TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4573 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.55985.2024del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
C.F.: , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti di P.IVA Parte_2
, con sede in Pomezia (Roma), P.IVA: , rappresentato P.IVA_1 P.IVA_2
e difeso dagli Avvocati Patrizio Alecce ( ; pec CodiceFiscale_2
; Marco Ripamonti del Foro di Viterbo Email_1
(c.f.: , CodiceFiscale_3 Email_2
Ricorrenti contro
Controparte_1
(P.IVA: C.F.: ) con sede in Roma, alla Piazza
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
Mastai 12, in persona del Direttore p.t. PEC:
t Email_3
Resistente
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 78298 emessa in data
22.11.2024.
Svolgimento del processo
1 2
Parte ricorrente premetteva che in data 27 Gennaio 2020, la Guardia di Finanza accedeva presso l'esercizio sito in Fiumicino, Via Zara snc, di cui è titolare la società Caino e Abele s.r.l., e all'esito di una verifica redigeva processo verbale di operazioni compiute e di contestazione, nonché sequestro amministrativo.
Con il verbale era contestata la violazione amministrativa riguardo a n.2 apparecchi da gioco lecito a vincita in denaro prodotti da ed CP_2
installati dalla Ditta ricorrente, poichè non erano conformi alla normativa, in quanto (cfr. ordinanza ingiunzione): la chiusura di plastica della porta USB di entrambe le schede di gioco oggetto del controllo apparivano allo stato visivo, asimmetricamente allocata nella precipua sede. In relazione alle contestazioni l'esercente presentava specifiche deduzioni. Successivamente l
[...]
emetteva l'ordinanza ingiunzione indicata in oggetto, per Controparte_1 complessivi € 30.000,00 più spese e confisca dell'apparecchio, sulla base della sanzione di cui all'art.110, comma 9, lett.f quater TULPS.
Eccepivano:
A) violazione del termine di ragionevole di durata del procedimento amministrativo avviato nel 2019 e definito con l'ordinanza ingiunzione opposta emessa nel novembre 2024;
B) carenza di motivazione anche in ordine alla quantificazione;
C) erroneità della norma applicata: la norma da applicare, secondo i ricorrenti, era l'art. 110 comma 9 lett.c) e non lett. f) quater applicato nella sanzione;
D) nel merito ogni modello era perfettamente rispondente al “modello certificato” l'onere della prova incombeva sull'Amministrazione, che per sostenere la pretesa sanzionatoria avrebbe dovuto dimostrare elementi allo stato insussistenti e non accertati. L'art.7 comma 10 D.Lgs 150/2011, come noto, prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente;
E) nessuna manomissione era provata. L'onere era in capo alla P.A;
Concludevano per l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese di lite.
Il giudice fissava l'udienza e la parte ricorrente chiedeva il 6.3.2025 che l'udienza fosse trattata per iscritto. Il giudice disponeva la trattazione scritta.
2 3
Si costituiva la parte resistente (11.3.2025) e ripercorreva quanto verbalizzato dia militari e dal personale della dogana. Con verbale di accesso, constatazione e sequestro acquisito al protocollo n. 14970 del 28/01/2020 si era accertato che nell'esercizio summenzionato erano installati n. 2 apparecchi da intrattenimento, appartenenti alla tipologia di cui all'art.110, comma 6/A del T.U.L.P.S aventi codice identificativo: RN05649140B e RN05649135X inseriti nell'elenco trasmesso dalla Guardia di Finanza di Torino per i quali era accertato che “la chiusura di plastica della porta USB di entrambe le schede di gioco oggetto del controllo apparivano allo stato visivo, asimmetricamente allocata nella precipua sede” e, pertanto, tali congegni non erano conformi al modello certificato dall' Controparte_1
In particolare, gli apparecchi non risultavano rispettare le caratteristiche tecniche di cui all'art. 110 c. 6 e 7 TULPS così come specificate dall'apposito Decreto
Interdirettoriale del 04.12.2003, del Direttore dell di concerto con il Capo CP_3
della Polizia, il quale all'art.2, comma 2-bis lett. c) stabilisce che le aperture presenti sul contenitore della scheda di gioco debbono essere solo quelle necessarie a consentire il collegamento ai dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco ed al comma 7 lett. f) prevede che i componenti dell'apparecchio di gioco non utilizzati dal software di gioco e tecnicamente non eliminabili dispongono di meccanismi che impediscono l'accesso e il loro utilizzo;
ciò implica che tali componenti sono provvisti di meccanismi – come le chiusure di plastica delle porte USB del caso di specie – che provvedono a sigillarli e ad impedire che possa essere alterata la loro collocazione – per forza di cose simmetrica – all'apertura della corrispondente porta USB, se non in caso di manomissione.
Con il medesimo verbale si procedeva inoltre al sequestro degli apparecchi e della somma di denaro di euro 1.147,00 rinvenuta al loro interno.
Con successivo verbale di accertamento contestazione e notifica redatto in data
19/05/2020 ed acquisito con nota prot. 34054 del 25/05/2020 dalla Guardia di
Finanza Compagnia di Fiumicino – Nucleo Mobile si procedeva alla contestazione della sanzione nei confronti del Sig. c.f. Parte_1
in qualità di rappresentante legale all'epoca dei fatti C.F._1
della società P.IVA per installazione, Parte_2 P.IVA_1
3 4
presso l'esercizio sito in Fiumicino (RM), Via Antonio Zara, snc, di n. 2 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del non rispondenti alle CP_4
caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 (violazione amministrativa di cui l'art. 110, comma 9 lett. f quater) del . CP_4
Deduceva l'infondatezza di tutte le eccezioni.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Parte ricorrente depositava apposite memorie di udienza sulla scorta delle quali la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato con la seguente motivazione che ripercorre le singole eccezioni.
A) l'art. 14 legge 689\1981- commi 1 e 2 - recita:
La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Il verbale di contestazione riporta i nominativi degli odierni ricorrenti.
Il comma secondo ricorda che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente”.
Trattandosi di contestazione effettuata immediatamente ai soggetti interessati il termine dei 90 giorni letteralmente non si applica. Il termine di 90 giorni posto dall'art.14 della legge n.689/81, per la contestazione degli estremi dell'infrazione amministrativa, si applica solo quando non sia stata possibile la contestazione immediata, circostanza avvenuta nel caso di specie;
ed infatti a pagina 4 del verbale di constatazione c'è scritto che esso vale come notifica ai soggetti colà indicati;
B) la motivazione del pvc e dell'accertamento è ampiamente esaustiva al punto che parte ricorrente non solo descrive il fatto accertato ma indica una diversa fattispecie giuridica;
segno quest'ultimo di piena
4 5
comprensione del fatto storico contestato. Peraltro, sono state presentate memorie che indicano anche esse espressamente la piena comprensione delle contestazioni mosse;
C) circa la norma contestata si osserva che l'art. 110, comma 9, lett. f-quater),
introdotto nel 2019, prevede che: “chiunque, sul territorio CP_4
nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
I militari constatavano in concreto che non risultavano rispettare le caratteristiche tecniche di cui ai commi 6 e 7 TULPS così come specificate dall'apposito Decreto
Interdirettoriale del 04.12.2003, del Direttore dell'AAMS di concerto con il Capo della Polizia: il Decreto all'art. 2, comma 2-bis lett. c) stabilisce che le aperture presenti sul contenitore della scheda di gioco debbono essere solo quelle necessarie a consentire il collegamento ai dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco ed al comma 7 lett. f) prevede che i componenti dell'apparecchio di gioco non utilizzati dal software di gioco e tecnicamente non eliminabili dispongono di meccanismi che impediscono l'accesso e il loro utilizzo.
Il ricorrente contesta l'applicazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater),
T.U.L.P.S., al posto del (più favorevole) comma 9, lett. c) stesso articolo.
La tesi non convince. La norma applicata e più severa si riferisce ai soli
“apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale”.
La condotta materiale nelle due norme è la stessa ma se gli apparecchi sono destinati a qualunque forma di gioco la sanzione è - nella norma applicata -
(comprensibilmente) più alta, proprio nello spirito voluto dal legislatore di sanzionare maggiormente coloro i quali impiegano queste macchine “non
5 6
integre”, appunto per qualsiasi forma di gioco nell'ottica finalistica della lotta alla ludopatia.
Si noti infatti che il termine gioco è assente nella lett. c) mentre i militari davano atto che i sig. era intento, proprio durante l'accesso, a svuotare le CP_5
macchine dalle monete custodite all'interno. Non vi è dubbio, quindi, che la norma applicata è quella corretta poiché le macchine erano certamente finalizzate al gioco;
D) il verbale di constatazione fa prova fino a querela di falso delle operazioni compiute e di quanto accertato visivamente. Quello che hanno constatato i militari non può essere in questa sede contestato, senza specifica querela di falso. Sarebbe stato onere della parte richiedere un eventuale accertamento tecnico all'interno del processo di opposizione al sequestro (o in questa sede), con una eventuale perizia volta a contrastare i risultati acquisiti al verbale di constatazione. Peraltro, anche in questo processo la parte non chiede una consulenza tecnica volta alla migliore comprensione delle manomissioni accertare dai militari;
E) la alterazione\manomissione è provata dal verbale di sequestro il quale indica esattamente lo stato in cui si trovava la porta usb;
diversamente da quanto afferma parte ricorrente non si tratta (ragionevolmente) di porta usb manomessa per un eventuale scuotimento o altro accadimento accidentale ma di una azione probabilmente posta in essere per rendere, con alto grado di probabilità, meno accessibile il dato inerente la quantità esatta delle giocate.
Da ultimo giova osservare, per rispondere alle critiche sulla reale responsabilità del ricorrente\gestore che egli, in qualità di proprietario delle macchine, è responsabile anche della loro perfetta e costante manutenzione in ogni tempo e luogo;
il gestore ha anche la responsabilità nella manutenzione attività degli apparecchi da gioco cui consegue la piena responsabilità per colpa nella non perfetta manutenzione\controllo delle macchine di cui trattasi, a prescindere dal soggetto che ha effettuato la manomissione. Quello che hanno constatato i militari avrebbe potuto essere svolto – in via prioritaria - dal sig. CP_5
il quale, esperto delle macchine in sede di svuotamento delle monete, avrebbe potuto accertare anche se le stesse fossero state oggetto di previa manomissione
6 7
per come ipotizzato dallo steso ricorrente. La sanzione pecuniaria colpisce il gestore anche per mera colpa e la colpa (omissiva) deve essere individuata anche nella mancanza di manutenzione e accertamento circa lo stato effettivo delle macchine. Diversamente da quanto ritiene il ricorrente non è sufficiente il certificato di conformità rilasciato da ADM. Il perfetto stato di integrità deve essere costantemente verificato dal Gestore il quale, se del caso, risponde – come detto - a titolo di colpa di alterazioni effettuate da soggetti ignoti. E' il
Concessionario, ai sensi del capitolato tecnico sottoscritto con a dover CP_3
disporre il blocco dell'apparecchio in ipotesi di manomissioni o irregolarità e se non lo fa o non accerta ne risponde a titolo di colpa della connesse sanzioni amministrative. Il concessionario acquisisce, quindi, nell'attuale assetto normativo, non solo la responsabilità di gestione degli apparecchi e della raccolta delle giocate ma vieppiù, in quanto gestore, il ruolo di garante del regolare funzionamento di ciascun apparecchio e della conformità dello stesso alle prescrizioni per la liceità del gioco.
La media sanzione applicata e ragionevole in relazione al complessivo accertamento e il range edittale della norma applicata.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato e le sanzioni irrogate confermate nella piena legittimità dell'atto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.000,00 in favore della Amministrazione resistente, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la legittimità dell'atto impugnato;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente per euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.55985.2024del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
C.F.: , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti di P.IVA Parte_2
, con sede in Pomezia (Roma), P.IVA: , rappresentato P.IVA_1 P.IVA_2
e difeso dagli Avvocati Patrizio Alecce ( ; pec CodiceFiscale_2
; Marco Ripamonti del Foro di Viterbo Email_1
(c.f.: , CodiceFiscale_3 Email_2
Ricorrenti contro
Controparte_1
(P.IVA: C.F.: ) con sede in Roma, alla Piazza
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
Mastai 12, in persona del Direttore p.t. PEC:
t Email_3
Resistente
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 78298 emessa in data
22.11.2024.
Svolgimento del processo
1 2
Parte ricorrente premetteva che in data 27 Gennaio 2020, la Guardia di Finanza accedeva presso l'esercizio sito in Fiumicino, Via Zara snc, di cui è titolare la società Caino e Abele s.r.l., e all'esito di una verifica redigeva processo verbale di operazioni compiute e di contestazione, nonché sequestro amministrativo.
Con il verbale era contestata la violazione amministrativa riguardo a n.2 apparecchi da gioco lecito a vincita in denaro prodotti da ed CP_2
installati dalla Ditta ricorrente, poichè non erano conformi alla normativa, in quanto (cfr. ordinanza ingiunzione): la chiusura di plastica della porta USB di entrambe le schede di gioco oggetto del controllo apparivano allo stato visivo, asimmetricamente allocata nella precipua sede. In relazione alle contestazioni l'esercente presentava specifiche deduzioni. Successivamente l
[...]
emetteva l'ordinanza ingiunzione indicata in oggetto, per Controparte_1 complessivi € 30.000,00 più spese e confisca dell'apparecchio, sulla base della sanzione di cui all'art.110, comma 9, lett.f quater TULPS.
Eccepivano:
A) violazione del termine di ragionevole di durata del procedimento amministrativo avviato nel 2019 e definito con l'ordinanza ingiunzione opposta emessa nel novembre 2024;
B) carenza di motivazione anche in ordine alla quantificazione;
C) erroneità della norma applicata: la norma da applicare, secondo i ricorrenti, era l'art. 110 comma 9 lett.c) e non lett. f) quater applicato nella sanzione;
D) nel merito ogni modello era perfettamente rispondente al “modello certificato” l'onere della prova incombeva sull'Amministrazione, che per sostenere la pretesa sanzionatoria avrebbe dovuto dimostrare elementi allo stato insussistenti e non accertati. L'art.7 comma 10 D.Lgs 150/2011, come noto, prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente;
E) nessuna manomissione era provata. L'onere era in capo alla P.A;
Concludevano per l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese di lite.
Il giudice fissava l'udienza e la parte ricorrente chiedeva il 6.3.2025 che l'udienza fosse trattata per iscritto. Il giudice disponeva la trattazione scritta.
2 3
Si costituiva la parte resistente (11.3.2025) e ripercorreva quanto verbalizzato dia militari e dal personale della dogana. Con verbale di accesso, constatazione e sequestro acquisito al protocollo n. 14970 del 28/01/2020 si era accertato che nell'esercizio summenzionato erano installati n. 2 apparecchi da intrattenimento, appartenenti alla tipologia di cui all'art.110, comma 6/A del T.U.L.P.S aventi codice identificativo: RN05649140B e RN05649135X inseriti nell'elenco trasmesso dalla Guardia di Finanza di Torino per i quali era accertato che “la chiusura di plastica della porta USB di entrambe le schede di gioco oggetto del controllo apparivano allo stato visivo, asimmetricamente allocata nella precipua sede” e, pertanto, tali congegni non erano conformi al modello certificato dall' Controparte_1
In particolare, gli apparecchi non risultavano rispettare le caratteristiche tecniche di cui all'art. 110 c. 6 e 7 TULPS così come specificate dall'apposito Decreto
Interdirettoriale del 04.12.2003, del Direttore dell di concerto con il Capo CP_3
della Polizia, il quale all'art.2, comma 2-bis lett. c) stabilisce che le aperture presenti sul contenitore della scheda di gioco debbono essere solo quelle necessarie a consentire il collegamento ai dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco ed al comma 7 lett. f) prevede che i componenti dell'apparecchio di gioco non utilizzati dal software di gioco e tecnicamente non eliminabili dispongono di meccanismi che impediscono l'accesso e il loro utilizzo;
ciò implica che tali componenti sono provvisti di meccanismi – come le chiusure di plastica delle porte USB del caso di specie – che provvedono a sigillarli e ad impedire che possa essere alterata la loro collocazione – per forza di cose simmetrica – all'apertura della corrispondente porta USB, se non in caso di manomissione.
Con il medesimo verbale si procedeva inoltre al sequestro degli apparecchi e della somma di denaro di euro 1.147,00 rinvenuta al loro interno.
Con successivo verbale di accertamento contestazione e notifica redatto in data
19/05/2020 ed acquisito con nota prot. 34054 del 25/05/2020 dalla Guardia di
Finanza Compagnia di Fiumicino – Nucleo Mobile si procedeva alla contestazione della sanzione nei confronti del Sig. c.f. Parte_1
in qualità di rappresentante legale all'epoca dei fatti C.F._1
della società P.IVA per installazione, Parte_2 P.IVA_1
3 4
presso l'esercizio sito in Fiumicino (RM), Via Antonio Zara, snc, di n. 2 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del non rispondenti alle CP_4
caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 (violazione amministrativa di cui l'art. 110, comma 9 lett. f quater) del . CP_4
Deduceva l'infondatezza di tutte le eccezioni.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Parte ricorrente depositava apposite memorie di udienza sulla scorta delle quali la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato con la seguente motivazione che ripercorre le singole eccezioni.
A) l'art. 14 legge 689\1981- commi 1 e 2 - recita:
La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Il verbale di contestazione riporta i nominativi degli odierni ricorrenti.
Il comma secondo ricorda che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente”.
Trattandosi di contestazione effettuata immediatamente ai soggetti interessati il termine dei 90 giorni letteralmente non si applica. Il termine di 90 giorni posto dall'art.14 della legge n.689/81, per la contestazione degli estremi dell'infrazione amministrativa, si applica solo quando non sia stata possibile la contestazione immediata, circostanza avvenuta nel caso di specie;
ed infatti a pagina 4 del verbale di constatazione c'è scritto che esso vale come notifica ai soggetti colà indicati;
B) la motivazione del pvc e dell'accertamento è ampiamente esaustiva al punto che parte ricorrente non solo descrive il fatto accertato ma indica una diversa fattispecie giuridica;
segno quest'ultimo di piena
4 5
comprensione del fatto storico contestato. Peraltro, sono state presentate memorie che indicano anche esse espressamente la piena comprensione delle contestazioni mosse;
C) circa la norma contestata si osserva che l'art. 110, comma 9, lett. f-quater),
introdotto nel 2019, prevede che: “chiunque, sul territorio CP_4
nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
I militari constatavano in concreto che non risultavano rispettare le caratteristiche tecniche di cui ai commi 6 e 7 TULPS così come specificate dall'apposito Decreto
Interdirettoriale del 04.12.2003, del Direttore dell'AAMS di concerto con il Capo della Polizia: il Decreto all'art. 2, comma 2-bis lett. c) stabilisce che le aperture presenti sul contenitore della scheda di gioco debbono essere solo quelle necessarie a consentire il collegamento ai dispositivi che costituiscono l'apparecchio di gioco ed al comma 7 lett. f) prevede che i componenti dell'apparecchio di gioco non utilizzati dal software di gioco e tecnicamente non eliminabili dispongono di meccanismi che impediscono l'accesso e il loro utilizzo.
Il ricorrente contesta l'applicazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater),
T.U.L.P.S., al posto del (più favorevole) comma 9, lett. c) stesso articolo.
La tesi non convince. La norma applicata e più severa si riferisce ai soli
“apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale”.
La condotta materiale nelle due norme è la stessa ma se gli apparecchi sono destinati a qualunque forma di gioco la sanzione è - nella norma applicata -
(comprensibilmente) più alta, proprio nello spirito voluto dal legislatore di sanzionare maggiormente coloro i quali impiegano queste macchine “non
5 6
integre”, appunto per qualsiasi forma di gioco nell'ottica finalistica della lotta alla ludopatia.
Si noti infatti che il termine gioco è assente nella lett. c) mentre i militari davano atto che i sig. era intento, proprio durante l'accesso, a svuotare le CP_5
macchine dalle monete custodite all'interno. Non vi è dubbio, quindi, che la norma applicata è quella corretta poiché le macchine erano certamente finalizzate al gioco;
D) il verbale di constatazione fa prova fino a querela di falso delle operazioni compiute e di quanto accertato visivamente. Quello che hanno constatato i militari non può essere in questa sede contestato, senza specifica querela di falso. Sarebbe stato onere della parte richiedere un eventuale accertamento tecnico all'interno del processo di opposizione al sequestro (o in questa sede), con una eventuale perizia volta a contrastare i risultati acquisiti al verbale di constatazione. Peraltro, anche in questo processo la parte non chiede una consulenza tecnica volta alla migliore comprensione delle manomissioni accertare dai militari;
E) la alterazione\manomissione è provata dal verbale di sequestro il quale indica esattamente lo stato in cui si trovava la porta usb;
diversamente da quanto afferma parte ricorrente non si tratta (ragionevolmente) di porta usb manomessa per un eventuale scuotimento o altro accadimento accidentale ma di una azione probabilmente posta in essere per rendere, con alto grado di probabilità, meno accessibile il dato inerente la quantità esatta delle giocate.
Da ultimo giova osservare, per rispondere alle critiche sulla reale responsabilità del ricorrente\gestore che egli, in qualità di proprietario delle macchine, è responsabile anche della loro perfetta e costante manutenzione in ogni tempo e luogo;
il gestore ha anche la responsabilità nella manutenzione attività degli apparecchi da gioco cui consegue la piena responsabilità per colpa nella non perfetta manutenzione\controllo delle macchine di cui trattasi, a prescindere dal soggetto che ha effettuato la manomissione. Quello che hanno constatato i militari avrebbe potuto essere svolto – in via prioritaria - dal sig. CP_5
il quale, esperto delle macchine in sede di svuotamento delle monete, avrebbe potuto accertare anche se le stesse fossero state oggetto di previa manomissione
6 7
per come ipotizzato dallo steso ricorrente. La sanzione pecuniaria colpisce il gestore anche per mera colpa e la colpa (omissiva) deve essere individuata anche nella mancanza di manutenzione e accertamento circa lo stato effettivo delle macchine. Diversamente da quanto ritiene il ricorrente non è sufficiente il certificato di conformità rilasciato da ADM. Il perfetto stato di integrità deve essere costantemente verificato dal Gestore il quale, se del caso, risponde – come detto - a titolo di colpa di alterazioni effettuate da soggetti ignoti. E' il
Concessionario, ai sensi del capitolato tecnico sottoscritto con a dover CP_3
disporre il blocco dell'apparecchio in ipotesi di manomissioni o irregolarità e se non lo fa o non accerta ne risponde a titolo di colpa della connesse sanzioni amministrative. Il concessionario acquisisce, quindi, nell'attuale assetto normativo, non solo la responsabilità di gestione degli apparecchi e della raccolta delle giocate ma vieppiù, in quanto gestore, il ruolo di garante del regolare funzionamento di ciascun apparecchio e della conformità dello stesso alle prescrizioni per la liceità del gioco.
La media sanzione applicata e ragionevole in relazione al complessivo accertamento e il range edittale della norma applicata.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato e le sanzioni irrogate confermate nella piena legittimità dell'atto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.000,00 in favore della Amministrazione resistente, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la legittimità dell'atto impugnato;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente per euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
7