Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1276/2025 R.G.
TRIBUNALE DI PADOVA
- sezione civile –
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori:
Dott. CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Dott. ALINA ROSSATO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la domanda di adozione pervenuta telematicamente in data 10.2.2025 da , Parte_1
nata a [...] il [...] ( C.F. ), residente a [...]; C.F._1
sentito il relatore;
rilevato che gli adottandi, nato a [...] il [...] e residente a Parte_2
Padova, via L. Zize n. 6 int. 7 , ( C.F. ), e nato a C.F._2 Parte_3
Padova l'8.12.1968 e residente a [...] int. 6, (C.F. ), sono C.F._3
maggiorenni; preso atto che l'istante ha compiuto gli anni trentacinque di età e che l'età della stessa supera di almeno diciotto anni quella degli adottandi;
verificato che non risulta avere discendenti legittimi o legittimati né naturali;
Parte_1
verificato che gli adottandi non risultano essere già stati adottati da altra persona;
, hanno prestato il consenso/assenso per addivenire all'adozione di cui alla richiesta;
[...]
rilevato che i genitori degli adottandi sono entrambi deceduti (all.ti 15 e 16); considerato che il Sig. Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso, esprimendo quindi parere favorevole all'adozione; valutata la convenienza dell'adozione in capo agli adottandi che, quali nipoti, figli dell'unica sorella della ricorrente deceduta nel 2004, sono stati sempre presenti nella vita della ricorrente che li ha considerati come dei figli, non avendo figli propri, li ha visti crescere, partecipando quotidianamente alla loro vita, e ha condiviso con loro tutti i momenti più belli, ma anche quelli più difficili;
tra loro vi è pertanto un fortissimo rapporto affettivo, uno stretto legame esteso anche al marito della ricorrente, “zio acquisito” ma “molto più di uno zio” come dichiarato dagli adottandi, che desiderano sia formalizzato anche dal punto di vista giuridico;
rilevato altresì come fino ad oggi non siano sopravvenute revoche ai consensi prestati;
ritenuto, quanto alla richiesta degli adottandi di mantenere solo il loro cognome, che la stessa possa essere accolta in considerazione della volontà comune delle parti;
rilevato che in tal senso del resto, oltre ad essersi espressa da tempo la prevalente giurisprudenza di merito ( cfr. Tribunale di Parma 27.2.2019 n. 2; Triunale di Milano, sez. I, 5.12.2019 n. 83; Tribunale di Milano, sez. I, 16.1.2020), è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n.
135/2023 che ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;
ritenuto infatti che la Corte Costituzionale ha sottolineato come “entro il suo ampio perimetro,
l'adozione del maggiore d'età può accogliere: il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare. Parimenti, può ricomprendere situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo.
Risulta allora evidente come proprio la latitudine dell'istituto –esemplificativamente evocata – renda ulteriormente palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità. La rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge
a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale.
L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli.
E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato
l'identità del maggiore d'età.
In definitiva, è irragionevole e lesivo dell'identità personale, e, dunque, contrasta con gli artt. 2 e 3
Cost., non consentire al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione – di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;
ritenuto che le stesse motivazioni possano, con il consenso dell'adottante, portare alla conservazione del solo cognome degli adottandi, tenuto conto nel caso di specie dell'età degli adottandi rispettivamente di anni 59 e 56;
Visti gli artt. 311 e ss c.c.
DISPONE
Di farsi luogo all'adozione da parte della ricorrente , nata a [...] il [...] Parte_1
( C.F. ), di nato a [...] il [...] ( C.F. C.F._1 Parte_2
) e di nato a [...] l'[...] (C.F. C.F._2 Parte_3
) e per gli effetti C.F._3
[...]
dottati da Parte_6 Parte_3 Parte_1
Dispone che gli adottandi mantengano solo il proprio cognome.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Padova, 28.3.2025
Il Presidente Estensore
(dott. Caterina Santinello)