Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 6830
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione normativa antitrust

    Il primo motivo di appello è inammissibile perché contesta solo una delle due rationes decidendi del primo giudice (la seconda), senza attaccare la prima (eccezione generica). Inoltre, la fideiussione è stata sottoscritta in epoca successiva all'indagine dell'AGCM, e i garanti non hanno provato la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale.

  • Rigettato
    Decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.

    Il rigetto del primo motivo di appello comporta il rigetto anche di questo motivo. La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è valida sia in caso di fideiussione omnibus che di garanzia autonoma.

  • Rigettato
    Mutuo solutorio e difetto di causa

    Il motivo è infondato. I principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5841/2025) affermano la validità del mutuo solutorio, anche se utilizzato per ripianare debiti pregressi, poiché l'accredito in conto corrente integra la 'datio rei' e il contratto costituisce valido titolo esecutivo.

  • Rigettato
    Responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca

    Il motivo è infondato. Le allegazioni degli appellanti sono generiche, non precisano l'ammontare o la durata dello scoperto di conto corrente ripianato, né i danni subiti, impedendo di valutare il carattere temporaneo delle difficoltà finanziarie o la concreta entità del pregiudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 6830
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 6830
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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