità del Vs dipendente e, per tale ragione, ci si riserva sin d'ora di denunciare l'accaduto alle autorità penali oltre che al garante della privacy”. Seguiva in data 4 gennaio 2023 riscontro da parte della società resistente la quale negava ogni conferimento di incarico esterno per il controllo del servizio del sig. Parte_1
(doc. 12 e doc. 13);
n. con successiva nota dell'8 marzo 2023 si contestava al lavoratore: “in data odierna, alle ore 9 e 30, Lei abbandonava arbitrariamente il servizio di selezione per recarsi a ritirare la busta paga all'interno degli uffici, per giunta senza chiedere autorizzazione o darne comunicazione al capo reparto. Tra l'altro, il giorno prima, lei aveva richiesto ed ottenuto l'invio della stessa busta paga a mezzo whatsapp da parte del dipendete addetto. Come a Lei ben noto, tutto il personale può ritirare la propria documentazione dalle ore 12.00 alle 16.00, tutti i giorni lavorativi, così come da comunicazione esposta e visibile in bacheca;
in casi urgenti e al di fuori di tali orari, il dipendente può raggiungere gli uffici solo con l'assenzo del capo reparto. Seppur Lei è mancato dal servizio per soli 15 minuti, ciò ha comportato seri disguidi alla catena di selezione con il rischio (che sarà appurato in sede di analisi da parte dei consorzi di imballaggio) che il materiale selezionato possa risultare non conforme, con gravi penalità a carico del Suo datore di lavoro. Riteniamo molto grave la Sua mancanza di rispetto delle regole ma anche nei confronti dei Suoi superiori gerarchici……” (doc. 14); pagina 4 di 10 o. seguiva in data 16 marzo 2023 riscontro dei procuratori oggi costituiti in cui si contestava quanto dedotto nella contestazione disciplinare e si invitava e diffidava la a cessare il reiterarsi di Controparte_1 comportamenti ritorsivi e vessatori nei confronti del sig. invitandoli alla restituzione delle ore di Parte_1 multa di retribuzione illegittimamente decurtate, all'archiviazione della contestazione dell'8 marzo e alla corresponsione al lavoratore delle differenze retributive e contributive maturate per indennità di ferie non godute, per le ore di lavoro supplementare e di straordinario svolte nonché la corresponsione di indennità di trasferta e rimborsi coma da CCNL di riferimento (doc. 15);
p. in data 21 marzo 2023 seguivano controdeduzioni della e irrogazione della sanzione Controparte_2 disciplinare della multa di n. 4 ore di retribuzione al sig. (doc. 16); Parte_1
q. in data 14 aprile 2023 veniva contestato al lavoratore quanto qui trascritto “ci siamo accertati che Lei, in data odierna, alle ore 09.15, sospendeva la Sua attività all'interno del ciclo produttivo per recarsi al distributore automatico del caffè; nel mentre attendeva l'uscita del caffè dal distributore, ha esternato, con voce molto alta e davanti a numerose persone, le seguenti affermazioni: questa è una ditta di merda,, i padroni sono dei ladri schifosi, tra un po' me ne andrò a lavorare a
Napoli dalla mia fidanzata li farò passare i guai”. Seguiva la sospensione dal servizio con effetto immediato e per il tempo occorrente alla definizione del procedimento disciplinare”. Inoltre nella missiva di cui sopra venivano elencate ed indicate tutte le contestazioni già rilevate e sanzionate al sig. (doc. 17); Parte_1
r. in data 18 aprile seguiva nota dei sottoscritti difensori che impugnavano tutte le sanzioni disciplinari ivi compresa quella del 18 aprile 2022 adducendo una ricostruzione dei fatti assolutamente inveritiera (doc.
18);
s. seguiva in data 17 aprile 2023 ulteriore contestazione disciplinare in cui si dichiarava: “abbiamo appena analizzato il foglio presenze relativamente al servizio del mese di marzo 2023 nel quale risultano le giornate di lavoro che Lei ha dichiarato di aver prestato. Nella sua dichiarazione trasmessa in data 13 aprile 2023, risulta che Lei ha lavorato i primi
4 giorni del mese, cioè da mercoledì 1marzo fino a sabato 4 marzo. Tale dichiarazione risulta palesemente falsa atteso che mercoledì 1° marzo, giovedì 2 marzo e venerdì 3 marzo Lei era in malattia, mentre sabato 4 marzo Lei non ha proprio prestato servizio. La falsificazione del foglio presenze rappresenta una condotta molto grave, peraltro perpetrata con recidiva atteso che Lei è stato contestato in data 21.11.2022 e sanzionato in data 12.12.2022 per gli stessi motivi” (doc.19);
t. in riscontro alla contestazione di cui sopra questa difesa inviava giustificazioni in data 21 aprile 2023. Si evidenziava che l'aver indicato nel foglio apposito la presenza nei giorni 1, 2, 3 marzo rappresentava un mero errore di compilazione e non una irregolarità posto che il lavoratore era in malattia e, ben avrebbe potuto la società verificare l'esattezza o meno di quanto indicato dal dipendente (doc. 20);
5) la società resistente, non accogliendo le giustificazioni del lavoratore, come premesso in data 24 aprile
2023 la società comminava al sig. il licenziamento per giusta causa ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 2119 del codice civile adducendo quanto segue “facciamo seguito alla contestazione del 14 aprile 2023 per comunicarle ufficialmente la nostra decisione di risolvere, con effetto immediato, il rapporto di lavoro tra la e questa CP_3 pagina 5 di 10 società. Riteniamo molto gravi le Sue esternazioni del 14 aprile u.s. quando, nel mentre prendeva il caffè al distributore automatico aziendale, con voce molto alta e davanti a numerose persone, si è così espresso:…..questa è una ditta di merda, i padroni sono dei ladri schifosi…. tra un po' me ne andrò a lavorare a Napoli dalla mia fidanzata e li farò passare i guai…..Per quanto innanzi, Lei è stato sospeso dal servizio per il tempo necessario alla definizione del procedimento in questione. Nondimeno, in fase di verifica delle giornate lavorative nel mese di marzo 2023, da Lei trasmesse all'azienda in data 13 aprile u.s., ci siamo accorti che Lei ha nuovamente falsificato il foglio presenze, indicando, addirittura, gli orari di inizio e fine lavoro (del che vi è procedimento disciplinare del 17.04.2023); evidentemente, a nulla è servita la contestazione del 21.11.2022, sanzionata il 12.12.2022, per aver, anche allora, falsificato il foglio presenze. Inoltre, Le contestiamo – e
Le ribadiamo ancora una volta in questa sede – la recidività dei comportamenti illegittimi, mai oggetto di impugnazione nei modi e termini di legge, come da elenco che segue… (omissis)…Riteniamo non condivisibili ma anche non corrispondenti al vero le controdeduzioni fatteci pervenire dai suoi legali. Dunque, a conclusione dei procedimenti disciplinari avviati a Suo carico, specificati nella presente comunicazione – anche in riferimento alle numerose recidive sopra riportate – riteniamo irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia in maniera tale da non consentire, nemmeno provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro, con conseguente adozione del provvedimento del licenziamento per giusta causa nei Suoi confronti” (doc. 21);
6) con missiva inoltrata a mezzo pec in data 10 maggio 2023 il sig. impugnava il predetto Parte_1 licenziamento (doc. 22)”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via principale:
- dichiarare nullo il licenziamento perché irrogato per ragioni ritorsive e per l'effetto;
- annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
b) nel merito e in via principale
- dichiarare l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa indicata nella lettera di contestazione;
- per l'effetto, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore, comunque, alle dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
c) nel merito e in via subordinata:
- dichiarare l'illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità;
- dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per calcolo del trattamento di fine rapporto;
d) nel merito e in via ulteriormente subordinata: pagina 6 di 10 - in caso di mancato accoglimento dell'ordine di reintegra ma di accertata illegittimità del licenziamento, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso.
e) in via ulteriormente gradata
- accertare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari del 28 ottobre 2022, 18 novembre 2022, 12 dicembre 2022 e 21 marzo
2023 e, per l'effetto, annullarle risarcendo il sig. del relativo esborso”. Il tutto con vittoria di spese. Parte_1
Parte datoriale si costituiva in giudizio contestando la domanda con articolate argomentazioni e invocandone il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, disposto l'interrogatorio libero del ricorrente, udita la legale rappresentante pro tempore di parte resistente in sede di interpello, fallito altresì il tentativo di conciliazione, esaminati i testi escussi sulle prove orali ammesse, all'esito dell'udienza del 9.9.2025, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Il thema litis concerne l'impugnativa di licenziamento irrogato il 24.4.2023 a seguito di pregressi e plurimi esercizi del potere disciplinare adottati, in ambito privatistico, dalla società datrice di lavoro di Parte_1
, in relazione a reiterate condotte poste in essere da quest'ultimo tra il 2021 e il 2023.
[...]
2.2 Non sussiste il difetto di specificità della contestazione.
Come è noto, in tema di licenziamento disciplinare, “nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa”.
(Cass., Sez. L - , Sentenza n. 6889 del 20/03/2018).
Nel caso di specie, la contestazione è sufficientemente specifica (così come quelle che hanno preceduto il licenziamento) e tale da non lasciare margini di dubbio, nel dipendente, sulle condotte ascrittegli.
2.3 Il ricorrente ritiene il licenziamento palesemente ritorsivo, volto a punire la sua mancata volontà di rassegnare le dimissioni, “tra l'altro dietro la promessa di una nuova assunzione presso altra azienda al fine di far maturare il diritto all'ottenimento del sussidio NASPI” (cfr. pag. 11 del ricorso). Deve tuttavia subito precisarsi che la prova orale chiesta dal ricorrente, volta a dimostrare detto assunto, non è stata ammessa dal
Tribunale, poiché oltremodo generica.
2.4 Ciò posto, va in primo luogo richiamato l'orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav. n.
6838 del 7.3.2023 (in continuità con Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del
2022), secondo cui, “per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato pagina 7 di 10 motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del
2011)”.
Come ulteriormente puntualizzato dalla Suprema Corte, “2.2. dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010); in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n.
n. 23583 del 2019); 2.3. è stato altresì specificato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966,
l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso
(Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018)”.
Alla luce di quanto precede, occorre preliminarmente accertare l'esistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, con onere della prova a carico del datore di lavoro, passando poi alla verifica dell'esistenza o meno di un licenziamento illecito (perché ritorsivo o discriminatorio), con onere della prova a carico del lavoratore, per finire all'individuazione del regime sanzionatorio.
2.5 I fatti oggetto di contestazione disciplinare, quanto alle offese rivolte alla società, hanno trovato riscontro, da una parte, nelle dichiarazioni rese dalla teste la quale ha dichiarato: “Ho Testimone_1 assistito, in data 14/04/2023, mentre stavo andando in bagno (poiché anche io lavoravo per la Eco Alba SCPA da tre anni e mezzo, come operaia) ad un colloquio tra e altri colleghi, dei quali non ricordo il nome. Parte_1 Parte_1 disse che la ditta era di merda, i padroni ladri schifosi e che sarebbe andato a lavorare a Napoli, facendogli passare i guai”.
Dall'altro, quanto alle false attestazioni rese nel certificato di presenza del mese di marzo 2023, nelle stesse dichiarazioni rese dal dipendente in sede di giustificazioni, il quale ha imputa ad un mero errore la compilazione inesatta del documento.
Tuttavia, proprio alla luce del medesimo tipo di condotta censuata dalla parte datoriale nei giorni 18-19 e
20 ottobre 2022, sarebbe stato onere del dipendente prestare la massima diligenza nella redazione dell'atto, onde evitare refusi (e tanto indipendentemente dallo stato di malattia verificabile dall'azienda). I fatti sono quindi non solo sussistenti, ma altresì ascrivibili a sicura colpa grave del ricorrente.
Per inciso, la contestazione del 10.5.2021 è stata confermata come valida dal ricorrente, il quale, con nota del 14.5.2021, ha “accettato le accuse” e ha promesso di adottare un comportamento più corretto durante l'orario di lavoro. pagina 8 di 10 La contestazione del 20.10.2022 è stata solo genericamente giustificata da . Di contro, i fatti Parte_1 addebitatigli hanno trovato pieno riscontro durante l'escussione della teste , la quale ha sostenuto Tes_1 quanto segue: “Ricordo che c'era un ordine di servizio del 17 ottobre 2022 in cui si prevedeva che operasse nel Parte_1
Comune di Volturino dalle 10.00 alle 13.00 per spazzamento giornaliero con programma settimanale. Tanto so perché venni comandata da mediante telefonata, dicendomi che c'erano state lamentele arrivate dal Comune di Volturino Persona_2 sull'attività di spazzamento del ricorrente nelle zone assegnategli. Tanto avvenne il 18/10/2022. Ebbi, dopo la telefonata fattami al telefonino, anche un ordine di servizio per fare l'ispezione dei luoghi. Confermo che nei giorni 18 19 ottobre 2022 lo spazzamento manuale nelle strade che mi vengono lette non venne effettuato per niente né il 19 ottobre 22 vennero dal ritirate le attrezzature (carrello e scopa). Nemmeno, il 19 ottobre 22, alle ore 10.37, veniva usato il mezzo Parte_1 aziendale dato in dotazione al perché risultava posteggiato nel deposito. Constatai personalmente questi fatti. Parte_1
Condussi da sola queste verifiche. Confermo i fatti del 20 ottobre 2022. Sul capitolo 10 riferisco che vi riferì Persona_2 che nei giorni 18-19-20 ottobre 2022 avrebbe dovuto lavorare dalle 10.00 alle 13.00 ma io constatai che non era Parte_1 proprio andato al lavoro poiché nessuna delle attività di spazzamento e prelevamento dei mezzi di lavoro era stata effettuata dal ricorrente”.
Miglior sorte non spetta alle giustificazioni rese dal dipendente con riguardo alla contestazione del
28.10.2022. Invero, “nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile, in linea di massima (giacché non esiste un obbligo o un onere generale ed incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione),
l'obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore o di suoi delegati, atteso lo stretto vincolo contrattuale che lega le parti, sicché il rifiuto del dipendente di ricevere un atto unilaterale recettizio non impedisce il perfezionarsi della comunicazione, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1335
c.c., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso” (Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 22717 del 06/11/2015).
Non sussiste violazione del ne bis in idem con riguardo alle condotte descritte nella contestazione del
21.11.2022: trattasi, invero, di fatti distinti, sebbene riferibili alle stesse giornate di - mancato - lavoro.
Anche i fati descritti nella contestazione dell'8.3.2023 hanno trovato riscontro nelle concordi dichiarazioni della teste [“Tutto il personale può ritirare la propria documentazione dalle 12.00 alle 16.00 nella sede di Tes_1
Lucera, tutti i giorni lavorativi (lunedì -sabato perché qualcuno c'è sempre in ufficio) e di tanto c'è documentazione nella bacheca di legno affissa a destra dell'ingresso della sede”], nonché in quelle rese dai testi [“La Parte_2 bacheca in cui ci sono le comunicazioni in ordine alla possibilità di ritirare i propri documenti dalle 12.00 alle 16.00 tutti i giorni lavorativi (lunedì-sabato) è di legno ed è posta a destra dell'ingresso dell'azienda”], e (“Per Testimone_2 quanto mi riguarda, potevo andare dopo l'orario di servizio nella sede del capannone per la strada di Troia dove stava l' e ritirare quello che mi occorreva dall'azienda”), rispettivamente consulente del lavoro ed ex dipendente CP_1 della società resistente.
pagina 9 di 10 Orbene, ritiene il Tribunale che le sanzioni applicate siano state, in passato, sempre proporzionate ai fatti addebitati, così come deve ritenersi proporzionata la sanzione espulsiva da ultimo irrogata.
Ed invero, “in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza. (Nella specie, è stata ritenuta proporzionata la misura espulsiva rispetto alla condotta di un lavoratore - già recidivo per aver commesso sei infrazioni nel biennio precedente - il quale, nel corso di una discussione sorta per la restituzione di una chiavetta per l'uso di un distributore automatico di bevande, aveva minacciato la responsabile amministrativa dell'azienda, preannunziandole, con atteggiamento intimidatorio, la volontà di chiederle conto della sua condotta in altra sede, e aveva anche registrato la conversazione, rivelando in tal modo la consapevolezza e l'intenzionalità dello scontro verbale e la volontà di provocarlo per procurarsi una qualche prova di condotta non corretta della collega)”(Cass., Sez. L -Sentenza n. 13411 del 01/07/2020).
Deve ragionevolmente ipotizzarsi che parte datoriale non possa più riporre la fiducia nel ricorrente: le molteplici violazioni contestate delineano chiaramente la modesta inclinazione del dipendente al diligente svolgimento dell'attività lavorativa.
Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso merita rigetto.
3. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di lavoro, scaglione “infra” € 26.000,00 – media tra valori minimi e medi).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società resistente, liquidate in €
4.041,50 oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 9.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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