TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2024, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7535/2024 promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] in data [...] (c.f. ) cittadina italiana Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'avvocato Cinzia Novara (c.f. - pec. C.F._2 Email_1 presso il cui studio sito in Giussano V.le Brianza n. 12 elegge domicilio
e
, nato a [...] in data [...] (c.f. ), cittadino Controparte_1 C.F._3 italiano, residente in [...], rappresentato e difenso in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Danila Dusci (c.f. – pec , C.F._4 Email_2 presso il cui studio sito in via Lamarmora n. 36 Milano elegge domicilio
Chiedono che tutte le comunicazioni avvengano ai seguenti indirizzi pec:
Email_1
Email_2
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE CONGIUNTE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) La GL minore, , sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
Ferma restando la permanenza di a week-end alternati presso l'uno o l'altro dei genitori, il sig. Per_1
potrà tenere con sé secondo le seguenti modalità: Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 6 • nella settimana in cui il week-end è di spettanza del padre, il Sig. terrà con sé la GL dal CP_1 giovedì all'uscita da scuola (oppure dalle ore 12,00 nei giorni di sospensione scolastica) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oppure nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento entro le ore 12,00 presso la residenza materna o in altro luogo di destinazione della GL.
Nella predetta settimana, il padre potrà inoltre tenere con sé la GL per un giorno infrasettimanale, da individuarsi nella giornata di martedì dalle ore 18,30 sino al mercoledì mattina con accompagnamento della minore a scuola, o nei periodi di sospensione scolastica, con accompagnamento della minore entro le ore 12,00 presso la residenza materna o in altro luogo di destinazione della GL;
• nella settimana in cui il week-end è di spettanza della madre, il sig. potrà tenere con sé la CP_1 GL in un giorno infra-settimanale da individuarsi nella giornata di mercoledì dalle ore 18,30 sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola, o in ipotesi di sospensione del periodo scolastico, entro le ore 12,00 presso la residenza materna o in altro luogo di destinazione della GL.
Nei giorni di spettanza paterna il sig. si occuperà del prelievo e Controparte_1 dell'accompagnamento di . Su accordo delle parti, considerata l'età della GL, quest'ultima Per_1 potrà spostarsi da sola per brevi tragitti.
Nel caso di impedimento dell'uno o l'altro dei genitori ad occuparsi del trasporto per gli spostamenti di
, dovuto a necessità lavorative o impegni personali improrogabili (a titolo esemplificativo: Per_1 motivi di salute), entrambi i genitori si impegnano a collaborare per sostituire il soggetto impossibilitato.
Resta salva la possibilità e disponibilità da parte di entrambi i genitori di ampliare e/o modificare, in caso di impegni reciproci da comunicarsi almeno 24 ore prima (salvo oggettiva impossibilità) e, comunque salvo imprevisti, previo accordo verbale, i diritti di visita sopra specificati.
2) I genitori concordano che i week-end che la GL trascorrerà con ciascun genitore non potranno essere maggiori a due week-end consecutivi, fatte salve ipotesi eccezionali (ad esempio viaggi all'estero) da comunicarsi con congruo preavviso.
3) Entrambi i genitori avranno la facoltà di colloquiare con la GL telefonicamente, quando quest'ultima si trova con l'altro genitore, quando desiderano e tenendo conto degli impegni della minore. In caso di impossibilità a raggiungere il cellulare della GL il genitore non collocatario potrà contattare l'altro genitore e viceversa;
4) Durante il periodo estivo, la minore potrà trascorrere con ciascun genitore, almeno dieci giorni consecutivi di vacanza nel mese di agosto, con facoltà di scelta del periodo di agosto alla madre negli anni pari e al padre in quelli dispari.
Ciascun genitore potrà inoltre effettuare ulteriori periodi vacanza con la minore nel mese di giugno e luglio, ciò per una settimana.
Al fine di potere programmare il periodo di ferie da trascorrere con la GL, ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo in cui intende trascorrere le ferie con entro il 30 maggio di Per_1 ogni anno.
Quanto al periodo estivo verrà mantenuto il diritto di visita di cui ai predetti punto n. 1 e 2, salvo quando la minore sarà in vacanza con i genitori pagina 2 di 6 5) Le festività natalizie saranno così suddivise:
- sino al 23 dicembre compreso e dal giorno 7 gennaio compreso, anche in caso di week-end o ponte scolastico, si seguiranno i regolari periodi di alternanza tra i genitori di cui ai predetti punti n. 1 e 2;
- tra il 24 dicembre e 6 gennaio, i genitori sceglieranno il periodo da trascorrere con la minore ad anni alterni, con facoltà di scelta alla madre negli anni pari e al padre in quelli dispari, in modo che sia assicurata l'alternanza. In ogni caso, i genitori si alterneranno in questo modo:
•un genitore trascorrerà con la GL il giorno 24 dicembre sino alla mattina del 25 dicembre ore 11,00 (o comunque prima dell'ora di pranzo), e riprenderà la GL il giorno 26 alle ore 11,00 (o comunque prima dell'ora di pranzo), tenendola con sé sino alle ore 19.00 del 1 gennaio;
•l'altro genitore trascorrerà con la GL il giorno di Natale dalle ore 11,00 (o comunque prima dell'ora di pranzo) sino al mattino del 26 alle ore 11,00 (o comunque prima dell'ora di pranzo), e dal 1 gennaio ore 19,00 sino al 7 gennaio, così che siano alternati anche i festeggiamenti di Capodanno ed Epifania.
6) Per le vacanze pasquali i genitori seguiranno lo stesso principio di alternanza stabilito per le vacanze natalizie, con facoltà di scelta del periodo alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari. In ogni caso, la GL trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore.
In considerazione delle chiusure scolastiche, un genitore starà con la minore dal giovedì alla domenica di Pasqua compresa, e l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo, indicativamente dalle ore 11,00, al mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori che tenga conto della volontà e/o necessità di . Per_1
Resta fermo in ogni caso quanto stabilito al predetto punto n. 2.
7) La minore trascorrerà i ponti e le festività nazionali con il genitore presso il quale è collocata, fatto salvo diverso accordo tra i genitori.
8) Il sig. verserà entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di partecipazione al Controparte_1 mantenimento della GL, la somma di €. 450,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
ciò con decorrenza dal mese di ottobre 2024 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della GL.
La rivalutazione Istat annuale verrà effettuata su base ottobre 2024, ovvero la prima rivalutazione verrà calcolata ad ottobre 2025 e così di seguito di anno in anno.
Entrambi i genitori s'impegnano ad effettuare a favore della GL un versamento mensile di €. 50,00 ciascuno sul conto corrente Multiplus minori presso l'istituto di credito , che Controparte_2 verrà dagli stessi appositamente aperto. Tale conto dovrà avere firma congiunta e i genitori s'impegnano a non effettuare prelievi dallo stesso sino a quando la GL raggiungerà la maggiore età ed avrà disponibilità diretta dei danari ivi versati. Il versamento di tale somma verrà effettuato sino a quando i genitori percepiranno l'assegno unico.
I danari versati su tale conto saranno nella disponibilità di al raggiungimento della maggiore Per_1 età.
9) Le spese straordinarie, relative alla GL , come di seguito elencate secondo il Protocollo Per_1 approvato dal Tribunale di Monza, saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
ciò con decorrenza dall'ottobre 2024, e precisamente: pagina 3 di 6 A) Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo dei genitori
Spese mediche:
a)ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica con esclusione dei farmaci da banco, esami diagnostici non invasivi, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b)spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia); d) visite mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione:
a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche e di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad esempio Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio oratori).
B) Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori
Spese mediche a)esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b)cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato, c)interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d)iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per le attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, g)acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Qualunque altra voce di spesa straordinaria, che non sia sopra espressamente indicata, ma che attenga le attività sportive, ricreative, ludiche, formative, religiose e scolastiche della GL dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, documentata e fra essi divisa nella misura sopra esposta, salvo diverso accordo tra le parti.
10) Sempre a norma di quanto stabilito dal citato Protocollo del Tribunale di Monza, riguardo a tutte le spese straordinarie che richiedono l'espressione di preventivo consenso dei genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta, anche a mezzo di pagina 4 di 6 comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa, avendo cura di quantificare espressamente in essa gli oneri previsti per detta attività.
Entro giorni sette dalla ricezione della comunicazione, il genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, specificandone i motivi;
in mancanza, il silenzio verrà inteso come assenso e la spesa s'intenderà, quindi, approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, e qualora lo ritenga, l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni.
Le parti concordano che le spese straordinarie di cui sopra possano essere anticipate anche dal padre, con onere di rimborso a carico della madre con le medesime modalità già illustrate.
11) In ogni caso le spese straordinarie sostenute andranno tutte documentate e trasmesse direttamente all'altro genitore entro il giorno 30 di ogni mese (il 28 per il mese di febbraio), così da permettere a chi dovrà adempiere di farlo immediatamente all'inizio del mese successivo. Diversamente, le spese comunicate in ritardo verranno pagate nel mese successivo a quello di competenza.
12) I genitori terranno in considerazione per l'indirizzo scolastico, dopo la scuola dell'obbligo, le naturali inclinazioni ed aspirazioni della GL.
13) Ciascun genitore autorizza l'altro a richiedere per sé e per il figlio minore i documenti di espatrio e di identità, obbligandosi a fare tutto quanto necessario per il sollecito rilascio di predetti documenti, previo impegno a comunicare il luogo di destinazione, anche per soggiorni di breve durata.
14) Le condizioni n. 7 e 8 dell'accordo ex art. 6 II comma D.L. 132/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio devono intendersi integralmente revocate su accordo dei genitori.
15) Tutte le condizioni di cui sopra decorreranno dal mese di ottobre 2024.
16) Spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della GL minore nata in data [...] e, per la restante parte, Persona_2 relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione di negoziazione assistita in data 5.6.2019, assentita dal P.M. presso questo Tribunale in data 14.6.2019:
pagina 5 di 6 1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 5.12.2024 4 dicembre 2024
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7535/2024 promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] in data [...] (c.f. ) cittadina italiana Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'avvocato Cinzia Novara (c.f. - pec. C.F._2 Email_1 presso il cui studio sito in Giussano V.le Brianza n. 12 elegge domicilio
e
, nato a [...] in data [...] (c.f. ), cittadino Controparte_1 C.F._3 italiano, residente in [...], rappresentato e difenso in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Danila Dusci (c.f. – pec , C.F._4 Email_2 presso il cui studio sito in via Lamarmora n. 36 Milano elegge domicilio
Chiedono che tutte le comunicazioni avvengano ai seguenti indirizzi pec:
Email_1
Email_2
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE CONGIUNTE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) La GL minore, , sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
Ferma restando la permanenza di a week-end alternati presso l'uno o l'altro dei genitori, il sig. Per_1
potrà tenere con sé secondo le seguenti modalità: Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 6 • nella settimana in cui il week-end è di spettanza del padre, il Sig. terrà con sé la GL dal CP_1 giovedì all'uscita da scuola (oppure dalle ore 12,00 nei giorni di sospensione scolastica) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oppure nei periodi di sospensione scolastica con accompagnamento entro le ore 12,00 presso la residenza materna o in altro luogo di destinazione della GL.
Nella predetta settimana, il padre potrà inoltre tenere con sé la GL per un giorno infrasettimanale, da individuarsi nella giornata di martedì dalle ore 18,30 sino al mercoledì mattina con accompagnamento della minore a scuola, o nei periodi di sospensione scolastica, con accompagnamento della minore entro le ore 12,00 presso la residenza materna o in altro luogo di destinazione della GL;
• nella settimana in cui il week-end è di spettanza della madre, il sig. potrà tenere con sé la CP_1 GL in un giorno infra-settimanale da individuarsi nella giornata di mercoledì dalle ore 18,30 sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola, o in ipotesi di sospensione del periodo scolastico, entro le ore 12,00 presso la residenza materna o in altro luogo di destinazione della GL.
Nei giorni di spettanza paterna il sig. si occuperà del prelievo e Controparte_1 dell'accompagnamento di . Su accordo delle parti, considerata l'età della GL, quest'ultima Per_1 potrà spostarsi da sola per brevi tragitti.
Nel caso di impedimento dell'uno o l'altro dei genitori ad occuparsi del trasporto per gli spostamenti di
, dovuto a necessità lavorative o impegni personali improrogabili (a titolo esemplificativo: Per_1 motivi di salute), entrambi i genitori si impegnano a collaborare per sostituire il soggetto impossibilitato.
Resta salva la possibilità e disponibilità da parte di entrambi i genitori di ampliare e/o modificare, in caso di impegni reciproci da comunicarsi almeno 24 ore prima (salvo oggettiva impossibilità) e, comunque salvo imprevisti, previo accordo verbale, i diritti di visita sopra specificati.
2) I genitori concordano che i week-end che la GL trascorrerà con ciascun genitore non potranno essere maggiori a due week-end consecutivi, fatte salve ipotesi eccezionali (ad esempio viaggi all'estero) da comunicarsi con congruo preavviso.
3) Entrambi i genitori avranno la facoltà di colloquiare con la GL telefonicamente, quando quest'ultima si trova con l'altro genitore, quando desiderano e tenendo conto degli impegni della minore. In caso di impossibilità a raggiungere il cellulare della GL il genitore non collocatario potrà contattare l'altro genitore e viceversa;
4) Durante il periodo estivo, la minore potrà trascorrere con ciascun genitore, almeno dieci giorni consecutivi di vacanza nel mese di agosto, con facoltà di scelta del periodo di agosto alla madre negli anni pari e al padre in quelli dispari.
Ciascun genitore potrà inoltre effettuare ulteriori periodi vacanza con la minore nel mese di giugno e luglio, ciò per una settimana.
Al fine di potere programmare il periodo di ferie da trascorrere con la GL, ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo in cui intende trascorrere le ferie con entro il 30 maggio di Per_1 ogni anno.
Quanto al periodo estivo verrà mantenuto il diritto di visita di cui ai predetti punto n. 1 e 2, salvo quando la minore sarà in vacanza con i genitori pagina 2 di 6 5) Le festività natalizie saranno così suddivise:
- sino al 23 dicembre compreso e dal giorno 7 gennaio compreso, anche in caso di week-end o ponte scolastico, si seguiranno i regolari periodi di alternanza tra i genitori di cui ai predetti punti n. 1 e 2;
- tra il 24 dicembre e 6 gennaio, i genitori sceglieranno il periodo da trascorrere con la minore ad anni alterni, con facoltà di scelta alla madre negli anni pari e al padre in quelli dispari, in modo che sia assicurata l'alternanza. In ogni caso, i genitori si alterneranno in questo modo:
•un genitore trascorrerà con la GL il giorno 24 dicembre sino alla mattina del 25 dicembre ore 11,00 (o comunque prima dell'ora di pranzo), e riprenderà la GL il giorno 26 alle ore 11,00 (o comunque prima dell'ora di pranzo), tenendola con sé sino alle ore 19.00 del 1 gennaio;
•l'altro genitore trascorrerà con la GL il giorno di Natale dalle ore 11,00 (o comunque prima dell'ora di pranzo) sino al mattino del 26 alle ore 11,00 (o comunque prima dell'ora di pranzo), e dal 1 gennaio ore 19,00 sino al 7 gennaio, così che siano alternati anche i festeggiamenti di Capodanno ed Epifania.
6) Per le vacanze pasquali i genitori seguiranno lo stesso principio di alternanza stabilito per le vacanze natalizie, con facoltà di scelta del periodo alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari. In ogni caso, la GL trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore.
In considerazione delle chiusure scolastiche, un genitore starà con la minore dal giovedì alla domenica di Pasqua compresa, e l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo, indicativamente dalle ore 11,00, al mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori che tenga conto della volontà e/o necessità di . Per_1
Resta fermo in ogni caso quanto stabilito al predetto punto n. 2.
7) La minore trascorrerà i ponti e le festività nazionali con il genitore presso il quale è collocata, fatto salvo diverso accordo tra i genitori.
8) Il sig. verserà entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di partecipazione al Controparte_1 mantenimento della GL, la somma di €. 450,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
ciò con decorrenza dal mese di ottobre 2024 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della GL.
La rivalutazione Istat annuale verrà effettuata su base ottobre 2024, ovvero la prima rivalutazione verrà calcolata ad ottobre 2025 e così di seguito di anno in anno.
Entrambi i genitori s'impegnano ad effettuare a favore della GL un versamento mensile di €. 50,00 ciascuno sul conto corrente Multiplus minori presso l'istituto di credito , che Controparte_2 verrà dagli stessi appositamente aperto. Tale conto dovrà avere firma congiunta e i genitori s'impegnano a non effettuare prelievi dallo stesso sino a quando la GL raggiungerà la maggiore età ed avrà disponibilità diretta dei danari ivi versati. Il versamento di tale somma verrà effettuato sino a quando i genitori percepiranno l'assegno unico.
I danari versati su tale conto saranno nella disponibilità di al raggiungimento della maggiore Per_1 età.
9) Le spese straordinarie, relative alla GL , come di seguito elencate secondo il Protocollo Per_1 approvato dal Tribunale di Monza, saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
ciò con decorrenza dall'ottobre 2024, e precisamente: pagina 3 di 6 A) Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo dei genitori
Spese mediche:
a)ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica con esclusione dei farmaci da banco, esami diagnostici non invasivi, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b)spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia); d) visite mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione:
a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche e di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad esempio Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio oratori).
B) Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori
Spese mediche a)esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b)cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato, c)interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d)iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per le attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, g)acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Qualunque altra voce di spesa straordinaria, che non sia sopra espressamente indicata, ma che attenga le attività sportive, ricreative, ludiche, formative, religiose e scolastiche della GL dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, documentata e fra essi divisa nella misura sopra esposta, salvo diverso accordo tra le parti.
10) Sempre a norma di quanto stabilito dal citato Protocollo del Tribunale di Monza, riguardo a tutte le spese straordinarie che richiedono l'espressione di preventivo consenso dei genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta, anche a mezzo di pagina 4 di 6 comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa, avendo cura di quantificare espressamente in essa gli oneri previsti per detta attività.
Entro giorni sette dalla ricezione della comunicazione, il genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, specificandone i motivi;
in mancanza, il silenzio verrà inteso come assenso e la spesa s'intenderà, quindi, approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, e qualora lo ritenga, l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni.
Le parti concordano che le spese straordinarie di cui sopra possano essere anticipate anche dal padre, con onere di rimborso a carico della madre con le medesime modalità già illustrate.
11) In ogni caso le spese straordinarie sostenute andranno tutte documentate e trasmesse direttamente all'altro genitore entro il giorno 30 di ogni mese (il 28 per il mese di febbraio), così da permettere a chi dovrà adempiere di farlo immediatamente all'inizio del mese successivo. Diversamente, le spese comunicate in ritardo verranno pagate nel mese successivo a quello di competenza.
12) I genitori terranno in considerazione per l'indirizzo scolastico, dopo la scuola dell'obbligo, le naturali inclinazioni ed aspirazioni della GL.
13) Ciascun genitore autorizza l'altro a richiedere per sé e per il figlio minore i documenti di espatrio e di identità, obbligandosi a fare tutto quanto necessario per il sollecito rilascio di predetti documenti, previo impegno a comunicare il luogo di destinazione, anche per soggiorni di breve durata.
14) Le condizioni n. 7 e 8 dell'accordo ex art. 6 II comma D.L. 132/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio devono intendersi integralmente revocate su accordo dei genitori.
15) Tutte le condizioni di cui sopra decorreranno dal mese di ottobre 2024.
16) Spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della GL minore nata in data [...] e, per la restante parte, Persona_2 relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione di negoziazione assistita in data 5.6.2019, assentita dal P.M. presso questo Tribunale in data 14.6.2019:
pagina 5 di 6 1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 5.12.2024 4 dicembre 2024
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 6 di 6