Ordinanza cautelare 13 giugno 2022
Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/12/2025, n. 24109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24109 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24109/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05259/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5259 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Antonini, Giulia Turetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, trasmesso in uno con la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- – Ufficio Cittadinanza prot. n. -OMISSIS-/citt/Area IV del 14 marzo 2022, ricevuta in data 24 marzo 2022, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale (anche non noto), tra cui in particolare la nota ministeriale recante il preavviso di rigetto ex art. 10 – bis legge n. 241/1990 inserita nel Sistema Cives in data 17 settembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa CA LO RB;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ricevuto in data 24 marzo 2022, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 3 maggio 2017 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
1.1 Il suddetto provvedimento di rigetto è stato motivato sulla base delle seguenti circostanze: “ il richiedente, deferito in data 19.11.2016 all'Autorità Giudiziaria dalla Stazione CC -OMISSIS- in ordine ai reati di cui agli artt. 612 c.p. (minaccia) e 595 с.р. (diffamazione), è imputato nel conseguente procedimento penale attualmente in corso di svolgimento ”.
2. In data 23 maggio 2022, si è costituito in giudizio il Ministero resistente con memoria di stile.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- adottata all’esito della camera di consiglio del 10 giugno 2022, la Sezione ha respinto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Rilevata la non sussistenza dei requisiti della gravità e della irreparabilità del pregiudizio lamentato, in quanto allegato in modo del tutto generico, solo con riferimento al mancato esercizio dei fondamentali diritti connessi alla titolarità dello status civitatis; Ritenuto, inoltre, che il diniego di concessione della cittadinanza non preclude allo straniero la possibilità di permanere comunque sul territorio nazionale in base ad un diverso idoneo titolo di soggiorno, godendo, peraltro, dello status di lungo soggiornante a seguito del rilascio di carta di soggiorno nel 2010; Considerato, infine, che il diniego di concessione della cittadinanza, cui si giustappone un interesse pretensivo del ricorrente (e non un diritto soggettivo), è un provvedimento a effetti negativi, a fronte del quale l’eventuale concessione di un provvedimento cautelare, con la sospensione tout court di tali effetti, non comporterebbe comunque la produzione di effetti corrispondenti a quelli dell’auspicato provvedimento favorevole ”.
4. In data 30 gennaio 2024, parte ricorrente ha depositato la sentenza del Giudice di Pace -OMISSIS- n. -OMISSIS-/2023, con la quale è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’istante per l’ascritto reato di minaccia per essersi lo stesso estinto a cagione dell’intervenuta remissione di querela.
5. Con memoria del 23 maggio 2025, parte ricorrente ha quindi insistito nella propria domanda, sottolineando che il procedimento penale era stato avviato solo per il reato di minaccia e non anche in relazione al reato di diffamazione (art. 595 c.p.).
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2025, la Sezione ha disposto incombenti istruttori: “ Considerato che il ricorso in esame risulta, quanto ad ordine cronologico, suscettibile di essere deciso con priorità nell’ambito delle prossime udienze di smaltimento dell’arretrato e che per la calendarizzazione delle stesse è richiesta la sussistenza anche di condizioni ulteriori, dovendo essere accertata altresì la persistenza dell’interesse alla decisione e la causa risultare “matura per la decisione”, cioè non richiedere lo svolgimento di attività istruttoria, dato che il differimento della definizione della controversia risulterebbe incompatibile con il rispetto degli impegni assunti con il PNRR, nell’ambito del quale trova applicazione, con maggior rigore, la preclusione del rinvio della trattazione - ammesso solo in caso di “eccezionali motivi” come– sancito dall’art. 72 bis e 73 co 1 bis CPA; Rilevato, quanto al primo aspetto, che il ricorrente risulta sposato con cittadina italiana, sicché potrebbe avere perso l’interesse alla decisione a seguito della presentazione ed accoglimento della domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992; Rilevato, quanto al secondo aspetto, che la PA non ha depositato in giudizio il fascicolo del procedimento come prescritto dall’art. 46 CPA e che, in tali circostanze, deve esserne ordinato il deposito ai sensi dell’art. 64 CPA ”.
7. Con memoria depositata in data 2 agosto 2025, parte ricorrente ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso: “ il ricorrente mantiene integro l’interesse alla decisione del presente ricorso nel merito, in quanto lo stesso non ha presentato alcuna istanza ai sensi dell’art. 5 legge n. 91/1992. Considerate le tempistiche di definizione dei procedimenti amministrativi in materia di cittadinanza, il tempo decorso dalla presentazione dell’istanza oggetto del presente giudizio e comunque l’incertezza dei relativi esiti, il ricorrente ha certamente interesse ad una celere definizione nel merito del presente giudizio ”.
7.1 L’Amministrazione resistente ha depositato relazione e documenti.
8. All’udienza del 12 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ I. Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, presupposto e di istruttoria. Eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifeste nonché per travisamento del fatto. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ”.
Il diniego opposto dal Ministero è stato motivato esclusivamente sulla base della considerazione di due fattispecie di reato (diffamazione e minaccia) oggetto di una denuncia presentata nel 2016 da una vicina di casa del ricorrente. Il giudizio penale avanti il Giudice di Pace -OMISSIS- è stato in realtà promosso esclusivamente in relazione al reato di minaccia (art. 612 c.p.) e non anche in relazione al reato di diffamazione (art. 595 c.p.). Le ragioni del diniego avrebbero dovuto essere compiutamente esplicitate nel provvedimento gravato, costituendo onere dell’Amministrazione quello di prendere in considerazione non solo il formale titolo di reato, ma anche le concrete modalità del fatto criminoso ritenuto ostativo al riconoscimento della cittadinanza.
- “ II. Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ”.
L’Amministrazione non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le deduzioni presentate dal ricorrente nell’ambito del procedimento.
10. Nella relazione agli atti di causa, l’Amministrazione resistente ha dedotto che, dal Rapporto informativo della Questura -OMISSIS- del 17 agosto 2020, è emerso a carico del ricorrente l’elemento pregiudizievole di carattere penale costituito dalla notizia di reato, in data 19 novembre 2016 all’A.G. da parte della Stazione CC -OMISSIS- in ordine ai reati di cui agli artt. 595 c.p. (diffamazione) e 612 c.p. (minaccia), e dal conseguente procedimento penale non dichiarato in sede di domanda.
La circostanza dell’omessa dichiarazione del procedimento penale pendente è, in attuazione del principio ricavabile dall’art. 75 del d.P.R. 445/2000, suscettibile di determinare, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, la reiezione della domanda e costituisce, in ogni caso, elemento indicativo di una non compiuta integrazione.
11. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
11.1 Nei procedimenti quali quello oggetto di causa, l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che si traduce “in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
Il conferimento dello status di cittadino, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 657/2017).
Il sindacato giudiziale sulla valutazione così compiuta dall'Amministrazione non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
11.2 Quanto sopra chiarito in punto di principi che permeano la materia, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’Amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante.
L’intervenuta estinzione del reato non risulta rilevante alla luce della copiosa giurisprudenza della Sezione, alla quale il Collegio intende aderire, secondo cui il comportamento addebitato all’istante rimane comunque valutabile quale fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V bis , sent. n. 13910/2022).
Ai fini della concessione della cittadinanza, l’Amministrazione preposta non deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, dovendo valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 4684/2023, 3121/2019, 1390/2019) .
L’Amministrazione deve valutare il fatto storico ai fini della formulazione del giudizio prognostico in merito alla esclusione del rischio che lo stabile inserimento dell’istante possa recare danno alla comunità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 3121/2019 e 7122/2019).
“Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
Le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento “si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
11.3 Oltre a quanto sopra, la non veritiera dichiarazione nella domanda integra, ove non un falso penalmente rilevante, una causa di inammissibilità della stessa, e rappresenta un indizio di inadeguata conoscenza e/o adesione alle regole ed ai valori che informano l’ordinamento di cui si chiede lo status.
12. Il ricorso, pertanto, risulta infondato e deve essere respinto.
13. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AC SI, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
CA LO RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LO RB | AC SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.