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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 6830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6830 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 613/2022
TRA
(C-F/P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t.; Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), (C.F. , Parte_4 C.F._3 Parte_5 C.F._4 ed (C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura Parte_6 C.F._5 alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Armando
CI (C.F. , elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._6
Benevento alla Via XXIV Maggio, 2;
APPELLANTI
E
(P.IVA/C.F. e iscrizione Registro Imprese Controparte_1 di Lecce n. ), in persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. P.IVA_2 [...]
succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche tutte Controparte_2 facenti capo alla in forza di atto di fusione Controparte_3 per incorporazione a rogito Notaio del 18.10.2016 Rep. n. 36386 registrato a Persona_1
1 Casarano in pari data al n. 8908, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata in grado di appello, dall'avv. Biancamaria Leone (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliata all'indirizzo pec indicato in atti;
C.F._7
APPELLATA
NONCHE'
(C.F./P.IVA in persona Controparte_4 P.IVA_3 dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. e, per essa, quale Controparte_5 mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Pordenone del Persona_2
05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631), la Controparte_6
(C.F./P.IVA ), in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_4 Controparte_7
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla C.F._8 comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello, dall'avv. Gianfranco
IA (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via C.F._9
Francesco Caracciolo n.10, presso lo studio dell'avv. Alberico Selvaggi;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1496/2021 del Tribunale di Benevento, Seconda
Sezione Civile, pubblicata in data 14 luglio 2021 e non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1496/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla quale debitrice Parte_1 principale, e da , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali garanti, nei confronti della dichiarando Controparte_1 il decreto definitivamente esecutivo, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Con il suindicato decreto ingiuntivo n. 1673/2017, confermato dalla sentenza di primo grado, era ingiunto alla quale debitrice principale, nonché a Parte_1 Parte_2
, ed , quali garanti, di pagare, in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 favore della quale soggetto incorporante la Controparte_1
e del la somma di € 345.687,25 (di cui € Controparte_3 Controparte_3
54.037,30 per 12 rate mensili scadute, € 288.424,63 per capitale residuo, € 943,03 per rateo interessi al 16.6.2017, € 2.262,29 per interessi di mora al 16.6.2017 e € 20,00 per spese e
2 commissioni), oltre interessi come richiesti (“interessi di mora ancorati alle variazioni del tasso legale maggiorato di 5 punti, ferma restando la soglia massima del tasso convenzionalmente stabilito ed oltre interessi successivi”; cfr. ricorso monitorio), in forza del contratto di mutuo chirografario dell'importo di € 400.000,00, stipulato in data 27.11.2012 dalla società con la del , garantito con Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 fideiussione del 26.11.2012 fino alla concorrenza di € 650.000,00, poi aumentata a €
788.000,00 in data 5.6.2012, da , , Parte_4 Parte_3 Parte_5 Pt_6
e
[...] Parte_2
Il primo giudice:
-dava atto che nel corso del giudizio di opposizione era intervenuta la a Controparte_4 cui la aveva ceduto il credito oggetto di causa, e che, nonostante il Controparte_1 processo proseguisse tra le parti originarie, la sentenza – pronunciata in favore della banca opposta – avrebbe spiegato comunque i suoi effetti nei confronti della cessionaria, ex art. 111, comma 4, c.p.c.;
- rigettava l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa, sollevata dagli opponenti che eccepivano che il capitale mutuato era stato utilizzato unicamente per il ripianamento di debiti pregressi della società mutuataria nei confronti della stessa banca mutuante (scoperto di conto corrente), con la motivazione che: a) non si trattava di un mutuo di scopo con finalità diversa rispetto a quella per cui veniva impiegato l'importo mutuato;
b)
l'operazione non assumeva finalità elusive di norme imperative;
- rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dagli opponenti nei confronti della banca opposta per aver concesso il credito alla società senza esaminare il Parte_1 merito creditizio, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, con la motivazione che, per un verso, la scelta – comunque discrezionale da parte della banca – era conseguente ad esigenze di liquidità avanzate dalla stessa società, e, per altro verso, le difficoltà finanziarie di una società non sono, di per sé, dirimenti in relazione al merito creditizio, in quanto possono essere frutto di circostanze contingenti e del tutto temporanee;
- rigettava l'eccezione di nullità delle garanzie rilasciate in favore della banca perché riproduttive delle clausole del modello ABI sanzionato dalla CA d'IT con provvedimento del 2005, con la duplice motivazione che: a) l'eccezione di nullità era generica, perché non indicava le ragioni per le quali le intese restrittive della concorrenza a
3 monte avrebbero inciso sulla validità dei singoli contratti a valle;
b) in ogni caso, anche qualora si fosse riscontrato un comportamento illegittimo dalla banca, il rimedio sarebbe stato solo quello volto ad ottenere il risarcimento del danno (nella specie, domanda neppure formulata), e non la declaratoria di nullità delle garanzie, che, quindi, erano valide ed efficaci;
- affermava che, in ogni caso, le garanzie integravano dei contratti autonomi di garanzia, il che escludeva l'applicabilità della disciplina prevista dal codice civile, con conseguente validità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
B. Il giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 1496/2021, pubblicata in data 14.7.2021, hanno proposto tempestivo appello la debitrice principale, nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ed , garanti, con atto di citazione notificato a Parte_4 Parte_5 Parte_6 mezzo pec in data 14.02.2022 alla e alla , e per essa, Controparte_1 CP_4 quale mandataria, alla in qualità di cessionaria del credito Controparte_6 originariamente vantato dalla , al fine di chiedere, in riforma della Controparte_1 sentenza impugnata, di:
- accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione ovvero delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8, per violazione dell'art. 2 della Legge n.287 del 1990, in quanto costituente contratto a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza: per l'effetto, dichiarata la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 del codice civile, dichiarare la conseguente decadenza della CA dall'escussione dei fideiussori e rigetto di qualsiasi pretesa creditoria avanzata nei loro confronti;
- accertare, altresì, la nullità del contratto di mutuo n. 04/21/02972 del 27.11.2012, rinumerato al n. 134/681/8000778, per assoluto difetto di causa, e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme ingiunte in sede monitoria sulla base del predetto titolo;
- accertare, infine, la responsabilità precontrattuale e contrattuale della
[...]
con condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 subiti, da liquidarsi anche in via equitativa e da porre in compensazione rispetto alle somme che risulteranno eventualmente dovute dalla Parte_1
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con le maggiorazioni dovute a norma di legge e con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio sia la e, per essa, CP_4 quale mandataria, la con comparsa di costituzione e Controparte_6
4 risposta depositata in data 10.10.2022, sia la Controparte_1 con comparsa di risposta depositata il 26.10.2022, contestando entrambe la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto.
All'udienza del 18.06.2025 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, in quanto concernono entrambi la questione della nullità della clausola, contenuta nella fideiussione sottoscritta dai garanti appellanti in data 26.11.2012, di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente ritenuta operatività di tale ultima norma, da cui deriverebbe la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria.
C.1. In particolare, con il primo motivo di appello, i garanti appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta in data 26.11.2012, da loro sollevata in primo grado sul presupposto che la predetta fideiussione era riproduttiva delle tre clausole (artt. 2, 6, 8) dello schema contrattuale ABI sanzionato con provvedimento della CA D'IT del 2.5.2005, n.
55, per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990, in materia di normativa antitrust.
Gli appellanti hanno contestato la motivazione del primo giudice, che, pur nella consapevolezza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, riteneva che la condotta illegittima della banca per violazione della normativa antitrust avrebbe potuto dare luogo unicamente ad una tutela risarcitoria, ove fosse stata dimostrata una incidenza concreta dell'intesa “a monte” sul singolo contratto “a valle”, riproduttivo dello schema vietato, e, di contro, hanno dedotto che le argomentazioni del primo giudice risultavano chiaramente errate e smentite dalla sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
30.12.2021, n. 41994, secondo cui “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, secondo la prospettazione dei garanti appellanti, una volta dichiarata nulla la
5 clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 della fideiussione da loro sottoscritta in data 26.11.2012, il giudice avrebbe dovuto dichiarare illegittima l'azione intrapresa contro di loro dalla banca, perché quest'ultima era irrimediabilmente decaduta dalla garanzia e, quindi, nessuna pronuncia di condanna avrebbe potuto essere emessa nei loro confronti.
I garanti appellanti hanno aggiunto che non valevano in senso contrario a tale conclusione le argomentazioni svolte dal primo giudice sulla natura autonoma del contratto di garanzia da loro sottoscritto, che non permette ai garanti di formulare eccezioni inerenti al rapporto principale, e tanto perché la natura autonoma o meno della garanzia è del tutto ininfluente rispetto all'eccezione di nullità da loro sollevata.
C.2. Con il secondo motivo di appello, i garanti appellanti hanno ribadito che, una volta accolto il primo motivo di appello, avrebbe dovuto essere riformata la sentenza di primo nella parte in cui rigettava l'eccezione di decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ed invero, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per contrarietà alla normativa antitrust, ovvero perché frutto di una intesa lesiva della concorrenza accertata con il citato provvedimento della CA d'IT n. 55/2005; dichiarata la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., si sarebbe dovuta dichiarare la decadenza della banca dall'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c.: ed invero, la dalla CP_1 prima comunicazione del 27.7.2016 alla debitrice principale non aveva intrapreso nessuna azione all'infuori di quella oggetto del presente giudizio, e, pertanto, risultava ampiamente maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
C.3. Il primo motivo di appello, prima ancora che infondato, è inammissibile.
Il giudice di primo grado poneva a fondamento del rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione del 26.11.2012 perché riproduttiva delle tre clausole contenute nel modello contrattuale ABI sanzionato dalla CA d'IT con provvedimento del 2.5.2005, n. 55, due rationes decidendi, tra loro autonome: 1) la genericità dell'eccezione come formulata: è necessario che il garanti sollevi l'eccezione di nullità in modo puntuale e specifico - non, cioè, mediante un semplice riferimento ai principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29810/2017- al fine di verificare in che misura e in che modo l'intesa restrittiva della concorrenza a monte abbia inciso sui singoli contratti a valle, determinandone la nullità
(ed il tipo di nullità), mentre, nel caso, in esame l'eccezione di nullità della garanzia era generica, perché non indicava le ragioni per le quali le intese restrittive della concorrenza “a monte” avrebbero inciso in concreto sulla validità dei singoli contratti “a valle”; 2) in ogni
6 caso, qualora si fosse riscontrato un comportamento illegittimo della banca, l'unica forma di tutela possibile era quella di tipo risarcitorio.
Orbene, il primo motivo di appello contesta solo la seconda ratio decidendi e non anche la prima, che è sufficiente, di per sé, a determinare il rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta dai garanti appellanti.
Ad integrazione di quanto osservato dal primo giudice con riferimento alla prima ratio decidendi si rileva che la fideiussione omnibus dedotta in giudizio era stata sottoscritta dai garanti odierni appellanti in data 26.11.2012, vale a dire in un periodo di gran lunga posteriore a quello oggetto dell'indagine della CA d'IT sfociata nel menzionato provvedimento n. 55 del 2.5.2005, che ha riguardato l'arco temporale compreso tra il 2002 e il 2005. Ne deriva che i garanti appellanti non possono avvalersi del valore di prova privilegiata del provvedimento della CA D'IT n. 55 del 2.5.2005 in ordine al collegamento funzionale tra una accertata intesa anticoncorrenziale, vietata, “a monte” e la fideiussione “a valle”, proprio perché quest'ultima è stata sottoscritta in epoca ben successiva agli accertamenti compiuti dalla CA D'IT (e contenuti nell'arco temporale tra il 2002 ed il 2005), e, pertanto, avrebbero dovuto provare la persistenza, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (26.11.2012), di una eventuale intesa restrittiva della concorrenza, di cui la fideiussione da loro sottoscritta sarebbe stata attuazione ed effetto, ma tale prova non è stata fornita.
C.4. Il rigetto del primo motivo di appello, per effetto del quale è confermata la statuizione di rigetto dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione sottoscritta dai garanti appellanti perché riproduttiva delle tre clausole contenute nello schema contrattuale ABI sanzionato dalla CA d'IT, tra le quali la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., comporta il rigetto del secondo motivo di appello, con cui i garanti appellanti hanno riproposto l'eccezione di decadenza della banca dalla garanzia per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro la società debitrice principale nel termine semestrale di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.
E', pertanto, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dagli appellanti circa l'ininfluenza rispetto all'eccezione di nullità della clausola che deroga all'art. 1957 c.c. della natura autonoma o meno della garanzia (ed invero, il primo giudice, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione perché riproduttiva delle clausole contenute nello schema contrattuale ABI sanzionato dalla CA d'IT con provvedimento del 2.5.2005, n. 55, affermava che assumeva valore assorbente la circostanza che la garanzia aveva la natura di
7 contratto autonomo di garanzia): ed invero, sia che si tratti di fideiussione omnibus, sia che si tratti di garanzia autonoma (come ritenuto dal primo giudice, con statuizione non impugnata),
è valida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
C.5. Con il terzo motivo di appello gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice rigettava l'eccezione di nullità del mutuo “solutorio” per difetto di causa, con la motivazione che l'importo mutuato poteva essere destinato, in tutto o in parte, anche a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario nei confronti del mutuante, non venendo in rilievo un mutuo di scopo che prevedesse per la somma mutuata una finalità diversa da quella per cui era stata impiegata.
Gli appellanti, al fine di contestare le argomentazioni del primo giudice, hanno richiamato i principi espressi da cass. civ. 25.1.2021, n. 1517, secondo cui l'operazione di ripianamento di debito a mezzo di nuovo credito, che la banca creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, ma quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista;
la struttura contrattuale del mutuo implica la consegna delle somme di danaro che ne costituiscono oggetto e, per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, la traditio, per essere tale, deve realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario, con la conseguenza che, senza il compimento di un simile passaggio – ossia senza l'effettivo trasferimento della proprietà delle somme dal mutuante al mutuatario – non potrebbe neppure ipotizzarsi la sussistenza dell'obbligo di restituzione in capo al mutuatario, ex art. 1813 c.c.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Ed invero – ferma l'argomentazione espressa dal primo giudice, secondo cui il mutuo dedotto in giudizio non è un mutuo di scopo, perché non contiene nessuna espressa indicazione delle finalità a cui la somma mutuata avrebbe dovuto essere destinata – si osserva che i principi espressi da cass. civ. 25.1.2021, n. 1517, e richiamati dagli appellanti a sostegno del terzo motivo di appello, si pongono in contrasto con la successiva sentenza della Corte di
Cassazione del 25.7.2022, n. 23149, che, sulla base di principi definiti, in motivazione,
“pacifici e risalenti nella giurisprudenza di questa Corte”, affermava che: “il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il
8 mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo ed il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio di una posta negativa” (cfr., in termini anche cass. civ., 30.11.2021, n. 37654; cass. civ, 23.9.2021, n. 25842; cass. civ., 18.1.2021, n.
724; cass. civ., 8.3.1999, n. 1945).
E tale ultimo orientamento è stato ritenuto condivisibile dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, che è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale in materia di mutuo solutorio con la sentenza del 5.3.2025, n. 5841, con la quale sono stati affermati i seguenti principi di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale;
anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella menzionata sentenza del 5.3.2025, n. 5841, dai quali non vi è motivo di discostarsi, deve ritenersi la piena validità del contratto di mutuo dedotto in giudizio, anche se la somma mutuata sia stata utilizzata per ripianare debiti pregressi della società mutuataria nei confronti della stessa banca mutuante, con conseguente rigetto del terzo motivo di appello.
C.6. Con il quarto motivo di appello gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la loro domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del comportamento contrario a buona fede e correttezza tenuto dalla banca nella erogazione del mutuo, avendo essa aggravato colposamente la situazione debitoria della . Parte_1
Il primo giudice aveva rigettato la domanda di risarcimento danni con la motivazione che le difficoltà finanziarie in cui versa una società possono essere causate da circostanze
9 contingenti e del tutto temporanee e, quindi, non sono indicative dello stato di decozione in cui versa la società.
Gli appellanti, di contro, hanno dedotto che la banca aveva concesso il mutuo alla Parte_1 sebbene quest'ultima risultasse già gravemente indebitata proprio nei suoi confronti, in
[...] virtù di un ingente saldo negativo di conto corrente derivante da plurime aperture di credito;
era, quindi, configurabile una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, da parte della banca mutuante, con conseguente diritto degli appellanti al risarcimento dei danni sofferti per il provocato sovraindebitamento.
Il motivo di appello è infondato.
Ed invero, le allegazioni difensive degli appellanti risultano del tutto generiche sul piano deduttivo, prima ancora che sfornite di prova, in quanto non è neanche precisato quale fosse l'ammontare dello scoperto di conto corrente ripianato dalla somma mutuata, né da quanto tempo si protraeva detto scoperto, e tanto anche al fine di valutare il carattere temporaneo o meno delle difficoltà finanziarie della società mutuataria. Del pari, risultano generiche le allegazioni difensive degli appellanti sui danni subiti per effetto della concessione del mutuo alla , non essendo stato precisato in che cosa consisterebbero in concreto tali Parte_1 presunti danni.
D. Le spese del giudizio di appello
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti della cedente, e della Controparte_1 cessionaria rappresentata dalla sua mandataria CP_4 Controparte_6
e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12
[...] allegata al DM 55/2014 e succ. mod, utilizzando come scaglione di riferimento quello da €
260.000,01 a € 520.000,00 (sulla base del valore della causa di appello, pari a €
345.687,25, pari all'ammontare della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo confermato con la sentenza di primo grado, di cui gli appellanti hanno chiesto l'integrale riforma), applicando i valori tariffari medi per le prime due fasi, ed i favori tariffari minimi per la fase “di trattazione/istruttoria”, non essendo stata espletata attività istruttoria, e per la fase decisoria, non essendo comparsi gli appellanti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025 e non avendo gli stessi depositato gli scritti finali, di cui all'art. 190 c.p.c., con conseguente attività difensiva più contenuta delle appellate, che non hanno dovuto esaminare né le conclusioni e né gli scritti finali degli appellanti.
10 In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nonchè da Parte_1 Parte_2
, ed nei confronti della Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e della e per essa, quale Controparte_1 Controparte_4 mandataria, della avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_6
Benevento, Seconda Sezione Civile, n. 1496/2021, pubblicata in data 14 luglio 2021 e non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
delle spese del giudizio di secondo grado, che Controparte_1 liquida in € 13.530,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al
15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
, rappresentata dalla sua mandataria CP_4 Controparte_6 delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 13.530,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 22.12.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 613/2022
TRA
(C-F/P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t.; Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), (C.F. , Parte_4 C.F._3 Parte_5 C.F._4 ed (C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura Parte_6 C.F._5 alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Armando
CI (C.F. , elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._6
Benevento alla Via XXIV Maggio, 2;
APPELLANTI
E
(P.IVA/C.F. e iscrizione Registro Imprese Controparte_1 di Lecce n. ), in persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. P.IVA_2 [...]
succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche tutte Controparte_2 facenti capo alla in forza di atto di fusione Controparte_3 per incorporazione a rogito Notaio del 18.10.2016 Rep. n. 36386 registrato a Persona_1
1 Casarano in pari data al n. 8908, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata in grado di appello, dall'avv. Biancamaria Leone (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliata all'indirizzo pec indicato in atti;
C.F._7
APPELLATA
NONCHE'
(C.F./P.IVA in persona Controparte_4 P.IVA_3 dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. e, per essa, quale Controparte_5 mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Pordenone del Persona_2
05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631), la Controparte_6
(C.F./P.IVA ), in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_4 Controparte_7
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla C.F._8 comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello, dall'avv. Gianfranco
IA (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via C.F._9
Francesco Caracciolo n.10, presso lo studio dell'avv. Alberico Selvaggi;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1496/2021 del Tribunale di Benevento, Seconda
Sezione Civile, pubblicata in data 14 luglio 2021 e non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1496/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla quale debitrice Parte_1 principale, e da , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali garanti, nei confronti della dichiarando Controparte_1 il decreto definitivamente esecutivo, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Con il suindicato decreto ingiuntivo n. 1673/2017, confermato dalla sentenza di primo grado, era ingiunto alla quale debitrice principale, nonché a Parte_1 Parte_2
, ed , quali garanti, di pagare, in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 favore della quale soggetto incorporante la Controparte_1
e del la somma di € 345.687,25 (di cui € Controparte_3 Controparte_3
54.037,30 per 12 rate mensili scadute, € 288.424,63 per capitale residuo, € 943,03 per rateo interessi al 16.6.2017, € 2.262,29 per interessi di mora al 16.6.2017 e € 20,00 per spese e
2 commissioni), oltre interessi come richiesti (“interessi di mora ancorati alle variazioni del tasso legale maggiorato di 5 punti, ferma restando la soglia massima del tasso convenzionalmente stabilito ed oltre interessi successivi”; cfr. ricorso monitorio), in forza del contratto di mutuo chirografario dell'importo di € 400.000,00, stipulato in data 27.11.2012 dalla società con la del , garantito con Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 fideiussione del 26.11.2012 fino alla concorrenza di € 650.000,00, poi aumentata a €
788.000,00 in data 5.6.2012, da , , Parte_4 Parte_3 Parte_5 Pt_6
e
[...] Parte_2
Il primo giudice:
-dava atto che nel corso del giudizio di opposizione era intervenuta la a Controparte_4 cui la aveva ceduto il credito oggetto di causa, e che, nonostante il Controparte_1 processo proseguisse tra le parti originarie, la sentenza – pronunciata in favore della banca opposta – avrebbe spiegato comunque i suoi effetti nei confronti della cessionaria, ex art. 111, comma 4, c.p.c.;
- rigettava l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa, sollevata dagli opponenti che eccepivano che il capitale mutuato era stato utilizzato unicamente per il ripianamento di debiti pregressi della società mutuataria nei confronti della stessa banca mutuante (scoperto di conto corrente), con la motivazione che: a) non si trattava di un mutuo di scopo con finalità diversa rispetto a quella per cui veniva impiegato l'importo mutuato;
b)
l'operazione non assumeva finalità elusive di norme imperative;
- rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dagli opponenti nei confronti della banca opposta per aver concesso il credito alla società senza esaminare il Parte_1 merito creditizio, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, con la motivazione che, per un verso, la scelta – comunque discrezionale da parte della banca – era conseguente ad esigenze di liquidità avanzate dalla stessa società, e, per altro verso, le difficoltà finanziarie di una società non sono, di per sé, dirimenti in relazione al merito creditizio, in quanto possono essere frutto di circostanze contingenti e del tutto temporanee;
- rigettava l'eccezione di nullità delle garanzie rilasciate in favore della banca perché riproduttive delle clausole del modello ABI sanzionato dalla CA d'IT con provvedimento del 2005, con la duplice motivazione che: a) l'eccezione di nullità era generica, perché non indicava le ragioni per le quali le intese restrittive della concorrenza a
3 monte avrebbero inciso sulla validità dei singoli contratti a valle;
b) in ogni caso, anche qualora si fosse riscontrato un comportamento illegittimo dalla banca, il rimedio sarebbe stato solo quello volto ad ottenere il risarcimento del danno (nella specie, domanda neppure formulata), e non la declaratoria di nullità delle garanzie, che, quindi, erano valide ed efficaci;
- affermava che, in ogni caso, le garanzie integravano dei contratti autonomi di garanzia, il che escludeva l'applicabilità della disciplina prevista dal codice civile, con conseguente validità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
B. Il giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 1496/2021, pubblicata in data 14.7.2021, hanno proposto tempestivo appello la debitrice principale, nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ed , garanti, con atto di citazione notificato a Parte_4 Parte_5 Parte_6 mezzo pec in data 14.02.2022 alla e alla , e per essa, Controparte_1 CP_4 quale mandataria, alla in qualità di cessionaria del credito Controparte_6 originariamente vantato dalla , al fine di chiedere, in riforma della Controparte_1 sentenza impugnata, di:
- accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione ovvero delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8, per violazione dell'art. 2 della Legge n.287 del 1990, in quanto costituente contratto a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza: per l'effetto, dichiarata la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 del codice civile, dichiarare la conseguente decadenza della CA dall'escussione dei fideiussori e rigetto di qualsiasi pretesa creditoria avanzata nei loro confronti;
- accertare, altresì, la nullità del contratto di mutuo n. 04/21/02972 del 27.11.2012, rinumerato al n. 134/681/8000778, per assoluto difetto di causa, e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme ingiunte in sede monitoria sulla base del predetto titolo;
- accertare, infine, la responsabilità precontrattuale e contrattuale della
[...]
con condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 subiti, da liquidarsi anche in via equitativa e da porre in compensazione rispetto alle somme che risulteranno eventualmente dovute dalla Parte_1
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con le maggiorazioni dovute a norma di legge e con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio sia la e, per essa, CP_4 quale mandataria, la con comparsa di costituzione e Controparte_6
4 risposta depositata in data 10.10.2022, sia la Controparte_1 con comparsa di risposta depositata il 26.10.2022, contestando entrambe la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto.
All'udienza del 18.06.2025 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, in quanto concernono entrambi la questione della nullità della clausola, contenuta nella fideiussione sottoscritta dai garanti appellanti in data 26.11.2012, di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente ritenuta operatività di tale ultima norma, da cui deriverebbe la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria.
C.1. In particolare, con il primo motivo di appello, i garanti appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta in data 26.11.2012, da loro sollevata in primo grado sul presupposto che la predetta fideiussione era riproduttiva delle tre clausole (artt. 2, 6, 8) dello schema contrattuale ABI sanzionato con provvedimento della CA D'IT del 2.5.2005, n.
55, per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990, in materia di normativa antitrust.
Gli appellanti hanno contestato la motivazione del primo giudice, che, pur nella consapevolezza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, riteneva che la condotta illegittima della banca per violazione della normativa antitrust avrebbe potuto dare luogo unicamente ad una tutela risarcitoria, ove fosse stata dimostrata una incidenza concreta dell'intesa “a monte” sul singolo contratto “a valle”, riproduttivo dello schema vietato, e, di contro, hanno dedotto che le argomentazioni del primo giudice risultavano chiaramente errate e smentite dalla sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
30.12.2021, n. 41994, secondo cui “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, secondo la prospettazione dei garanti appellanti, una volta dichiarata nulla la
5 clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 della fideiussione da loro sottoscritta in data 26.11.2012, il giudice avrebbe dovuto dichiarare illegittima l'azione intrapresa contro di loro dalla banca, perché quest'ultima era irrimediabilmente decaduta dalla garanzia e, quindi, nessuna pronuncia di condanna avrebbe potuto essere emessa nei loro confronti.
I garanti appellanti hanno aggiunto che non valevano in senso contrario a tale conclusione le argomentazioni svolte dal primo giudice sulla natura autonoma del contratto di garanzia da loro sottoscritto, che non permette ai garanti di formulare eccezioni inerenti al rapporto principale, e tanto perché la natura autonoma o meno della garanzia è del tutto ininfluente rispetto all'eccezione di nullità da loro sollevata.
C.2. Con il secondo motivo di appello, i garanti appellanti hanno ribadito che, una volta accolto il primo motivo di appello, avrebbe dovuto essere riformata la sentenza di primo nella parte in cui rigettava l'eccezione di decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ed invero, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per contrarietà alla normativa antitrust, ovvero perché frutto di una intesa lesiva della concorrenza accertata con il citato provvedimento della CA d'IT n. 55/2005; dichiarata la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., si sarebbe dovuta dichiarare la decadenza della banca dall'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c.: ed invero, la dalla CP_1 prima comunicazione del 27.7.2016 alla debitrice principale non aveva intrapreso nessuna azione all'infuori di quella oggetto del presente giudizio, e, pertanto, risultava ampiamente maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
C.3. Il primo motivo di appello, prima ancora che infondato, è inammissibile.
Il giudice di primo grado poneva a fondamento del rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione del 26.11.2012 perché riproduttiva delle tre clausole contenute nel modello contrattuale ABI sanzionato dalla CA d'IT con provvedimento del 2.5.2005, n. 55, due rationes decidendi, tra loro autonome: 1) la genericità dell'eccezione come formulata: è necessario che il garanti sollevi l'eccezione di nullità in modo puntuale e specifico - non, cioè, mediante un semplice riferimento ai principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29810/2017- al fine di verificare in che misura e in che modo l'intesa restrittiva della concorrenza a monte abbia inciso sui singoli contratti a valle, determinandone la nullità
(ed il tipo di nullità), mentre, nel caso, in esame l'eccezione di nullità della garanzia era generica, perché non indicava le ragioni per le quali le intese restrittive della concorrenza “a monte” avrebbero inciso in concreto sulla validità dei singoli contratti “a valle”; 2) in ogni
6 caso, qualora si fosse riscontrato un comportamento illegittimo della banca, l'unica forma di tutela possibile era quella di tipo risarcitorio.
Orbene, il primo motivo di appello contesta solo la seconda ratio decidendi e non anche la prima, che è sufficiente, di per sé, a determinare il rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta dai garanti appellanti.
Ad integrazione di quanto osservato dal primo giudice con riferimento alla prima ratio decidendi si rileva che la fideiussione omnibus dedotta in giudizio era stata sottoscritta dai garanti odierni appellanti in data 26.11.2012, vale a dire in un periodo di gran lunga posteriore a quello oggetto dell'indagine della CA d'IT sfociata nel menzionato provvedimento n. 55 del 2.5.2005, che ha riguardato l'arco temporale compreso tra il 2002 e il 2005. Ne deriva che i garanti appellanti non possono avvalersi del valore di prova privilegiata del provvedimento della CA D'IT n. 55 del 2.5.2005 in ordine al collegamento funzionale tra una accertata intesa anticoncorrenziale, vietata, “a monte” e la fideiussione “a valle”, proprio perché quest'ultima è stata sottoscritta in epoca ben successiva agli accertamenti compiuti dalla CA D'IT (e contenuti nell'arco temporale tra il 2002 ed il 2005), e, pertanto, avrebbero dovuto provare la persistenza, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (26.11.2012), di una eventuale intesa restrittiva della concorrenza, di cui la fideiussione da loro sottoscritta sarebbe stata attuazione ed effetto, ma tale prova non è stata fornita.
C.4. Il rigetto del primo motivo di appello, per effetto del quale è confermata la statuizione di rigetto dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione sottoscritta dai garanti appellanti perché riproduttiva delle tre clausole contenute nello schema contrattuale ABI sanzionato dalla CA d'IT, tra le quali la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., comporta il rigetto del secondo motivo di appello, con cui i garanti appellanti hanno riproposto l'eccezione di decadenza della banca dalla garanzia per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro la società debitrice principale nel termine semestrale di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.
E', pertanto, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dagli appellanti circa l'ininfluenza rispetto all'eccezione di nullità della clausola che deroga all'art. 1957 c.c. della natura autonoma o meno della garanzia (ed invero, il primo giudice, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione perché riproduttiva delle clausole contenute nello schema contrattuale ABI sanzionato dalla CA d'IT con provvedimento del 2.5.2005, n. 55, affermava che assumeva valore assorbente la circostanza che la garanzia aveva la natura di
7 contratto autonomo di garanzia): ed invero, sia che si tratti di fideiussione omnibus, sia che si tratti di garanzia autonoma (come ritenuto dal primo giudice, con statuizione non impugnata),
è valida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
C.5. Con il terzo motivo di appello gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice rigettava l'eccezione di nullità del mutuo “solutorio” per difetto di causa, con la motivazione che l'importo mutuato poteva essere destinato, in tutto o in parte, anche a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario nei confronti del mutuante, non venendo in rilievo un mutuo di scopo che prevedesse per la somma mutuata una finalità diversa da quella per cui era stata impiegata.
Gli appellanti, al fine di contestare le argomentazioni del primo giudice, hanno richiamato i principi espressi da cass. civ. 25.1.2021, n. 1517, secondo cui l'operazione di ripianamento di debito a mezzo di nuovo credito, che la banca creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, ma quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista;
la struttura contrattuale del mutuo implica la consegna delle somme di danaro che ne costituiscono oggetto e, per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, la traditio, per essere tale, deve realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario, con la conseguenza che, senza il compimento di un simile passaggio – ossia senza l'effettivo trasferimento della proprietà delle somme dal mutuante al mutuatario – non potrebbe neppure ipotizzarsi la sussistenza dell'obbligo di restituzione in capo al mutuatario, ex art. 1813 c.c.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Ed invero – ferma l'argomentazione espressa dal primo giudice, secondo cui il mutuo dedotto in giudizio non è un mutuo di scopo, perché non contiene nessuna espressa indicazione delle finalità a cui la somma mutuata avrebbe dovuto essere destinata – si osserva che i principi espressi da cass. civ. 25.1.2021, n. 1517, e richiamati dagli appellanti a sostegno del terzo motivo di appello, si pongono in contrasto con la successiva sentenza della Corte di
Cassazione del 25.7.2022, n. 23149, che, sulla base di principi definiti, in motivazione,
“pacifici e risalenti nella giurisprudenza di questa Corte”, affermava che: “il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il
8 mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo ed il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio di una posta negativa” (cfr., in termini anche cass. civ., 30.11.2021, n. 37654; cass. civ, 23.9.2021, n. 25842; cass. civ., 18.1.2021, n.
724; cass. civ., 8.3.1999, n. 1945).
E tale ultimo orientamento è stato ritenuto condivisibile dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, che è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale in materia di mutuo solutorio con la sentenza del 5.3.2025, n. 5841, con la quale sono stati affermati i seguenti principi di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale;
anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella menzionata sentenza del 5.3.2025, n. 5841, dai quali non vi è motivo di discostarsi, deve ritenersi la piena validità del contratto di mutuo dedotto in giudizio, anche se la somma mutuata sia stata utilizzata per ripianare debiti pregressi della società mutuataria nei confronti della stessa banca mutuante, con conseguente rigetto del terzo motivo di appello.
C.6. Con il quarto motivo di appello gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la loro domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del comportamento contrario a buona fede e correttezza tenuto dalla banca nella erogazione del mutuo, avendo essa aggravato colposamente la situazione debitoria della . Parte_1
Il primo giudice aveva rigettato la domanda di risarcimento danni con la motivazione che le difficoltà finanziarie in cui versa una società possono essere causate da circostanze
9 contingenti e del tutto temporanee e, quindi, non sono indicative dello stato di decozione in cui versa la società.
Gli appellanti, di contro, hanno dedotto che la banca aveva concesso il mutuo alla Parte_1 sebbene quest'ultima risultasse già gravemente indebitata proprio nei suoi confronti, in
[...] virtù di un ingente saldo negativo di conto corrente derivante da plurime aperture di credito;
era, quindi, configurabile una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, da parte della banca mutuante, con conseguente diritto degli appellanti al risarcimento dei danni sofferti per il provocato sovraindebitamento.
Il motivo di appello è infondato.
Ed invero, le allegazioni difensive degli appellanti risultano del tutto generiche sul piano deduttivo, prima ancora che sfornite di prova, in quanto non è neanche precisato quale fosse l'ammontare dello scoperto di conto corrente ripianato dalla somma mutuata, né da quanto tempo si protraeva detto scoperto, e tanto anche al fine di valutare il carattere temporaneo o meno delle difficoltà finanziarie della società mutuataria. Del pari, risultano generiche le allegazioni difensive degli appellanti sui danni subiti per effetto della concessione del mutuo alla , non essendo stato precisato in che cosa consisterebbero in concreto tali Parte_1 presunti danni.
D. Le spese del giudizio di appello
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti della cedente, e della Controparte_1 cessionaria rappresentata dalla sua mandataria CP_4 Controparte_6
e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12
[...] allegata al DM 55/2014 e succ. mod, utilizzando come scaglione di riferimento quello da €
260.000,01 a € 520.000,00 (sulla base del valore della causa di appello, pari a €
345.687,25, pari all'ammontare della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo confermato con la sentenza di primo grado, di cui gli appellanti hanno chiesto l'integrale riforma), applicando i valori tariffari medi per le prime due fasi, ed i favori tariffari minimi per la fase “di trattazione/istruttoria”, non essendo stata espletata attività istruttoria, e per la fase decisoria, non essendo comparsi gli appellanti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025 e non avendo gli stessi depositato gli scritti finali, di cui all'art. 190 c.p.c., con conseguente attività difensiva più contenuta delle appellate, che non hanno dovuto esaminare né le conclusioni e né gli scritti finali degli appellanti.
10 In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nonchè da Parte_1 Parte_2
, ed nei confronti della Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e della e per essa, quale Controparte_1 Controparte_4 mandataria, della avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_6
Benevento, Seconda Sezione Civile, n. 1496/2021, pubblicata in data 14 luglio 2021 e non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
delle spese del giudizio di secondo grado, che Controparte_1 liquida in € 13.530,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al
15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
, rappresentata dalla sua mandataria CP_4 Controparte_6 delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 13.530,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 22.12.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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