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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1781 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Riccardo Faranda, dall'avv. Pasquale Maria Crupi e dall'avv. Salvatore Dell'Alpi e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Cosseria n. 2 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Valerio Porchera e dall'avv. Massimiliano Grant e domiciliata presso lo studio dell'avv. Valerio Porchera in Roma via L.G. Faravelli n. 22 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 976/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 31/01/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. dipendente di dal 01/02/2006, dal 2013 Parte_1 Controparte_1 nominato coordinatore Regionale USB ferrovie e componente del coordinamento nazionale, premesso di aver ricevuto in data 20/05/2016 una prima contestazione di addebito disciplinare, cui faceva seguito, nonostante le fornite giustificazioni, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni due comunicata in data 09/06/2016, nonché di aver ricevuto in data 06/06/2018 una seconda contestazione disciplinare, cui faceva seguito, nonostante le fornite giustificazioni, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni otto comunicata in data 25/06/2018, e dedotta la illegittimità di entrambe le indicate sanzioni disciplinari, anche per manifesta sproporzione rispetto ai fatti, ha agito in giudizio contro Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “a. dichiarare nulla ovvero annullare e/o ordinare alla convenuta di revocare la sanzione disciplinare adottata nei confronti del ricorrente in data 09.06.2016; b. condannare la società convenuta alla restituzione delle somme trattenute al ricorrente in conseguenza della irrogata sanzione, per un totale di €.168,11, o della diversa somma che riterrà di giustizia, con calcolo di rivalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo e di interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.; c. dichiarare nulla ovvero annullare e/o ordinare alla convenuta di revocare la sanzione disciplinare adottata nei confronti del ricorrente in data 25.06.2018; d. condannare la società convenuta alla restituzione delle somme trattenute al ricorrente in conseguenza della irrogata sanzione, per un totale di €.669,21, o della diversa somma che riterrà di giustizia, con calcolo di rivalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo e di interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.; e. con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da liquidarsi in favore degli scriventi difensori antistatari”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “… - Controparte_1 respinge il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore di parte Parte_1 resistente, delle spese di lite, che liquida in € 450,00, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondato il ricorso, alla stregua delle argomentazioni che di seguito sinteticamente si riportano: a) le sanzioni irrogate nei confronti di devono considerarsi legittime in quanto erogate Parte_1 nel pieno rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva, come è emerso sia dai documenti in atti che dalle prove testimoniali;
b) contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale le sanzioni sarebbero illegittime poiché in contrasto con il diritto di critica sindacale, avendo egli agito in veste di rappresentante sindacale, le dichiarazioni rilasciate dallo stesso invero travalicano i limiti del diritto di critica sindacale, così come delineati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione;
c) difatti, il lavoratore sindacalista ha diritto ad esprimere la propria posizione, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro, ma deve comunque esercitare tale diritto nel rispetto della correttezza formale e sostanziale, a tutela degli altri diritti costituzionalmente tutelati;
d) in entrambi gli episodi oggetto di contestazione, il ricorrente ha travalicato i limiti del diritto di critica sindacale, tenendo un comportamento denigratorio e disonorevole così da ledere l'immagine e la reputazione della società convenuta, oltre che dei colleghi;
e) pertanto, ha agito nel rispetto delle disposizioni contrattuali, in Controparte_1
2 quanto le dichiarazioni rese dal esulano dai confini del diritto di critica Parte_1 sindacale: inoltre, le sanzioni risultano proporzionate rispetto ai fatti contestati, che rientrano nelle condotte punibili con la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel rispetto degli articoli 60 e 62 del CCNL applicato. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per errata valutazione della verità/verosimiglianza dei fatti oggetto di denuncia da parte del lavoratore, per omesso e comunque errato esame delle risultanze istruttorie, per errata valutazione del superamento dei limiti al legittimo esercizio del diritto di critica sindacale e per errata valutazione della proporzionalità delle sanzioni disciplinari irrogate.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver il Tribunale considerato, nell'ambito della valutazione del comportamento del lavoratore, la verità dei fatti che era apparsa ai suoi occhi, che, anche qualora non corrispondente alla effettiva realtà, avrebbe dovuto essere considerata dal giudice come del tutto verosimile.
4.1. Il motivo in disamina è, a giudizio della Corte, inammissibile prima ancora che infondato.
4.2. Posto che il primo giudice, all'esito di una puntuale ricostruzione dei fatti oggetto degli addebiti disciplinari operata sulla base dei documenti versati in atti e delle dichiarazioni rese dai testimoni, ha ritenuto non veritiera la “situazione fattuale” in virtù della quale l'odierno appellante aveva reso le sue dichiarazioni, ma altresì ha evidenziato come i fatti non fossero stati verificati adeguatamente e con la dovuta diligenza, come era suo onere, dal lavoratore sindacalista, in questa sede il gravame sollecita una verifica di corrispondenza dei fatti oggetto di denuncia alla stregua della “realtà verosimile” ma senza, tuttavia, illustrare quale fosse effettivamente la realtà dei fatti nota al in merito alle vicende oggetto Parte_1 delle sue dichiarazioni, ovvero quali fossero le fonti, qualificate o meno, della sua conoscenza, né, soprattutto, quali verifiche egli avesse posto in essere per assicurarsi la rispondenza al vero, e quindi la correttezza sostanziale di quelle dichiarazioni.
4.3. Quanto evidenziato trova pieno riscontro nel contenuto del ricorso di primo grado: con riguardo al primo episodio disciplinare, difatti, veniva definita
“ingiustificata ed inopportuna la chiusura per n. 3 giornate della biglietteria di
, coincidente con le giornate del 23, 24, 25 aprile, per una semplice Parte_2 operazione di imbiancatura delle pareti, chiusura comprensiva di due giorni festivi, disposta in mancanza di reali esigenze di urgenza e indifferibilità dei lavori di pittura”.
4.4. Sul punto è evidente che l'appellante non possa legittimamente invocare la verosimiglianza dei fatti laddove omette di evidenziare se e quali accertamenti abbia posto in essere al fine di verificare le ragioni della chiusura della biglietteria: in altri termini, il fatto in sé considerato è certamente “vero”, ma non risulta comunque rispettato il limite all'esercizio del diritto di critica sindacale (continenza sostanziale) alla stregua dell'accertata sussistenza di fondate ragioni poste a
3 fondamente della chiusura della biglietteria della Stazione di nei Parte_2 giorni indicati, addirittura imposta da un verbale ispettivo della Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
ragioni in ordine alle quali l'odierno appellante non allega e dimostra di aver compiuto alcuna verifica, da lui esigibile proprio in considerazione della sua veste di dirigente sindacale.
4.5. Analoghe considerazioni possono essere articolate con riferimento alla seconda sanzione disciplinare.
4.6. E' bene muovere da un'esatta individuazione del fatto oggetto di contestazione: dalla lettura della contestazione disciplinare del 06/06/2018 si evince che la condotta contestata al lavoratore è, in sostanza, quella di aver reso dichiarazioni (“la massicciata non poteva comunque produrre tutta quella polvere se non con una eventuale demolizione all'interno del tunnel”) che “facevano intendere come all'interno della galleria Santomarco fossero avvenute delle demolizioni all'interno del tunnel di parti o strutture in cemento, tali da provocare il rilascio di polveri potenzialmente dannose per la vita umana, in quanto “un tempo nelle gallerie utilizzavano cemento mescolato con materiali inerti, fibre che possono essere potenzialmente pericolose””.
4.7. Le affermazioni oggetto di contestazioni erano, quindi, essenzialmente due: che fossero avvenute delle demolizioni all'interno della galleria e che tali demolizioni avessero comportato il rilascio di sostanze dannose e pericolose.
4.8. A fronte della contestazione di non veridicità dei fatti oggetto delle riportate dichiarazioni e di lesività dell'immagine aziendale, con il ricorso di primo grado il
, lungi dall'indicare le fonti della propria conoscenza di tali fatti, ha Parte_1 operato un riferimento ad un episodio relativo al deragliamento di un treno nel dicembre del 2017 all'interno della galleria Santomarco, nonché ad una relazione di indagine della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime (doc. n. 20 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) redatta in data 05/10/2018, da cui tra l'altro emerge che la rottura della rotaia avrebbe dovuto ricondursi “a corrosione dell'armamento per venute d'acqua dalla volta, ristagno, inquinamento della massicciata e correnti elettrolitiche” ed in cui non si fa menzione di materiali e/o sostanze pericolose utilizzate per la realizzazione della galleria, nonché ad articoli di stampa.
4.9. Tuttavia, sia la relazione di indagine che gli articoli sono tutti di epoca successiva alle dichiarazioni rese ed oggetto di contestazione disciplinare, pubblicate in data 09/05/2018, e, pertanto, non potevano costituire la fonte di conoscenza dei fatti
“verosimili” affermati dal lavoratore. Fatti in ordine ai quali, anche nel presente grado di appello, non allega le proprie fonti di conoscenza né Parte_1 tantomeno indica quali accertamenti e verifiche abbia posto in essere per assicurarsi la corrispondenza a verità degli stessi, alla luce della gravità dell'accusa e della potenzialità lesiva della stessa.
4.10. Il primo motivo di appello deve, dunque, essere rigettato.
5. Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante lamenta una errata valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice.
5.1. Con particolare riguardo alla prima sanzione disciplinare, sostiene parte appellante che: i) già in sede di note in primo grado il ricorrente aveva evidenziato la incongruenza delle giustificazioni addotte dalla società convenuta a sostegno della assoluta necessità di chiusura totale proprio in quelle giornate, emergendo dal
4 verbale ispettivo redatto in data 3 marzo che era stato concesso termine a CP_2 fino al 17 aprile per provvedere alla tinteggiatura e alla sistemazione dell'impianto elettrico e che la società nulla aveva fatto per oltre un mese e mezzo, tanto da imporre una proroga del termine;
inoltre, i lavori avrebbero potuto essere svolti senza dover chiudere la biglietteria della stazione, organizzando diversamente gli uffici, ragion per cui nessuna urgenza giustificava la chiusura totale in quei giorni e ciò rendeva del tutto legittimo che l'Organizzazione , attraverso il CP_3 proprio rappresentante, esprimesse dubbi e formulasse critiche all'operato di;
ii) la richiesta di immediato ripristino della biglietteria trova fondamento CP_2 nel Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale stipulato tra e Regione Calabria per gli anni 2009 – 2014, e tutt'ora in CP_2 prorogatio, che prevede, tra l'altro, che la biglietteria di rimanga sempre Pt_2 aperta sette giorni su sette, con turni originariamente 07,00/13,50 e 14,40/21/30, e successivamente con orario continuativo 06,10/21,12, e che solo in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili può temporaneamente chiudere le CP_2 biglietterie, e negli altri casi deve prima chiedere l'autorizzazione (art.14), e nel caso nessuna autorizzazione preventiva era stata chiesta;
iii) la chiusura ingiustificata della biglietteria era stata, inoltre, accompagnata da un indebito utilizzo del personale il quale subiva una variazione non proceduralizzata del turno di servizio con probabile riduzione della retribuzione: numerose segnalazioni erano pervenute Cont ad USB già nei mesi precedenti in ordine alla mancata osservanza da parte di nella assegnazione dei turni al personale delle biglietterie, ed in particolare alla violazione della comunicazione organizzativa n. 287.3/DRUO, che obbliga CP_2 alla tracciabilità dei cambi turno ed alla preventiva comunicazione degli stessi ai lavoratori per iscritto, mentre, secondo le segnalazioni pervenute ad USB, CP_2 avvisava i lavoratori del cambio turno solo telefonicamente nell'immediatezza del cambio o comunque poco tempo prima.
5.1.1. Va subito evidenziato che le argomentazioni del gravame non si confrontano in alcun modo con il percorso logico-giuridico del giudice di prime cure, limitandosi a riproporre pedissequamente quanto già esposto in ricorso ed esaminato dal primo giudice.
5.1.2. Difatti, al fine di verificare il rispetto o meno dei requisiti della continenza formale e sostanziale della critica espressa dal lavoratore sindacalista, il Tribunale ha operato una dettagliata disamina dei fatti, affermando, in particolare, che: a) la chiusura era avvenuta in seguito al Verbale ispettivo per gli accertamenti congiunti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro in ambito Ferroviario, n. 025/AV3 del 03/03/2016, della Direzione Territoriale del Lavore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che imponeva lavori di tinteggiatura e opere di messa in sicurezza relativa all'impianto elettrico: tale circostanza è stata confermata anche in sede testimoniale dalla teste , allora Responsabile Testimone_1 commerciale di , la quale sul punto ha dichiarato: “Io nel 2016 non ero CP_2 responsabile della sede di della sede di Reggio Calabria come lo sono adesso CP_1 in quanto io ho avuto tale incarico dal maggio 2018. Ero però responsabile commerciale di , che è una società diversa da ed ero a conoscenza CP_2 CP_1 di questi rilievi che erano stati mossi a per questo diverso incarico che CP_2 avevo. In veste di responsabile delle biglietterie di ero responsabile delle CP_2 biglietterie di e quindi ero venuta in questa diversa veste a conoscenza dei CP_2
5 rilievi che erano stati mossi dal sindacato USB sulla chiusura della biglietteria nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2016. Era stato fatto un verbale ad opera dell del CP_5 lavoro che prescriveva per la biglietteria di l'effettuazione Parte_2 obbligatoria della tinteggiatura ed il rifacimento di alcune pareti dell'impianto elettrico. È stato necessario chiudere in quei giorni per adempiere a queste prescrizioni. La chiusura è stata pensata in quei giorni di minore afflusso negli impianti di biglietteria e comunque avevamo come provveduto a lasciare CP_2 delle persone dei dipendenti di in turno in quelle giornate in supporto ai CP_2 viaggiatori a fianco delle macchine emittrici”; pertanto, la chiusura è stata decisa sulla base di un provvedimento dell' e scegliendo dei giorni di Controparte_6 minor affluenza nella stazione, al fine di arrecare il minor danno all'utenza; b) quanto alla contestazione attinente la gestione del personale della biglietteria, questa è stata organizzata nel rispetto dei turni di servizio dei lavoratori, come emerso dalle deposizioni delle testi e che hanno riferito che la Tes_1 Tes_2 gestione dei lavoratori era avvenuta secondo i turni previsti.
5.1.3. Il motivo di gravame, dunque, non propone una critica specifica alle argomentazioni del Tribunale: argomentazioni che la Corte ritiene corrette e condivisibili, con particolare riguardo al profilo della continenza sostanziale.
5.1.4. Quanto alla prima comunicazione del 23/04/2016, essa indubbiamente contiene l'affermazione di due circostanze non rispondenti a verità e, comunque, non adeguatamente verificate dal : la prima è relativa alla tipologia di Parte_1 lavori che doveva necessariamente eseguire in ragione delle prescrizioni CP_2 imposte dal verbale ispettivo, che riguardavano non soltanto “una tinteggiatura” quanto piuttosto sia la tinteggiatura che il rifacimento dell'impianto elettrico, intervento rilevante che certamente non consentiva di porre in essere qualsivoglia operazione di biglietteria. La seconda riguarda la “chiusura incomprensibile e di facile soluzione organizzativa”, essendo emerso diversamente che, proprio in ragione della tipologia dei lavori da effettuare, la chiusura della biglietteria non fosse né incomprensibile né tantomeno di facile soluzione organizzativa, attesi i disagi e l'impossibilità di attivazione di tutta la strumentazione elettrica che derivano dalla necessità di intervenire appunto sull'impianto elettrico per lavori di manutenzione.
5.1.5. Quanto alla successiva comunicazione del 23/04/2016, l'appellante insiste nell'affermare che la gestione dei turni del personale venisse attuata in violazione delle disposizioni contrattuali, ma le argomentazioni del gravame (e del ricorso) appaiono poco conferenti anche rispetto al contenuto della comunicazione in argomento (che ha dato origine alla contestazione disciplinare), che lamentava per il personale delle biglietterie la mancata esecuzione della rotazione prevista dal turno di lavoro ufficiale e conseguenti mancate regolarizzazioni di competenze economiche, oltre che la mancata sottoscrizione da parte del personale chiamato alle variazioni di turno dell'allegato previsto dalla procedura di consenso alla variazione. D'altro canto, sul punto il primo giudice ha chiaramente evidenziato come la corretta gestione dei turni dei lavoratori era stata confermata dalle testimoni e e sul punto il gravame nulla argomenta. Inoltre, non Tes_1 Tes_2 risultano essere state contestate le circostanze di cui ai punti 19 e 21 della memoria di primo grado di e cioè: i) che i dipendenti in servizio nei giorni di Controparte_1 chiusura della biglietteria non avevano visto modificati i propri turni di servizio,
6 diversamente rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente, poiché nelle giornate in questione erano stati impiegati nell'atrio della stazione, secondo i turni ordinari, al fine di fornire supporto all'utenza in prossimità delle emettitrici automatiche e per dare informazioni alla clientela;
ii) che gli orari in cui i dipendenti deputati alle biglietterie erano tenuti a prestare servizio, attuati al tempo di causa in via sperimentale per assecondare le esigenze della clientela e quelle dei lavoratori stessi, erano stati condivisi con le organizzazioni regionali firmatarie del contratto collettivo.
5.1.6. Va, inoltre, sottolineato come il motivo di gravame non apporti alcuna censura specifica a quanto affermato dal primo giudice, immediatamente dopo aver esaminato il profilo della non veridicità dei fatti riferiti dal lavoratore e della mancata verifica degli stessi con la dovuta diligenza, con riguardo al profilo della continenza formale. In particolare, il Tribunale ha correttamente evidenziato che
“Le dichiarazioni utilizzate dal ricorrente esulano dalla ordinaria dialettica sindacale, in quanto contengono espressioni lesive della dignità dei colleghi di lavoro e dell'immagine della società convenuta”, ed in particolare: i) nella seconda nota del 23/04/2016, egli “utilizza l'espressione “allegra gestione”, in riferimento alla gestione del personale della biglietteria di ledendo in tal modo Parte_2
l'immagine e del prestigio della società convenuta, alla quale viene attribuita una gestione del personale discrezionale, che è risultata smentita dall'istruttoria” ed afferma “Quanto sopra detto, richiede che sia immediatamente ripristinata la legalità dei turni e che il Direttore del giustifichi questo Parte_3 consapevole modus operandi illegale e contrario al dettato normativo”; ii) nella prima nota del 23/04/2016, egli “utilizza espressioni offensive nella parte in cui chiede l'intervento dell'ing. nei confronti del Responsabile di CP_7 Parte_4
(“…. All'Ing. chiediamo di intervenire immediatamente e pesantemente CP_7 nei confronti del Responsabile di , in quanto non è possibile né Parte_4 tantomeno concepibile, che per una tinteggiatura venga chiusa totalmente, per i giorni 23,24 e 25 aprile 2016 (TRE GIORNATE) la biglietteria della stazione di
nodo fondamentale ed essenziale che collega anche l'aeroporto, oltre Parte_2 che Catanzaro e lo Ionio”)”.
5.1.7. Nulla, in altri termini, adduce l'appellante al fine di sostenere che, diversamente, il limite della continenza formale sia stato superato, se non richiamarsi ancora all'aver agito quale dirigente sindacale e, pertanto, nel pieno e legittimo esercizio del proprio mandato (su tale aspetto si dirà oltre nella disamina del terzo motivo).
5.2. Con riguardo alla seconda sanzione disciplinare, inoltre, l'appellante sostiene che: i) manca nella sentenza una contestualizzazione dell'episodio all'interno della intera vicenda, che era invece stata dettagliatamente ricostruita nel ricorso introduttivo: tale ricostruzione avrebbe dovuto portare il giudice alla conclusione opposta, dovendosi ritenere il comportamento del perfettamente Parte_1 legittimo e privo di rilevanza disciplinare, avendo egli esercitato il proprio diritto di critica nel pieno rispetto dei limiti di veridicità; ii) le critiche mosse dal ricorrente traevano origine dall'episodio avvenuto il 7/12/2017, il deragliamento di un convoglio nella galleria Sammarco, che aveva determinato il sequestro della intera tratta;
iii) nell'articolo pubblicato il 9 maggio dalla Gazzetta del Sud si commentava il fatto che la Procura della Repubblica avesse inviato subito dopo la riapertura due
7 agenti della ER ad indagare su “…Imprevisti e anomalie che hanno indotto chi indaga da mesi sullo svio del Regionale 3742 (avvenuto lo scorso dicembre) a vederci chiaro…”, e tali anomalie erano in primo luogo rappresentate dalla presenza di ingenti quantità di polveri;
iv) il titolo dell'articolo non poneva in alcun risalto la posizione espressa da USB, ma si riferiva per l'appunto alla indagine: “nuovo sopralluogo della polfer – clamoroso inconveniente subito dopo la riapertura attesa cinque mesi”; v) d'altro canto, la vicenda del deragliamento e della mancata manutenzione che l'aveva provocato, ha avuto notevoli sviluppi sia di carattere amministrativo che penale, dei quali in ricorso si è dato ampio riscontro, e culminati nel luglio 2019 con la chiusura delle indagini preliminari;
vi) tutto ciò rendeva, all'indomani della riapertura della tratta ferroviaria, del tutto legittime le preoccupazioni espresse dalla USB in quella intervista, attraverso il proprio rappresentante e massimo esponente regionale.
5.2.1. Il giudice di prime cure, con riguardo alla seconda contestazione disciplinare, ha così motivato: “Anche in questo caso, dai documenti e dalla prova testimoniale è emersa la dimostrazione dei fatti così come descritti dalla società convenuta e la mancanza di una delle condizioni scriminanti, quale la continenza sostanziale. I fatti oggetto di contestazione riguardano la questione della sicurezza della galleria Santomarco, che, a seguito dell'incidente ferroviario del 06.12.2017 era stata sottoposta a sequestro da parte della Procura di Paola. Come visto nella parte in fatto, Cont il ricorrente lamenta la mancata messa in sicurezza della galleria da parte di nonostante i lavori di messa in sicurezza eseguiti successivamente al sequestro della tratta in esame. La dichiarazione del ricorrente tuttavia non trova corrispondenza nelle emergenze documentali (in particolare sul punto si vedano i documenti n. 8, 9 e Cont 10 allegati alla memoria), stando alle quali la veva proceduto ai lavori di messa in sicurezza, attraverso il piano di interventi notificato alla Procura della Repubblica ed all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari con il relativo programma degli interventi da eseguire (22 marzo 2018) e alla realizzazione degli interventi e relativa certificazione che assicurava il ripristino delle condizioni di sicurezza (2 maggio Cont 2018). Sulla base della documentazione consegnata da il 4 maggio 2018 l'Autorità giudiziaria aveva notificato il provvedimento di dissequestro della tratta Paola- Cosenza. Tale ricostruzione dei fatti è stata confermata anche in sede di escussione dei testi. Così, a risposta del capitolo 43 della memoria, la teste ha dichiarato: Tes_2
“Confermo quanto mi si legge. Ciò è avvalorato anche dal verbale di dissequestro a seguito della verifica da parte del CTU nominato dal Tribunale, che aveva verificato la sicurezza della galleria consentendo la riapertura della linea ferroviaria.””.
5.2.2. Rileva la Corte che, anche in tal caso, il motivo di gravame non si confronti con le motivazioni della sentenza come sopra riportate. A ciò si aggiunga che l'appellante insiste nel richiamare l'episodio del deragliamento del 07/12/2017 e le conseguenti indagini della ER e della Procura della Repubblica ed afferma, in modo del tutto apodittico, che le “anomalie” emerse dalle indagini riguardavano anche la presenza di ingenti quantità di polveri nella galleria.
5.2.3. Tuttavia, anche se tale affermazione risultasse dimostrata (e così non è, né tantomeno risulta provata dall'articolo di stampa in argomento), comunque sarebbe irrilevante, poiché l' “accusa” formulata dal con le dichiarazioni rilasciate Parte_1 alla stampa era relativa sia al fatto che quelle polveri derivassero da demolizioni avvenute all'interno della galleria, sia, circostanza ancor più grave, che le polveri
8 contenessero sostanze nocive e dannose, fatti che sono rimasti del tutto indimostrati. Si consideri, inoltre, che sono state confermate dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado le circostanze di cui ai capitoli 42 e 43 della memoria di costituzione Cont della società odierna appellata, secondo cui: a) aveva sostenuto che la polvere presente lungo la galleria Santomarco al momento della riattivazione del servizio fosse in parte dovuta al pietrisco “nuovo” (prodotto da frantumazione di roccia e proveniente da cava certificata) scaricato all'interno della galleria durante l'esecuzione dei lavori di armamento, ed in parte causata dal naturale accumulo in galleria a valle di un non trascurabile periodo di chiusura della galleria stessa;
b) Cont veva smentito categoricamente l'effettuazione all'interno del tratto di galleria in questione di lavori di demolizione di parti strutturali in cemento armato, nonché la presenza di “fibre pericolose” all'interno del conglomerato cementizio delle parti strutturali della galleria.
5.2.4. Quest'ultimo punto, in particolare, come dichiarato dalle testimoni e Tes_1
risulta avvalorato dall'atto di dissequestro della galleria, seguito ad una Tes_2 verifica del c.t.u. che aveva accertato l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni e, soprattutto, la sicurezza della galleria.
5.3. Il secondo motivo di appello deve, per tutte le esposte ragioni, ritenersi infondato.
6. Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta una errata motivazione in ordine al superamento dei limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, sostenendo che: i) per unanime affermazione della giurisprudenza di merito e di legittimità, ciò che conta, ai fini della valutazione del rispetto o meno del principio di continenza sostanziale nell'esercizio del diritto di critica, non è la verità obiettiva dei fatti, ma la loro veridicità, per come gli stessi vengono percepiti dal lavoratore/sindacalista; ii) il diritto di critica, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità anche recente, può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.
6.1. Le argomentazioni del gravame non sono tali da inficiare le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure.
6.2. La Suprema Corte, difatti, anche in epoca recente, ha ribadito che l'esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana e che tali limiti devono ritenersi superati quando vengono attribuiti al datore di lavoro “qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati”, con la conseguenza che, in tal caso, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare (Cass. ordinanza n. 23850/2024).
6.3. Se, dunque, è vero che “nell'ipotesi di critica espressa da lavoratore con funzioni di rappresentanza sindacale all'interno dell'azienda si è sottolineato come il diritto di critica goda di un'ulteriore copertura costituzionale costituita dall'art. 39 Cost. nel
9 momento in cui l'espressione di pensiero è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo”, non vi è dubbio che “ove la critica si sostanzi nell'attribuzione di condotte che si assumono come storicamente verificatesi, in ragione del canone della continenza sostanziale, tali fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievo l'atteggiamento anche colposo del lavoratore” (Cass. sentenza n. 1379/2019). D'altro canto, anche le pronunce citate dal ricorso in appello (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021) ribadiscono che, quando la critica consiste in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti devono essere veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di una convinzione del dichiarante che sia, tuttavia, “incolpevole”.
6.4. Con la conseguenza che, come già argomentato nell'ambito del primo motivo di gravame, anche qualora la verità dei fatti oggetto delle dichiarazioni del lavoratore/sindacalista si intenda quale verità non assoluta, la c.d. veridicità o verosimiglianza deve corrispondere ad un prudente apprezzamento soggettivo del lavoratore, ossia deve sottendere un approfondimento critico ed una verifica diligente di quanto appreso, anche nell'esercizio della propria attività sindacale: e nel caso di specie l'odierno appellante nulla ha dedotto, né tantomeno provato, al fine di dimostrare di aver compiuto un benchè minimo vaglio critico delle informazioni che lo avrebbero indotto a dichiarare circostanze non vere ma verosimili.
6.5. D'altro canto, il motivo in disamina si limita a riportare stralci di pronunce della Suprema Corte in materia, senza peraltro applicare i principi al caso concreto: e senza, soprattutto, argomentare sul profilo della continenza formale, che pure il giudice di prime cure ha ritenuto non rispettato, definendo la condotta del come un comportamento denigratorio e disonorevole, tale da ledere Parte_1
l'immagine e la reputazione della società convenuta, oltre che dei colleghi (sul punto si è detto al superiore paragrafo 5.1.6. e ss.).
6.6. Anche il terzo motivo di impugnazione deve, pertanto, ritenersi infondato.
7. Il quarto motivo di gravame, infine, censura la sentenza di primo grado per errata valutazione in ordine alla non proporzionalità della sanzione, sostenendo, in particolare, che: i) anche a voler configurare che il comportamento del ricorrente abbia in alcun modo integrato la fattispecie dell'illecito disciplinare, la peculiarità del comportamento ed il contesto nel quale esso è stato posto in essere renderebbero evidente la macroscopica sproporzione della sanzione in entrambi i casi adottata, la più grave, ripetiamo, delle sanzioni conservative, e per questo motivo ne andrebbe comunque dichiarata la nullità/illegittimità per violazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 2106 c.c.; ii) nessuna delle ipotesi previste dall'art. 62 CCNL applicato è stata commessa sia nel primo che nel secondo episodio disciplinare, con la conseguenza che anche sotto questo profilo le sanzioni risultano irrimediabilmente viziate.
7.1. Il giudice di prime cure sul punto specifico ha ritenuto che “le sanzioni risultano proporzionate rispetto ai fatti contestati che rientrano nelle condotte punibili con la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel rispetto degli articoli 60 e 62 del CCNL applicato”.
10 7.2. Orbene, anche con riguardo alla proporzionalità delle sanzioni, la statuizione del Tribunale appare meritevole di conferma, seppur con alcune necessarie integrazioni.
7.3. Quanto alla prima sanzione disciplinare, dalla documentazione in atti risulta che essa sia stata inflitta in ragione delle seguenti condotte: a) aver formulato – nelle due note del 23/04/2016 – dichiarazioni ed accuse non corrispondenti al vero, lesive della dignità di colleghi e dell'immagine aziendale;
b) aver tenuto – con l'invio di tali comunicazioni – atteggiamenti contrari alla correttezza e buona fede che regolano lo svolgimento del rapporto di lavoro.
7.3.1. In tal caso, dunque, posta la sussistenza dell'illecito disciplinare in ragione di tutto quanto sinora esposto, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 60 lett. f) CCNL applicato (“per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro altri dipendenti dell'azienda”), norma che prevede le fattispecie di “mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni”.
7.4. Quanto alla seconda sanzione disciplinare, dalla documentazione in atti risulta che essa sia stata inflitta in ragione delle seguenti condotte: a) aver formulato pubblicamente dichiarazioni ed accuse allusive, non corrispondenti al vero e lesive Cont dell'immagine aziendale della società onché dell'intero gruppo Controparte_8
, avendo fatto intendere come all'interno della galleria Sammarco
[...] fossero avvenute delle demolizioni all'interno del tunnel di parti o strutture in cemento, tali da provocare il rilascio di polveri potenzialmente dannose per la vita umana;
b) aver generato, con le affermazioni di cui si è detto, un ingiustificato allarme tra i lettori del quotidiano, nonché un discredito nei confronti del Gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce l'infrastruttura ferroviaria ed il trasporto fra Cosenza e Paola;
c) aver tenuto un comportamento deliberatamente contrario a quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, laddove al punto 5.4, al paragrafo “tuteliamo l'immagine del Gruppo” si legge “gestiamo in modo responsabile i rapporti con gli organi di informazione e l'utilizzo dei social media nella consapevolezza del loro valore e della loro complessità. Tutti noi ci impegniamo quotidianamente, sia nel contesto lavorativo sia al di fuori di esso, a preservare l'immagine del Gruppo nei confronti della collettività. Ci asteniamo dall'assumere comportamenti e dall'effettuare dichiarazioni che possano nuocere al Gruppo o screditarne la reputazione”.
7.4.1. In tal caso, dunque, posta la sussistenza dell'illecito disciplinare in ragione di tutto quanto sinora esposto, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 62 lett. c) CCNL applicato (“per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell'azienda, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'azienda”), norma che prevede le fattispecie di “mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni”, oltre alla violazione del Codice Etico nei termini di cui alla contestazione disciplinare.
7.5. Il quarto motivo di appello, deve, dunque, ritenersi altresì infondato.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
11 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite del grado che liquida in € 700,00, oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
12
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1781 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Riccardo Faranda, dall'avv. Pasquale Maria Crupi e dall'avv. Salvatore Dell'Alpi e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Cosseria n. 2 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Valerio Porchera e dall'avv. Massimiliano Grant e domiciliata presso lo studio dell'avv. Valerio Porchera in Roma via L.G. Faravelli n. 22 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 976/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 31/01/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. dipendente di dal 01/02/2006, dal 2013 Parte_1 Controparte_1 nominato coordinatore Regionale USB ferrovie e componente del coordinamento nazionale, premesso di aver ricevuto in data 20/05/2016 una prima contestazione di addebito disciplinare, cui faceva seguito, nonostante le fornite giustificazioni, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni due comunicata in data 09/06/2016, nonché di aver ricevuto in data 06/06/2018 una seconda contestazione disciplinare, cui faceva seguito, nonostante le fornite giustificazioni, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni otto comunicata in data 25/06/2018, e dedotta la illegittimità di entrambe le indicate sanzioni disciplinari, anche per manifesta sproporzione rispetto ai fatti, ha agito in giudizio contro Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “a. dichiarare nulla ovvero annullare e/o ordinare alla convenuta di revocare la sanzione disciplinare adottata nei confronti del ricorrente in data 09.06.2016; b. condannare la società convenuta alla restituzione delle somme trattenute al ricorrente in conseguenza della irrogata sanzione, per un totale di €.168,11, o della diversa somma che riterrà di giustizia, con calcolo di rivalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo e di interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.; c. dichiarare nulla ovvero annullare e/o ordinare alla convenuta di revocare la sanzione disciplinare adottata nei confronti del ricorrente in data 25.06.2018; d. condannare la società convenuta alla restituzione delle somme trattenute al ricorrente in conseguenza della irrogata sanzione, per un totale di €.669,21, o della diversa somma che riterrà di giustizia, con calcolo di rivalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo e di interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.; e. con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da liquidarsi in favore degli scriventi difensori antistatari”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “… - Controparte_1 respinge il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore di parte Parte_1 resistente, delle spese di lite, che liquida in € 450,00, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondato il ricorso, alla stregua delle argomentazioni che di seguito sinteticamente si riportano: a) le sanzioni irrogate nei confronti di devono considerarsi legittime in quanto erogate Parte_1 nel pieno rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva, come è emerso sia dai documenti in atti che dalle prove testimoniali;
b) contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale le sanzioni sarebbero illegittime poiché in contrasto con il diritto di critica sindacale, avendo egli agito in veste di rappresentante sindacale, le dichiarazioni rilasciate dallo stesso invero travalicano i limiti del diritto di critica sindacale, così come delineati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione;
c) difatti, il lavoratore sindacalista ha diritto ad esprimere la propria posizione, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro, ma deve comunque esercitare tale diritto nel rispetto della correttezza formale e sostanziale, a tutela degli altri diritti costituzionalmente tutelati;
d) in entrambi gli episodi oggetto di contestazione, il ricorrente ha travalicato i limiti del diritto di critica sindacale, tenendo un comportamento denigratorio e disonorevole così da ledere l'immagine e la reputazione della società convenuta, oltre che dei colleghi;
e) pertanto, ha agito nel rispetto delle disposizioni contrattuali, in Controparte_1
2 quanto le dichiarazioni rese dal esulano dai confini del diritto di critica Parte_1 sindacale: inoltre, le sanzioni risultano proporzionate rispetto ai fatti contestati, che rientrano nelle condotte punibili con la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel rispetto degli articoli 60 e 62 del CCNL applicato. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per errata valutazione della verità/verosimiglianza dei fatti oggetto di denuncia da parte del lavoratore, per omesso e comunque errato esame delle risultanze istruttorie, per errata valutazione del superamento dei limiti al legittimo esercizio del diritto di critica sindacale e per errata valutazione della proporzionalità delle sanzioni disciplinari irrogate.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver il Tribunale considerato, nell'ambito della valutazione del comportamento del lavoratore, la verità dei fatti che era apparsa ai suoi occhi, che, anche qualora non corrispondente alla effettiva realtà, avrebbe dovuto essere considerata dal giudice come del tutto verosimile.
4.1. Il motivo in disamina è, a giudizio della Corte, inammissibile prima ancora che infondato.
4.2. Posto che il primo giudice, all'esito di una puntuale ricostruzione dei fatti oggetto degli addebiti disciplinari operata sulla base dei documenti versati in atti e delle dichiarazioni rese dai testimoni, ha ritenuto non veritiera la “situazione fattuale” in virtù della quale l'odierno appellante aveva reso le sue dichiarazioni, ma altresì ha evidenziato come i fatti non fossero stati verificati adeguatamente e con la dovuta diligenza, come era suo onere, dal lavoratore sindacalista, in questa sede il gravame sollecita una verifica di corrispondenza dei fatti oggetto di denuncia alla stregua della “realtà verosimile” ma senza, tuttavia, illustrare quale fosse effettivamente la realtà dei fatti nota al in merito alle vicende oggetto Parte_1 delle sue dichiarazioni, ovvero quali fossero le fonti, qualificate o meno, della sua conoscenza, né, soprattutto, quali verifiche egli avesse posto in essere per assicurarsi la rispondenza al vero, e quindi la correttezza sostanziale di quelle dichiarazioni.
4.3. Quanto evidenziato trova pieno riscontro nel contenuto del ricorso di primo grado: con riguardo al primo episodio disciplinare, difatti, veniva definita
“ingiustificata ed inopportuna la chiusura per n. 3 giornate della biglietteria di
, coincidente con le giornate del 23, 24, 25 aprile, per una semplice Parte_2 operazione di imbiancatura delle pareti, chiusura comprensiva di due giorni festivi, disposta in mancanza di reali esigenze di urgenza e indifferibilità dei lavori di pittura”.
4.4. Sul punto è evidente che l'appellante non possa legittimamente invocare la verosimiglianza dei fatti laddove omette di evidenziare se e quali accertamenti abbia posto in essere al fine di verificare le ragioni della chiusura della biglietteria: in altri termini, il fatto in sé considerato è certamente “vero”, ma non risulta comunque rispettato il limite all'esercizio del diritto di critica sindacale (continenza sostanziale) alla stregua dell'accertata sussistenza di fondate ragioni poste a
3 fondamente della chiusura della biglietteria della Stazione di nei Parte_2 giorni indicati, addirittura imposta da un verbale ispettivo della Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
ragioni in ordine alle quali l'odierno appellante non allega e dimostra di aver compiuto alcuna verifica, da lui esigibile proprio in considerazione della sua veste di dirigente sindacale.
4.5. Analoghe considerazioni possono essere articolate con riferimento alla seconda sanzione disciplinare.
4.6. E' bene muovere da un'esatta individuazione del fatto oggetto di contestazione: dalla lettura della contestazione disciplinare del 06/06/2018 si evince che la condotta contestata al lavoratore è, in sostanza, quella di aver reso dichiarazioni (“la massicciata non poteva comunque produrre tutta quella polvere se non con una eventuale demolizione all'interno del tunnel”) che “facevano intendere come all'interno della galleria Santomarco fossero avvenute delle demolizioni all'interno del tunnel di parti o strutture in cemento, tali da provocare il rilascio di polveri potenzialmente dannose per la vita umana, in quanto “un tempo nelle gallerie utilizzavano cemento mescolato con materiali inerti, fibre che possono essere potenzialmente pericolose””.
4.7. Le affermazioni oggetto di contestazioni erano, quindi, essenzialmente due: che fossero avvenute delle demolizioni all'interno della galleria e che tali demolizioni avessero comportato il rilascio di sostanze dannose e pericolose.
4.8. A fronte della contestazione di non veridicità dei fatti oggetto delle riportate dichiarazioni e di lesività dell'immagine aziendale, con il ricorso di primo grado il
, lungi dall'indicare le fonti della propria conoscenza di tali fatti, ha Parte_1 operato un riferimento ad un episodio relativo al deragliamento di un treno nel dicembre del 2017 all'interno della galleria Santomarco, nonché ad una relazione di indagine della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime (doc. n. 20 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) redatta in data 05/10/2018, da cui tra l'altro emerge che la rottura della rotaia avrebbe dovuto ricondursi “a corrosione dell'armamento per venute d'acqua dalla volta, ristagno, inquinamento della massicciata e correnti elettrolitiche” ed in cui non si fa menzione di materiali e/o sostanze pericolose utilizzate per la realizzazione della galleria, nonché ad articoli di stampa.
4.9. Tuttavia, sia la relazione di indagine che gli articoli sono tutti di epoca successiva alle dichiarazioni rese ed oggetto di contestazione disciplinare, pubblicate in data 09/05/2018, e, pertanto, non potevano costituire la fonte di conoscenza dei fatti
“verosimili” affermati dal lavoratore. Fatti in ordine ai quali, anche nel presente grado di appello, non allega le proprie fonti di conoscenza né Parte_1 tantomeno indica quali accertamenti e verifiche abbia posto in essere per assicurarsi la corrispondenza a verità degli stessi, alla luce della gravità dell'accusa e della potenzialità lesiva della stessa.
4.10. Il primo motivo di appello deve, dunque, essere rigettato.
5. Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante lamenta una errata valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice.
5.1. Con particolare riguardo alla prima sanzione disciplinare, sostiene parte appellante che: i) già in sede di note in primo grado il ricorrente aveva evidenziato la incongruenza delle giustificazioni addotte dalla società convenuta a sostegno della assoluta necessità di chiusura totale proprio in quelle giornate, emergendo dal
4 verbale ispettivo redatto in data 3 marzo che era stato concesso termine a CP_2 fino al 17 aprile per provvedere alla tinteggiatura e alla sistemazione dell'impianto elettrico e che la società nulla aveva fatto per oltre un mese e mezzo, tanto da imporre una proroga del termine;
inoltre, i lavori avrebbero potuto essere svolti senza dover chiudere la biglietteria della stazione, organizzando diversamente gli uffici, ragion per cui nessuna urgenza giustificava la chiusura totale in quei giorni e ciò rendeva del tutto legittimo che l'Organizzazione , attraverso il CP_3 proprio rappresentante, esprimesse dubbi e formulasse critiche all'operato di;
ii) la richiesta di immediato ripristino della biglietteria trova fondamento CP_2 nel Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale stipulato tra e Regione Calabria per gli anni 2009 – 2014, e tutt'ora in CP_2 prorogatio, che prevede, tra l'altro, che la biglietteria di rimanga sempre Pt_2 aperta sette giorni su sette, con turni originariamente 07,00/13,50 e 14,40/21/30, e successivamente con orario continuativo 06,10/21,12, e che solo in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili può temporaneamente chiudere le CP_2 biglietterie, e negli altri casi deve prima chiedere l'autorizzazione (art.14), e nel caso nessuna autorizzazione preventiva era stata chiesta;
iii) la chiusura ingiustificata della biglietteria era stata, inoltre, accompagnata da un indebito utilizzo del personale il quale subiva una variazione non proceduralizzata del turno di servizio con probabile riduzione della retribuzione: numerose segnalazioni erano pervenute Cont ad USB già nei mesi precedenti in ordine alla mancata osservanza da parte di nella assegnazione dei turni al personale delle biglietterie, ed in particolare alla violazione della comunicazione organizzativa n. 287.3/DRUO, che obbliga CP_2 alla tracciabilità dei cambi turno ed alla preventiva comunicazione degli stessi ai lavoratori per iscritto, mentre, secondo le segnalazioni pervenute ad USB, CP_2 avvisava i lavoratori del cambio turno solo telefonicamente nell'immediatezza del cambio o comunque poco tempo prima.
5.1.1. Va subito evidenziato che le argomentazioni del gravame non si confrontano in alcun modo con il percorso logico-giuridico del giudice di prime cure, limitandosi a riproporre pedissequamente quanto già esposto in ricorso ed esaminato dal primo giudice.
5.1.2. Difatti, al fine di verificare il rispetto o meno dei requisiti della continenza formale e sostanziale della critica espressa dal lavoratore sindacalista, il Tribunale ha operato una dettagliata disamina dei fatti, affermando, in particolare, che: a) la chiusura era avvenuta in seguito al Verbale ispettivo per gli accertamenti congiunti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro in ambito Ferroviario, n. 025/AV3 del 03/03/2016, della Direzione Territoriale del Lavore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che imponeva lavori di tinteggiatura e opere di messa in sicurezza relativa all'impianto elettrico: tale circostanza è stata confermata anche in sede testimoniale dalla teste , allora Responsabile Testimone_1 commerciale di , la quale sul punto ha dichiarato: “Io nel 2016 non ero CP_2 responsabile della sede di della sede di Reggio Calabria come lo sono adesso CP_1 in quanto io ho avuto tale incarico dal maggio 2018. Ero però responsabile commerciale di , che è una società diversa da ed ero a conoscenza CP_2 CP_1 di questi rilievi che erano stati mossi a per questo diverso incarico che CP_2 avevo. In veste di responsabile delle biglietterie di ero responsabile delle CP_2 biglietterie di e quindi ero venuta in questa diversa veste a conoscenza dei CP_2
5 rilievi che erano stati mossi dal sindacato USB sulla chiusura della biglietteria nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2016. Era stato fatto un verbale ad opera dell del CP_5 lavoro che prescriveva per la biglietteria di l'effettuazione Parte_2 obbligatoria della tinteggiatura ed il rifacimento di alcune pareti dell'impianto elettrico. È stato necessario chiudere in quei giorni per adempiere a queste prescrizioni. La chiusura è stata pensata in quei giorni di minore afflusso negli impianti di biglietteria e comunque avevamo come provveduto a lasciare CP_2 delle persone dei dipendenti di in turno in quelle giornate in supporto ai CP_2 viaggiatori a fianco delle macchine emittrici”; pertanto, la chiusura è stata decisa sulla base di un provvedimento dell' e scegliendo dei giorni di Controparte_6 minor affluenza nella stazione, al fine di arrecare il minor danno all'utenza; b) quanto alla contestazione attinente la gestione del personale della biglietteria, questa è stata organizzata nel rispetto dei turni di servizio dei lavoratori, come emerso dalle deposizioni delle testi e che hanno riferito che la Tes_1 Tes_2 gestione dei lavoratori era avvenuta secondo i turni previsti.
5.1.3. Il motivo di gravame, dunque, non propone una critica specifica alle argomentazioni del Tribunale: argomentazioni che la Corte ritiene corrette e condivisibili, con particolare riguardo al profilo della continenza sostanziale.
5.1.4. Quanto alla prima comunicazione del 23/04/2016, essa indubbiamente contiene l'affermazione di due circostanze non rispondenti a verità e, comunque, non adeguatamente verificate dal : la prima è relativa alla tipologia di Parte_1 lavori che doveva necessariamente eseguire in ragione delle prescrizioni CP_2 imposte dal verbale ispettivo, che riguardavano non soltanto “una tinteggiatura” quanto piuttosto sia la tinteggiatura che il rifacimento dell'impianto elettrico, intervento rilevante che certamente non consentiva di porre in essere qualsivoglia operazione di biglietteria. La seconda riguarda la “chiusura incomprensibile e di facile soluzione organizzativa”, essendo emerso diversamente che, proprio in ragione della tipologia dei lavori da effettuare, la chiusura della biglietteria non fosse né incomprensibile né tantomeno di facile soluzione organizzativa, attesi i disagi e l'impossibilità di attivazione di tutta la strumentazione elettrica che derivano dalla necessità di intervenire appunto sull'impianto elettrico per lavori di manutenzione.
5.1.5. Quanto alla successiva comunicazione del 23/04/2016, l'appellante insiste nell'affermare che la gestione dei turni del personale venisse attuata in violazione delle disposizioni contrattuali, ma le argomentazioni del gravame (e del ricorso) appaiono poco conferenti anche rispetto al contenuto della comunicazione in argomento (che ha dato origine alla contestazione disciplinare), che lamentava per il personale delle biglietterie la mancata esecuzione della rotazione prevista dal turno di lavoro ufficiale e conseguenti mancate regolarizzazioni di competenze economiche, oltre che la mancata sottoscrizione da parte del personale chiamato alle variazioni di turno dell'allegato previsto dalla procedura di consenso alla variazione. D'altro canto, sul punto il primo giudice ha chiaramente evidenziato come la corretta gestione dei turni dei lavoratori era stata confermata dalle testimoni e e sul punto il gravame nulla argomenta. Inoltre, non Tes_1 Tes_2 risultano essere state contestate le circostanze di cui ai punti 19 e 21 della memoria di primo grado di e cioè: i) che i dipendenti in servizio nei giorni di Controparte_1 chiusura della biglietteria non avevano visto modificati i propri turni di servizio,
6 diversamente rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente, poiché nelle giornate in questione erano stati impiegati nell'atrio della stazione, secondo i turni ordinari, al fine di fornire supporto all'utenza in prossimità delle emettitrici automatiche e per dare informazioni alla clientela;
ii) che gli orari in cui i dipendenti deputati alle biglietterie erano tenuti a prestare servizio, attuati al tempo di causa in via sperimentale per assecondare le esigenze della clientela e quelle dei lavoratori stessi, erano stati condivisi con le organizzazioni regionali firmatarie del contratto collettivo.
5.1.6. Va, inoltre, sottolineato come il motivo di gravame non apporti alcuna censura specifica a quanto affermato dal primo giudice, immediatamente dopo aver esaminato il profilo della non veridicità dei fatti riferiti dal lavoratore e della mancata verifica degli stessi con la dovuta diligenza, con riguardo al profilo della continenza formale. In particolare, il Tribunale ha correttamente evidenziato che
“Le dichiarazioni utilizzate dal ricorrente esulano dalla ordinaria dialettica sindacale, in quanto contengono espressioni lesive della dignità dei colleghi di lavoro e dell'immagine della società convenuta”, ed in particolare: i) nella seconda nota del 23/04/2016, egli “utilizza l'espressione “allegra gestione”, in riferimento alla gestione del personale della biglietteria di ledendo in tal modo Parte_2
l'immagine e del prestigio della società convenuta, alla quale viene attribuita una gestione del personale discrezionale, che è risultata smentita dall'istruttoria” ed afferma “Quanto sopra detto, richiede che sia immediatamente ripristinata la legalità dei turni e che il Direttore del giustifichi questo Parte_3 consapevole modus operandi illegale e contrario al dettato normativo”; ii) nella prima nota del 23/04/2016, egli “utilizza espressioni offensive nella parte in cui chiede l'intervento dell'ing. nei confronti del Responsabile di CP_7 Parte_4
(“…. All'Ing. chiediamo di intervenire immediatamente e pesantemente CP_7 nei confronti del Responsabile di , in quanto non è possibile né Parte_4 tantomeno concepibile, che per una tinteggiatura venga chiusa totalmente, per i giorni 23,24 e 25 aprile 2016 (TRE GIORNATE) la biglietteria della stazione di
nodo fondamentale ed essenziale che collega anche l'aeroporto, oltre Parte_2 che Catanzaro e lo Ionio”)”.
5.1.7. Nulla, in altri termini, adduce l'appellante al fine di sostenere che, diversamente, il limite della continenza formale sia stato superato, se non richiamarsi ancora all'aver agito quale dirigente sindacale e, pertanto, nel pieno e legittimo esercizio del proprio mandato (su tale aspetto si dirà oltre nella disamina del terzo motivo).
5.2. Con riguardo alla seconda sanzione disciplinare, inoltre, l'appellante sostiene che: i) manca nella sentenza una contestualizzazione dell'episodio all'interno della intera vicenda, che era invece stata dettagliatamente ricostruita nel ricorso introduttivo: tale ricostruzione avrebbe dovuto portare il giudice alla conclusione opposta, dovendosi ritenere il comportamento del perfettamente Parte_1 legittimo e privo di rilevanza disciplinare, avendo egli esercitato il proprio diritto di critica nel pieno rispetto dei limiti di veridicità; ii) le critiche mosse dal ricorrente traevano origine dall'episodio avvenuto il 7/12/2017, il deragliamento di un convoglio nella galleria Sammarco, che aveva determinato il sequestro della intera tratta;
iii) nell'articolo pubblicato il 9 maggio dalla Gazzetta del Sud si commentava il fatto che la Procura della Repubblica avesse inviato subito dopo la riapertura due
7 agenti della ER ad indagare su “…Imprevisti e anomalie che hanno indotto chi indaga da mesi sullo svio del Regionale 3742 (avvenuto lo scorso dicembre) a vederci chiaro…”, e tali anomalie erano in primo luogo rappresentate dalla presenza di ingenti quantità di polveri;
iv) il titolo dell'articolo non poneva in alcun risalto la posizione espressa da USB, ma si riferiva per l'appunto alla indagine: “nuovo sopralluogo della polfer – clamoroso inconveniente subito dopo la riapertura attesa cinque mesi”; v) d'altro canto, la vicenda del deragliamento e della mancata manutenzione che l'aveva provocato, ha avuto notevoli sviluppi sia di carattere amministrativo che penale, dei quali in ricorso si è dato ampio riscontro, e culminati nel luglio 2019 con la chiusura delle indagini preliminari;
vi) tutto ciò rendeva, all'indomani della riapertura della tratta ferroviaria, del tutto legittime le preoccupazioni espresse dalla USB in quella intervista, attraverso il proprio rappresentante e massimo esponente regionale.
5.2.1. Il giudice di prime cure, con riguardo alla seconda contestazione disciplinare, ha così motivato: “Anche in questo caso, dai documenti e dalla prova testimoniale è emersa la dimostrazione dei fatti così come descritti dalla società convenuta e la mancanza di una delle condizioni scriminanti, quale la continenza sostanziale. I fatti oggetto di contestazione riguardano la questione della sicurezza della galleria Santomarco, che, a seguito dell'incidente ferroviario del 06.12.2017 era stata sottoposta a sequestro da parte della Procura di Paola. Come visto nella parte in fatto, Cont il ricorrente lamenta la mancata messa in sicurezza della galleria da parte di nonostante i lavori di messa in sicurezza eseguiti successivamente al sequestro della tratta in esame. La dichiarazione del ricorrente tuttavia non trova corrispondenza nelle emergenze documentali (in particolare sul punto si vedano i documenti n. 8, 9 e Cont 10 allegati alla memoria), stando alle quali la veva proceduto ai lavori di messa in sicurezza, attraverso il piano di interventi notificato alla Procura della Repubblica ed all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari con il relativo programma degli interventi da eseguire (22 marzo 2018) e alla realizzazione degli interventi e relativa certificazione che assicurava il ripristino delle condizioni di sicurezza (2 maggio Cont 2018). Sulla base della documentazione consegnata da il 4 maggio 2018 l'Autorità giudiziaria aveva notificato il provvedimento di dissequestro della tratta Paola- Cosenza. Tale ricostruzione dei fatti è stata confermata anche in sede di escussione dei testi. Così, a risposta del capitolo 43 della memoria, la teste ha dichiarato: Tes_2
“Confermo quanto mi si legge. Ciò è avvalorato anche dal verbale di dissequestro a seguito della verifica da parte del CTU nominato dal Tribunale, che aveva verificato la sicurezza della galleria consentendo la riapertura della linea ferroviaria.””.
5.2.2. Rileva la Corte che, anche in tal caso, il motivo di gravame non si confronti con le motivazioni della sentenza come sopra riportate. A ciò si aggiunga che l'appellante insiste nel richiamare l'episodio del deragliamento del 07/12/2017 e le conseguenti indagini della ER e della Procura della Repubblica ed afferma, in modo del tutto apodittico, che le “anomalie” emerse dalle indagini riguardavano anche la presenza di ingenti quantità di polveri nella galleria.
5.2.3. Tuttavia, anche se tale affermazione risultasse dimostrata (e così non è, né tantomeno risulta provata dall'articolo di stampa in argomento), comunque sarebbe irrilevante, poiché l' “accusa” formulata dal con le dichiarazioni rilasciate Parte_1 alla stampa era relativa sia al fatto che quelle polveri derivassero da demolizioni avvenute all'interno della galleria, sia, circostanza ancor più grave, che le polveri
8 contenessero sostanze nocive e dannose, fatti che sono rimasti del tutto indimostrati. Si consideri, inoltre, che sono state confermate dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado le circostanze di cui ai capitoli 42 e 43 della memoria di costituzione Cont della società odierna appellata, secondo cui: a) aveva sostenuto che la polvere presente lungo la galleria Santomarco al momento della riattivazione del servizio fosse in parte dovuta al pietrisco “nuovo” (prodotto da frantumazione di roccia e proveniente da cava certificata) scaricato all'interno della galleria durante l'esecuzione dei lavori di armamento, ed in parte causata dal naturale accumulo in galleria a valle di un non trascurabile periodo di chiusura della galleria stessa;
b) Cont veva smentito categoricamente l'effettuazione all'interno del tratto di galleria in questione di lavori di demolizione di parti strutturali in cemento armato, nonché la presenza di “fibre pericolose” all'interno del conglomerato cementizio delle parti strutturali della galleria.
5.2.4. Quest'ultimo punto, in particolare, come dichiarato dalle testimoni e Tes_1
risulta avvalorato dall'atto di dissequestro della galleria, seguito ad una Tes_2 verifica del c.t.u. che aveva accertato l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni e, soprattutto, la sicurezza della galleria.
5.3. Il secondo motivo di appello deve, per tutte le esposte ragioni, ritenersi infondato.
6. Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta una errata motivazione in ordine al superamento dei limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, sostenendo che: i) per unanime affermazione della giurisprudenza di merito e di legittimità, ciò che conta, ai fini della valutazione del rispetto o meno del principio di continenza sostanziale nell'esercizio del diritto di critica, non è la verità obiettiva dei fatti, ma la loro veridicità, per come gli stessi vengono percepiti dal lavoratore/sindacalista; ii) il diritto di critica, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità anche recente, può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.
6.1. Le argomentazioni del gravame non sono tali da inficiare le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure.
6.2. La Suprema Corte, difatti, anche in epoca recente, ha ribadito che l'esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana e che tali limiti devono ritenersi superati quando vengono attribuiti al datore di lavoro “qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati”, con la conseguenza che, in tal caso, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare (Cass. ordinanza n. 23850/2024).
6.3. Se, dunque, è vero che “nell'ipotesi di critica espressa da lavoratore con funzioni di rappresentanza sindacale all'interno dell'azienda si è sottolineato come il diritto di critica goda di un'ulteriore copertura costituzionale costituita dall'art. 39 Cost. nel
9 momento in cui l'espressione di pensiero è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo”, non vi è dubbio che “ove la critica si sostanzi nell'attribuzione di condotte che si assumono come storicamente verificatesi, in ragione del canone della continenza sostanziale, tali fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievo l'atteggiamento anche colposo del lavoratore” (Cass. sentenza n. 1379/2019). D'altro canto, anche le pronunce citate dal ricorso in appello (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021) ribadiscono che, quando la critica consiste in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti devono essere veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di una convinzione del dichiarante che sia, tuttavia, “incolpevole”.
6.4. Con la conseguenza che, come già argomentato nell'ambito del primo motivo di gravame, anche qualora la verità dei fatti oggetto delle dichiarazioni del lavoratore/sindacalista si intenda quale verità non assoluta, la c.d. veridicità o verosimiglianza deve corrispondere ad un prudente apprezzamento soggettivo del lavoratore, ossia deve sottendere un approfondimento critico ed una verifica diligente di quanto appreso, anche nell'esercizio della propria attività sindacale: e nel caso di specie l'odierno appellante nulla ha dedotto, né tantomeno provato, al fine di dimostrare di aver compiuto un benchè minimo vaglio critico delle informazioni che lo avrebbero indotto a dichiarare circostanze non vere ma verosimili.
6.5. D'altro canto, il motivo in disamina si limita a riportare stralci di pronunce della Suprema Corte in materia, senza peraltro applicare i principi al caso concreto: e senza, soprattutto, argomentare sul profilo della continenza formale, che pure il giudice di prime cure ha ritenuto non rispettato, definendo la condotta del come un comportamento denigratorio e disonorevole, tale da ledere Parte_1
l'immagine e la reputazione della società convenuta, oltre che dei colleghi (sul punto si è detto al superiore paragrafo 5.1.6. e ss.).
6.6. Anche il terzo motivo di impugnazione deve, pertanto, ritenersi infondato.
7. Il quarto motivo di gravame, infine, censura la sentenza di primo grado per errata valutazione in ordine alla non proporzionalità della sanzione, sostenendo, in particolare, che: i) anche a voler configurare che il comportamento del ricorrente abbia in alcun modo integrato la fattispecie dell'illecito disciplinare, la peculiarità del comportamento ed il contesto nel quale esso è stato posto in essere renderebbero evidente la macroscopica sproporzione della sanzione in entrambi i casi adottata, la più grave, ripetiamo, delle sanzioni conservative, e per questo motivo ne andrebbe comunque dichiarata la nullità/illegittimità per violazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 2106 c.c.; ii) nessuna delle ipotesi previste dall'art. 62 CCNL applicato è stata commessa sia nel primo che nel secondo episodio disciplinare, con la conseguenza che anche sotto questo profilo le sanzioni risultano irrimediabilmente viziate.
7.1. Il giudice di prime cure sul punto specifico ha ritenuto che “le sanzioni risultano proporzionate rispetto ai fatti contestati che rientrano nelle condotte punibili con la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel rispetto degli articoli 60 e 62 del CCNL applicato”.
10 7.2. Orbene, anche con riguardo alla proporzionalità delle sanzioni, la statuizione del Tribunale appare meritevole di conferma, seppur con alcune necessarie integrazioni.
7.3. Quanto alla prima sanzione disciplinare, dalla documentazione in atti risulta che essa sia stata inflitta in ragione delle seguenti condotte: a) aver formulato – nelle due note del 23/04/2016 – dichiarazioni ed accuse non corrispondenti al vero, lesive della dignità di colleghi e dell'immagine aziendale;
b) aver tenuto – con l'invio di tali comunicazioni – atteggiamenti contrari alla correttezza e buona fede che regolano lo svolgimento del rapporto di lavoro.
7.3.1. In tal caso, dunque, posta la sussistenza dell'illecito disciplinare in ragione di tutto quanto sinora esposto, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 60 lett. f) CCNL applicato (“per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro altri dipendenti dell'azienda”), norma che prevede le fattispecie di “mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni”.
7.4. Quanto alla seconda sanzione disciplinare, dalla documentazione in atti risulta che essa sia stata inflitta in ragione delle seguenti condotte: a) aver formulato pubblicamente dichiarazioni ed accuse allusive, non corrispondenti al vero e lesive Cont dell'immagine aziendale della società onché dell'intero gruppo Controparte_8
, avendo fatto intendere come all'interno della galleria Sammarco
[...] fossero avvenute delle demolizioni all'interno del tunnel di parti o strutture in cemento, tali da provocare il rilascio di polveri potenzialmente dannose per la vita umana;
b) aver generato, con le affermazioni di cui si è detto, un ingiustificato allarme tra i lettori del quotidiano, nonché un discredito nei confronti del Gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce l'infrastruttura ferroviaria ed il trasporto fra Cosenza e Paola;
c) aver tenuto un comportamento deliberatamente contrario a quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, laddove al punto 5.4, al paragrafo “tuteliamo l'immagine del Gruppo” si legge “gestiamo in modo responsabile i rapporti con gli organi di informazione e l'utilizzo dei social media nella consapevolezza del loro valore e della loro complessità. Tutti noi ci impegniamo quotidianamente, sia nel contesto lavorativo sia al di fuori di esso, a preservare l'immagine del Gruppo nei confronti della collettività. Ci asteniamo dall'assumere comportamenti e dall'effettuare dichiarazioni che possano nuocere al Gruppo o screditarne la reputazione”.
7.4.1. In tal caso, dunque, posta la sussistenza dell'illecito disciplinare in ragione di tutto quanto sinora esposto, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 62 lett. c) CCNL applicato (“per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell'azienda, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'azienda”), norma che prevede le fattispecie di “mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni”, oltre alla violazione del Codice Etico nei termini di cui alla contestazione disciplinare.
7.5. Il quarto motivo di appello, deve, dunque, ritenersi altresì infondato.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
11 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite del grado che liquida in € 700,00, oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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