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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4126/2022 R.G. promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con l'avv. VINCI CLAUDIO P.IVA_2
attrici
contro
c.f. ), con gli avv.ti CAPPUZZO ELIANA e SCHIAVO Controparte_1 P.IVA_3
ELISA
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni delle attrici:
1) Respingere l'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva e per l'effetto accertare e
dichiarare la legittimazione attiva del e dalla Parte_1 CP_2
2) Respingere la richiesta di sospensione del presente procedimento, ex art. 295 c.p.c., in attesa della
definizione del giudizio pendente presso il Tribunale di Messina, RG 3785/2022;
3) Respingere l'eccezione di incompetenza funzionale di Codesto Ecc.Mo Tribunale e, per l'effetto,
dichiarare la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa;
pagina 1 di 10 4) Respingere l'avversa eccezione di nullità della citazione;
5) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
nei confronti delle odierne attrici e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del CP_1
danno subito quantificabile: in €. 65.204,79 oltre iva come per legge a titolo di danno emergente;
in €.
1.287.502,70 a titolo di lucro cessante da riconoscere alla ed in €. 193.125,41 da riconoscere Pt_2
al ; in € 1.287.502,70 a titolo di danno curriculare da riconoscere al 50% a ciascuna Parte_1
attrice (e dunque €. 643.751,35 ciascuna) e, quindi, complessivamente in €. 2.833.335,60, oltre oneri di
legge ove dovuti, il tutto da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
6) in via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare la violazione della delle Controparte_1
norme di cui all'art. 1337 c.c. in tema di responsabilità precontrattuale e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno subito dalle odierne attrici quantificabile in €. 65.204,79 oltre iva
come per legge da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Con vittoria delle spese di lite
Conclusioni della convenuta:
accertare il difetto di legittimazione attiva delle attrici nei confronti della convenuta e
conseguentemente dichiararsi l'inammissibilità delle domande;
accertare la nullità dell'atto di citazione introduttivo per indeterminatezza del petitum e per omessa
esposizione dei fatti costitutivi della pretesa;
in ogni caso rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni
esposte in narrativa;
con condanna delle attrici alla rifusione di tutte le spese di lite e con gli accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.5.22, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio per ottenerne la condanna al pagamento
[...] Controparte_3
della somma complessiva di € 2.866.560,60, per l'inadempimento contrattuale della convenuta in pagina 2 di 10 ordine alla commessa pubblica avente ad oggetto lo scalo portuale Tremestieri di Messina o, in via subordinata, al pagamento della somma di € 98.429,79 a titolo di responsabilità precontrattuale.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- nel 2010 partecipava al bando pubblico per l'affidamento dell'opera relativa Controparte_1
alla progettazione e realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale di Tremestieri in Messina, associando in cooptazione il Controparte_4
- al quale successivamente subentrava il in forza di
[...] Parte_1
contratto di affitto di ramo d'azienda - il quale si impegnava all'esecuzione dei lavori nella misura di legge non superiore al 20% ex art. 95, co. 4, d.p.r. n. 554/99;
- solo in data 3.10.17 stipulava il contratto di appalto per il complessivo Controparte_1
importo di € 64.375.135,21, dopo la conclusione di un contenzioso sorto in sede amministrativa;
- nel 2018 la convenuta avviava i lavori ricevendo l'anticipazione contrattuale del 20%, pari alla complessiva somma di € 12.875.027,04, i lavori proseguivano nel 2019 con la liquidazione dei relativi SAL e risultano tuttora in corso;
- nel 2011 la convenuta emetteva fattura n. 159 nei confronti di la consorziata designata Pt_2
dal per l'esecuzione dei lavori, per complessivi € 74.438,45 al netto dell'iva, Parte_1
per il ristoro del 40% dei costi sostenuti dall'aggiudicataria per la partecipazione alla gara, che veniva parzialmente saldata dall'attrice, per il minor importo di € 65.204,79, anche in considerazione dei costi sostenuti da in relazione alla gara;
Pt_2
- con ulteriore fattura n. 290/11 chiedeva il ristoro di ulteriori costi sopportati Controparte_1
per l'appalto in relazione alla difesa giudiziale in sede amministrativa, integralmente contestata da Pt_2
pagina 3 di 10 - dopo l'aggiudicazione, con nota del 7.11.12 Infracos invitava la convenuta a concordare i lavori da eseguire, ma avviava invece interlocuzioni con le attrici al fine di poter Controparte_1
gestire da sola la commessa, trattative che tuttavia non conducevano ad alcun esito;
- con nota del 5.1.22 Nuova rappresentando come la commessa fosse in forte perdita CP_1
economica, invitava tuttavia ad eseguire la propria parte dei lavori ed a rimborsare la Pt_2
quota di spese posta a proprio carico;
- l'attrice manifestava la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori, negando tuttavia Pt_2
la debenza delle spese richieste e chiedendo invece la propria quota dell'importo anticipato dalla stazione appaltante;
- il 3.3.22 Infracos si recava presso il cantiere ma la cooptante non consentiva l'accesso impedendole pertanto l'esecuzione dei lavori di propria spettanza;
- la convenuta ha violato l'obbligo contrattuale, desumibile dalla domanda di partecipazione alla gara in cui si dà atto dell'associazione in cooptazione, di consentire alla cooptata di eseguire i lavori di propria spettanza, pari al 20% dell'ammontare complessivo, o li ha comunque subordinati al pagamento di spese asseritamente di competenza della cooptata;
- tale inadempimento ha cagionato alle attrici un danno emergente, pari alle spese sostenute per la partecipazione alla gara (€ 65.204,79 oltre iva, per il saldo della fattura emessa da
[...]
ed € 33.225,00 per le spese vive direttamente sostenute da come da nota CP_1 Pt_2
dell'8.7.11), un lucro cessante, consistente per nella perdita dell'utile conseguibile con Pt_2
l'esecuzione dei lavori, quantificabile nella somma di € 1.287.502,70 pari alla percentuale del
10% del valore dei lavori ineseguiti in analogia al principio stabilito dalla giurisprudenza circa il mancato guadagno per la mancata aggiudicazione dell'appalto, e per il nel Parte_1
contributo consortile non riscosso pari alla somma di € 193.125,41 (corrispondente alla percentuale dell'1,5% dei lavori assegnati alla consorziata), nonché un danno curriculare pagina 4 di 10 quantificabile nella percentuale del 5% dei lavori ineseguiti e quindi pari ad € 653.751,35 da riconoscersi ad entrambe le attrici;
- laddove si ritenga che la cooptante non sia soggetta ad alcun obbligo contrattuale nei confronti della cooptata, può allora ravvisarsi una responsabilità precontrattuale della prima per violazione dei canoni di buona fede da osservarsi nello svolgimento delle trattative, avendo dopo anni di trattative finalizzate ad escludere la cooptata dall'esecuzione Controparte_1
dell'opera previa una liquidazione forfettaria, improvvisamente interrotto il negoziato e richiesto ad per eseguire le proprie opere, il pagamento di spese di gestione della Pt_2
commessa non giustificate e/o non di competenza dell'attrice;
- dalla responsabilità ex art. 1337 c.c. discende l'obbligo per la convenuta di rifondere alle attrici,
a titolo di interesse negativo, le spese sostenuto in relazione alla gara, quantificabili nella complessiva somma di € 98.429,79 oltre iva.
si costituiva ritualmente in giudizio ed eccepiva preliminarmente la necessità di Controparte_1
sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento cautelare n.
3785/22 R.G. Tribunale di Messina avente ad oggetto la pretesa della stazione appaltante di escutere le polizze fideiussorie rilasciate dall'aggiudicataria per l'asserito inadempimento di quest'ultima,
l'incompetenza della Sezione specializzata in materia d'Impresa, il difetto di legittimazione delle attrici e la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e delle ragioni della pretesa.
Nel merito la convenuta concludeva per il rigetto di ogni avversa domanda, deducendo non sussistere alcun accordo contrattuale tra l'appaltatrice e le attrici;
che il disinteresse manifestato dal
[...]
(CCC), prima, e dalle attrici, poi, in ordine all'impugnazione Controparte_4
dell'aggiudicazione all'iniziale assegnataria della commessa rivelava la rinuncia all'esecuzione dei lavori;
che i danni reclamati non risultavano fondati giacché, quanto al danno emergente le attrici non avevano partecipato alle spese per il contenzioso amministrativo mentre le spese per la partecipazione alla gara erano pro quota a carico anche della cooptata, quanto al lucro cessante arbitraria risultava la pagina 5 di 10 percentuale del 10% dei lavori indicata dalle attrici ed erroneo comunque l'importo complessivo dei lavori di competenza della cooptata corrispondenti a quelli rientranti nella categoria OG7 (“opere marittime”), quanto al danno curriculare nulla veniva dedotto in ordine alla perdita della possibilità di acquisire altre commesse;
che ammessa la sussistenza di un danno le attrici e/o il CCC avevano concorso a cagionarlo;
che alcuna responsabilità precontrattuale era imputabile alla convenuta, non potendo ritenersi che le attrici potessero fare ragionevole affidamento sulla conclusione di un accordo transattivo.
Disposta l'assegnazione alla Sezione ordinaria del Tribunale, la causa, respinte le istanze di prova orale e Ctu formulate dalle attrici, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.24 sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
Va preliminarmente osservato che la convenuta ha espressamente abbandonato la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
Nel merito le domande attoree risultano infondate.
Assumono valore assorbente di ogni altra questione, da un lato l'assenza della cooptazione, figura invocata dalle attrici a fondamento di un obbligo contrattuale della convenuta di consentire l'esecuzione dei lavori di loro competenza, dall'altro l'insussistenza di alcuna responsabilità
precontrattuale a carico di CP_1
Deducono le attrici che partecipava alla gara d'appalto “indicando espressamente, in sede CP_1
di partecipazione, che i lavori, nel limite massimo di legge del 20%, sarebbero stati eseguiti dal
(cui è poi subentrato il ), quale impresa Controparte_4 Parte_1
associata in cooptazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554” (atto di citazione, pag. 2).
Come noto, la cooptazione è istituto di carattere eccezionale “che abilita un soggetto, privo dei
prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei
limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA;
con la conseguenza che
pagina 6 di 10 il soggetto cooptato non può acquistare lo status di concorrente e alcuna quota di partecipazione
all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi;
non può prestare
garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente;
non può, in alcun modo, subappaltare o
affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire;
il ricorso alla cooptazione, alla luce del carattere
eccezionale e derogatorio dell'istituto, deve, inoltre, necessariamente scaturire da una dichiarazione
espressa ed inequivoca del concorrente, per evitare che un uso improprio della stessa consenta
l'elusione della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di
evidenza pubblica;
pertanto, deve escludersi la figura della cooptazione laddove la società
asseritamente cooptata abbia tenuto un comportamento tale da manifestare la volontà, oltre che di
eseguire lavori, anche di impegnarsi direttamente nei confronti della Amministrazione appaltante al
pari di una sostanziale associata” (così, tra le molte, C. Stato sez. V, 21.6.17 n. 3036).
Nel caso, si osserva, l'offerta formulata al Comune di Messina (all. 3 attoreo) viene sottoscritta anche
Contr dal (asseritamente cooptato), specificandosi essere intenzione di e CP_4 CP_1
quella di riunirsi in associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, “ferma restando la
responsabilità congiunta e solidale nei confronti della stazione appaltante”, ed inoltre che “trattandosi
di raggruppamento non ancora costituito, si impegnano formalmente sin d'ora, in caso di
aggiudicazione della gara, (…) a formalizzare l'atto di Raggruppamento, conferendo mandato
speciale collettivo con rappresentanza a qualificandola Capogruppo-Mandataria, Controparte_1
la quale stipulerà il contratto a nome e per conto proprio e della mandante”.
Sembra dunque debba escludersi che CCC, nonostante le formali dichiarazioni rese alla stazione appaltante, abbia inteso limitare il proprio ruolo a quello di mera cooptata la quale, come detto, non può
acquistare lo status di concorrente, non può rivestire la posizione di offerente, prima della conclusione del contratto, e di contraente, dopo la conclusione.
pagina 7 di 10 La sottoscrizione dell'offerta inviata alla stazione appaltante, l'impegno alla costituzione dell'ATI ed il
Contr mandato conferito alla Capogruppo rivelano la posizione assunta da , che non è quella CP_1
di mera cooptata nell'esecuzione dei lavori ma di vero e proprio offerente/concorrente.
Nell'associazione temporanea di imprese, invero, tutti gli associati (mandante e mandataria) rivestono la qualità di concorrenti mentre la mandataria assume un ruolo di mera rappresentanza nei confronti della stazione appaltante (si veda Cass. n. 2173/24).
Come osservato in giurisprudenza, attesa l'eccezionalità dell'istituto, in difetto di inequivoca dichiarazione nell'atto di partecipazione, “l'indicazione di un'altra impresa deve essere sempre
ricondotta alla figura di carattere generale dell'associazione temporanea;
ciò in quanto la cooptazione
non può essere un mezzo per l'elusione dell'inderogabile disciplina in tema di qualificazione e di
partecipazione alle procedure di evidenza pubblica” (in tal senso TAR L'Aquila – Abruzzo sez. I,
14.2.17 n. 89; TAR Catania – Sicilia sez. I, 12.3.15 n. 780; C. Stato sez. IV, 3.7.14 n. 3344).
Accertata l'insussistenza dei presupposti sostanziali per il configurarsi della cooptazione e ritenuta, per converso, la sussistenza nel caso di un'associazione temporanea (per quanto ancora da costituire), viene meno per l'effetto il titolo allegato dalla difesa attorea a fondamento della dedotta responsabilità
contrattuale della convenuta, in violazione del quale non avrebbe consentito alla cooptata CP_1
l'esecuzione dei lavori di propria competenza.
Tale titolo, invero, non può essere invocato nel caso di ATI, laddove le imprese (al di là della rappresentanza della mandataria nei confronti della stazione appaltante) assumono un ruolo di pariordinazione di fronte al committente ed il titolo in forza del quale la mandante ha il diritto/obbligo di eseguire i lavori di propria competenza non trova fondamento nella permissio della mandataria ma nel contratto stipulato con la stazione appaltante, che viene sottoscritto dalla mandataria per conto anche delle mandanti.
Contratto che, nel caso, non è stato invocato dalle attrici a fondamento della ipotetica responsabilità contrattuale della convenuta e che, del resto, risulta sottoscritto dalla sola e non dall'ATI CP_1
pagina 8 di 10 che, in forza dell'offerta formulata il 18.5.10 (all. 3 attoreo), avrebbe dovuto essere costituita in vista della sottoscrizione del contratto.
Neppure sembra potersi configurare, sotto altro profilo, una possibile responsabilità precontrattuale della convenuta, in forza della quale le attrici pretendono il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara.
Si assume, sul punto, che la convenuta avrebbe inopinatamente receduto dalle trattative finalizzate alla conclusione di un accordo transattivo che avrebbe avuto ad oggetto l'esclusione di Pt_2
dall'esecuzione dell'appalto a fronte della liquidazione di un importo forfettario.
Peraltro, da un lato, dall'esame della corrispondenza agli atti non si rinvengono elementi concreti e precisi dai quali evincere che la convenuta, con la propria condotta, avesse ingenerato nelle attrici il ragionevole affidamento in ordine alla conclusione di tale accordo (si veda, sul punto, tra le più recenti,
Cass. n. 28767/24), dall'altro, in ogni caso, il danno reclamato non sembra poter rientrare nel perimetro del danno risarcibile in caso di responsabilità precontrattuale, limitato come noto (tra le molte, Cass. n.
28404/24) all'interesse negativo, ovvero alle spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione dell'accordo.
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, le spese di cui le attrici pretendono la rifusione sono, per espressa ammissione della difesa (atto di citazione, pag. 17), quelle sostenute (nel 2011) per la partecipazione alla gara, prima quindi delle trattative per la formalizzazione di un accordo transattivo, avviate da come precisano le attrici nell'atto di citazione a pag. 5, dopo la sottoscrizione del Controparte_1
contratto di appalto con la stazione appaltante, quindi nel 2017.
Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore fino ad € 4.000.000,00.
p.q.m.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta le domande attoree
- condanna le attrici alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in
€ 32.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 10 di 10