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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/09/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli Consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere in esito all'udienza del 18 settembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
con il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 158/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Martinucci, del Foro di
Barcellona P.G. (C.F.: ), giusta procura rilasciata ex art. CodiceFiscale_2
83 c.p.c. su foglio separato, allegato all'appello,
appellante
contro
[cod. fisc. ] nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
14.7.1969 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Paino [cod.
fisc. ] del Foro di Messina, per procura rilasciata su foglio C.F._4
separato congiunto alla comparsa di costituzione, appellato considerato che l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. 5 agosto 2022, n. 1021;
che l'appellato si è costituito, contestando il gravame;
vista l'ordinanza del 26 giugno 2025, con la quale, premesso che “in poco più
di un anno sono stati concessi tre rinvii per la medesima ragione (l'ultimo
formalmente ex art. 309 c.p.c) e che non è possibile tenere in vita un giudizio,
intasando il ruolo, nell'inerzia delle parti rispetto ad un adempimento esecutivo di
una transazione che le stesse affermano raggiunto”, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11 settembre 2025;
considerato che alle udienze c.d. cartolari dell'11 settembre e del 18 settembre
2025 nessuna delle parti ha depositato le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
ritenuto che, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4, c.p.c. “se nessuna delle parti
deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la
causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
che deve provvedersi con sentenza, a norma dell'art. 307, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, co. 4, e 307, co. 4, c.p.c.
Ordina la cancellazione della causa n. 158/2023 R.G. e la sua estinzione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 23 settembre 2025.
Il consigliere est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli Consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere in esito all'udienza del 18 settembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
con il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 158/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Martinucci, del Foro di
Barcellona P.G. (C.F.: ), giusta procura rilasciata ex art. CodiceFiscale_2
83 c.p.c. su foglio separato, allegato all'appello,
appellante
contro
[cod. fisc. ] nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
14.7.1969 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Paino [cod.
fisc. ] del Foro di Messina, per procura rilasciata su foglio C.F._4
separato congiunto alla comparsa di costituzione, appellato considerato che l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. 5 agosto 2022, n. 1021;
che l'appellato si è costituito, contestando il gravame;
vista l'ordinanza del 26 giugno 2025, con la quale, premesso che “in poco più
di un anno sono stati concessi tre rinvii per la medesima ragione (l'ultimo
formalmente ex art. 309 c.p.c) e che non è possibile tenere in vita un giudizio,
intasando il ruolo, nell'inerzia delle parti rispetto ad un adempimento esecutivo di
una transazione che le stesse affermano raggiunto”, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11 settembre 2025;
considerato che alle udienze c.d. cartolari dell'11 settembre e del 18 settembre
2025 nessuna delle parti ha depositato le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
ritenuto che, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4, c.p.c. “se nessuna delle parti
deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la
causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
che deve provvedersi con sentenza, a norma dell'art. 307, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, co. 4, e 307, co. 4, c.p.c.
Ordina la cancellazione della causa n. 158/2023 R.G. e la sua estinzione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 23 settembre 2025.
Il consigliere est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)