Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 25/2/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 393/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. DIBITONTO MARCO Parte_1
RICORRENTE
E
e l' - CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dalla dott. Vito Alfonso, Dirigente dell CP_2
[...]
RESISTENTE
oggetto: ricostruzione della carriera
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/1/2023 , ha adito l'intestato Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata considerando per intero e senza alcuna decurtazione – e, quindi non nei limiti della cd. Temporizzazione come ha previsto il decreto scolastico n. 85/207 – i servizi prestati dal Cont ricorrente alle dipendenze del on qualifica inferiore di addetto alle aziende agrarie con i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: anni 3 mesi 9 giorni 25 di servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali dal 24/07/2001 al
28/08/2001, dal 12/12/2001 al 31/08/2002, dal 01/09/2002 al 31/08/2003, dal 01/09/2003 al
31/08/2004, dal 01/09/2004 al 31/08/2005;
pagina 1 di 9
Cassazione SS.UU. n. 9144 del 06.05.2016) nella misura in cui, applicando il meccanismo della c.d. temporizzazione, non ha ricon osciuto ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi svolti dal ricorrente nel profilo di addetto alle aziende agrarie a tempo determinato e indeterminato nel profilo di approdo di assistente tecnico;
2) condanni il ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini Controparte_4 giuridici ed economici dei servizi prestati dalla parte ricorrente sino all'approdo al ruolo di assistente tecnico con ascrizione di un'anzianità di servizio valevole a fini giuridici ed economici di n. 12 anni, 10 mese e 3 gg. alla data del passaggio di ruolo dal profilo di addetto alle aziende agrarie al profilo professionale di assistente tecnico e cioè alla data del 01.09.2014, con attribuzione della fascia stipendiale in godimento prima dell'emanazione dell'errato decreto n. 85/2017 e cioè la fascia stipendiale “ 9” con scadenza 31.10.2017 a partire da agosto 2017 e fasce successive alle scadenze ulteriori;
e per l'effetto
3) condanni il a corrispondere gli arretrati spettanti, con ogni accessorio Controparte_4 previdenziale e assistenziale e cioè al pagamento delle ulteriori e maggiori somme spettanti alla ricorrente a titolo di conguaglio in considerazione del corretto trattamento stipendiale come sopra rideterminato sulla base del riconoscimento dell'intero servizio di ruolo pregresso svolto a tempo determinato ed a tempo indeterminato come addetto alle aziende agrarie, oltre la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;…”. Vinte le spese di lite. Cont Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la prescrizione quinquennale, chiedendo la non cumulabilità tra somme eventualmente percepite in accoglimento del presente ricorso e le somme già percepite per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica, ha riconosciuto, come anzianità complessiva, quella di anni 11, mesi 10 e giorni 2 ed ha chiesto di “sottrarre il servizio relativo all'anno
2013 ai sensi del DPR n.122/2013 art.1, lett.b”, nonché la compensazione delle spese di giudizio.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
Quindi, trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc precedenti intervenuti in Sezione in analoghe questioni controverse (Sentenza n. 4304/2022, pagina 2 di 9 est. Dott.ssa de Salvia;
2061/2022, est. dott.ssa di Leo;
Sentenza n. 1818/2023 pubbl. il 18/05/2023 RG n.
5599/2022, est. Dott.ssa Sgarro).
I fatti di causa sono incontroversi, oltre che documentati.
La parte ricorrente attualmente è alle dipendenze del con contratto di Controparte_5 lavoro a tempo indeterminato Area professionale del personale Amministrativo, tecnico, ausiliario, con mansioni di assistente tecnico con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.9.2005 in servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale Dante Alighieri di Cerignola (Fg). E' poi transitato, dall'1.9.2013, nell'area B, profilo professionale assistente tecnico di ruolo.
La medesima parte ha prestato, altresì, servizio nel ruolo di personale ATA con mansioni di addetto aziende agrarie con contratto di lavoro a tempo determinato dal 24.7.2001 al 28.8.2001, dal 12.12.2001 al
31.8.2002, dall'1.9.2002 al 31.8.2002, dall'1.9.2003 al 31.8.2004, dall'1.9.2004 al 31.8.2005.
Ha esposto che, a seguito di domanda amministrativa, con decreto di ricostruzione della carriera n. 720 del
15.12.2009 regolarmente registrato dalla in dell'Istituto Pavoncelli di Cerignola veniva CP_6 disposta la ricostruzione della carriera, con il riconoscimento, a titolo di pre-ruolo, di n. 3 anni, 9 mesi e 25 giorni di pre-ruolo ai fini giuridici ed economici;
che, in data 25.07.2017, veniva adottato il decreto di progressione economica n. 84, regolarmente vistato dalla al n. 7002 in data 06.09.2017, con il CP_6 quale l'Istituto Dell'Aquila di San Ferdinando di Puglia riconosceva in suo favore, alla data dell'01.02.2007, un'anzianità pari ad anni 5, mesi 2 e giorni 25 con l'attribuzione della fascia “9” dal 06.11.2010; che, a seguito dell'avvenuto passaggio al profilo professionale di assistente tecnico ed a seguito di domanda amministrativa, con decreto n. 85 del 25.07.2017 (doc. 3), vistato al n. 7003 in data 06.09.2017, l'Istituto
“Dell'Aquila” effettuava una nuova ma errata ricostruzione della carriera – per effetto della c.d. temporizzazione - riconoscendogli (v. pag. 5 del detto decreto) come anzianità pre e post ruolo complessiva alla data del 01.09.2014 solo 8 anni, 9 mesi e 6 giorni ai fini giuridici ed economici, a fronte di una effettiva anzianità pre-ruolo e di ruolo sino al 01.09.2014 pari, invece, a 12 anni, 10 mese e 3 gg. con eliminazione illegittima di tutto il servizio pre-ruolo svolto da collaboratore scolastico (già riconosciuto in misura pari a 3 anni, 9 mesi e 25 giorni con il decreto antecedente al passaggio e cioè con il decreto n.
720/2009) e di parte del servizio di ruolo come addetto alle aziende agrarie e che, a seguito di questo errore, egli ricorrente notava - e ciò senza ricevere alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione – nella busta paga di DICEMBRE 2017 (doc. 4) la seguente illegittima variazione:
l'inserimento in un livello stipendiale (“9”) con scadenza posticipata di circa 3 anni rispetto alla scadenza di fascia raggiunta a quello effettivamente spettante ed, in particolare, la collocazione nella fascia stipendiale
“9” con scadenza 28.02.2020 (v. busta paga DICEMBRE 2017 – v. doc. 4) invece che la corretta collocazione nella fascia stipendiale – già raggiunta (come risulta dalla busta paga di AGOSTO 2017 (doc.
5) “9” con scadenza 31.10.2017. pagina 3 di 9 Ciò posto, ha dedotto l'erroneità del decreto di ricostruzione della propria carriera, siccome Pt_1 effettuata sulla base del meccanismo della cd. “temporizzazione” ex art. 6 DPR 345/1983.
Sostiene, invero, che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicato il più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art. 4, co. 13 DPR 399/1988.
3. La tesi del ricorrente è stata avallata anche dalla Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato del 25.7.2019, chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un collaboratore scolastico transitato nei ruoli del personale amministrativo.
Di seguito si trascrivono i passaggi salienti di tale decisione, che possono essere posti a base anche della presente decisione, relativa a fattispecie analoga, siccome condivisibili e conformi anche alla giurisprudenza di merito, di legittimità e contabile:
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1. Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, per la soluzione della questione di massima in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), a seguito di concorso pubblico riservato.
A tal riguardo, vertendosi in tema di controllo successivo, non appare superfluo, preliminarmente, richiamare le indicazioni rese dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti laddove, con la deliberazione n. 9/2012, è stato precisato che il controllo demandato alla Corte ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, “per il contenuto della valutazione (conformità a legge) e per le procedure da seguire, non possa che essere ricondotto nell'ambito del controllo di legittimità, seppur successivo a causa dell'intervenuta efficacia dei provvedimenti medesimi. Detto procedimento di controllo - da attuare con le consuete modalità procedimentali - si potrà concludere con esito positivo ovvero con una dichiarazione di non conformità a legge, a seguito della quale l'amministrazione adotterà le consequenziali misure di competenza anche in relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente.”
Ne consegue l'applicabilità delle consuete modalità procedimentali, inclusa la pronuncia della Sezione centrale in Adunanza
Generale, nella composizione integrata da tutti i consiglieri delegati delle Sezioni regionali, per la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, per le quali il Presidente della Corte dei conti ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, del sopra richiamato Regolamento di organizzazione. Ciò posto, nel merito, al fine di chiarire i termini della questione oggetto di esame è necessario ricostruire la vicenda e delineare il quadro normativo che regola la materia.
Il contrasto interpretativo maturato tra la e l'Istituto XXX attiene alle Controparte_7 CP_2 modalità da osservare per la ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) del comparto scuola.
In particolare, la in linea con la prassi seguita dal Controparte_7 Controparte_8
, opterebbe per l'utilizzo del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre l'Istituto
[...] pagina 4 di 9 XXX, con i due decreti del 2017, si è basato sul criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988.
Con i decreti in data 15 novembre 2017, l' , a seguito della specifica richiesta formulata in data 31 ottobre CP_9
2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, siccome più favorevole al dipendente.
A detti fini, l'Istituto ha, invero, rivisitato l'intero percorso di carriera delle assistenti amministrative, facendo esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole.
I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione.
Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e cioè al 1° settembre 2001, è maggiore (più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti.
Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza.
Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 - operato dall'Istituto XXX a sostegno della legittimità dei provvedimenti in esame – in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.
2. La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura - contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria – che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati.
Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal e ha riconosciuto il diritto alla Controparte_8 ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione.
Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data
20 settembre 2018.
La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale – ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera – laddove finalizzato a
”rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti pagina 5 di 9 in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”.
La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione.
In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo.
Recenti pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di
Giustizia Europea, hanno evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni” (cfr. Tribunale di Trapani –
Sezione Lavoro 29/03/2019).
In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale A.T.A. assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del.
n.73/2016/SUCC).
3. Così ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre 2017 dall'Istituto XXX.
Come può rilevarsi dai prospetti allegati alla memoria fatta pervenire in vista della adunanza di questa Sezione dalla competente gli stessi integrano, invero, un trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia Controparte_7 riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.
In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n.
399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi.
In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. pagina 6 di 9 Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare.
Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Ragioneria territoriale dello Stato e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal rappresentante della sembrano fondare su circostanze fattuali (modalità di Parte_2 funzionamento del sistema SIDI) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio.
Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione.
Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del
01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)”.
Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.
4. Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:
“Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia”.
Per l'effetto, i sopra richiamati provvedimenti sottoposti allo scrutinio della Sezione sono ritenuti conformi a legge>>.
3.1 Nel caso di specie, è pacifico che la ricostruzione della carriera del ricorrente è più favorevole se effettuata applicando il metodo ex art. 4, co. 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera).
In corso di causa, all'udienza del 9.4.2024, la difesa di parte ricorrente ha aderito alla determinazione del Cont
quanto all'indicazione di giorni 2 ed ha insistito nel riconoscimento di 12 anni di anzianità, 10 mesi e pagina 7 di 9 Cont 2 giorni, a fronte degli 11 anni, 10 mesi e 2 giorni indicati dal . Ha poi rinunciato all'individuazione Cont numerica della cifra “9” della fascia stipendiale, rimettendosi alle determinazioni del in ordine a tale collocazione.
4. Resta invece il contrasto tra le parti in ordine al riconoscimento dell'anno 2013. Il conteggio alternativo depositato dal MI (quanto al numero di anni: 11) non può, invece, essere condiviso, in quanto lo stesso erroneamente non considera l'anno 2013 ai fini dell'anzianità di servizio, come ritenuto da quest'Ufficio in diversi precedenti relativi a fattispecie analoghe.
Ed invero, l'annualità 2013 deve considerarsi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” (art. 1, comma 1, lett. b, D.P.R. n.
122/2013), ma conserva comunque effetti ai fini giuridici dell'anzianità di servizio.
4.1 Conseguentemente il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare il diritto della parte ricorrente all'integrale ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazione alcuna i servizi di ruolo e non di ruolo svolti con qualifica inferiore di addetto aziende agrarie nel ruolo superiore di approdo di assistente tecnico di ruolo in base al combinato disposto ex art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera in caso di passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore) e clausola 4
Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (cd. principio di non discriminazione, così come interpretato, ex plurimis, da Cass. n. 31150/2019 del 28.11.2019 – riconoscimento integrale servizi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato), nonché a corrispondere in favore della medesima il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Il tutto nei limiti della rituale e tempestiva eccepita prescrizione quinquennale tenuto conto della lettera interruttiva del 16.1.2023 (v. lettera messa in mora sub. n. 6 fascicolo parte ricorrente).
Il predetto termine – pacificamente quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., essendosi azionato il diritto al pagamento di differenze retributive – decorre sia in pendenza dei diversi contratti di lavoro a termine, sia durante gli eventuali intervalli tra un contratto e l'altro (cfr. Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n.
575, secondo cui: “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione -
i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”). pagina 8 di 9 Alla luce di quanto precede, spettano alla parte ricorrente le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla data del 16.1.2023, previo scomputo delle somme già percepite dalla parte ricorrente in esecuzione del decreto di ricostruzione della carriera in atti.
5. Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, stante la marcata serialità del presente contenzioso), con l'aumento del
10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit. (atteso l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti) vengono compensate in misura di 1/3, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal e del conseguente CP_4 ridimensionamento della pretesa economica. Nel resto, dette spese seguono la soccombenza della parte resistente e sono e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
Cont confronti del con ricorso depositato il 17/1/2023, nella causa iscritta al n. 393/2023 R.G.L. così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di alla integrale ricostruzione della carriera, considerando Parte_1
Cont per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati dal ricorrente alle dipendenze del con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 24.7.2001 al
31.8.2014, nonché il diritto dello stesso alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore Cont anzianità qui riconosciuta ovvero anni 12, mesi 10 e giorni 2, demandando al l'individuazione della corretta collocazione nella fascia stipendiale;
Cont
- per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate, in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo, nei limiti della eccepita prescrizione come in motivazione;
- condanna il resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_4 aumentate del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali, che si liquidano, complessivamente e per l'intero, in € 5.090,00 oltre i.v.a., c.p.a., e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Marco Dibitonto. Compensa tra le parti il residuo terzo.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25.2.2025
IL GL
Lilia M. Ricucci
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