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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2243/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LEONE STEFANO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. LEONE STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MERCATANTE LIVIO e dell'avv. SACCA' CARMEN, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MERCATANTE LIVIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.5.2024 L.C. adiva il Tribunale di Parte_1
Bologna svolgendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 921/24 R.G. chiesto e ottenuto da
, di cui chiedeva la parziale revoca, con il quale le era stato ingiunto di Controparte_1 consegnare il registro IVA relativo agli anni 2022 e 2023 e le fatture relative agli stessi due anni. Affermava in particolare che: 1) il decreto era stato chiesto sul presupposto che la società dovesse pagare a un premio di produzione che, invece, non gli Controparte_1 doveva;
2) a prescindere da ciò non aveva comunque diritto ai suddetti Controparte_1 documenti con riferimento all'intera attività sociale, ma solo a quelli relativi all'attività da lui svolta;
3) si trattava infatti di documenti aventi contenuto di natura riservata che non potevano essergli consegnati, se non nel suddetto limite;
4) in ogni caso, il solo registro IVA era pagina 1 di 4 sufficiente, non essendo necessarie anche le fatture. Chiedeva quindi la parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, nel limite indicato, e il parziale rigetto della domanda monitoria, nello stesso limite. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che: 1) aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società ricorrente e con essa aveva pattuito un premio di produzione calcolato sull'intero fatturato della società, e non solo su quello generato dalla sua attività; 2) tale premio non gli era stato pagato e così necessitava dei documenti per il suo calcolo. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 25.3.2025, all'esito della discussione orale, con lettura del dispositivo e motivazione riservata. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Dall'esame degli atti emerge che le parti hanno pattuito un premo di produzione calcolato sul fatturato complessivo della società ricorrente e non su quello relativo all'attività che svolgeva il lavoratore. L'accordo recita: “Sig. residente in San Pietro Controparte_1 in Casale (BO), Via Guido Reni n. 180/D, CF E La società C.F._2 [...] con sede operativa in Valsamoggia (BO), via Lunga 24/e, CF e PI Parte_1
rappresentata dalla Sig.ra qualità di Amministratore P.IVA_1 Parte_2
- Che è una società operante nel settore CP_2 Parte_1 della progettazione e direzione lavori di interventi idraulici, di progettazione e realizzazione di centrali termiche, installazione e manutenzione impianti autonomi, realizzazione di impianti idraulici in genere - che il Sig. è specializzato nella realizzazione di Controparte_1 impianti sia autonomi che centralizzati e della loro relativa manutenzione, nella realizzazione e manutenzione di impianti di climatizzazione - Che il Sig. nel perseguire Controparte_1 al propria missione operativa si avvale di competenze e professionalità tecniche ed organizzative specifiche;
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE Un premio di produzione connesso al fatturato della così strutturato: - Parte_1
5.000,00 euro di bonus a 500.000,00 euro (mezzo milione/00) di fatturato della
[...]
- ulteriori 5.000,00 euro di bonus ogni 500.000,00 (euro mezzo Parte_1 milione/00) di fatturato della successivi al primo mezzo Parte_1 milione/00 … ” (documento n. 2 di parte resistente opposta, ricorrente in monitorio). Dall'esame del patto risulta che il premio di produzione - connesso al fatturato degli anni 2022 e 2023 - è calcolato sull'intero fatturato della società, non solo su quello generato dall'attività del resistente, dunque l'intera documentazione contabile richiesta è necessaria per consentire a di valutare se il premio gli è dovuto e, in caso affermativo, in Controparte_1 quale misura, documentazione che la società gli ha consegnato solo in parte. Né appare rilevante la difesa secondo cui sarebbe stato sufficiente un ordine di esibizione nel giudizio sul premio di produzione, poiché ciò non fa venire meno il diritto alla consegna dei documenti, proprio in ragione dell'esistenza del premio, dovuto se ne sussistono i presupposti, i quali possono essere verificati solo attraverso i documenti oggetto di causa. L'eventuale facoltà processuale di chiedere l'esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. non è incompatibile col diritto del lavoratore alla consegna dei documenti, per valutare l'esistenza o pagina 2 di 4 meno del premio e, conseguentemente, il suo diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento. Del resto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto alla consegna di documenti attinenti all'esecuzione del rapporto contrattuale trae origine dal principio di buona fede che deve presiedere al comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto;
e infatti: “Esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.); per cui agli effetti del contratto, che discendono dalle clausole pattizie, vanno aggiunti quelli che la norma produce, in forza del rilevato principio, il quale fissa una regola di condotta, cui debbono attenersi i soggetti del rapporto obbligatorio, alla stregua di quanto dispone l'art. 1375 c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito, appunto, secondo buona fede, generando doveri di comportamento, la cui inosservanza costituisce inadempimento, al pari di quella riferita agli obblighi convenzionali. In tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia, infatti, come un impegno di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. 2503-1991). La clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del con tratto (Cass. 1078-1999; 3775-1994; 3362-1989; 1960-1986; 89-1966); e la sua rilevanza si esplica nell'imporre il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass. 12310-1999)” (Cass. civ., I, n. 12093/01). E tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede v'è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento (ancora Cass. civ., I, n. 12093/01). Allo stesso modo non appare rilevante la difesa secondo cui sarebbe sufficiente il solo registro IVA, costituendo le fatture il riscontro della regolarità del registro IVA, e viceversa, cosicché risulta legittima la domanda del ricorrente per entrambe le tipologie di documenti. L'opposizione deve essere rigettata. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2243/24 R.G.LAV. promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro ,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
pagina 3 di 4 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del resistente, liquidate in complessivi €. 2.800,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 25.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2243/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LEONE STEFANO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. LEONE STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MERCATANTE LIVIO e dell'avv. SACCA' CARMEN, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MERCATANTE LIVIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.5.2024 L.C. adiva il Tribunale di Parte_1
Bologna svolgendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 921/24 R.G. chiesto e ottenuto da
, di cui chiedeva la parziale revoca, con il quale le era stato ingiunto di Controparte_1 consegnare il registro IVA relativo agli anni 2022 e 2023 e le fatture relative agli stessi due anni. Affermava in particolare che: 1) il decreto era stato chiesto sul presupposto che la società dovesse pagare a un premio di produzione che, invece, non gli Controparte_1 doveva;
2) a prescindere da ciò non aveva comunque diritto ai suddetti Controparte_1 documenti con riferimento all'intera attività sociale, ma solo a quelli relativi all'attività da lui svolta;
3) si trattava infatti di documenti aventi contenuto di natura riservata che non potevano essergli consegnati, se non nel suddetto limite;
4) in ogni caso, il solo registro IVA era pagina 1 di 4 sufficiente, non essendo necessarie anche le fatture. Chiedeva quindi la parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, nel limite indicato, e il parziale rigetto della domanda monitoria, nello stesso limite. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che: 1) aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società ricorrente e con essa aveva pattuito un premio di produzione calcolato sull'intero fatturato della società, e non solo su quello generato dalla sua attività; 2) tale premio non gli era stato pagato e così necessitava dei documenti per il suo calcolo. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 25.3.2025, all'esito della discussione orale, con lettura del dispositivo e motivazione riservata. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Dall'esame degli atti emerge che le parti hanno pattuito un premo di produzione calcolato sul fatturato complessivo della società ricorrente e non su quello relativo all'attività che svolgeva il lavoratore. L'accordo recita: “Sig. residente in San Pietro Controparte_1 in Casale (BO), Via Guido Reni n. 180/D, CF E La società C.F._2 [...] con sede operativa in Valsamoggia (BO), via Lunga 24/e, CF e PI Parte_1
rappresentata dalla Sig.ra qualità di Amministratore P.IVA_1 Parte_2
- Che è una società operante nel settore CP_2 Parte_1 della progettazione e direzione lavori di interventi idraulici, di progettazione e realizzazione di centrali termiche, installazione e manutenzione impianti autonomi, realizzazione di impianti idraulici in genere - che il Sig. è specializzato nella realizzazione di Controparte_1 impianti sia autonomi che centralizzati e della loro relativa manutenzione, nella realizzazione e manutenzione di impianti di climatizzazione - Che il Sig. nel perseguire Controparte_1 al propria missione operativa si avvale di competenze e professionalità tecniche ed organizzative specifiche;
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE Un premio di produzione connesso al fatturato della così strutturato: - Parte_1
5.000,00 euro di bonus a 500.000,00 euro (mezzo milione/00) di fatturato della
[...]
- ulteriori 5.000,00 euro di bonus ogni 500.000,00 (euro mezzo Parte_1 milione/00) di fatturato della successivi al primo mezzo Parte_1 milione/00 … ” (documento n. 2 di parte resistente opposta, ricorrente in monitorio). Dall'esame del patto risulta che il premio di produzione - connesso al fatturato degli anni 2022 e 2023 - è calcolato sull'intero fatturato della società, non solo su quello generato dall'attività del resistente, dunque l'intera documentazione contabile richiesta è necessaria per consentire a di valutare se il premio gli è dovuto e, in caso affermativo, in Controparte_1 quale misura, documentazione che la società gli ha consegnato solo in parte. Né appare rilevante la difesa secondo cui sarebbe stato sufficiente un ordine di esibizione nel giudizio sul premio di produzione, poiché ciò non fa venire meno il diritto alla consegna dei documenti, proprio in ragione dell'esistenza del premio, dovuto se ne sussistono i presupposti, i quali possono essere verificati solo attraverso i documenti oggetto di causa. L'eventuale facoltà processuale di chiedere l'esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. non è incompatibile col diritto del lavoratore alla consegna dei documenti, per valutare l'esistenza o pagina 2 di 4 meno del premio e, conseguentemente, il suo diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento. Del resto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto alla consegna di documenti attinenti all'esecuzione del rapporto contrattuale trae origine dal principio di buona fede che deve presiedere al comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto;
e infatti: “Esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.); per cui agli effetti del contratto, che discendono dalle clausole pattizie, vanno aggiunti quelli che la norma produce, in forza del rilevato principio, il quale fissa una regola di condotta, cui debbono attenersi i soggetti del rapporto obbligatorio, alla stregua di quanto dispone l'art. 1375 c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito, appunto, secondo buona fede, generando doveri di comportamento, la cui inosservanza costituisce inadempimento, al pari di quella riferita agli obblighi convenzionali. In tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia, infatti, come un impegno di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. 2503-1991). La clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del con tratto (Cass. 1078-1999; 3775-1994; 3362-1989; 1960-1986; 89-1966); e la sua rilevanza si esplica nell'imporre il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass. 12310-1999)” (Cass. civ., I, n. 12093/01). E tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede v'è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento (ancora Cass. civ., I, n. 12093/01). Allo stesso modo non appare rilevante la difesa secondo cui sarebbe sufficiente il solo registro IVA, costituendo le fatture il riscontro della regolarità del registro IVA, e viceversa, cosicché risulta legittima la domanda del ricorrente per entrambe le tipologie di documenti. L'opposizione deve essere rigettata. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2243/24 R.G.LAV. promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro ,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
pagina 3 di 4 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del resistente, liquidate in complessivi €. 2.800,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 25.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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