Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13603/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ORLANDO FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del e per l'effetto, CP_2 ordinare e condannare l'amministrazione resistente ad attribuire punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio,
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di comparto, compresa la fascia 3-8, con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il , senza alcuna penalizzazione o deminutio. CP_2
3. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 corrispondente all'anzianità compiuta di anni 3. Condannare controparte all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 di cui alla contrattazione collettiva.
4. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati (pre-ruolo e ruolo), compresa la fascia 3-8, a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato, con l'applicazione delle posizioni stipendiali progressive di cui ai CCNL vigenti dal momento della sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato.
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5. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 3.132,18 o in quell'altra maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate dalla ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, e/o che la S.V. riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Cont Il ha eccepito in via preliminare la prescrizione;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La domanda di “attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del ” di cui al CP_2 punto 1) delle conclusioni è fondata e deve essere accolta, in applicazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Lecce-Sez. Lavoro con sentenza n. 615/2023, che viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in particolare con riferimento al punto 6), ove si legge: “La domanda è fondata in punto di diritto dovendosi applicare integralmente il principio di non discriminazione per le ragioni indicate ai punti da 4.) a 4.4.). Ai sensi del C.C.N.I. concernente le operazioni di mobilità del personale docente (ed ATA) che si ripetono ogni anno il dirigente scolastico, una volta scaduti i termini di presentazione delle relative domande, è tenuto alla pubblicazione di una graduatoria comprendente tutti gli insegnanti titolari nell'Istituto ai fini dell'individuazione di eventuali docenti in sovrannummero rispetto all'organico, assoggettati a trasferimento di ufficio. Secondo quanto previsto nel contratto, vengono assegnati sei punti per ogni anno di servizio in ruolo, tre per i primi quattro anni di servizio, e due per ogni anno di servizio pre ruolo successivo ai primi quattro. La valutazione del pregresso pre ruolo in misura inferiore rispetto al'insegnante di ruolo contrasta con il principio di non discriminazione e parità di trattamento al quale non può derogarsi in assenza di ragioni atte a giustificarne il discostamento”.
Per il resto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pur essendo corretta la tesi della ricorrente, nella parte in cui viene chiesta l'applicazione in suo favore del c.d. “gradone 3-8” (in quanto Cass. 2924/2020 ha stabilito che viola la clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE “anche l'art. 2 del ccnl 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”), il diritto al riconoscimento Cont delle conseguenti differenze retributive è estinto per prescrizione, eccepita dal , in quanto dagli atti risulta che, alla data del 01.09.2015, alla ricorrente è stata riconosciuta una anzianità di anni 6 mesi 4; tale ricostruzione appare legittima in applicazione dei principi di diritto enunciati da Cass. 31149/2019, non risultando decurtazioni con riferimento al servizio pre-ruolo.
2 Tanto premesso, la ricorrente ha raggiunto gli anni 9 di anzianità in data in data 01.05.2018; a partire da tale data iniziava a decorrere la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del cd. gradone 3-8.
Tale prescrizione è maturata, in assenza di atti interruttivi compiuti entro il 01.05.2023.
Il ricorso deve essere quindi accolto nei limiti innanzi esposti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 06/12/2023 Cont da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo ai fini della mobilità sia d'ufficio che ai fini della compilazione della graduatoria interna Cont d'istituto e condanna il all'attribuzione di tale punteggio aggiuntivo in suo favore.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 14/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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