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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4215/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to MANZO ANNARITA, giusta mandato Parte_1
in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' avv. to SERRELLI CP_1
SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to CP_2
CASTELLUCCI TERESA giusta procura in atti
Resistente
Nonchè
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv.to TRAMONTANO LUCIO, come da procura in atti
Resistente Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.07.2023 il ricorrente esponeva di aver ricevuto in data
25.05.2023, la notifica dell'avviso di intimazione n. 10020219004385534000, con cui l gli intimava il pagamento dell'importo totale di € Controparte_3
59.375,59 in relazione alle cartelle esattoriali n. 10020170011459474000, n.
10020180018800086000, n. 10020190001219433000 (aventi l quale Ente CP_2
impositore) e agli avvisi di addebito nn. 40020120007433466000, 40020130001546650000,
40020130003058813000,40020150001878277000,40020160000954126000,4002016000
5117690000,40020170002255705000,40020180000258107000,40020180007632300000,
40020190000020633000, 40020190002312675000 e 40020190006764850000. Deduceva
l'illegittimità dell'intimazione ricevuta poiché aveva già presentato, in data 06.12.2022, istanza -poi accordata- di rateizzazione del credito sotteso alle cartelle, ad eccezione dei crediti inerenti all'avviso di addebito n. 40020150001878277 000 – poi inserito nella richiesta di adesione alla rottamazione quater - ed agli avvisi di addebito n. 40020120007433466000,
n 40020130001546650000, n. 40020130003058813000, adempiendo al pagamento delle rate mensili sino alla trasmissione della domanda per l'accesso alla definizione agevolata, la cd. Rottamazione quater, che sospendeva, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Eccepiva poi la nullità dell'intimazione in ragione dell'omessa notifica degli avvisi di addebito nn 40020120007433466000, 40020130001546650000, 40020130003058813000 e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Per i suesposti motivi, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1)In via preliminare concedere, per i motivi esposti in narrativa, la sospensione dell'efficacia
e della esecutorietà dell'intimazione di pagamento n.10020219004385534000 e delle cartelle esattoriali nn. 10020170011459474000, 10020180018800086000,
10020190001219433000 e avvisi di addebito nn. 40020120007433466000,
40020130001546650000, 40020130003058813000, 40020150001878277000,
40020160000954126000, 40020160005117690000, 40020170002255705000,
40020180000258107000, 40020180007632300000, 40020190000020633000,
40020190002312675000, 40020190006764850000; 2)Accertare l'illegittimità dell'avviso di intimazione tenuto conto del piano di rateizzazione del debito riconosciuto dal Concessionario al ricorrente e, successiva adesione da parte del ricorrente alla definizione agevolata relativamente agli avvisi di addebito nn. 10020170011459474000,
10020180018800086000 e agli avvisi di addebito nn. 40020160000954126000,
40020160005117690000, 40020170002255705000, 40020180000258107000,
40020180007632300000, 40020190000020633000, 40020190002312675000,
40020190006764850000, 40020150001878277000; 3) Accertare e Dichiarare per l'effetto non fondato il diritto delle parti resistenti a procedere ad esecuzione forzata per ottenere il pagamento immediato di € 26.866,24 portato dalle cartelle di pagamento nn.
10020170011459474000, 10020180018800086000 e avvisi di addebito nn.
40020160000954126000, 40020160005117690000, 40020170002255705000,
40020180000258107000, 40020180007632300000, 40020190000020633000,
40020190002312675000, 40020190006764850000, 40020150001878277000 tenuto conto che il ricorrente ha manifestato la volontà di procedere al pagamento del debito, in modalità dilazionata a seguito della conclusione del procedimento di definizione agevolata;
4)
Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica degli avvisi di addebito nn.
40020120007433466000, 40020130001546650000, 40020130003058813000 e dunque,
l'inesistenza del diritto a procedere in executivis;
5)Accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto di credito pari ad € 5.997,29 portato dagli avvisi di addebito n.
40020120007433466000, 40020130001546650000, 40020130003058813000; 6)Accertare
e dichiarare, per l'effetto, l'estinzione del diritto di credito di natura contributiva e per somme aggiuntive, pari ad € 5.997,29, portato dagli avvisi di addebito n. 40020120007433466000,
40020130001546650000, 40020130003058813000 tenuto soprattutto anche conto che gli avvisi di addebito nn. 40020130001546650000, 40020130003058813000 non compaiono neppure nell'estratto di ruolo consegnato dal Concessionario al ricorrente in data
22.06.2023; 7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione all'avv.
Manzo antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano l e l chiedendo il rigetto CP_2 CP_1
della domanda con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì l affermando di aver regolarmente Controparte_3
adempiuto ai suoi obblighi di notifica degli atti di sua competenza, in considerazione della sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali delle attività di notifica in conformità al decreto Cura Italia. Concludeva per il rigetto del ricorso inammissibile e improponibile, con vittoria di spese. Nelle note di trattazione scritta parte attrice evidenziava che con l'istanza di rateizzazione aveva, per facta concludentia, riconosciuto il debito in relazione alle cartelle ed avvisi richiamati nella detta istanza, impugnando solo gli avvisi di addebito nn.
40020120007433466000, 40020130001546650000, 40020130003058813000 sottesi sempre all'intimazione di pagamento n. 10020219004385534000 per un totale di € 5.997,29.
Acquisita documentazione, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.03.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Occorre preliminarmente rilevare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma). Occorre premettere che i soggetti che ricevono la notificazione di cartelle di pagamento per il recupero di crediti previdenziali dispongono di due distinti rimedi processuali, a seconda che intendano contestare nel merito la pretesa contributiva dell'ente oppure vogliano far valere irregolarità formali della procedura.
Nel primo dei due casi è possibile il ricorso al giudice del lavoro, utilizzando la previsione contenuta nei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d. legs. n. 46 del 1999, secondo cui contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (comma 5); e il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere
l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 6).
Si è sul punto precisato (Cass. Sez.
6 - L., Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011, Cass.
21153/2019) che « In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007).
Nel secondo, invece, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del predetto d. legs., in forza del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)".
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nel caso che ci occupa, essendo il ricorso depositato in data 25.07.2023, dunque, oltre i 40 giorni dalla notifica della opposta intimazione (del 25.05.2023) potrà essere vagliata solo l'eccezione di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione alle cartelle e agli avvisi oggetto della istanza di rateizzazione e poi della rottamazione quater e, per gli avvisi di addebito nn. 40020120007433466000, 40020130001546650000,
40020130003058813000, soltanto l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei detti atti.
Tuttavia, in relazione a siffatti tre avvisi, si rileva la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, in relazione all'avvenuto stralcio dei debiti di cui ai richiamati avvisi di addebito, come può evincersi dall'estratto di ruolo depositato dall' . Controparte_4
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico
("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Controparte_3
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni
[...]
statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. La Suprema Corte pronunciandosi in fattispecie analoga relativa ad uno stralcio disposto nell'anno 2018, ha espresso l'orientamento, che il giudicante condivide e fa proprio, secondo il quale "Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche senza istanza di parte, se l'atto impugnato è una cartella di importo fino a mille euro e rientra nello stralcio introdotto con il d.l. n. 119/2018. Va infatti applicata in via automatica, senza cioè un'istanza da parte del contribuente coinvolto, la nuova norma sullo stralcio delle cartelle" (cfr Cass. n.
11410/2019).
Pertanto, con riferimento al caso di specie, preso atto dell'avvenuto stralcio, il giudice rileva il venir meno della pretesa impositiva opposta e della conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente ai detti avvisi (vedi Cass. n. 12959/2019 in motiv.).
Ciò detto, come evidenziato nella parte narrativa della decisione, parte attrice, in data
6.12.2022, presentava istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le cartelle di pagamento n. 10020170011459474000, 10020180018800086000, n.
10020190001219433000 e gli avvisi di addebito nn. 40020160000954126000,
40020160005117690000, 40020170002255705000, 40020180000258107000,
40020180007632300000, 40020190000020633000, 40020190002312675000,
40020190006764850000 indicati nell'intimazione, oggetto di impugnazione.
L' , con riferimento alla suindicata istanza di rateizzazione, Controparte_3
protocollata dal ricorrente, comunicava di aver accordato la suddivisione del pagamento in n. 120 rate mensili.
Dopo la notifica dell'intimazione e prima del deposito del ricorso, parte ricorrente presentava in data 30.06.2023 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) e successivamente l comunicava le somme dovute. Da tale documentazione CP_5
risulta che siffatta rottamazione quater ha riguardato le cartelle di pagamento n.
10020170011459474000, 10020180018800086000, 10020190001219433000 e gli avvisi di addebito nn. 40020160005117690000, 40020170002255705000,
40020180000258107000, 40020180007632300000, 40020190000020633000,
40020190002312675000, 40020190006764850000. Resterebbero dunque esclusi gli avvisi di addebito nn. 40020150001878277000 e 40020160005117690000.
Siffatta adesione in uno all'esplicita ammissione attorea di accettazione del debito in relazione a siffatte cartelle ed avvisi, consentono di dimostrare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso limitatamente alle cartelle e agli avvisi oggetto della rottamazione quater. In fattispecie analoghe la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che “il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono” (v. Cass. nr. 27846 del 2020).
Quanto agli avvisi di addebito nn 40020150001878277000 e 40020160005117690000 non oggetto di tale rottamazione, la domanda attorea di cui ai punti 2) e 3) non può trovare accoglimento in quanto il primo avviso non è stato oggetto né dell'istanza di rateizzazione né della successiva rottamazione quater, per come risulta dalla documentazione in atti, mentre il secondo non è stato oggetto della rottamazione quater né vi è prova del pagamento del relativo credito.
Le spese processuali, stante l'esito complessivo del giudizio, sono totalmente compensate tra le parti.
Giova rilevare sul punto che la Suprema Corte ha affermato - e già più volte ribadito – con riferimento alla fattispecie di annullamento ex lege dei carichi contemplata del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, che poiché viene in considerazione una ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti
(Cass. 30/04/2019, n. 11410; Cass. 07/06/2019, n. 15471; Cass. 17/08/2022, n. 24853).
Non vi è pertanto spazio per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il regolamento delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti (le quali si siano date reciprocamente atto della sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto ed abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice: Cass. 18/10/2018, n. 26299; Cass. 29/07/2021, n. 21757) ma nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione di cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore (cfr Cassazione civile sez. III, 09/11/2022,
n.33059).
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nn.
40020120007433466000, 40020130001546650000, 40020130003058813000 richiamati nella opposta intimazione di pagamento n. 10020219004385534000 con conseguente inefficacia della stessa in relazione ai detti avvisi;
2) dichiara, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 10020170011459474000,
10020180018800086000, 10020190001219433000 e gli avvisi di addebito nn.
40020160005117690000, 40020170002255705000, 40020180000258107000,
40020180007632300000, 40020190000020633000, 40020190002312675000,
40020190006764850000 inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
4) rigetta il ricorso per la parte restante;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 28.03.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino